Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
4 0170 3 / 0 1 O 7 L 3 L E O C B , 1 A BBLICA ITALIANA 9 P E 9 U N 1 - D O 1 I Z 1 E - POP O ITAL AN A I NOME 1 C R 2 I T S . D I U TE SUPA MA DICASSAZIONE G I E Oggetto G R E A E 6 D CONTRIBUTI N 4 SEZIONE PRIMA CIVILE . E . T T T S CONSORTILI N I T E ( R S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A R.G.N. 21388/98 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Francesco IA FIORETTI Consigliere Cron.3621 FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 06/10/2000 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale at Sig COMPACH SENTENZA al per diritti L. sul ricorso proposto da: ။ 17 FEB 2001. IL CANCELLA CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CARLO CARLO, giusta delega a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del ricorso;
Richiesta co YFÖRE
- ricorrente -
dal Sig. per diritti L.3000 il 7 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE FORTE GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELSIANA 71, l'avvocato GIUSEPPE DELL'ERBA, CANCELLERIA presso " 2000 rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CORVAGLIA, 1745 giusta procura depositata in udienza il 15.10.1999; C6069398 1 · resistente avverso la sentenza n. 10/98 del Giudice di pace di OTRANTO, depositata il 09/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Forte Giuseppa, con citazione notificata 1'8 ot- tobre 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Otranto il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere al Consorzio i contributi con- sortili richiestile, per gli anni dal 1990 al 1997, condannando il Consorzio alla restituzione della somma di lire 454156, a tale titolo indebitamente percetta, con rivalutazione monetaria e interessi. Deduceva di essere proprietaria di terreni agricoli siti nel terri- torio del Comune di Palmariggi e di avere versato detti contributi, ma non avendo il Consorzio effettuato alcun intervento di miglioramento fondiario nel comparto dove 2 gli immobili sono ubicati, i contributi non erano dovu- ti e dovevano essere restituiti. Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di competenza per materia del giudice adito, sia ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., vertendo la
contro
- versia in materia tributaria, sia ai sensi degli artt. 7 e 8 c.p.c., trattandosi di controversia immobiliare, sottratta alla competenza del Giudice di pace. Resiste- va alla domanda anche nel merito. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva febbraio 1998, affermava la propriadepositata il competenza. Il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, con atto notificato il 27 novembre 1998 a Forte Giuseppa, presso il suo procuratore domiciliatario avv. Luigi Pa- sca, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. Corte, formulando tre motivi di gra- vame. La controparte non ha proposto controricorso ma si è limitata a depositare all'udienza del 15 ottobre CONVAGLIA 1999 procura, conferita all'avv. Luigi Serallan per chiedere l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia, violazione e falsa 3 applicazione degli artt. 862 e 864 cod. civ., nonchè degli artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erronea- mente disatteso la eccezione di incompetenza per mate- ria del Giudice di pace sotto il profilo del carattere tributario della controversia, avendo erroneamente di- sconosciuto la natura tributaria dei contributi consor- tili, ora espressamente affermata dalla sentenza n. 9493 del 1998 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace disatteso la relativa ec- cezione dinanzi a lui formulata, nonostante che la cau- sa non avesse ad oggetto le sole somme delle quali si chiedeva la restituzione, ma lo stesso potere impositi- vo del Consorzio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 7 e 8 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace erronea- mente ritenuto la propria competenza in materia di con- tributi consortili, nonostante la loro natura di oneri reali, e quindi la loro inerenza ad un bene immobile. 2 Premesso che secondo quanto si evince dalla sen- tenza impugnata la domanda aveva ad oggetto contributi consortili per un ammontare di lire 454.156, in linea di principio va ritenuta l'ammissibilità del ricorso a questa Corte, poichè ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 46, 339 e 360 c.p.c. avversO le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire l'unico mezzo di gravame ammissibile è il ricorso per cassazione (Cass. sez. un. 23 settembre 1998, n. 9493; 20 novembre 1999, n. 803). Va tuttavia osservato che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, avverso la quale la parte ora ricorrente aveva formulato riserva di gravame all'udienza del 24 marzo 1998, alla quale la causa era stata rinviata per la trattazione a seguito della sen- tenza non definitiva. Poichè ai sensi dell'art. 361, comma 2, c.p.c., in caso di riserva, il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unita- mente a quello avverso la sentenza che definisce il giudizio, o unitamente a quello che venga proposto av- verso altra sentenza successiva non definitiva, in con- formità del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte al riguardo (Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 13 gennaio 1998, n. 209; 4 marzo 1997, n. 1916; 21 novembre 1995, n. 12034), il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spe- se. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Giovanni olla Piora. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE -7 FEB 2001 IA Di NU Пят нистов обного Oggi IL CANCELLIERE IA Di NU Dr 6