Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9872 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Silvia Migliori giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice rel. ha pronunciato la seguente Oggetto: cessazione degli effetti SENTENZA civili del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...] residente a [...]238 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] Contr residente a 13 PIERRE JOLY 95100 ARGENTEUIL PARIS (FRANCIA) entrambi elettivamente domiciliati in VIA MONTEGRAPPA 16 - BOLOGNA presso l'avv. NICASTRO MAURO ALESSIO ( ) che li C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, che ha concluso per l'accoglimento della domanda.
* * *
Oggetto del processo: <cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 02/08/2024 ;
visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
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ad oggi minorenne;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato in [...] il [...] CP_1 CP_1
celebrato con rito concordatario a BOLOGNA (BO) il 27.11.2010 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2010, atto n. 304 , p. II , Serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno separate nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 collocazione prevalente e la residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta.
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio, previo accordo con la moglie e tenuto conto delle esigenze del bambino, nonché della lontananza del domicilio paterno rispetto alla casa ove vive il minore. Pertanto, atteso che il padre attualmente dimora all'estero, potrà vedere il figlio un weekend ogni due mesi, presso la residenza del minore in Italia o comunque secondo le intese con la coniuge.
Durante il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, al fine di consentire ad entrambi una corretta gestione delle ferie.
Il figlio minore trascorrerà inoltre tre giorni con il padre durante le vacanze natalizie.
2 Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza, previo accordo tra i genitori.
4) Il sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento del figlio fino CP_1 Per_1 all'indipendenza economica dello stesso, versando alla Sig.ra la somma mensile di € 320,00 Pt_1
(trecentoventi/00), da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, somma questa soggetta a rivalutazione ISTAT, avendo a base la data della sentenza.
5) Le parti concorreranno in ragione del 50% cadauno alle spese straordinarie per il figlio che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dello stesso. In tema di spese straordinarie entrambi i coniugi accettano di aderire e quindi di recepire in toto il Protocollo del Tribunale di Bologna del
09 Agosto 2017 il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto nel presente accordo.
6) Le parti danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per il minore venga integralmente percepito dalla Sig.ra
Pt_1
8) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato e definito ogni rapporto patrimoniale, e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione, al di fuori delle condizioni stabilite con il presente atto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23/12/2024
Il giudice est.
Rossella Materia Il Presidente
Stefano Giusberti
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