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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/10/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 657/2022 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.4.1968, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Valerio SANTAGATA, domiciliatario
- attore in opposizione - contro
c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma alla Via Sardegna 40, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Gennaro FERRECCHIA e Massimiliano SILVESTRI, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta CARELLA in Policoro (MT) alla Via Sinisi 43;
-convenuta in opposizione -
***
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente alla conseguentemente revocare e/o porre nel CP_1 nulla l'ingiunzione opposta, per inesistenza del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente; in ogni caso accertare la non riferibilità e/o riconducibilità al Sig. del dedotto rapporto contrattuale di Parte_1
finanziamento personale sotteso ed in particolare accertare la non riferibilità e/o riconducibilità al Sig. della sottoscrizione digitale apposta Parte_1
sul certificato di firma prodotto da parte opposta sub doc. 2 presuntivamente in data 30.09.2019. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA a carico della parte soccombente.”.
Per l'opposta: “Rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente generica e promossa per soli fini dilatori oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
[…]. In via subordinata condannare l'opponente al pagamento in favore di del maggior o minor importo del credito vantato da quest'ultima CP_1
nei confronti dell'odierno opponente, che sarà accertato in corso di causa;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento in favore di delle CP_1
spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2022 Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 58/2022, emesso dal Tribunale di Matera in data 7.2.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n. 218/2022 R.G., eccependo, segnatamente, l'inesistenza del diritto di credito per difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale sottostante, per mancanza del requisito della forma scritta e della propria sottoscrizione in relazione a tutta la documentazione allegata al ricorso monitorio, nonché l'inidoneità dell'estratto di saldaconto ex art
50 TUB prodotto dall'opposta a fornire prova del credito.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta rilevava che il contratto di prestito personale sotteso alla pretesa creditoria risulta sottoscritto digitalmente dal medesimo
, formulando ad ogni modo istanza di verificazione del Parte_1
pag. 2/5 documento genericamente disconosciuto ed eccepiva che la distinzione richiamata dall'opponente in punto di valenza probatoria dell'estratto di saldaconto e dell'estratto conto ordinario non risulta conferente rispetto alla fattispecie in esame, relativa ad un contratto riconducibile al tipo del mutuo e non ad un rapporto contrattuale di conto corrente.
Concessa quindi la provvisoria esecuzione al decreto oggetto di opposizione ed esperita negativamente la procedura di mediazione, la causa, previo rigetto delle istanze istruttorie per irrilevanza od inammissibilità delle stesse, transitava quindi nell'odierna fase decisoria.
L'opposizione non merita accoglimento, atteso che, a fronte delle allegazioni difensive di parte opponente, invero connotate da genericità e contraddittorietà nelle stesse premesse deduttive e comunque sfornite di qualsivoglia elemento dimostrativo, le argomentazioni ex adverso sviluppate, siccome corroborate anche da adeguati elementi probatori, si appalesano invece puntuali e pertinenti.
Si rileva, in particolare, che l'opposta -attrice sostanziale nel presente giudizio - ha documentalmente provato che il credito oggetto di ingiunzione tragga il proprio titolo in un contratto di finanziamento, il “prestito personale” n.
C[...]I8BT3O, concluso mediante accettazione di un'offerta contrattuale contenuta in documento informatico con apposizione di firma digitale in data 30.9.2019 da parte di , odierno Parte_1 opponente (conf. doc. 1 del fascicolo monitorio).
L'art. 20 comma
1-bis del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D., come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 27.01.2018), prevede che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata
o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
pag. 3/5 dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida”. La medesima norma prevede altresì al comma
1-ter che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Nella fattispecie, l'opposta ha prodotto certificazione di validità della firma digitale apposta da sul contratto n. Parte_1
C[...]I8BT3O (doc.2 del fascicolo di parte convenuta), sicché tale sottoscrizione è a costui riconducibile, laddove l'opponente non ha a tal fine offerto alcuna evidenza contraria, limitandosi ad un generico disconoscimento, senza contestare, con adeguato supporto probatorio, la violazione delle regole tecniche e dei requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione.
Deve conseguentemente inferirsi che il contratto di finanziamento de quo soddisfi il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1 del D.lgs.
385/93 (Testo Unico Bancario), integrato peraltro anche dagli elementi indiziari desumibili sia dalla distinta di bonifico attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento in una data (10.10.2019) prossima a quella di stipulazione del contratto (30.09.2019), sia dalla contabile e dall'estratto conto certificato ex art
50 TUB prodotti dall'opposta (cfr. doc.3 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e che la sottoscrizione digitale ivi apposta sia riconducibile all'odierno opponente.
