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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
4122/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(art. 281 undecies cpc)
nella causa civile iscritta al n. 4122/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
in persona del proprio legale rappr. pro tempore, Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. Palumbo
ricorrente
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Greco, Cauterucci e Mangini
resistente
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
società in concordato preventivo aperto da questo Parte_1
ufficio in data 5 giugno 2024 (con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 e misure
1 protettive emesse in data 4 giugno 2024), avendo intrattenuto rapporti bancari con
Monte dei Paschi di Siena SP (“MPS SP”) a mezzo del conto – corrente bancario
74 correlato a rapporto di anticipi su fatture 1107966219-06 (su cui operare anticipazione fino all'importo di € 1mln), in questa sede, si duole della compensazione eseguita in maniera asseritamente illegittima da MP SP perché in violazione degli artt. 96 e 155 CCII (dal primo richiamato, con riferimento al momento della presentazione della domanda, già art. 169 legge fallimentare, che, come noto, disciplina i presupposti oggettivi della compensazione nell'ambito delle procedure concorsuali), ratione temporis applicabile, per l'importo a credito di € 687.330,34, in data 18 luglio/14 agosto e 16 settembre 2024 (su cui non hanno inciso le misure protettive concesse solo in data 27 settembre 2024) ad estinzione del credito vantato dall'istituto di credito a titolo di anticipazione su fatture analiticamente identificate a nn. 726 fino a 778, mediante l'apprensione di fondi confluiti sul predetto conto - corrente ordinario (su cui giaceva liquidità per € 54.642,23, che, al più, avrebbe potuto giustificare la compensazione solo in questi minori termini) ma ad altro titolo (i.e. versamenti eseguiti da altri clienti di non Parte_1
corrispondenti ai rapporti certificati dalle fatture 726/775 interessate dagli anticipi) e quanto precede avvenuto successivamente al deposito del ricorso per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi (ripetesi, depositato alla data del 6 maggio 2024), ed agisce, dunque, per ottenere la restituzione di € 687.330,34, nei confronti di Monte dei Paschi di Siena SP la quale, nel costituirsi, eccepisce la declaratoria di improcedibilità dell'azione avversaria a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (trattandosi di contratti bancari) nonché, nel merito, il rigetto integrale delle domande formulate, avendo MPS SP, nell'adempimento del mandato a riscuotere conferito dalla società con patto di compensazione, correttamente operato la compensazione (“impropria”) nell'ambito di rapporti ritenuti unitari perché funzionalmente collegati (i.e. conto - corrente ordinario su cui
2 far confluire anche gli accrediti degli importi effettivamente anticipati sul conto - corrente e l'altro di anticipi su fatture), ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali contenute nel contratto di conto – corrente ordinario nonché artt. 3 e 8 del contratto anticipi su fatture in cui le parti hanno espressamente pattuito che “Quando esistono tra la e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di CP_2
deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della CP_2
medesima ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto”, affermando, in conclusione, come “a nulla rileva il fatto che le somme accreditate sul
Conto Corrente Ordinario provengano (o meno) dai medesimi soggetti per cui la società abbia ricevuto le relative anticipazioni (così, pag. 12 memoria di costituzione)”.
In sede di scambio di memorie, MP SP ha segnalato come il novellato art. 96 CCII esige la presentazione di una domanda di concordato preventiva munita di proposta con correlato piano. In allegato, comunicazioni di MP SP (risalente 18 luglio/14 agosto e 16 settembre 2024) con cui si è avvalsa della compensazione con i saldi positivi del contratto di conto – corrente ordinario 74 (correlato a quello anticipi), estratto conto del conto – corrente ordinario 74 (da cui si evincerebbe un saldo di € 20mila, alla data del 6 maggio 2024) nonché precedenti di legittimità in relazione alla compensazione nell'ambito delle linee di credito cd “auto liquidanti”
All'udienza del 8 aprile 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è infondata.
Va rilevato come le parti abbiano posto in essere, in data 19 marzo 2024, contratto di anticipi su fatture “import”, contrassegnato al n. 1107966219-06, fino alla concorrenza di € 1mln, con accredito degli importi effettivamente anticipati da MP SP sul conto corrente - ordinario 74 (tanto si legge anche nella missiva di accompagnamento di MP SP illustrativa delle condizioni economico – contrattuali,
3 oltre che nel contratto n sè): per effetto degli anticipi, Parte_1
ha maturato in debito verso MP SP pari a € 996mila, parzialmente oggetto di compensazione per l'importo di € 687.330,34 mediante liquidità reperita sul medesimo conto – corrente ordinario (di “appoggio”, come detto, all'altro anticipi) su cui sono confluite somme da terzi a vario titolo (le causali riportano cause giustificative aventi, presumibilmente, fondamento in ulteriori rapporti tra
[...]
on i propri clienti). Dagli atti di causa, e, segnatamente, dalla Parte_1
analisi tanto del report sugli anticipi quanto dalle voce dell'estratto conto del conto – corrente ordinario 74, risulta che MP SP ha eseguito anticipi per importi rilevanti, pari a complessivi ca € 966mila (analiticamente suddivisi in ragione ai rapporti commerciali intrattenuti con e certificati dalle Parte_1
fatture 726 fino 797 di cui all'allegato 7 “report generale conto anticipi” della produzione di parte attrice) cui il medesimo istituto di credito ha, poi, opposto in compensazione liquidità, proveniente da terzi e confluita sul conto – corrente ma non collegata ai rapporti sottostanti interessati dalle anticipazioni concesse da MP SP di talché risulta, in termini negoziali, la mancata corrispondenza tra gli anticipi di cui ha beneficiato con i versamenti in entrata di terzi non Parte_1
collegati al rapporto di anticipazione intrattenuto con l'istituto di credito ma ad altro titolo ossia, in altri termini, appare che la compensazione opposta da MP SP ha riguardato ogni somma rinvenuta sul conto – corrente ordinario, indipendentemente dalla causale a fondamento della medesima, per cui gli accrediti annotati in entrata sul rapporto di conto – corrente ordinario non corrispondono agli anticipi di cui
[...]
ha beneficiato. Compensazione la cui legittimità è sostenuta Parte_1
da MP SP sostenendo l'unicità del rapporto negoziale (in virtù del collegamento) tra il conto – anticipi su fatture 1107966219-06 e quello ordinario di conto – corrente
74, come certificato anche dalle pattuizioni intercorse tra le parti all'atto della conclusione del primo che utilizza l'altro per il concreto versamento degli importi
4 anticipati (avendo il conto anticipi una valenza meramente contabile) sostenendo (è opportuno richiamare l'allegazione difensiva) l'irrilevanza della circostanza della provenienza degli importi, incamerate ai fini compensativi, se provenienti da terzi per cui abbia ricevuto le relative anticipazioni. Non c'è Parte_1
dubbio che sia ravvisabile il collegamento negoziale tra i due contratti ma la particolarità della fattispecie è da rinvenirsi nel sindacato sulla liceità di MP di opporre in compensazione somme di provenienza estranea al rapporto di anticipazione (cfr melius infra).
E' nota la querelle sulla compensazione, in ambito concordatario, tra il credito dell'istituto di credito (derivante da anticipi su fatture) con il debito da restituzione
(nei confronti del cliente) derivante dall'incameramento di somme per cui l'istituto di credito ha ricevuto mandato all'incasso con correlato patto di compensazione, e l'assenza di uniformità di orientamenti nel diritto vivente, almeno fino a tempi recenti, fino all'approdo cui è pervenuto l'ultimo arresto del giudice della legittimità
(di cui infra).
