CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-4-2025, vertente tra
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore generale “pro tempore”, elettivamente domiciliata a , Via E. Fermi Pt_1
n. 15, presso l'Ufficio Legale dell'ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Elaine Bolognini in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
, in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1
tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII° n. 4, presso lo studio dell'Avv. Concetta Sorrentino, rappresentata e difesa dalla Controparte_2
in virtù di procura in atti;
[...]
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la (nel prosieguo, ”) Controparte_1 adiva il Tribunale di Viterbo per ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti della per la somma di Euro 6.265,34, assumendo che il Parte_2 credito traeva origine dagli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 maturati in Part ragione del ritardato pagamento, da parte della di una serie di fatture commerciali emesse dalla ricorrente nell'ambito del rapporto di fornitura orto protesica disciplinata dal DM 332/99; quindi, con decreto n. 665/2017, emesso in data 12/06/2017, il 3
Part Tribunale di Viterbo accoglieva il ricorso, ingiungendo alla il pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_2 avverso detto decreto e, dopo aver preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Viterbo, assumeva l'intervenuta estinzione di qualsiasi obbligazione “inter partes” stante l'avvenuto pagamento della pretesa creditoria in CP_ forza di un “Accordo sui pagamenti” intercorso tra la e la Regione Lazio, nonché
l'inapplicabilità degli interessi ex d.Lgs. 231/02 per violazione del medesimo Accordo, che disponeva diversamente in riferimento al tasso di interesse e alla relativa decorrenza;
inoltre, dopo aver eccepito la mancanza dell'indispensabile messa in mora Part ex art. 1219 c.c., la lamentava anche che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in violazione del divieto degli interessi anatocistici.
Part Pertanto la concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la CP_ revoca del decreto opposto, con condanna della alla rifusione delle spese processuali.
CP_ Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruzione, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 269/20, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta.
Part Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso detta decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Part
“In primis” la eccepiva la nullità dell'impugnata sentenza per omessa motivazione, in quanto, a suo avviso, il Tribunale si era limitato a ritenere “condivisibili le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opposta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate”, senza però indicare le effettive ragioni di tale condivisione, con la conseguenza che la motivazione non era in grado di chiarire quale fosse stato lo “iter” 4
logico e giuridico effettivamente seguito dal giudicante in vista della definizione della lite.
CP_ Inoltre, dopo aver lamentato la mancata dimostrazione, da parte della , Part dell'asserito ritardo della nel pagamento delle forniture sanitarie da lei erogate,
l'appellante sosteneva che il rapporto di fornitura dovesse integralmente soggiacere alla disciplina stabilita dallo “Accordo sui Pagamenti”, nel quale rientravano tutti i crediti relativi alle fatture derivanti dai contratti di fornitura e, quindi, anche quelli concernenti eventuali interessi (comunque calcolati), con la conseguenza che i termini per il pagamento e l'ammontare dei tassi di interesse differivano da quanto stabilito nel Part d.lgs. 231/02.; in ogni caso, poi, la contestava che il rapporto di fornitura ex DM
332/99 fosse effettivamente regolato da un contratto, trattandosi -come per le farmacie- di una semplice concessione di pubblico servizio, come tale non sussumibile nella definizione di “transazione commerciale” fornita dallo stesso d.lgs. n. 231/02; ne CP_ conseguiva che si sarebbe reso necessario che la , ai sensi dell'art. 1182, comma 3,
c.c., avesse proceduto ad una messa in mora che, al contrario, non era mai stata formulata.
Part Infine, con un ultimo motivo di censura, la sosteneva che non fossero dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c., stante la previsione dello “Accordo sui pagamenti”, che escludeva la capitalizzazione degli interessi e, comunque, stante il divieto legale degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c..
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, previa declaratoria della nullità dell'impugnata sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite.
CP_ Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato Part gravame o, in subordine, che la fosse condannata al pagamento della somma di
Euro 6.265,34 o di altra somma -maggiore o minore- ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c.; il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 10/4/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando 5
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello, con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per l'asserita omessa motivazione, è infondato.