In definitiva, pertanto, merita di essere confermata la statuizione di condanna pag. 4/5 sottesa al provvedimento monitorio oggetto di opposizione, con conseguente rigetto della domanda dell'opponente.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione per valore della controversia, è affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di n persona del legale rappresentante p.t., la rigetta CP_1
e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 58/2022 emesso dal
Tribunale di Matera in data 7.2.2022, dichiara Parte_1
obbligato al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 6.020,33, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo e spese della fase monitoria;
condanna alla rifusione in favore della parte opposta, a Parte_1 titolo di spese processuali, della somma complessiva di € 4.900,00 (di cui €
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per quella decisionale) oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera l'1.10.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 657/2022 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.4.1968, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Valerio SANTAGATA, domiciliatario
- attore in opposizione - contro
c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma alla Via Sardegna 40, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Gennaro FERRECCHIA e Massimiliano SILVESTRI, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta CARELLA in Policoro (MT) alla Via Sinisi 43;
-convenuta in opposizione -
***
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente alla conseguentemente revocare e/o porre nel CP_1 nulla l'ingiunzione opposta, per inesistenza del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente; in ogni caso accertare la non riferibilità e/o riconducibilità al Sig. del dedotto rapporto contrattuale di Parte_1
finanziamento personale sotteso ed in particolare accertare la non riferibilità e/o riconducibilità al Sig. della sottoscrizione digitale apposta Parte_1
sul certificato di firma prodotto da parte opposta sub doc. 2 presuntivamente in data 30.09.2019. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA a carico della parte soccombente.”.
Per l'opposta: “Rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente generica e promossa per soli fini dilatori oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
[…]. In via subordinata condannare l'opponente al pagamento in favore di del maggior o minor importo del credito vantato da quest'ultima CP_1
nei confronti dell'odierno opponente, che sarà accertato in corso di causa;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento in favore di delle CP_1
spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2022 Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 58/2022, emesso dal Tribunale di Matera in data 7.2.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n. 218/2022 R.G., eccependo, segnatamente, l'inesistenza del diritto di credito per difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale sottostante, per mancanza del requisito della forma scritta e della propria sottoscrizione in relazione a tutta la documentazione allegata al ricorso monitorio, nonché l'inidoneità dell'estratto di saldaconto ex art
50 TUB prodotto dall'opposta a fornire prova del credito.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta rilevava che il contratto di prestito personale sotteso alla pretesa creditoria risulta sottoscritto digitalmente dal medesimo
, formulando ad ogni modo istanza di verificazione del Parte_1
pag. 2/5 documento genericamente disconosciuto ed eccepiva che la distinzione richiamata dall'opponente in punto di valenza probatoria dell'estratto di saldaconto e dell'estratto conto ordinario non risulta conferente rispetto alla fattispecie in esame, relativa ad un contratto riconducibile al tipo del mutuo e non ad un rapporto contrattuale di conto corrente.
Concessa quindi la provvisoria esecuzione al decreto oggetto di opposizione ed esperita negativamente la procedura di mediazione, la causa, previo rigetto delle istanze istruttorie per irrilevanza od inammissibilità delle stesse, transitava quindi nell'odierna fase decisoria.
L'opposizione non merita accoglimento, atteso che, a fronte delle allegazioni difensive di parte opponente, invero connotate da genericità e contraddittorietà nelle stesse premesse deduttive e comunque sfornite di qualsivoglia elemento dimostrativo, le argomentazioni ex adverso sviluppate, siccome corroborate anche da adeguati elementi probatori, si appalesano invece puntuali e pertinenti.
Si rileva, in particolare, che l'opposta -attrice sostanziale nel presente giudizio - ha documentalmente provato che il credito oggetto di ingiunzione tragga il proprio titolo in un contratto di finanziamento, il “prestito personale” n.
C[...]I8BT3O, concluso mediante accettazione di un'offerta contrattuale contenuta in documento informatico con apposizione di firma digitale in data 30.9.2019 da parte di , odierno Parte_1 opponente (conf. doc. 1 del fascicolo monitorio).
L'art. 20 comma
1-bis del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D., come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 27.01.2018), prevede che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata
o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
pag. 3/5 dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida”. La medesima norma prevede altresì al comma
1-ter che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Nella fattispecie, l'opposta ha prodotto certificazione di validità della firma digitale apposta da sul contratto n. Parte_1
C[...]I8BT3O (doc.2 del fascicolo di parte convenuta), sicché tale sottoscrizione è a costui riconducibile, laddove l'opponente non ha a tal fine offerto alcuna evidenza contraria, limitandosi ad un generico disconoscimento, senza contestare, con adeguato supporto probatorio, la violazione delle regole tecniche e dei requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione.
Deve conseguentemente inferirsi che il contratto di finanziamento de quo soddisfi il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1 del D.lgs.
385/93 (Testo Unico Bancario), integrato peraltro anche dagli elementi indiziari desumibili sia dalla distinta di bonifico attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento in una data (10.10.2019) prossima a quella di stipulazione del contratto (30.09.2019), sia dalla contabile e dall'estratto conto certificato ex art
50 TUB prodotti dall'opposta (cfr. doc.3 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e che la sottoscrizione digitale ivi apposta sia riconducibile all'odierno opponente.
In definitiva, pertanto, merita di essere confermata la statuizione di condanna pag. 4/5 sottesa al provvedimento monitorio oggetto di opposizione, con conseguente rigetto della domanda dell'opponente.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione per valore della controversia, è affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di n persona del legale rappresentante p.t., la rigetta CP_1
e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 58/2022 emesso dal
Tribunale di Matera in data 7.2.2022, dichiara Parte_1
obbligato al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 6.020,33, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo e spese della fase monitoria;
condanna alla rifusione in favore della parte opposta, a Parte_1 titolo di spese processuali, della somma complessiva di € 4.900,00 (di cui €
900,00 per la fase di studio, € 700,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per quella decisionale) oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera l'1.10.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 5/5