E' noto il principio elaborato dal diritto vivente circa la compensabilità delle somme secondo cui, in tema di linee di credito cd "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della cd "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 cc e, dunque, dell'art. 56 legge fallimentare (ora art. 96 CCII, che richiama il successivo art. 155 CCII), che, al pari di essa, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza, a nulla
5 rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito (debito nei confronti della società in concordato preventivo quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole), invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione” dei crediti (Cass. 9 ottobre 2023 n. 28232 la quale, nel trattare una fattispecie sotto il vigore della precedente legge fallimentare - ma i termini sono immutati con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa - ha statuito in termini con riferimento al caso di importi incassati dall'istituto di credito, successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, dai terzi debitori nei cui confronti la stessa, che precedentemente al deposito della domanda di concordato preventivo aveva anticipato le relative somme, aveva svolto l'attività di riscossione successivamente all'apertura di tale procedura concorsuale in virtù di mandato all'incasso con relativo patto di compensazione;
in termini analoghi, anche
Cass. 27 gennaio 2023 n.2556 per cui “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Solo in tale ipotesi infatti la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore. In tale ipotesi, infatti, non può ritenersi operante il principio della
'cristallizzazione dei crediti', con la conseguenza che né l'imprenditore, né gli organi
6 concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse
(anziché porle in compensazione con il proprio credito” nonché Cass. 15 giugno 2020
n. 11523 contra, tuttavia, Cass. 23 febbraio 2022 n.6060 che ha escluso la compensazione argomentano come l'obbligo restitutorio in capo all'istituto di credito sorge con l'esecuzione del mandato a riscuotere, e dunque, in un fatto genetico non più anteriore alla domanda di concordato, impedendo in tal modo l'effetto della reciproca elisione, affermando il seguente principio di diritto per cui
“Detta compensazione, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa. Tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Dunque, non è consentito affermare che il mandato all'incasso accompagnato dal pactum de compensando determini per ciò solo l'estinzione delle obbligazioni contrapposte, perché siffatta estinzione si verifica, in realtà, solo dopo che, con l'incasso della somma da parte della mandataria, è sorto il diritto della mandante alla percezione della somma stessa”). Compensazione “impropria” atteso che i versamenti opposti dall'istituto di credito sono avvinti dal medesimo rapporto negoziale (anticipazioni su fatture, da un lato, e pagamenti di danaro da parte dei medesimi clienti cui quelle fatture si riferiscono, dall'altro) aventi, dunque, il proprio fatto genetico (rapporto negoziale di anticipo su fatture) anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo (infatti, giova ricordare il principio di diritto sancito dal giudice di legittimità circa il diritto dell'istituto di credito di compensare il
7 proprio credito derivante dalle anticipazioni erogate prima dell'apertura della procedura concorsuale con il debito verso il proprio cliente derivante dall'incasso, successivo alla apertura della stessa procedura, delle ricevute dai terzi debitori).
La particolarità della fattispecie in esame è, tuttavia, costituita dal fatto che gli importi opposti in compensazione non sono costituiti dai versamenti eseguiti da terzi titolari dei rapporti commerciali cui si riferiscono le anticipazioni bancarie (versamenti per cui sussiste obbligo di restituzione dell'istituto di credito – e, dunque, un debito di questa – nei confronti della società) perché non avvinti da alcun vincolo di collegamento, per cui appare dubbio che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda, almeno con riferimento agli importi versati da terzi sul conto - corrente 74, interessato, altresì, dalle anticipazioni su fatture, per i quali è predicabile come l'obbligo di restituzione sia successivo alla domanda di concordato perché coincidente con l'atto di rimessa solutoria del terzo che è immediatamente esigibile da parte del cliente – correntista ex art. 1852 cc (al pari di ogni somma versata sul conto), il che impedirebbe la legittimità della
“compensazione” operata da MP SP.
In ogni caso, l'ardua questione ha trovato una sua risposta (negativa) nello ius superveniens atteso che il novellato art. 96 CCII (secondo cui, nel richiamare l'istituto della compensazione, dispone che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.”) subordina l'operatività della compensazione nel concordato preventivo alla presentazione di una domanda correlata di proposta e piano (e, dunque, “piena”, completa), diversamente dal caso trattato ove ha depositato ricorso in data 6 maggio Parte_1 introdotta dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (cd “Correttivo ter”), entrato in vigore in vigore il 28 settembre 2024 ma con applicazione anche ai procedimenti di regolazione della crisi pendenti alla data della sua entrata in vigore
(oltre a quelli instaurati o aperti successivamente) (cfr art. 56).
Pertanto, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite integralmente compensate, avendo il caso trovato risoluzione solo per effetto di vicende normative successive all'instaurazione del giudizio 8° comunque dei fatti di causa).
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda, con compensazione integrale delle spese di lite.
