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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 2511/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Galvani, Parte_1 C.F._1
n.74 in San Severo (FG) presso lo studio dell'Avv. D'Anello Pasquale, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2
Galvani, n.74 in San Severo (FG), presso lo studio dell'avv. D'Anello Pasquale, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/09/2024 e Parte_1 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario celebrato in San Severo in data 06/03/1982 alle stesse condizioni della sentenza separazione, riproposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio. I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione sono nati tre figli: (n.ta il 13/08/1983 in San Severo), (n.to il Per_1 Per_2
10/10/1985 in San Severo) e (n.to il 14/01/1991 in San Severo), tutti attualmente Per_3
maggiorenni; che con sentenza (non definitiva) del Tribunale di Foggia n.1827/2022 del 14/06/2022
(pubbl. il 30/06/2022) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che nelle more di tale procedimento sono addivenuti ad una separazione consensuale con sentenza (definitiva) del
Tribunale di Foggia n.1420/2023 del 16/05/2023 (pubbl. il 23/05/2023) che ha definito il procedimento e omologato i patti depositati in data 26/04/2023; che dal momento della separazione hanno continuato a vivere separati e non vi è stata riconciliazione, né vi è alcuna possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 09/10/2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Foggia n.1827/2022 del 14/06/2022 (pubbl. il 30/06/2022). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento. Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dal ricorso del 02/09/2024 depositato il 09/09/2024, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo in data
06/03/1982 tra nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto n.59 – parte II – Controparte_1
Serie A – Ufficio 1 - anno 1982), alle condizioni di cui al ricorso del 02/09/2024 (dep. il
09/09/2024);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 2511/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Galvani, Parte_1 C.F._1
n.74 in San Severo (FG) presso lo studio dell'Avv. D'Anello Pasquale, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2
Galvani, n.74 in San Severo (FG), presso lo studio dell'avv. D'Anello Pasquale, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/09/2024 e Parte_1 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
concordatario celebrato in San Severo in data 06/03/1982 alle stesse condizioni della sentenza separazione, riproposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio. I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione sono nati tre figli: (n.ta il 13/08/1983 in San Severo), (n.to il Per_1 Per_2
10/10/1985 in San Severo) e (n.to il 14/01/1991 in San Severo), tutti attualmente Per_3
maggiorenni; che con sentenza (non definitiva) del Tribunale di Foggia n.1827/2022 del 14/06/2022
(pubbl. il 30/06/2022) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che nelle more di tale procedimento sono addivenuti ad una separazione consensuale con sentenza (definitiva) del
Tribunale di Foggia n.1420/2023 del 16/05/2023 (pubbl. il 23/05/2023) che ha definito il procedimento e omologato i patti depositati in data 26/04/2023; che dal momento della separazione hanno continuato a vivere separati e non vi è stata riconciliazione, né vi è alcuna possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 09/10/2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Foggia n.1827/2022 del 14/06/2022 (pubbl. il 30/06/2022). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento. Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dal ricorso del 02/09/2024 depositato il 09/09/2024, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo in data
06/03/1982 tra nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto n.59 – parte II – Controparte_1
Serie A – Ufficio 1 - anno 1982), alle condizioni di cui al ricorso del 02/09/2024 (dep. il
09/09/2024);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro