Art. 2.
La spesa di lire 1.115.000 relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge gravera' sul capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-1950, e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 146 del bilancio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa di lire 1.115.000 relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge gravera' sul capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-1950, e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 146 del bilancio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.