Torre Annunziata, 30 maggio 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 con riserva dei documenti avvenuta soltanto nel mese di settembre 2024
(ovvero, successivamente, alla compensazione opposta da MP SP). Norma
8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(art. 281 undecies cpc)
nella causa civile iscritta al n. 4122/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
in persona del proprio legale rappr. pro tempore, Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. Palumbo
ricorrente
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Greco, Cauterucci e Mangini
resistente
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
società in concordato preventivo aperto da questo Parte_1
ufficio in data 5 giugno 2024 (con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 e misure
1 protettive emesse in data 4 giugno 2024), avendo intrattenuto rapporti bancari con
Monte dei Paschi di Siena SP (“MPS SP”) a mezzo del conto – corrente bancario
74 correlato a rapporto di anticipi su fatture 1107966219-06 (su cui operare anticipazione fino all'importo di € 1mln), in questa sede, si duole della compensazione eseguita in maniera asseritamente illegittima da MP SP perché in violazione degli artt. 96 e 155 CCII (dal primo richiamato, con riferimento al momento della presentazione della domanda, già art. 169 legge fallimentare, che, come noto, disciplina i presupposti oggettivi della compensazione nell'ambito delle procedure concorsuali), ratione temporis applicabile, per l'importo a credito di € 687.330,34, in data 18 luglio/14 agosto e 16 settembre 2024 (su cui non hanno inciso le misure protettive concesse solo in data 27 settembre 2024) ad estinzione del credito vantato dall'istituto di credito a titolo di anticipazione su fatture analiticamente identificate a nn. 726 fino a 778, mediante l'apprensione di fondi confluiti sul predetto conto - corrente ordinario (su cui giaceva liquidità per € 54.642,23, che, al più, avrebbe potuto giustificare la compensazione solo in questi minori termini) ma ad altro titolo (i.e. versamenti eseguiti da altri clienti di non Parte_1
corrispondenti ai rapporti certificati dalle fatture 726/775 interessate dagli anticipi) e quanto precede avvenuto successivamente al deposito del ricorso per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi (ripetesi, depositato alla data del 6 maggio 2024), ed agisce, dunque, per ottenere la restituzione di € 687.330,34, nei confronti di Monte dei Paschi di Siena SP la quale, nel costituirsi, eccepisce la declaratoria di improcedibilità dell'azione avversaria a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (trattandosi di contratti bancari) nonché, nel merito, il rigetto integrale delle domande formulate, avendo MPS SP, nell'adempimento del mandato a riscuotere conferito dalla società con patto di compensazione, correttamente operato la compensazione (“impropria”) nell'ambito di rapporti ritenuti unitari perché funzionalmente collegati (i.e. conto - corrente ordinario su cui
2 far confluire anche gli accrediti degli importi effettivamente anticipati sul conto - corrente e l'altro di anticipi su fatture), ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali contenute nel contratto di conto – corrente ordinario nonché artt. 3 e 8 del contratto anticipi su fatture in cui le parti hanno espressamente pattuito che “Quando esistono tra la e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di CP_2
deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della CP_2
medesima ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto”, affermando, in conclusione, come “a nulla rileva il fatto che le somme accreditate sul
Conto Corrente Ordinario provengano (o meno) dai medesimi soggetti per cui la società abbia ricevuto le relative anticipazioni (così, pag. 12 memoria di costituzione)”.
In sede di scambio di memorie, MP SP ha segnalato come il novellato art. 96 CCII esige la presentazione di una domanda di concordato preventiva munita di proposta con correlato piano. In allegato, comunicazioni di MP SP (risalente 18 luglio/14 agosto e 16 settembre 2024) con cui si è avvalsa della compensazione con i saldi positivi del contratto di conto – corrente ordinario 74 (correlato a quello anticipi), estratto conto del conto – corrente ordinario 74 (da cui si evincerebbe un saldo di € 20mila, alla data del 6 maggio 2024) nonché precedenti di legittimità in relazione alla compensazione nell'ambito delle linee di credito cd “auto liquidanti”
All'udienza del 8 aprile 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è infondata.
Va rilevato come le parti abbiano posto in essere, in data 19 marzo 2024, contratto di anticipi su fatture “import”, contrassegnato al n. 1107966219-06, fino alla concorrenza di € 1mln, con accredito degli importi effettivamente anticipati da MP SP sul conto corrente - ordinario 74 (tanto si legge anche nella missiva di accompagnamento di MP SP illustrativa delle condizioni economico – contrattuali,
3 oltre che nel contratto n sè): per effetto degli anticipi, Parte_1
ha maturato in debito verso MP SP pari a € 996mila, parzialmente oggetto di compensazione per l'importo di € 687.330,34 mediante liquidità reperita sul medesimo conto – corrente ordinario (di “appoggio”, come detto, all'altro anticipi) su cui sono confluite somme da terzi a vario titolo (le causali riportano cause giustificative aventi, presumibilmente, fondamento in ulteriori rapporti tra
[...]
on i propri clienti). Dagli atti di causa, e, segnatamente, dalla Parte_1
analisi tanto del report sugli anticipi quanto dalle voce dell'estratto conto del conto – corrente ordinario 74, risulta che MP SP ha eseguito anticipi per importi rilevanti, pari a complessivi ca € 966mila (analiticamente suddivisi in ragione ai rapporti commerciali intrattenuti con e certificati dalle Parte_1
fatture 726 fino 797 di cui all'allegato 7 “report generale conto anticipi” della produzione di parte attrice) cui il medesimo istituto di credito ha, poi, opposto in compensazione liquidità, proveniente da terzi e confluita sul conto – corrente ma non collegata ai rapporti sottostanti interessati dalle anticipazioni concesse da MP SP di talché risulta, in termini negoziali, la mancata corrispondenza tra gli anticipi di cui ha beneficiato con i versamenti in entrata di terzi non Parte_1
collegati al rapporto di anticipazione intrattenuto con l'istituto di credito ma ad altro titolo ossia, in altri termini, appare che la compensazione opposta da MP SP ha riguardato ogni somma rinvenuta sul conto – corrente ordinario, indipendentemente dalla causale a fondamento della medesima, per cui gli accrediti annotati in entrata sul rapporto di conto – corrente ordinario non corrispondono agli anticipi di cui
[...]
ha beneficiato. Compensazione la cui legittimità è sostenuta Parte_1
da MP SP sostenendo l'unicità del rapporto negoziale (in virtù del collegamento) tra il conto – anticipi su fatture 1107966219-06 e quello ordinario di conto – corrente
74, come certificato anche dalle pattuizioni intercorse tra le parti all'atto della conclusione del primo che utilizza l'altro per il concreto versamento degli importi
4 anticipati (avendo il conto anticipi una valenza meramente contabile) sostenendo (è opportuno richiamare l'allegazione difensiva) l'irrilevanza della circostanza della provenienza degli importi, incamerate ai fini compensativi, se provenienti da terzi per cui abbia ricevuto le relative anticipazioni. Non c'è Parte_1
dubbio che sia ravvisabile il collegamento negoziale tra i due contratti ma la particolarità della fattispecie è da rinvenirsi nel sindacato sulla liceità di MP di opporre in compensazione somme di provenienza estranea al rapporto di anticipazione (cfr melius infra).
E' nota la querelle sulla compensazione, in ambito concordatario, tra il credito dell'istituto di credito (derivante da anticipi su fatture) con il debito da restituzione
(nei confronti del cliente) derivante dall'incameramento di somme per cui l'istituto di credito ha ricevuto mandato all'incasso con correlato patto di compensazione, e l'assenza di uniformità di orientamenti nel diritto vivente, almeno fino a tempi recenti, fino all'approdo cui è pervenuto l'ultimo arresto del giudice della legittimità
(di cui infra).
