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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4451/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4451/2022
promossa da:
, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BIANCO ADELINA e dall'avv. COLLARINO MARIAGRAZIA
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CINITIEMPO ANGELA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note conclusionali di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 9 Con ordinanza ex art. 702 bis e ss cpc del 04.10.2022 (giudizio n.r.g. 326/2022)
Il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso proposto da con il Controparte_1
quale ella, nella qualità di intestataria, chiedeva il rimborso di due buoni postali fruttiferi a termine del valore nominale di € 250,00 ciascuno, serie AA1 istituita con DM Tesoro del 19.10.2000, emessi in data 03.03.2001, comprensivo della sorta capitale e degli interessi legali maturati, pagamento che le era stato rifiutato da per intervenuta prescrizione. Parte_1
Il Tribunale con detta pronuncia riteneva non verificatasi la prescrizione in considerazione della incertezza sulla effettiva durata dei due in quanto, sebbene inquadrati nelle serie “A1” (di durata ventennale) di cui al timbro stampigliato sui buoni, erano stati emessi in vigenza del DM 19.10.2000 istitutivo della nuova serie AA1 (di durata di sei anni), indicata con aggiunta a penna a tergo del buono che, a suo dire, non sostituiva in modo univoco la precedente serie, né recava una nuova data di scadenza. Pertanto, secondo il
Tribunale la prescrizione ordinaria decennale doveva farsi decorrere dalla scadenza ventennale prevista per i buoni della serie A1, riportata nel timbro apposto sul retro del buono e non cancellata. Di conseguenza la prescrizione non si sarebbe verificata essendo stati i due buoni emessi nell'anno 2001.
Avverso detta ordinanza definitoria resa dal Tribunale di Avellino, proponeva appello reiterando l'eccezione di prescrizione del diritto già Parte_1
formulata in primo grado e censurando la decisione del primo giudice per i motivi specificamente esposti nell'atto di gravame cui si rinvia in questa sede.
Si costituiva l'appellata eccependo preliminarmente la Controparte_1
inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti in quanto non firmata digitalmente e non recante la carica o funzione del conferente sottoscrittore, ovvero ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter cpc.
Nel merito ne deduceva la infondatezza per tutte le argomentazioni esposte nella comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede.
pagina 2 di 9 Concludeva dunque per la inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello e per la conferma dell'ordinanza di primo grado emessa ex art. 702 bis e ss cpc.
La eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura alle liti
è del tutto infondata e va respinta.
In vero risulta aver regolarmente depositato telematicamente, Parte_1
all'atto della costituzione in giudizio, copia scannerizzata della procura generale alle liti (redatta per notaio di Roma n. rep. 55418, n. racc.ta Persona_1
16104 registrata il 04.05.2022) rilasciata da soggetto (dott. , Persona_2
nato a [...] in data [...]) munito dei relativi poteri come da attestazione contenuta nello stesso atto notarile (“nella sua qualità di Vice
Direttore Generale e responsabile pro tempore della funzione Corporate Affairs,
a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal notaio di Roma in data 22/09/2017 rep. Persona_3
52472/14315, reg.ta a Roma 5 in data 27/09/2017 al n. 12839/1T), procura conferita in favore di una serie di avvocati di cui all'elenco allegato al detto atto notarile nel quale sono ricompresi i due avvocati difensori di nel Parte_1
presente giudizio.
D'altra parte, l'indicazione dei numeri di repertorio e di raccolta apposti sull'atto notarile e la data di registrazione del medesimo rende certa la collocazione cronologica della procura alle liti contenuta in detto atto. Ancora, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che “... i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua pagina 3 di 9 iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (vedi Cass. n. 16459/2024).
Nel caso di specie, comunque, la fonte del potere rappresentativo di colui (dott.
) che ha conferito la procura generale agli avvocati difensori di Persona_2
cui alla menzionata lista è indicata e certificata dallo stesso notaio nel richiamato atto notarile (“…a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal notaio di Roma in data 22/09/2017 Persona_3
rep. 52472/14315, reg.ta a Roma 5 in data 27/09/2017 al n. 12839/1T”).
Sempre in via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è da considerarsi del tutto rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c, per cui va disattesa anche la relativa eccezione di inammissibilità del gravame.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi pagina 4 di 9 argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è agevole desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Ancora, con riferimento alla ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dall'indicata disposizione di legge. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile nè davanti allo stesso giudice dell'appello, nè innanzi al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non
è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione ordinario decennale dei due
BPF serie AA1 oggetto di causa si ricava dal richiamato DM 19.10.2000 istitutivo della nuova serie AA1, in cui è prevista la durata di sei anni dei buoni appartenenti a detta serie. Pertanto, dalla scadenza dei sei anni (ovvero nel caso di specie dal 03.03.2007, essendo stati i buoni emessi il 03.03.2001) decorre il termine prescrizionale ordinario decennale pacificamente applicabile pagina 5 di 9 ai buoni postali di cui è causa (a sua volta scadente quindi il 03.03.2017).
Poiché entro detto termine del 03.03.2017 non risulta posto in essere dall'intestataria alcun atto interruttivo, a quella data il diritto al rimborso dei buoni deve ritenersi prescritto e dunque estinto.
Al riguardo va rilevato che i due BPF in oggetto (prodotti in copia in atti) recano, sia sulla facciata che sul retro, la chiara dizione “Buono Postale Fruttifero a termine” e che sul retro dei medesimi risulta l'indicazione, apposta a penna, della serie “AA1”, annotazione la cui presenza sui titoli al momento della emissione e consegna all'utente non è oggetto di contestazione e va dunque ritenuta pacifica. Pertanto l'intestatario, secondo ordinaria diligenza, essendo i buoni indicati come “a termine” , e contenendo la data e numero di emissione a la annotazione della serie AA1, ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificarne la durata, e conseguentemente il termine prescrizionale, chiedendo specifiche informazioni presso gli uffici postali, ovvero leggendo i relativi fogli informativi della relativa emissione presenti in detti uffici ed esposti al pubblico,
o ancora attraverso l'esame del DM di riferimento (DM 19.10.2000), oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e come tale reperibile da ogni cittadino.
In proposito si osserva, ancora, che secondo oramai consolidato orientamento di legittimità, più volte confermato anche da questa Corte di Appello (vedi Cass.
Civ. SS.UU. n. 13979/2007; Cass. N. 19002/2017, nonché tra le più recenti
Corte di Appello Napoli, settima sezione civile, sentenze n. 2141/2025 e n.
2390/2025), i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab pagina 6 di 9 externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc., per cui non era necessario che la data di durata del buono postale ed il suo regime economico e giuridico fosse indicato nel medesimo.
Inoltre, essendo detti DM, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che, come innanzi precisato, potevano agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa
Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi senz'altro assolto da (vedi da ultimo Cass. Parte_1
ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Per tali ragioni nessuna rilevanza sul piano giuridico può infine assumere, con riguardo al decorso del termine prescrizionale, la eventuale circostanza della mancata consegna ai risparmiatori dei fogli informativi imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di , i risparmiatori/sottoscrittori, sulla base Parte_1
dell'ordinaria diligenza, come già detto, avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di durata del buono, e dunque di decorrenza della prescrizione ordinaria, o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali o leggendole attraverso la consultazione dei fogli informativi esposti al pubblico presso tali uffici.
Pertanto, nel caso di specie l'intestataria dei due buoni postali ben avrebbe potuto far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei medesimi, considerato anche, si ripete, che tali buoni postali, contenevano la indicazione apposta a penna della serie AA1 e la evidente dizione (posta su entrambe le facciate) di “ a termine”, che avrebbe Controparte_3
dovuto allertare ed indurre l'utente ad attivarsi per accertare quale fosse la effettiva durata legale degli stessi.
pagina 7 di 9 Al riguardo, giova ancora osservare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
L'appello di è dunque fondato e va accolto, con conseguente Parte_1
integrale riforma dell'ordinanza gravata emessa dal Tribunale di Avellino e rigetto della domanda di rimborso dei due proposta dall'intestataria per intervenuta prescrizione del diritto. Controparte_1
Per l'effetto va condannata, così come richiesto dall'appellante, Controparte_1
alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto da in Parte_1
esecuzione dell'ordinanza impugnata resa in primo grado dal Tribunale di
Avellino.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio di Parte_1
seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano a carico di Controparte_1
quest'ultima come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad €
1.100,00), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta, esclusa quindi la fase istruttoria non tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la ordinanza ex artt. 702
pagina 8 di 9 bis e ss cpc, emessa il 04.10.2022, nel giudizio n.r.g. 326/2022, dal Tribunale di
Avellino, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta per intervenuta prescrizione la domanda di rimborso dei due buoni postali
“de quo” proposta da;
Controparte_1
2) Condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme eventualmente già ricevute da in esecuzione Parte_1
dell'ordinanza impugnata di cui in epigrafe resa dal Tribunale di Avellino;
3) Condanna l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il Parte_1
primo grado in € 662,00 per compensi di avvocato e per il grado di appello in €
64,50 per spese vive ed € 494,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli il 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott. Michele Magliulo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4451/2022
promossa da:
, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BIANCO ADELINA e dall'avv. COLLARINO MARIAGRAZIA
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CINITIEMPO ANGELA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note conclusionali di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 9 Con ordinanza ex art. 702 bis e ss cpc del 04.10.2022 (giudizio n.r.g. 326/2022)
Il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso proposto da con il Controparte_1
quale ella, nella qualità di intestataria, chiedeva il rimborso di due buoni postali fruttiferi a termine del valore nominale di € 250,00 ciascuno, serie AA1 istituita con DM Tesoro del 19.10.2000, emessi in data 03.03.2001, comprensivo della sorta capitale e degli interessi legali maturati, pagamento che le era stato rifiutato da per intervenuta prescrizione. Parte_1
Il Tribunale con detta pronuncia riteneva non verificatasi la prescrizione in considerazione della incertezza sulla effettiva durata dei due in quanto, sebbene inquadrati nelle serie “A1” (di durata ventennale) di cui al timbro stampigliato sui buoni, erano stati emessi in vigenza del DM 19.10.2000 istitutivo della nuova serie AA1 (di durata di sei anni), indicata con aggiunta a penna a tergo del buono che, a suo dire, non sostituiva in modo univoco la precedente serie, né recava una nuova data di scadenza. Pertanto, secondo il
Tribunale la prescrizione ordinaria decennale doveva farsi decorrere dalla scadenza ventennale prevista per i buoni della serie A1, riportata nel timbro apposto sul retro del buono e non cancellata. Di conseguenza la prescrizione non si sarebbe verificata essendo stati i due buoni emessi nell'anno 2001.
Avverso detta ordinanza definitoria resa dal Tribunale di Avellino, proponeva appello reiterando l'eccezione di prescrizione del diritto già Parte_1
formulata in primo grado e censurando la decisione del primo giudice per i motivi specificamente esposti nell'atto di gravame cui si rinvia in questa sede.
Si costituiva l'appellata eccependo preliminarmente la Controparte_1
inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti in quanto non firmata digitalmente e non recante la carica o funzione del conferente sottoscrittore, ovvero ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter cpc.
Nel merito ne deduceva la infondatezza per tutte le argomentazioni esposte nella comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede.
pagina 2 di 9 Concludeva dunque per la inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello e per la conferma dell'ordinanza di primo grado emessa ex art. 702 bis e ss cpc.
La eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura alle liti
è del tutto infondata e va respinta.
In vero risulta aver regolarmente depositato telematicamente, Parte_1
all'atto della costituzione in giudizio, copia scannerizzata della procura generale alle liti (redatta per notaio di Roma n. rep. 55418, n. racc.ta Persona_1
16104 registrata il 04.05.2022) rilasciata da soggetto (dott. , Persona_2
nato a [...] in data [...]) munito dei relativi poteri come da attestazione contenuta nello stesso atto notarile (“nella sua qualità di Vice
Direttore Generale e responsabile pro tempore della funzione Corporate Affairs,
a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal notaio di Roma in data 22/09/2017 rep. Persona_3
52472/14315, reg.ta a Roma 5 in data 27/09/2017 al n. 12839/1T), procura conferita in favore di una serie di avvocati di cui all'elenco allegato al detto atto notarile nel quale sono ricompresi i due avvocati difensori di nel Parte_1
presente giudizio.
D'altra parte, l'indicazione dei numeri di repertorio e di raccolta apposti sull'atto notarile e la data di registrazione del medesimo rende certa la collocazione cronologica della procura alle liti contenuta in detto atto. Ancora, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che “... i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua pagina 3 di 9 iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (vedi Cass. n. 16459/2024).
Nel caso di specie, comunque, la fonte del potere rappresentativo di colui (dott.
) che ha conferito la procura generale agli avvocati difensori di Persona_2
cui alla menzionata lista è indicata e certificata dallo stesso notaio nel richiamato atto notarile (“…a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal notaio di Roma in data 22/09/2017 Persona_3
rep. 52472/14315, reg.ta a Roma 5 in data 27/09/2017 al n. 12839/1T”).
Sempre in via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è da considerarsi del tutto rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c, per cui va disattesa anche la relativa eccezione di inammissibilità del gravame.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi pagina 4 di 9 argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è agevole desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Ancora, con riferimento alla ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dall'indicata disposizione di legge. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile nè davanti allo stesso giudice dell'appello, nè innanzi al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non
è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione ordinario decennale dei due
BPF serie AA1 oggetto di causa si ricava dal richiamato DM 19.10.2000 istitutivo della nuova serie AA1, in cui è prevista la durata di sei anni dei buoni appartenenti a detta serie. Pertanto, dalla scadenza dei sei anni (ovvero nel caso di specie dal 03.03.2007, essendo stati i buoni emessi il 03.03.2001) decorre il termine prescrizionale ordinario decennale pacificamente applicabile pagina 5 di 9 ai buoni postali di cui è causa (a sua volta scadente quindi il 03.03.2017).
Poiché entro detto termine del 03.03.2017 non risulta posto in essere dall'intestataria alcun atto interruttivo, a quella data il diritto al rimborso dei buoni deve ritenersi prescritto e dunque estinto.
Al riguardo va rilevato che i due BPF in oggetto (prodotti in copia in atti) recano, sia sulla facciata che sul retro, la chiara dizione “Buono Postale Fruttifero a termine” e che sul retro dei medesimi risulta l'indicazione, apposta a penna, della serie “AA1”, annotazione la cui presenza sui titoli al momento della emissione e consegna all'utente non è oggetto di contestazione e va dunque ritenuta pacifica. Pertanto l'intestatario, secondo ordinaria diligenza, essendo i buoni indicati come “a termine” , e contenendo la data e numero di emissione a la annotazione della serie AA1, ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificarne la durata, e conseguentemente il termine prescrizionale, chiedendo specifiche informazioni presso gli uffici postali, ovvero leggendo i relativi fogli informativi della relativa emissione presenti in detti uffici ed esposti al pubblico,
o ancora attraverso l'esame del DM di riferimento (DM 19.10.2000), oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e come tale reperibile da ogni cittadino.
In proposito si osserva, ancora, che secondo oramai consolidato orientamento di legittimità, più volte confermato anche da questa Corte di Appello (vedi Cass.
Civ. SS.UU. n. 13979/2007; Cass. N. 19002/2017, nonché tra le più recenti
Corte di Appello Napoli, settima sezione civile, sentenze n. 2141/2025 e n.
2390/2025), i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab pagina 6 di 9 externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc., per cui non era necessario che la data di durata del buono postale ed il suo regime economico e giuridico fosse indicato nel medesimo.
Inoltre, essendo detti DM, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che, come innanzi precisato, potevano agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa
Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi senz'altro assolto da (vedi da ultimo Cass. Parte_1
ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Per tali ragioni nessuna rilevanza sul piano giuridico può infine assumere, con riguardo al decorso del termine prescrizionale, la eventuale circostanza della mancata consegna ai risparmiatori dei fogli informativi imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di , i risparmiatori/sottoscrittori, sulla base Parte_1
dell'ordinaria diligenza, come già detto, avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di durata del buono, e dunque di decorrenza della prescrizione ordinaria, o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali o leggendole attraverso la consultazione dei fogli informativi esposti al pubblico presso tali uffici.
Pertanto, nel caso di specie l'intestataria dei due buoni postali ben avrebbe potuto far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei medesimi, considerato anche, si ripete, che tali buoni postali, contenevano la indicazione apposta a penna della serie AA1 e la evidente dizione (posta su entrambe le facciate) di “ a termine”, che avrebbe Controparte_3
dovuto allertare ed indurre l'utente ad attivarsi per accertare quale fosse la effettiva durata legale degli stessi.
pagina 7 di 9 Al riguardo, giova ancora osservare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
L'appello di è dunque fondato e va accolto, con conseguente Parte_1
integrale riforma dell'ordinanza gravata emessa dal Tribunale di Avellino e rigetto della domanda di rimborso dei due proposta dall'intestataria per intervenuta prescrizione del diritto. Controparte_1
Per l'effetto va condannata, così come richiesto dall'appellante, Controparte_1
alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto da in Parte_1
esecuzione dell'ordinanza impugnata resa in primo grado dal Tribunale di
Avellino.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio di Parte_1
seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano a carico di Controparte_1
quest'ultima come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad €
1.100,00), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta, esclusa quindi la fase istruttoria non tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la ordinanza ex artt. 702
pagina 8 di 9 bis e ss cpc, emessa il 04.10.2022, nel giudizio n.r.g. 326/2022, dal Tribunale di
Avellino, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta per intervenuta prescrizione la domanda di rimborso dei due buoni postali
“de quo” proposta da;
Controparte_1
2) Condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme eventualmente già ricevute da in esecuzione Parte_1
dell'ordinanza impugnata di cui in epigrafe resa dal Tribunale di Avellino;
3) Condanna l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il Parte_1
primo grado in € 662,00 per compensi di avvocato e per il grado di appello in €
64,50 per spese vive ed € 494,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli il 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott. Michele Magliulo
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