Articolo 2 della Legge 4 novembre 1950, n. 915
Articolo 1
Versione
14 dicembre 1950
Art. 2.
La spesa di lire 1.115.000 relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge gravera' sul capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-1950, e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 146 del bilancio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 dicembre 1950