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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1788/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. sentenza n. 3197/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, in data 23.12.2022, mai notificata.), iscritta al n. 1788/2022 R.G., avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Minichiello, Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLANTE contro
, Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , anche quali eredi del sig. ,
[...] CP_5 Controparte_1
, Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, anche quali eredi del sig. ,
[...] Controparte_6
APPELLATI, contumaci
Conclusioni: alla udienza del 4 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto regolarmente notificato citava in giudizio Controparte_6 CP_1 al
[...] fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato, in data 21.7.2004, unitamente a formulando Parte_1 altresì domanda di restituzione della somma versata a titolo di caparra (la richiesta era giustificata dal fatto che il era venuto a conoscenza CP_6 che il terreno oggetto della compravendita era stato gravato, già da prima della stipula del preliminare, da un esproprio da parte del Comune di Mattinata, sicché la superficie dell'immobile acquistato era stata ridotta rispetto a quella promessa in vendita dal . CP_1
Nelle more del giudizio, anche (peraltro intervenuta nel Parte_1 giudizio promosso da ), in qualità di promissaria acquirente Controparte_6 dello stesso immobile, citava in giudizio chiedendo la Controparte_1 risoluzione del contratto preliminare del 21 luglio 2004, oltre al risarcimento dei danni. I due giudizi venivano riuniti ed assumevano il numero di R.G. 92000344/2012, Tribunale di Foggia. Assunte le prove orali, senza l'ammissione di CTU, con la sentenza n. 3197/2022 il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di risoluzione del contratto, negando però quella relativa alla restituzione della somma anticipata da sul presupposto della mancanza di prova in Parte_1 ordine alla effettiva erogazione dell'importo, oltre che quella concernente il risarcimento del danno, in quanto anche questa voce non era provata. Avverso la detta sentenza ha proposto appello, chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Collegio, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 3197/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Foggia, in data 23.12.2022 e mai notificata, e di conseguenza dichiarare: a) accogliere il presente appello, per le motivazioni suddette, riformando la sentenza impugnata, nelle parti appellate;
b) visto il riconoscimento del primo grado del grave inadempimento del condannare e i sig.ri CP_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 anche quali eredi di , a restituire in favore della sig.ra Controparte_1
la somma di euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, dalla data della percezione al soddisfo, nonché a rifondere in favore dell'appellante la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ritardato saldo come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale del;
c) Controparte_1
pag. 2/9 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Nonostante la regolarità della notifica nessuno si è costituito per gli appellati. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 4 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione degli appellati.
°°°°°°°°°
Innanzi tutto va dichiarata la contumacia degli appellati, non costituitisi in giudizio. Occorre premettere che l'appellante ha notificato, in data 31 dicembre 2022, l'atto di appello ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado per (avv.ti Pasquale Rinaldi e Michele Ferosi) e per Controparte_6
(avv. Francesco Giarrusso). Controparte_1
Ha peraltro proceduto alla notifica a Controparte_2 CP_3
e , anche quali eredi del sig.
[...] CP_4 CP_5 CP_1
, , anche quali eredi del sig.
[...] CP_8 Controparte_9
sul presupposto dell'intervenuto decesso di Controparte_6 CP_1
e di
[...] Controparte_10
Senonché, mai il decesso è stato dichiarato nelle forme di cui all'art. 300 c.p.c., ossia dalle parti interessate. Sicché, va considerata valida la notifica effettuata nei confronti dei difensori avv. Ferosi, e Giarrusso, effettuata peraltro in data 31 CP_1 dicembre 2022 (quindi nei termini di cui all'art. 325 c.p.c.), vigendo il principio dell'ultrattività del mandato (Cass. sent. n. 18656/15 del 22.09.2015; Cass. S.U. sent. n. 15295/14), non essendosi costituiti nel giudizio gli eredi dei predetti e non essendo mai stato dichiarato nel giudizio il decesso (del quale, invero, manca addirittura la prova e, per
, finanche la data in cui esso sarebbe avvenuto). Controparte_6 Sotto altro profilo si osserva che la notifica effettuata nei confronti dei difensori, presso i quali le parti avevano eletto domicilio, non può che essere valida, rispondendo pienamente a quanto previsto dall'art. 170 c.p.c.