Infatti, se è vero che la motivazione dell'impugnata sentenza è alquanto sintetica, è altresì vero che da essa risulta comunque possibile ricavare lo “iter” logico e giuridico che ha condotto il Tribunale a rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata Part dalla
In particolare, il giudicante di prime cure, dopo aver affermato in via generale la condivisibilità delle motivazioni e delle argomentazioni logiche e giuridiche sostenute CP_ dalla , “da intendere integralmente richiamate e trascritte” e da reputare “fondate su argomenti e norme correttamente individuate e applicate”, ha comunque dato contezza delle ragioni della decisione: infatti, dopo aver rigettato l'eccezione di Part incompetenza territoriale (peraltro neanche riproposta dalla in questa fase del giudizio), sulla scorta del rilievo che la pretesa creditoria traeva origine non dal contratto, ma direttamente dalla legge, il Tribunale, nel merito, ha espressamente affermato che gli interessi reclamati dovevano ritenersi dovuti “in forza del disposto normativo come conseguenza del mancato rispetto dei termini di pagamento non derivando dalla volontà delle parti o dalla previsione del contratto”, e chiarendo altresì che gli interessi da ritardo dovevano ritenersi quelli “dei normali rapporti commerciali tra privati”, trattandosi di “fornitura di beni (protesi)”.
Orbene, se è vero che la motivazione dell'impugnata sentenza non è particolarmente diffusa, è altresì vero che essa, pur richiamando il contenuto delle difese della società opposta, è comunque idonea a dare contezza delle ragioni della decisione, che sono comunque attribuibili all'organo giudicante e che risultano in modo chiaro ed univoco, mentre il semplice impiego di tale tecnica di redazione, alla luce delle disposizioni costituzionali e processuali, “non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive” (in tal senso, tra le tante, devi Cass. n. 22562/2016, peraltro richiamata dallo stesso Tribunale). 6
Del resto, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa
Corte di merito aderisce, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste solo “quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. n.
3819/2020), mentre nel caso di specie, seppur in modo sintetico, dalla decisione di primo grado risulta comunque evincibile il percorso logico e giuridico compiuto dal giudicante nell'analizzare le prove documentali e per pervenire al rigetto dell'opposizione, sicché può senz'altro escludersi che la sentenza possa ritenersi viziata a causa di una motivazione meramente apparente o assertiva, o perché solo complessivamente riferita alle produzioni in atti (ipotesi questa esclusa anche dal riferimento allo specifico “Accordo sui pagamenti”).
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il secondo motivo di censura, con il Part quale la a lamentato l'erroneità del rigetto dell'opposizione stante l'asserito difetto CP_ di prova del ritardato pagamento delle forniture sanitarie rese dalla . Part Nel caso di specie, infatti, non è in discussione che la abbia provveduto al saldo CP_ delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla in riferimento agli anni 2013 e
2014, sicché deve presumersi che dette fatture siano state emesse dopo la prestazione dei servizi e, quindi, nel rispetto della prassi commerciale e fiscale contraddistinta da una vera e propria sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita o, comunque, di non essere incorso nella mora. CP_ Nel caso che ne occupa, risultano prodotte dalla le fatture relative alla sorte capitale e, al contempo, risultano indicate le date in cui furono effettuati in suo favore i Part relativi accrediti da parte della sicché le generiche contestazioni formulate dall'odierna appellante non sono in grado di inficiare la veridicità dei dati forniti dalla 7
Part società creditrice che, peraltro, la stessa ha ammesso essere stati direttamente CP_ estrapolati dalla dallo specifico “Portale” della Regione Lazio. Part Riguardo alle ulteriori doglianze, con cui la ha sostenuto non solo che tutti i crediti relativi alle fatture derivanti dai rapporti di fornitura, ivi compresi quelli concernenti eventuali interessi, dovevano ritenersi disciplinati dallo “Accordo sui Pagamenti”, avente contenuto “tombale”, ma anche che il rapporto di fornitura ex DM 332/99 avrebbe trovato la propria fonte non in un contratto, bensì in una concessione di pubblico servizio (similmente a quanto previsto per le farmacie), come tale non sussumibile nella definizione di “transazione commerciale” fornita dallo stesso d.lgs. n.
231/02, si osserva quanto segue.
