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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7870/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Marco Dibitonto
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso del 16.06.2024, inquadrata nel Parte_1 ruolo del personale ATA con profilo di collaboratore scolastico, chiedeva il riconoscimento giuridico ed economico dell'integrale servizio pre ruolo svolto nel periodo dal 02.10.2000 al 31.08.2010, per un totale di anni 10, mesi 6 e giorni 8, anche ai fini di una nuova ricostruzione di carriera, con condanna del a corrispondere le relative differenze retributive, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il si costituiva in giudizio, Controparte_1 eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese economiche vantate e nel merito l'infondatezza della domanda.
1 La ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025, circoscriveva la pretesa relativa alle differenze economiche nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia a far data dal 11.06.2019 (atto di messa in mora notificato con pec del 11.06.2024).
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col convenuto, e del trattamento economico CP_1 più elevato che ne deriverebbe.
Sul punto, preme evidenziare che questo Tribunale del lavoro si è già pronunciato su fattispecie analoghe (cfr. sentenze n. 2831/2023, n. 1538/2023
e n. 236/2023), richiamandosene, pertanto, le motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In particolare, il punto 4 della medesima clausola dispone che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, in base alla quale le prescrizioni dell'Accordo
Quadro e della direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri
2 enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), Per_2 costituendo “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, specificando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato che “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70
e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
Infine, la Corte di Giustizia ha spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
3 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
, che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per Persona_4 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente, la Corte, con ordinanza del 7 marzo 2013 (causa C-
393/11), si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti
“stabilizzati” dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008 e ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive, che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea
4 del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto
41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento…” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine, nell'ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 , pronunciata Per_5 sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che, “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato
– conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati
5 dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come
«ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Ora, in siffatto quadro di principi, è acquisito agli atti che alla ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal d.lgs. n. 297 del 1994 e ribadito a partire dal C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetti il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi C.C.N.L., invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Nel caso di specie, poi, è pacifico che il resistente, al momento CP_1 dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e
570 del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali prevedono che per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici.
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella direttiva
1999/70/CE.
Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento, che sussiste sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, devono
6 essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nel caso in esame, non sono emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo ed a termine consentono di ritenere la posizione rivestita dalla ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo, di cui rivendica la progressione stipendiale.
S'impone, pertanto, una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da
“ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza
, che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad Per_3 un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
7 tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20 settembre
2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono, infatti, operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda (evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere;
si vedano, in questo senso, Tribunale di Roma, Sez. III lav., sentenze nn.
7498 del 10.10.2018 e 8376 del 5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal governo italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto (cfr., in tal senso, Tribunale di Salerno, Sez. lav., 28/03/2019,
n. 535, Giudice dott.ssa D'Antonio), la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici
8 normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Sul blocco stipendiale, secondo la prospettazione del Ministero resistente non potrebbe essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato fino al 2013 il c.d. blocco stipendiale.
Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta di recente un'importante pronuncia della Suprema Corte che ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “…(omissis)… Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive
– da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
"limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate CP_2 prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"
(così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle
9 disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni. … (omissis)…” (Cass. n. 16133/2024).
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anno 2013 di cui si discute debba essere correttamente valutato a fini giuridici e, pertanto, deve essere ritenuto utile ai fini della eventuale maturazione della superiore fascia stipendiale, mentre non può ritenersi computabili a fini economici.