Ciò posto, può passarsi ad esaminare il merito della vicenda. L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la restituzione di euro 30.000,00, versata dalla come acconto sul prezzo finale, deducendo che, intanto v'è la prova Pt_1 che tutte le parti contraenti avevano versato, all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare, l'importo di euro 10.000,00; in secondo luogo, il convenuto in sede di interrogatorio formale, confermava Controparte_1 di avere ricevuto da ovvero da entrambi i promissari Parte_1 acquirenti, l'importo di euro 30.000,00, restituiti al solo e, quindi, CP_6 non anche alla la circostanza è peraltro provata dalla stesa esistenza Pt_1 degli assegni circolari, mai contestata dal CP_1
Il motivo è infondato. Innanzi tutto, mette conto evidenziare che solo in questo giudizio la Pt_1 ha formulato espressa domanda di restituzione dell'importo di euro 30.000,00, mentre in quello di primo grado la domanda restitutoria era così formulata: “C) condannare, per l'effetto, il convenuto, , a Controparte_1 pagare in favore dell'istante la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ritardato saldo come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale del convenuto”. Così formulata, quindi, la domanda posta dalla appellante non può essere valutata in termini di restituzione di quanto versato in adempimento dell'accordo negoziale, quanto in quelli, più che altro, risarcitori, pur conseguenti all'inadempimento. In quanto domanda nuova, formulata per la prima volta in grado di appello, essa già si presenta come tale inammissibile, per il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. Senonché, è anche dal punto di vista probatorio che essa è del tutto infondata, come già rilevato, correttamente, dal Giudice di prime cure. Ed infatti, l'appellante basa la propria tesi sull'esito dell'interrogatorio formale reso (in data 24 giugno 2016) da il quale, a suo Controparte_1 dire, avrebbe ammesso di avere ricevuto l'importo di 30.000,00 euro dalla
, somma mai restituita. Pt_1
pag. 4/9 A ben vedere, la lettura della deposizione del non è affatto pacifica, CP_1 posto che egli fa riferimento alle trattative intercorse con il marito della
, ossia e che l'importo di 60.000,00 euro gli Pt_1 Persona_1 venne consegnato per metà dal (che fu proposto come co- CP_6 promittente acquirente) e per l'altra metà “dal ”, utilizzando, quindi, Pt_1 un articolo di genere maschile e non femminile, sì lasciando il dubbio in ordine alla effettiva persona che gli consegnò il denaro (se la signora o suo marito, soluzione quest'ultima maggiormente preferibile, Pt_1 visto che il parla di trattative intercorse con l e non con la CP_1 Per_1
). Così ragionando, quindi, l'appellante non sarebbe neanche Pt_1 legittimata alla restituzione del denaro, non essendo chiaro chi lo abbia effettivamente versato al (se lei o suo marito). CP_1
Né poi il dubbio viene sanato dalla deposizione testimoniale di
[...]
che, sebbene faccia riferimento al versamento della somma da Persona_1 parte della , pone una incertezza sul quantum effettivamente Pt_1 devoluto al ossia, 5.000,00 ciascuno (la ed il e poi CP_1 Pt_1 CP_6
30.000,00 ciascuno (sempre la ed il , in modo che, quindi, Pt_1 CP_6
l'importo non sarebbe più pari ad euro 30.000,00, ma ad una somma superiore e, quindi, niente affatto certa. Infine, ad ulteriore chiusura della impossibilità di fare chiarezza sulla effettiva dazione di denaro da parte della , v'è che non risulta alcuna Pt_1 prova documentale di un versamento di un così rilevante importo. Mentre, infatti, il ha prodotto n. 5 assegni non trasferibili per euro CP_6
5.000,00 ciascuno, nulla di documentale è stato prodotto dalla . Pt_1
Costei ha prodotto soltanto due assegni, l'uno di 2.500,00 euro, l'altro di 5.000,00 euro, tratti a favore di G&G srl e non certo di . Controparte_1
Pure, quindi, a volere ritenere ammissibile la domanda, essa è del tutto infondata, in quanto non provata, sicché il motivo di appello va disatteso.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla appellante, sul presupposto della mancanza di prova in ordine alla fonte dell'asserito danno e alle conseguenze dannose che ne sono derivate. Nello specifico, sostiene che la documentazione depositata con la seconda memoria istruttoria provava i presupposti della domanda risarcitoria, ossia il fatto che l'acquisizione della proprietà del terreno del era CP_1 necessaria per realizzare un'area di servizio sulla SP 53, che da Mattinata conduce a Vieste, zona nella quale non v'è alcuna area del genere. Aggiunge che la ed il avevano iniziato i lavori di Pt_1 CP_6
pag. 5/9 preparazione, dando incarico ad un geologo per lo studio di fattibilità ed avevano anche già sostenuto alcune spese (come risultanti dall'atto notarile di costituzione della società, dal fatto che aveva chiesto il parere di conformità antincendio ed aveva ottenuto la partita IVA). Il motivo di appello è infondato. In sostanza, occorre indagare se il contratto fu stipulato, essenzialmente, per il progetto imprenditoriale dei due acquirenti (la costituzione di una società per la costruzione di un'area di servizio, istante sulla zona, e non più realizzabile a causa della dimensione del terreno, più ridotta rispetto a quella promessa). Giova, quindi, in via preliminare, fare riferimento ai motivi del negozio, atteso che la ragione dell'acquisto non è stata trasfusa nel contratto preliminare oggetto di causa, ed è rimasta, quindi, sostanzialmente, nel foro interno dei due acquirenti (sebbene esplicitata al promittente venditore). Sul punto, v'è da dire che il motivo, ossia la ragione che spinge una persona concludere un determinato negozio, resta del tutto indifferente alla controparte, pur se gli dovesse essere comunicato. I motivi, quindi, rimangono sempre come fatti giuridicamente irrilevanti, salvo che non siano stati trasfusi in una condizione del negozio (ad esempio, stipulo un contratto di compravendita a condizione di potervi edificare una civile abitazione, con la conseguenza che subordino l'efficacia del contratto alla condizione che la pubblica amministrazione emetta un provvedimento favorevole di concessione edilizia e, se così non sarà, il contratto non sarà mai efficace). Nel caso di specie, è il caso di osservare che il motivo perseguito dalle parti, ossia la costruzione di una area di servizio, è rimasta nell'alveo dei loro motivi, non essendosi mai trasformata in una vera e propria condizione del contratto. E' ben noto che, in tal caso, i motivi restano irrilevanti e non comportano alcuna conseguenza pratica, nel caso di loro irrealizzabilità (cfr. Cassazione civile , sez. I , 16/05/2017 , n. 12069, secondo la quale: “La causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra. (Nella specie la S.C., essendo intervenuta una compravendita di titoli mobiliari tra istituti di credito, ha ritenuto che non potesse attribuirsi
pag. 6/9 rilievo causale alla finalità della banca acquirente di rivendere i titoli alla propria clientela comune anziché ad investitori professionali, in assenza di prova che tale circostanza fosse stata oggetto di condivisione tra i contraenti”). E' stato solo precisato che al promittente venditore fu esplicitata la ragione dell'acquisto (cfr. la deposizione testimoniale di in Testimone_1 ogni caso del tutto generica, posto che non è dato avere certezza dei termini nei quali fu effettivamente riferito delle intenzioni imprenditoriali dei promissari acquirenti, sì da non poter affermare con certezza che i motivi del negozio fossero effettivamente riconoscibili dal . CP_1
Ciò nonostante, il contratto preliminare è stato risolto, con la sentenza impugnata, che ha ravvisato una ipotesi di inadempimento grave a carico del promissario venditore, tenuto conto del fatto che il bene promesso in vendita era stato interessato da provvedimenti di esproprio, per estensioni peraltro anche elevate. Dunque, l'appellante chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata operazione, indicati nel fatto di avere, comunque, costituito una società (al fine di impiantare su quei terreni un'area di servizio, poi non potuta più impiantare a causa delle ridotte dimensioni del terreno), danni quantificati in euro 40.000,00. Ora, va detto che i danni di cui si è chiesto il risarcimento sono indicati in maniera del tutto generica, non essendo evidente, proprio per la mancata esplicitazione dei motivi del negozio e la loro, conseguente, mancata trasformazione in causa del contratto, quantomeno concreta, il collegamento tra l'operazione imprenditoriale e la conclusione del contratto. L'appellante in alcun modo prova di avere concluso il contratto al solo fine di costituire nei luoghi oggetto della compravendita l'area di servizio. Tanto non si desume affatto dall'atto di costituzione della società, prodotto in giudizio, ma privo di qualsivoglia indicazione in tal senso, oltre al fatto di essere del tutto privo di elementi identificativi (non risulta prodotto, infatti, un atto pubblico, ma una mera copia, senza elementi identificativi in ordine alle parti ed allo stesso notaio che ha redatto l'atto, oltre che la stessa data di formazione dell'atto). Né poi può supplire la carenza probatoria documentale la mera deposizione di che si è limitato ad affermare che Persona_1 Pt_1
certa di divenire proprietaria del terreno, costituì una società
[...] finalizzata alla costituzione di una stazione di servizio: in disparte il fatto che non v'è alcuna certezza in ordine alla effettiva costituzione della pag. 7/9 società, occorre ribadire che, al più, siamo “nel campo dei meri motivi” del negozio, del tutto irrilevanti nel caso di specie. Ma quel che è più pregnante, in assoluto, è che in alcun modo l'appellante ha provato l'effettivo danno subito, essendosi limitata a produrre in giudizio due copie di assegni, per un totale di euro 7.500,00, tratti a favore di G&G srl, senza che però vi sia alcuna certezza in ordine alla riconducibilità di queste somme all'operazione contrattuale a suo dire sfumata: non è chiaro (per mancanza di prova documentale, ovvero per l'incompletezza del presunto atto di costituzione di società) se fosse proprio la la società che avrebbe dovuto operare su quei terreni CP_11 oggetto della compravendita. Né poi è stata fornita alcuna prova ulteriore in ordine alle altre spese asseritamente sostenute (quelle notarili e quelle conseguenti allo studio di fattibilità idrogeologica dei terreni). In definitiva, non risultano affatto provati gli effetti dell'inadempimento sulla sfera patrimoniale dell'appellante, innanzi tutto perché indicati in via del tutto generica (come si evince dall'atto di citazione in primo grado) e poi perché, per la ragioni sopra dette, non risulta in alcun modo la prova né del danno emergente, né del lucro cessante, il tutto in spregio a quanto sancito in materia dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10184/2014, n. 5960/2005, n. 21140/2007).
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erronea distribuzione delle spese di lite tra le parti, che erano state tra loro compensate, in virtù della asserita, ma errata, soccombenza reciproca. Stante l'esito dell'appello, non v'è alcuna ragione di rivedere il governo delle spese, come operato dal primo Giudice che, correttamente, ha ravvisato una soccombenza reciproca tra le parti e le ha quindi tra loro compensate. Nulla va disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia degli appellati. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. R.G. 1788/2022, così provvede: 1) dichiara la contumacia degli appellati;
pag. 8/9 2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 3197/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, nel procedimento n. 92000344/2012 R.G.;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va detto, peraltro, che le notifiche intervenute nei confronti dei predetti si sono concluse in data 3 gennaio 2023 per , in data 4 gennaio 2023 per , per , CP_8 CP_4 Controparte_2 per , per , in data 5 gennaio 2023 per , per il solo Controparte_7 Controparte_9 CP_5 CP_3 in data 20 gennaio 2023, quindi, per quest'ultimo, al di fuori dei termini ex art. 163 bis c.p.c.
[...] pag. 3/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1788/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. sentenza n. 3197/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, in data 23.12.2022, mai notificata.), iscritta al n. 1788/2022 R.G., avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Minichiello, Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLANTE contro
, Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , anche quali eredi del sig. ,
[...] CP_5 Controparte_1
, Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, anche quali eredi del sig. ,
[...] Controparte_6
APPELLATI, contumaci
Conclusioni: alla udienza del 4 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto regolarmente notificato citava in giudizio Controparte_6 CP_1 al
[...] fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato, in data 21.7.2004, unitamente a formulando Parte_1 altresì domanda di restituzione della somma versata a titolo di caparra (la richiesta era giustificata dal fatto che il era venuto a conoscenza CP_6 che il terreno oggetto della compravendita era stato gravato, già da prima della stipula del preliminare, da un esproprio da parte del Comune di Mattinata, sicché la superficie dell'immobile acquistato era stata ridotta rispetto a quella promessa in vendita dal . CP_1
Nelle more del giudizio, anche (peraltro intervenuta nel Parte_1 giudizio promosso da ), in qualità di promissaria acquirente Controparte_6 dello stesso immobile, citava in giudizio chiedendo la Controparte_1 risoluzione del contratto preliminare del 21 luglio 2004, oltre al risarcimento dei danni. I due giudizi venivano riuniti ed assumevano il numero di R.G. 92000344/2012, Tribunale di Foggia. Assunte le prove orali, senza l'ammissione di CTU, con la sentenza n. 3197/2022 il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di risoluzione del contratto, negando però quella relativa alla restituzione della somma anticipata da sul presupposto della mancanza di prova in Parte_1 ordine alla effettiva erogazione dell'importo, oltre che quella concernente il risarcimento del danno, in quanto anche questa voce non era provata. Avverso la detta sentenza ha proposto appello, chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Collegio, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 3197/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Foggia, in data 23.12.2022 e mai notificata, e di conseguenza dichiarare: a) accogliere il presente appello, per le motivazioni suddette, riformando la sentenza impugnata, nelle parti appellate;
b) visto il riconoscimento del primo grado del grave inadempimento del condannare e i sig.ri CP_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 anche quali eredi di , a restituire in favore della sig.ra Controparte_1
la somma di euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, dalla data della percezione al soddisfo, nonché a rifondere in favore dell'appellante la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ritardato saldo come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale del;
c) Controparte_1
pag. 2/9 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Nonostante la regolarità della notifica nessuno si è costituito per gli appellati. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 4 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione degli appellati.
°°°°°°°°°
Innanzi tutto va dichiarata la contumacia degli appellati, non costituitisi in giudizio. Occorre premettere che l'appellante ha notificato, in data 31 dicembre 2022, l'atto di appello ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado per (avv.ti Pasquale Rinaldi e Michele Ferosi) e per Controparte_6
(avv. Francesco Giarrusso). Controparte_1
Ha peraltro proceduto alla notifica a Controparte_2 CP_3
e , anche quali eredi del sig.
[...] CP_4 CP_5 CP_1
, , anche quali eredi del sig.
[...] CP_8 Controparte_9
sul presupposto dell'intervenuto decesso di Controparte_6 CP_1
e di
[...] Controparte_10
Senonché, mai il decesso è stato dichiarato nelle forme di cui all'art. 300 c.p.c., ossia dalle parti interessate. Sicché, va considerata valida la notifica effettuata nei confronti dei difensori avv. Ferosi, e Giarrusso, effettuata peraltro in data 31 CP_1 dicembre 2022 (quindi nei termini di cui all'art. 325 c.p.c.), vigendo il principio dell'ultrattività del mandato (Cass. sent. n. 18656/15 del 22.09.2015; Cass. S.U. sent. n. 15295/14), non essendosi costituiti nel giudizio gli eredi dei predetti e non essendo mai stato dichiarato nel giudizio il decesso (del quale, invero, manca addirittura la prova e, per
, finanche la data in cui esso sarebbe avvenuto). Controparte_6 Sotto altro profilo si osserva che la notifica effettuata nei confronti dei difensori, presso i quali le parti avevano eletto domicilio, non può che essere valida, rispondendo pienamente a quanto previsto dall'art. 170 c.p.c.
Ciò posto, può passarsi ad esaminare il merito della vicenda. L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la restituzione di euro 30.000,00, versata dalla come acconto sul prezzo finale, deducendo che, intanto v'è la prova Pt_1 che tutte le parti contraenti avevano versato, all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare, l'importo di euro 10.000,00; in secondo luogo, il convenuto in sede di interrogatorio formale, confermava Controparte_1 di avere ricevuto da ovvero da entrambi i promissari Parte_1 acquirenti, l'importo di euro 30.000,00, restituiti al solo e, quindi, CP_6 non anche alla la circostanza è peraltro provata dalla stesa esistenza Pt_1 degli assegni circolari, mai contestata dal CP_1
Il motivo è infondato. Innanzi tutto, mette conto evidenziare che solo in questo giudizio la Pt_1 ha formulato espressa domanda di restituzione dell'importo di euro 30.000,00, mentre in quello di primo grado la domanda restitutoria era così formulata: “C) condannare, per l'effetto, il convenuto, , a Controparte_1 pagare in favore dell'istante la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre danni da ritardato saldo come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale del convenuto”. Così formulata, quindi, la domanda posta dalla appellante non può essere valutata in termini di restituzione di quanto versato in adempimento dell'accordo negoziale, quanto in quelli, più che altro, risarcitori, pur conseguenti all'inadempimento. In quanto domanda nuova, formulata per la prima volta in grado di appello, essa già si presenta come tale inammissibile, per il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. Senonché, è anche dal punto di vista probatorio che essa è del tutto infondata, come già rilevato, correttamente, dal Giudice di prime cure. Ed infatti, l'appellante basa la propria tesi sull'esito dell'interrogatorio formale reso (in data 24 giugno 2016) da il quale, a suo Controparte_1 dire, avrebbe ammesso di avere ricevuto l'importo di 30.000,00 euro dalla
, somma mai restituita. Pt_1
pag. 4/9 A ben vedere, la lettura della deposizione del non è affatto pacifica, CP_1 posto che egli fa riferimento alle trattative intercorse con il marito della
, ossia e che l'importo di 60.000,00 euro gli Pt_1 Persona_1 venne consegnato per metà dal (che fu proposto come co- CP_6 promittente acquirente) e per l'altra metà “dal ”, utilizzando, quindi, Pt_1 un articolo di genere maschile e non femminile, sì lasciando il dubbio in ordine alla effettiva persona che gli consegnò il denaro (se la signora o suo marito, soluzione quest'ultima maggiormente preferibile, Pt_1 visto che il parla di trattative intercorse con l e non con la CP_1 Per_1
). Così ragionando, quindi, l'appellante non sarebbe neanche Pt_1 legittimata alla restituzione del denaro, non essendo chiaro chi lo abbia effettivamente versato al (se lei o suo marito). CP_1
Né poi il dubbio viene sanato dalla deposizione testimoniale di
[...]
che, sebbene faccia riferimento al versamento della somma da Persona_1 parte della , pone una incertezza sul quantum effettivamente Pt_1 devoluto al ossia, 5.000,00 ciascuno (la ed il e poi CP_1 Pt_1 CP_6
30.000,00 ciascuno (sempre la ed il , in modo che, quindi, Pt_1 CP_6
l'importo non sarebbe più pari ad euro 30.000,00, ma ad una somma superiore e, quindi, niente affatto certa. