Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/04/2025, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05286/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5286 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) , l. 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Francesco Tallaro;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-.
A fondamento del diniego, vi è una condanna pronunciata il -OMISSIS- dalla Corte d’Appello di Brescia a carico del -OMISSIS- dell’istante per il reato di cui all’art. -OMISSIS- Tale dato, attesa la sua gravità, sarebbe sintomo di inaffidabilità del richiedente e di mancata integrazione nella comunità nazionale.
2. - L’aspirante cittadino si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento del provvedimento sfavorevole.
Evidenziato che la condanna non riguarda direttamente lui, come invece lascerebbero pensare alcuni passaggi del provvedimento impugnato, ha contestato che il legame familiare con un soggetto condannato possa essere ostativo alla concessione della cittadinanza italiana. Tanto più che, essendo la sorella del ricorrente già cittadina italiana a far data dal -OMISSIS-, non si potrebbe temere che la concessione della cittadinanza anche a lui impedisca l’espulsione del -OMISSIS-, ove torni a commettere reati, giacché già sussiste la condizione di familiare di cittadino italiano.
D’altra parte, la concessione della cittadinanza alla sorella sarebbe indicatore di una favorevole valutazione dell’integrazione del suo nucleo familiare, composto da inappuntabili lavoratori.
Infine, vi sarebbe stato da tenere in conto che il reato del -OMISSIS- del ricorrente, in relazione al quale la pena era stata sospesa in considerazione di una prognosi favorevole sul suo comportamento, è stato dischiarato estinto dalla competente Corte d’Appello.
3. – Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente solo il 7 marzo 2025.
Il successivo 21 marzo il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. – Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V- bis , sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez, I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del 2019, n. 4121 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenze n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920 del 2013; n. 4199 del 2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , TAR Lazio – Roma, Sez. I- ter , sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 12568 del 2009; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019; n. 657 del 2017; n. 2601 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 2006; n.798 del 1999).
5. – In sostanza, all'autorità procedente nei procedimenti di concessione della cittadinanza si richiede di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere del 19 novembre 2018, n. 2674; Cons. Stato., Sez. I, parere 20 dicembre 2017, n. 2660, secondo cui la concessione della particolare capacità connessa allo status di cittadino impone che "si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso. E in tale ottica, non può ritenersi censurabile l'estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare" ).
D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I- ter 10 dicembre 2020, n. 13300; TAR Lazio, Sez II- quater 2 febbraio 2015, n. 1840), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fa sì che possano essere presi in considerazione dall'amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l'istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione.
I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, dunque possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l'istante vive (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 31 dicembre 2024, n. 23880; TAR Lazio - Roma, Sez. III, 31 gennaio 2025, n. 2137).
Né, in senso contrario, può valere il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto il diniego di concessione della cittadinanza non estende all'interessato le conseguenze penali dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell'estensione ai familiari del richiedente delle suddette previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
6. – Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; n. 3456 del 2006; TAR Lazio – Roma, Sez. I- ter , sentenza n. 3226 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 5665 del 2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (TAR Lazio - Roma, Sez. II- quater , sentenza n. 5615 del 2015).
7. – Così ricostruiti, da un lato, i poteri dell’amministrazione, dall’altro i limiti del sindacato giurisdizionale, il ricorso non si rivela fondato.
Infatti, la valorizzazione della condanna del -OMISSIS- ricorrente per un reato non banale, quello di -OMISSIS-, è un segnale di non perfetta integrazione del nucleo familiare.
Il fatto che sia stata concessa la cittadinanza italiana alla sorella del ricorrente, poi, non rende di per sé irragionevole la valutazione svolta in quest’ultimo caso.
8. – Il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.