In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà essere computata tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente con l'amministrazione, non avendo quest'ultima, con riferimento al periodo per cui è causa
(02.10.2000 - 31.08.2010), contestato le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
Quanto alle differenze retributive dovute, esse vanno riconosciute dal
11.06.2019, stante la notifica a mezzo pec dell'atto di messa in mora in data 11.06.2024.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata con riferimento al periodo pre ruolo dal 02.10.2000 al
31.08.2010, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
10 differenze retributive, maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione, a decorrere dal 11.06.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il soccombente a pagare, in favore della ricorrente, le CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
11
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7870/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Marco Dibitonto
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso del 16.06.2024, inquadrata nel Parte_1 ruolo del personale ATA con profilo di collaboratore scolastico, chiedeva il riconoscimento giuridico ed economico dell'integrale servizio pre ruolo svolto nel periodo dal 02.10.2000 al 31.08.2010, per un totale di anni 10, mesi 6 e giorni 8, anche ai fini di una nuova ricostruzione di carriera, con condanna del a corrispondere le relative differenze retributive, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il si costituiva in giudizio, Controparte_1 eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese economiche vantate e nel merito l'infondatezza della domanda.
1 La ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025, circoscriveva la pretesa relativa alle differenze economiche nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia a far data dal 11.06.2019 (atto di messa in mora notificato con pec del 11.06.2024).
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col convenuto, e del trattamento economico CP_1 più elevato che ne deriverebbe.
Sul punto, preme evidenziare che questo Tribunale del lavoro si è già pronunciato su fattispecie analoghe (cfr. sentenze n. 2831/2023, n. 1538/2023
e n. 236/2023), richiamandosene, pertanto, le motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In particolare, il punto 4 della medesima clausola dispone che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, in base alla quale le prescrizioni dell'Accordo
Quadro e della direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri
2 enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), Per_2 costituendo “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, specificando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato che “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70
e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
Infine, la Corte di Giustizia ha spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
3 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
, che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per Persona_4 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente, la Corte, con ordinanza del 7 marzo 2013 (causa C-
393/11), si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti
“stabilizzati” dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008 e ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive, che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea
4 del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto
41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento…” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine, nell'ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 , pronunciata Per_5 sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che, “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato
– conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati
5 dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come
«ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Ora, in siffatto quadro di principi, è acquisito agli atti che alla ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal d.lgs. n. 297 del 1994 e ribadito a partire dal C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetti il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi C.C.N.L., invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Nel caso di specie, poi, è pacifico che il resistente, al momento CP_1 dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e
570 del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali prevedono che per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici.
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella direttiva
1999/70/CE.
Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento, che sussiste sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, devono
6 essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nel caso in esame, non sono emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo ed a termine consentono di ritenere la posizione rivestita dalla ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo, di cui rivendica la progressione stipendiale.
S'impone, pertanto, una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da
“ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza
, che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad Per_3 un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
7 tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20 settembre
2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono, infatti, operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda (evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere;
si vedano, in questo senso, Tribunale di Roma, Sez. III lav., sentenze nn.
7498 del 10.10.2018 e 8376 del 5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal governo italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto (cfr., in tal senso, Tribunale di Salerno, Sez. lav., 28/03/2019,
n. 535, Giudice dott.ssa D'Antonio), la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici
8 normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Sul blocco stipendiale, secondo la prospettazione del Ministero resistente non potrebbe essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato fino al 2013 il c.d. blocco stipendiale.
Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta di recente un'importante pronuncia della Suprema Corte che ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “…(omissis)… Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive
– da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
"limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate CP_2 prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"
(così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle
9 disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni. … (omissis)…” (Cass. n. 16133/2024).
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anno 2013 di cui si discute debba essere correttamente valutato a fini giuridici e, pertanto, deve essere ritenuto utile ai fini della eventuale maturazione della superiore fascia stipendiale, mentre non può ritenersi computabili a fini economici.
In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà essere computata tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente con l'amministrazione, non avendo quest'ultima, con riferimento al periodo per cui è causa
(02.10.2000 - 31.08.2010), contestato le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
Quanto alle differenze retributive dovute, esse vanno riconosciute dal
11.06.2019, stante la notifica a mezzo pec dell'atto di messa in mora in data 11.06.2024.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata con riferimento al periodo pre ruolo dal 02.10.2000 al
31.08.2010, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
10 differenze retributive, maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione, a decorrere dal 11.06.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il soccombente a pagare, in favore della ricorrente, le CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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