Ordinanza collegiale 25 maggio 2022
Decreto cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Decreto cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/06/2025, n. 11400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11400 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05104/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5104 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carolina Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di inidoneità psicoattitudinale notificato al ricorrente in data 15 febbraio 2022 in relazione al Concorso Pubblico di reclutamento di 1000 Allievi V. Ispettori, indetto con D.C.P. 23 dicembre 2020;
- del bando di concorso nella parte relativa ai predetti accertamenti;
- delle disposizioni integrative in relazione agli accertamenti psico-tecnici;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale lesivo dell’interesse legittimo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il dott. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di non idoneità adottato nei suoi confronti dall’amministrazione resistente all’esito degli accertamenti psico-attitudinali effettuati nell’ambito della procedura concorsuale per il reclutamento di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, bandita con D.C.P. 23 dicembre 2020, lamentando – in sintesi – la « mancata preventiva determinazione di criteri di valutazione » da parte della p.a. e il « difetto di motivazione » del giudizio di inidoneità contestato, e chiedendo a questo Tribunale di riammetterlo alle successive prove della procedura concorsuale già in sede cautelare.
2. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale ha ordinato alla p.a. di depositare « i verbali riportanti gli esiti delle prove attitudinali e le risultanze del colloquio» cui è stato sottoposto il ricorrente, nonché più in generale di tutti gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento gravato è stato emanato, di quelli in esso citati e di quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio, in uno con una puntuale relazione sui fatti di causa» e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 28 giugno 2022.
3. Con successiva istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. il ricorrente ha chiesto di essere immediatamente ammesso alla prova scritta della procedura, dando evidenza documentale dell’immediata calendarizzazione della stessa.
4. Con decreto cautelare Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, il ricorrente è stato quindi ammesso « con riserva a partecipare alla prova scritta impregiudicata ogni decisione in sede collegiale in ordine all’ammissione o meno del medesimo al riesame della prova psicoattitudinale non superata ».
5. In data 24 giugno 2022, l’amministrazione ha depositato in giudizio ha depositato una relazione – nella quale ha evidenziato che l’accertamento dei requisiti attitudinali del sig. -OMISSIS- era avvenuto « in conformità delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti in discussione e secondo quanto stabilito dall’art. 14 del bando di concorso, dal D.M. Interno n. 198/2003, nonché dal D.M. Interno n. 129/2005 » – corredata da tutti gli atti e i documenti concernenti la valutazione psicoattitudinale del ricorrente.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, questo Tribunale, preso atto di quanto depositato dall’amministrazione, ha quindi respinto la domanda cautelare del ricorrente per insussistenza del fumus boni iuris , ricordando che « secondo costante giurisprudenza, l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali necessari ai fini del reclutamento nella Polizia di Stato costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in caso di macroscopico travisamento dei fatti assunti ad oggetto di valutazione, per illogicità di quest’ultima e incongruenza delle relative conclusioni, nonché per carenza di motivazione» , osservando che « la documentazione versata in atti dall’amministrazione consente di affermare che – a un esame proprio della presente fase – il provvedimento gravato non è affetto dai vizi sopra elencati, né da alcuno dei profili di illegittimità lamentati nel ricorso introduttivo » e precisando che dalla reiezione della domanda cautelare discendeva la perdita di efficacia del decreto Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-.
7. Con istanza cautelare anche ex art. 56 c.p.a. – notificata in data 6 ottobre 2020 e depositata il giorno successivo – il ricorrente:
- ha evidenziato che a seguito dell’originario decreto cautelare era stato ammesso alla prova scritta del concorso e l’aveva superata e che tuttavia, a seguito dell’ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 4172/2022 l’amministrazione non lo aveva convocato per le prove orali;
- ha chiesto di essere ammesso al prosieguo.
8. Con decreto Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- e successiva ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- questo Tribunale ha rigettato la nuova domanda cautelare del ricorrente osservando che la comunicazione sul sito web della Polizia di Stato in data 23 settembre 2022 in ordine all’avvenuto superamento, anche da parte del ricorrente, della prova scritta e la successiva pubblicazione del calendario relativo alle date di espletamento delle prove orali da parte dei candidati che abbiano superato le prove scritte « non costitui [vano] circostanze sopravvenute idonee a modificare il quadro giuridico e fattuale già delineato, al fine di disporre l’ammissione “con riserva” del ricorrente a sostenere la prova orale », tenuto conto di quanto statuito nell’inoppugnata ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 4172/2022.
9. All’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, il Collegio – dopo aver evidenziato a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a. la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura – ha trattenuto la causa in decisione.
10. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Da un lato, infatti, va evidenziato che è un fatto notorio che la procedura di cui parte ricorrente ha impugnato il bando si è da tempo conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva (cfr. ordinanza Tar Lazio, I- quater , 19 luglio 2023, n. 4052; decreto Tar Lazio, I- quater , 9 dicembre 2024, n. 5878 e parere Consiglio di Stato, I, 30 dicembre 2024, n. 1563); dall’altro va notato che – per consolidata giurisprudenza – « in caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, i giudizi di non idoneità, i provvedimenti di esclusione o provvedimenti di non ammissione a successive prove d'esame, deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto » (cfr. ex multis Tar Napoli, V, 3 ottobre 2022, n. 6078).
In ragione di quanto sopra, deve concludersi che la mancata impugnazione da parte del ricorrente della graduatoria conclusiva della procedura concorsuale rende improcedibile il ricorso da esso proposto, atteso che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio non potrebbe travolgere la graduatoria finale medio tempore adottata.
11. Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene comunque opportuno evidenziare che – come già notato in sede cautelare – le doglianze di parte ricorrente erano comunque infondate.
11.1 Va innanzitutto evidenziata l’infondatezza delle censure con cui parte ricorrente ha lamentato – in sostanza – che la p.a. non avrebbe predeterminato i criteri con cui è stato formato il punteggio su base ventesimale alla luce dei risultati dei testi e dei colloqui.
11.1.1. È noto, infatti, che l’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 prevede che le prove attitudinali « sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire »; specifica che le stesse « consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione »; e precisa, poi, che « su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale »; che « nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale » e che « l’esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità ».
11.1.2. In ragione della normativa sopra richiamata, il giudizio di idoneità attitudinale è espresso in ogni caso da un’apposita commissione collegiale che opera tenendo conto tanto dei dati obiettivi emersi dalle prove, sia collettive che individuali, quanto delle risultanze del colloquio. Colloquio che, a tutt’evidenza, costituisce il momento centrale, se non decisivo, per la definizione del profilo del candidato e l’accertamento della sua idoneità, tenuto conto che « è proprio il colloquio a consentire una corretta valutazione del “potenziale umano” atteso che con esso si delinea il quadro comportamentale del candidato che sollecitato a fornire risposte in modo diretto si rivela in maniera più attendibile e fornisce l’ultimo, decisivo, tassello per una sua descrizione “tridimensionale” composta dai test collettivi, individuali e, appunto, dal colloquio » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 30 maggio 2011, n. 4853).
11.1.3. Alla luce di quanto appena illustrato è evidente che la Commissione collegiale non aveva il dovere di predeterminare un peso da attribuire a ciascun test svolto dal ricorrente, atteso che la valutazione di idoneità non consegue alla sommatoria dei risultati conseguiti ad ogni test ma ad una sintesi – ad opera della Commissione – dei diversi elementi emersi dai test e dal colloquio.
Il fatto che i risultati conseguiti ai diversi test e al colloquio individuale non possano essere pesati e sommati ma richiedano di essere vagliati e valutati unitariamente è tanto più evidente se si considera che – come si è già notato – nel caso in cui si sia in presenza di elementi contrastanti (test positivi e colloquio negativo), è necessario che si proceda ad un nuovo colloquio in sede collegiale finalizzato ad approfondire e chiarire quanto emerso in sede istruttoria in ordine all’attitudine del candidato e ad addivenire a una valutazione finale.
11.2. Parimenti infondata è la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del giudizio di inidoneità contestato.
11.2.1. Risulta, infatti, agli atti che la Commissione ha preventivamente individuato le caratteristiche che sarebbero state oggetto di valutazione per ogni candidato (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva, socialità); ha stabilito di attribuire punti da 1 a 20 per ciascuna caratteristica; e ha stabilito che sarebbe stato dichiarato non idoneo il candidato « che abbia conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che abbia riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi) in una delle caratteristiche ».
11.2.2. È poi provato che il ricorrente ha effettuato i test con esito negativo (con risultati pessimi nei test psicosensoriali e in quelli cognitivi).
11.2.3. È altresì documentato il risultato non soddisfacente del colloquio individuale, all’esito del quale il valutatore ha notato, in particolare, la « scarsa consapevolezza di sé » del candidato e ha rimarcato che lo stesso non era riuscito « a fronteggiare le difficoltà dell’immagine speculare ».
11.2.4. È, infine, provato che il ricorrente è stato sottoposto – su richiesta del selettore – a un nuovo colloquio in sede collegiale, all’esito del quale la Commissione ha dichiarato la sua inidoneità, notando:
a) in ordine al livello evolutivo, che il candidato « manca di una realistica autostima, tale da consentirgli di valutare difficoltà e problematiche che richiedono l’autodominio e determinazione operativa » (voto 10/20);
b) in ordine al controllo emotivo, che lo stesso « cerca di proporre una immagine di sicurezza che, come emerge chiaramente nel corso dell’esecuzione dell’immagine speculare, dinanzi a difficoltà per lui inusuali lascia spazio all’emotività di base » e che « nel complesso l’autodominio non è in linea con quanto richiesto » (voto 9/20);
c) in ordine alla capacità intellettiva, che « i limiti d’ordine emotivo hanno, almeno in parte, condizionato la resa nei test da questi eseguiti, che è risultata gravemente insufficiente» e che « la tensione non gli ha consentito di evidenziare le presumibili potenzialità alla base dei risultati universitari » (voto 9/20);
d) in ordine alla socialità, che il candidato non « è in grado di porsi quale referente per il personale e per il gruppo nei servizi operativi propri della Polizia di Stat o» (voto 10/20).
11.2.5. In conseguenza di quanto sopra evidenziato, appare chiaro il percorso seguito dalla Commissione per addivenire al giudizio di inidoneità ed appaiono pienamente comprensibili le ragioni che hanno condotto all’esclusione del ricorrente, tenuto conto, peraltro, che la Commissione non si è limitata ad attribuire un voto numerico ma ha del tutto opportunamente corredato il proprio giudizio con una motivazione che – pur sinteticamente – dà conto sia di quanto emerso in sede di colloquio, sia delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione dei singoli voti per ogni criterio.
11.3. Quanto sopra è sufficiente per ritenere che il provvedimento gravato non era in ogni caso affetto da alcuno dei profili di illegittimità indicati nel ricorso (né più in generale da alcuno dei gravi vizi – manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti – in presenza dei quali è consentito il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti attitudinali, cfr. Tar Lazio, I- quater , 12 giugno 2024, n. 11903).
12. In conclusione – fermo quanto appena evidenziato sull’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente – il ricorso va dichiarato improcedibile per le ragioni spiegate supra sub 10.
13. La spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.