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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1622/2023
Oggi, 12 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparsa: avv.to ANNA MANCINO per le resistenti, la quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1622/2023 R.G., avente ad oggetto “contratto di comodato”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1
all'atto introduttivo, dall'Avv. Giovanni D'Elia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Ragone, n. 57;
- RICORRENTE -
E
, , rappresentate e difese, CP_1 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Anna
Mancino e dall'Avv. Raffaele Pepe, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Pagani alla Piazza S. Alfonso, n. 16;
- RESISTENTI -
All'udienza celebrata in data 12.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. preliminarmente esposto: Parte_1
- che le sig.re e avevano concesso in locazione per uso diverso ad CP_1 Controparte_2
esso istante – con contratto stipulato in data 25.5.17 e registrato in data 24.8.17 – l'immobile sito in Pagani alla via B. Mangino, n. 41;
- che i predetti contraenti avevano pattuito un canone di locazione mensile pari ad euro 300,00;
2 - che, in data 6.12.17, ad esso esponente era stata notificata intimazione di sfratto per morosità;
- che lo sfratto per morosità in tal guisa intimato era stato convalidato;
- che, anteriormente, le sig.re e avevano concesso in comodato ad CP_1 Controparte_2
esso ad esso istante – con contratto sottoscritto in data 10.6.14 e registrato in pari data –
l'immobile oggetto del contratto di locazione fino al 25.5.17;
- che, ad onta dello stipulato contratto di comodato, esso attore aveva versato alle proprietarie del summenzionato immobile, sin dal mese di giungo dell'anno 2014, l'importo di euro
350,00 per ciascun mese di detenzione;
- che i pagamenti de quibus erano stati effettuati in moneta contante, talvolta dal sig.
, all'epoca collaboratore di esso istante;
Controparte_3
- che esso esponente non aveva provveduto a versare il corrispettivo per la detenzione dell'immobile concernente i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2017 “per problemi di momentanea illiquidità”;
- che le proprietarie dell'immobile, “temendo che l'attore non volesse più riconoscere loro il pagamento mensile”, avevano risolto lo stipulato contratto di comodato e concluso con esso istante, in data 25.5.17, un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo bene sino ad allora formalmente concesso in comodato;
ha convenuto in giudizio le sig.re e per sentirle condannare – accertato CP_1 Controparte_2
che il contratto di comodato sottoscritto in data 10.6.14 dissimulasse un contratto di locazione – al pagamento dell'importo di euro 11.550,00, oltre interessi dalla domanda. A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa del sig. ha testualmente dedotto che le sig.re e Pt_1 CP_1 CP_2 avrebbero “indebitamente percepito la somma di euro 11.550,00, pari a 350,00 euro mensili,
[...]
[…] da giugno a 2014 a febbraio 2017, sotto la mascherata veste del comodato”.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.12.23, si sono costituite in giudizio le sig.re CP_1
e , chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocata
[...] Controparte_2
reiezione, dette convenute hanno in limine eccepito l'improcedibilità delle domande attoree per l'omesso previo esperimento del tentativo di mediazione, assumendo che nel caso in esame lo stesso assurgerebbe a condizione di procedibilità giacché la lite sarebbe in materia di comodato;
sempre in via preliminare, hanno sollevato eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, hanno sostenuto l'infondatezza dell'avanzata domanda di restituzione d'indebito.
3 All'udienza celebrata in data 14.2.24, il G.U. – “rilevato che la causa petendi della proposta domanda sia l'asserita simulazione di un contratto di comodato” – ha disposto il mutamento dal rito ordinario a quello di cui all'art. 447 bis c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., nonché un ulteriore termine di quindici giorni entro cui introdurre la domanda di mediazione, avendo ritenuto che l'azione proposta sia relativa ad una materia annoverata dal D. Lgs. n. 28/2010 tra quelle per cui è prevista la condizione di procedibilità de qua.
Nel corpo delle note depositate in sostituzione della fissata udienza di discussione, il ricorrente ha dato atto che il procedimento di mediazione non fosse stato promosso.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che, ad onta del termine all'uopo concesso, nessuna delle parti ha provveduto ad incoare il procedimento di mediazione. Alla luce di tale circostanza, non può che essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dal sig. , tenuto conto, da un lato, che l'art. 5, I Pt_1
comma, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione – quale la presente – relativa a una controversia in materia comodato è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
dall'altro, che il II comma della disposizione di cui si discorre statuisce che, il giudice – rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione – debba assegnare alle parti un termine per la promozione dello stesso e, successivamente, laddove le parti non abbiano provveduto ad introdurre il testé citato procedimento, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.
Gianluca Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte da ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate dalla parte ricorrente;
2) condanna al pagamento in favore della parte resistente delle Parte_1
spese di lite, all'uopo liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
4 Nocera Inferiore, 12.2.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
5
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1622/2023
Oggi, 12 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparsa: avv.to ANNA MANCINO per le resistenti, la quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1622/2023 R.G., avente ad oggetto “contratto di comodato”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1
all'atto introduttivo, dall'Avv. Giovanni D'Elia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Ragone, n. 57;
- RICORRENTE -
E
, , rappresentate e difese, CP_1 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Anna
Mancino e dall'Avv. Raffaele Pepe, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Pagani alla Piazza S. Alfonso, n. 16;
- RESISTENTI -
All'udienza celebrata in data 12.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. preliminarmente esposto: Parte_1
- che le sig.re e avevano concesso in locazione per uso diverso ad CP_1 Controparte_2
esso istante – con contratto stipulato in data 25.5.17 e registrato in data 24.8.17 – l'immobile sito in Pagani alla via B. Mangino, n. 41;
- che i predetti contraenti avevano pattuito un canone di locazione mensile pari ad euro 300,00;
2 - che, in data 6.12.17, ad esso esponente era stata notificata intimazione di sfratto per morosità;
- che lo sfratto per morosità in tal guisa intimato era stato convalidato;
- che, anteriormente, le sig.re e avevano concesso in comodato ad CP_1 Controparte_2
esso ad esso istante – con contratto sottoscritto in data 10.6.14 e registrato in pari data –
l'immobile oggetto del contratto di locazione fino al 25.5.17;
- che, ad onta dello stipulato contratto di comodato, esso attore aveva versato alle proprietarie del summenzionato immobile, sin dal mese di giungo dell'anno 2014, l'importo di euro
350,00 per ciascun mese di detenzione;
- che i pagamenti de quibus erano stati effettuati in moneta contante, talvolta dal sig.
, all'epoca collaboratore di esso istante;
Controparte_3
- che esso esponente non aveva provveduto a versare il corrispettivo per la detenzione dell'immobile concernente i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2017 “per problemi di momentanea illiquidità”;
- che le proprietarie dell'immobile, “temendo che l'attore non volesse più riconoscere loro il pagamento mensile”, avevano risolto lo stipulato contratto di comodato e concluso con esso istante, in data 25.5.17, un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo bene sino ad allora formalmente concesso in comodato;
ha convenuto in giudizio le sig.re e per sentirle condannare – accertato CP_1 Controparte_2
che il contratto di comodato sottoscritto in data 10.6.14 dissimulasse un contratto di locazione – al pagamento dell'importo di euro 11.550,00, oltre interessi dalla domanda. A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa del sig. ha testualmente dedotto che le sig.re e Pt_1 CP_1 CP_2 avrebbero “indebitamente percepito la somma di euro 11.550,00, pari a 350,00 euro mensili,
[...]
[…] da giugno a 2014 a febbraio 2017, sotto la mascherata veste del comodato”.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.12.23, si sono costituite in giudizio le sig.re CP_1
e , chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocata
[...] Controparte_2
reiezione, dette convenute hanno in limine eccepito l'improcedibilità delle domande attoree per l'omesso previo esperimento del tentativo di mediazione, assumendo che nel caso in esame lo stesso assurgerebbe a condizione di procedibilità giacché la lite sarebbe in materia di comodato;
sempre in via preliminare, hanno sollevato eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, hanno sostenuto l'infondatezza dell'avanzata domanda di restituzione d'indebito.
3 All'udienza celebrata in data 14.2.24, il G.U. – “rilevato che la causa petendi della proposta domanda sia l'asserita simulazione di un contratto di comodato” – ha disposto il mutamento dal rito ordinario a quello di cui all'art. 447 bis c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., nonché un ulteriore termine di quindici giorni entro cui introdurre la domanda di mediazione, avendo ritenuto che l'azione proposta sia relativa ad una materia annoverata dal D. Lgs. n. 28/2010 tra quelle per cui è prevista la condizione di procedibilità de qua.
Nel corpo delle note depositate in sostituzione della fissata udienza di discussione, il ricorrente ha dato atto che il procedimento di mediazione non fosse stato promosso.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che, ad onta del termine all'uopo concesso, nessuna delle parti ha provveduto ad incoare il procedimento di mediazione. Alla luce di tale circostanza, non può che essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dal sig. , tenuto conto, da un lato, che l'art. 5, I Pt_1
comma, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione – quale la presente – relativa a una controversia in materia comodato è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
dall'altro, che il II comma della disposizione di cui si discorre statuisce che, il giudice – rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione – debba assegnare alle parti un termine per la promozione dello stesso e, successivamente, laddove le parti non abbiano provveduto ad introdurre il testé citato procedimento, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.
Gianluca Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte da ogni diversa Parte_1
istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate dalla parte ricorrente;
2) condanna al pagamento in favore della parte resistente delle Parte_1
spese di lite, all'uopo liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
4 Nocera Inferiore, 12.2.25 Il Giudice
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