E' noto il principio elaborato dal diritto vivente circa la compensabilità delle somme secondo cui, in tema di linee di credito cd "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della cd "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 cc e, dunque, dell'art. 56 legge fallimentare (ora art. 96 CCII, che richiama il successivo art. 155 CCII), che, al pari di essa, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza, a nulla
5 rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito (debito nei confronti della società in concordato preventivo quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole), invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione” dei crediti (Cass. 9 ottobre 2023 n. 28232 la quale, nel trattare una fattispecie sotto il vigore della precedente legge fallimentare - ma i termini sono immutati con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa - ha statuito in termini con riferimento al caso di importi incassati dall'istituto di credito, successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, dai terzi debitori nei cui confronti la stessa, che precedentemente al deposito della domanda di concordato preventivo aveva anticipato le relative somme, aveva svolto l'attività di riscossione successivamente all'apertura di tale procedura concorsuale in virtù di mandato all'incasso con relativo patto di compensazione;
in termini analoghi, anche
Cass. 27 gennaio 2023 n.2556 per cui “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Solo in tale ipotesi infatti la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore. In tale ipotesi, infatti, non può ritenersi operante il principio della
'cristallizzazione dei crediti', con la conseguenza che né l'imprenditore, né gli organi
6 concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse
(anziché porle in compensazione con il proprio credito” nonché Cass. 15 giugno 2020
n. 11523 contra, tuttavia, Cass. 23 febbraio 2022 n.6060 che ha escluso la compensazione argomentano come l'obbligo restitutorio in capo all'istituto di credito sorge con l'esecuzione del mandato a riscuotere, e dunque, in un fatto genetico non più anteriore alla domanda di concordato, impedendo in tal modo l'effetto della reciproca elisione, affermando il seguente principio di diritto per cui
“Detta compensazione, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa. Tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Dunque, non è consentito affermare che il mandato all'incasso accompagnato dal pactum de compensando determini per ciò solo l'estinzione delle obbligazioni contrapposte, perché siffatta estinzione si verifica, in realtà, solo dopo che, con l'incasso della somma da parte della mandataria, è sorto il diritto della mandante alla percezione della somma stessa”). Compensazione “impropria” atteso che i versamenti opposti dall'istituto di credito sono avvinti dal medesimo rapporto negoziale (anticipazioni su fatture, da un lato, e pagamenti di danaro da parte dei medesimi clienti cui quelle fatture si riferiscono, dall'altro) aventi, dunque, il proprio fatto genetico (rapporto negoziale di anticipo su fatture) anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo (infatti, giova ricordare il principio di diritto sancito dal giudice di legittimità circa il diritto dell'istituto di credito di compensare il
7 proprio credito derivante dalle anticipazioni erogate prima dell'apertura della procedura concorsuale con il debito verso il proprio cliente derivante dall'incasso, successivo alla apertura della stessa procedura, delle ricevute dai terzi debitori).
La particolarità della fattispecie in esame è, tuttavia, costituita dal fatto che gli importi opposti in compensazione non sono costituiti dai versamenti eseguiti da terzi titolari dei rapporti commerciali cui si riferiscono le anticipazioni bancarie (versamenti per cui sussiste obbligo di restituzione dell'istituto di credito – e, dunque, un debito di questa – nei confronti della società) perché non avvinti da alcun vincolo di collegamento, per cui appare dubbio che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda, almeno con riferimento agli importi versati da terzi sul conto - corrente 74, interessato, altresì, dalle anticipazioni su fatture, per i quali è predicabile come l'obbligo di restituzione sia successivo alla domanda di concordato perché coincidente con l'atto di rimessa solutoria del terzo che è immediatamente esigibile da parte del cliente – correntista ex art. 1852 cc (al pari di ogni somma versata sul conto), il che impedirebbe la legittimità della
“compensazione” operata da MP SP.
In ogni caso, l'ardua questione ha trovato una sua risposta (negativa) nello ius superveniens atteso che il novellato art. 96 CCII (secondo cui, nel richiamare l'istituto della compensazione, dispone che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.”) subordina l'operatività della compensazione nel concordato preventivo alla presentazione di una domanda correlata di proposta e piano (e, dunque, “piena”, completa), diversamente dal caso trattato ove ha depositato ricorso in data 6 maggio Parte_1 introdotta dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (cd “Correttivo ter”), entrato in vigore in vigore il 28 settembre 2024 ma con applicazione anche ai procedimenti di regolazione della crisi pendenti alla data della sua entrata in vigore
(oltre a quelli instaurati o aperti successivamente) (cfr art. 56).
Pertanto, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite integralmente compensate, avendo il caso trovato risoluzione solo per effetto di vicende normative successive all'instaurazione del giudizio 8° comunque dei fatti di causa).
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda, con compensazione integrale delle spese di lite.
Torre Annunziata, 30 maggio 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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2024 con riserva dei documenti avvenuta soltanto nel mese di settembre 2024
(ovvero, successivamente, alla compensazione opposta da MP SP). Norma
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