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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11851/2023
TRA
difeso dall'avv. ANTONIO GIOIA Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso dagli avv.ti BARBARA GRAZIANO e MARCO LUONGO CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/06/23, la società ricorrente ha convenuto in giudizio esponendo di averlo assunto in data 13/04/13 con CP_1 contratto di lavoro subordinato inquadrato al 3° livello del CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi;
che in data 15/07/22 tale rapporto cessava per dimissioni del lavoratore. Precisava che, per l'intero periodo di lavoro, benché il convenuto fosse stato ripetutamente sollecitato, non aveva mai provveduto a fornire i giustificativi delle spese documentate, ma regolarmente rimborsate.
Chiedeva, pertanto: «condannare il Sig. alla ripetizione CP_1 della somma pari ad € 8308,04 per le causali esposte in premessa.
Condannare il convenuto alla refusione delle spese, dei diritti e delle competenze relativi al presente giudizio, oltre oneri fiscali e CPA come per legge e rimborso spese generali, in favore dell'Avv. Antonio Gioia per essersene reso anticipatario».
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la ricostruzione fornita dalla società ricorrente, non essendogli stato corrisposto alcun rimborso spese, e non essendogli mai stato richiesto di giustificare alcunché.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna ex art. 96 c.p.c..
Il ricorso non può essere accolto.
L'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un indebito relativo
1 alle spese rimborsate dalla ricorrente al convenuto durante il rapporto di lavoro.
Orbene, non può non rilevarsi come la parte non abbia fornito indicazioni utili a far ritenere sussistente la sua pretesa.
In primo luogo, nel ricorso, non vi è alcuna individuazione di tali rimborsi, sia sotto il profilo temporale, sia sotto quello quantitativo, essendosi la parte limita ad un generico riferimento ad explorandum alle buste paga.
In proposito, fermo restando che se l'allegazione verte su fatti storici, le possibili conseguenze sono quelle stabilite agli artt. 115 comma 1 e 416
c.p.c., se, per contro, i fatti sono riportati in modo generico, non solo non operano tali principi ma a monte la prova sul fatto diviene inammissibile. Secondo, infatti, quanto insegna il noto brocardo, da mihi factum dabo tibi ius, l'efficacia probatoria delle allegazioni delle parti può vertere esclusivamente su fatti storici ma purché essi siano sufficientemente circostanziati.
Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha così avuto modo di rilevare che il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017).
Peraltro, nelle buste paga depositate dalla società non vi è alcuna precisazione circa le voci relative al tipo di rimborso, quali spese devono essere ricomprese, né alcuna indicazione circa la fonte contrattuale sulla base della quale il convenuto dovesse depositare e giustificare l'elenco delle spese sostenute mese per mese.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va respinto.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo stata proposta nelle forme previste dall'art. 418 c.p.c., non può essere esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 5388,00, oltre spese CP_1 forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
2 Napoli, 13 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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