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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9942/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Marianna Maggio, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Rosa Geraci, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 28/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/8/2024, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con la resistente a Palermo il 13/1/2010 e che da tale unione è nata la figlia (a Per_1
Palermo il 16/1/2013), ha dedotto di essersi separato dalla moglie in forza del decreto di omologa n. 4142/2018 del 9-16/11/2018. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento della
1 figlia e dei rapporti economici tra le parti come indicato in ricorso.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la regolamentazione dei medesimi profili alle condizioni indicate in memoria.
All'udienza del 28 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“conferma delle condizioni di separazione, con diritto di di avere con sé la figlia Parte_1 minore per un periodo di 15 giorni consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
conferma dell'obbligo a carico di corrispondere l'assegno di € 200,00 di contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia entro il giorno 23 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; attribuzione dell'intero assegno unico in favore di .”. CP_1
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo il 13/1/2010 tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
9/1/1988, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno
2010, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9942/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Marianna Maggio, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Rosa Geraci, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 28/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/8/2024, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con la resistente a Palermo il 13/1/2010 e che da tale unione è nata la figlia (a Per_1
Palermo il 16/1/2013), ha dedotto di essersi separato dalla moglie in forza del decreto di omologa n. 4142/2018 del 9-16/11/2018. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento della
1 figlia e dei rapporti economici tra le parti come indicato in ricorso.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la regolamentazione dei medesimi profili alle condizioni indicate in memoria.
All'udienza del 28 marzo 2025, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“conferma delle condizioni di separazione, con diritto di di avere con sé la figlia Parte_1 minore per un periodo di 15 giorni consecutivi da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
conferma dell'obbligo a carico di corrispondere l'assegno di € 200,00 di contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia entro il giorno 23 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie; attribuzione dell'intero assegno unico in favore di .”. CP_1
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo il 13/1/2010 tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
9/1/1988, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 3, parte I, anno
2010, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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