Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 20. Patrocinio 1. L' articolo 82 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".
"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".
Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3522Provvedimento: […] è stata abrogata dall'art. 2 della L. 25 marzo 1958, n. 260. Essa si applica, quindi, anche nei giudizi davanti al giudice di pace, perché le norme che disciplinano il procedimento davanti a tale giudice contengono disposizioni che regolano in modo particolare la formulazione della domanda (art. 316, secondo comma, cod. proc. civ.; art 25 della legge 374 del 1991) e consentono alla parte, in certi limiti, di stare in giudizio personalmente (art. 82, primo e secondo comma, cod. proc. civ.; art. 20 della legge 374 delLeggi di più...
- infortunio scolastico·
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- responsabilità genitoriale·
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- rimessione atti al giudice di primo grado·
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