Muovendo “in primis”, per ragioni di ordine logico e giuridico, dalla natura del rapporto di fornitura, si osserva che tale rapporto, come già implicitamente ritenuto dal giudicante di prime cure, rientra nell'ambito della c.d. “transazione commerciale” di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 231/02, il quale, riguardo al proprio “ambito di applicazione”, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della Direttiva 2000/35/CE, stabilisce che le disposizioni in esso contenute trovano applicazione “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”; inoltre, il successivo art. 2 prevede che per transazione debba intendersi ogni operazione commerciale non limitata alla vendita, ma concernente “i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”. CP_ Ciò premesso, deve ritenersi che la fornitura sanitaria effettuata dalla su ordine Part della caratterizzata dall'osservanza delle modalità di erogazione della prestazione di cui al D.M. 332 del 27/08/1999 (art. 4.1) e, segnatamente, dal rispetto delle fasi costituite dalla iniziale redazione di una prescrizione medica da parte dello specialista Part del Ssn, dal successivo rilascio di un'autorizzazione da parte della dall'esecuzione esecuzione della fornitura e dal successivo collaudo, rientri a pieno titolo nella definizione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/02; ne consegue che deve ritenersi intervenuta la conclusione di un contratto ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un preventivo formulato dalla società fornitrice e di una successiva accettazione da parte Part della ediante il rilascio dell'autorizzazione alla fornitura. 8
Sul punto, del resto, è illuminante quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione che, con specifico riferimento al profilo del rispetto dei vincoli di forma, ha avuto modo di statuire che “i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali;
peraltro, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi” (vedi Cass. SS.UU. n. 6827/2010).
A fronte di tale obiettiva realtà, nessuna rilevanza assume il fatto -sottolineato dall'appellante- che le farmacie risultino soggette ad un diverso regime, in quanto non solo esse notoriamente operano per legge in regime di concessione, ma svolgono l'attività di assistenza farmaceutica proprio per conto della P.A., sicché risultano specificamente inserite nel contesto del S.S.N..
Per quanto concerne, poi, la valenza ed il contenuto del c.d. “Accordo sui Pagamenti” sottoscritto da entrambe le parti, si osserva che l'art. 7 del d.lgs. n. 231/2002, già nella sua originaria formulazione, prevedeva la nullità delle clausole contrattuali che fossero risultate in contrasto con le disposizioni di legge in materia di termini di pagamento delle prestazioni e sul saggio degli interessi applicabili, in piena sintonia con quanto stabilito dalla normativa europea (Direttiva 2000/CE/35) cui il decreto era volto a dare attuazione.
Ciò nonostante, proprio al dichiarato fine di rendere i pagamenti delle P.A. sempre più rapidi, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d.lgs. n. 192/2012, modificando il citato art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 e prevedendo esplicitamente, in sintonia con la nuova Direttiva Europea 2011/7/UE, non solo che “le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore” (vedi art. 7, comma 1), sicché debbono trovare applicazione “gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice 9
civile”, ma anche che “si considera gravemente iniqua la clausola che esclude
l'applicazione di interessi di mora” senza che sia ammessa la prova contraria (vedi art. 7, comma 3).
Ne consegue che trovando nel caso di specie applicazione -per le ragioni sopra espresse- la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, eventuali clausole contrattuali che escludano in radice l'applicazione degli interessi moratori previsti da tale strumento normativo, stabilendo tassi di interesse e termini di pagamento in contrasto con i principi che hanno ispirato la stessa normativa comunitaria, non possono che essere dichiarate nulle e, conseguentemente, essere sostituite automaticamente ex art. 1339
c.c. con quelle di cui al d.lgs. n. 231/2002, senz'altro più favorevoli.
Il logico corollario giuridico dell'applicazione della disciplina posta dal d.lgs. n.
231/2002 è costituito dal fatto che in caso di inadempimento o, comunque, di ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Part Infine va disatteso anche l'ultimo motivo di censura, con il quale la ha ribadito l'eccezione secondo cui l'avvenuta liquidazione, sulla somma già calcolata a titolo di interessi ex d.lgs. n. 231/2002, degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., sarebbe in contrasto con il divieto di corresponsione degli interessi anatocistici.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito ritiene di fare proprio, “dal principio stabilito nell'art. 1283 cod. civ., secondo cui <gli interessi scaduti possono produrre solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti dovuti almeno sei mesi>, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi” (Cass. n. 4830/2004; nello stesso senso, vedi anche Cass. nn. 4935/2006, 13478/2008 e 11171/2013).
Nel caso che ne occupa, dagli atti di causa emerge non solo che gli interessi principali CP_ erano già scaduti e che erano dovuti da più di sei mesi, ma anche che la , nel Part presente giudizio, ha specificamente chiesto la condanna della al pagamento degli 10
interessi che i predetti, a partire da tale momento, avrebbero prodotto, sicché risulta pienamente rispettato il disposto di cui all'art. 1283 c.c. che, tra i suoi presupposti applicativi, postula la proposizione, da parte del creditore, di una domanda autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 269/20, che Controparte_1 conferma;
condanna la al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_1
delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 5.809,00
[...] per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 10-4-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò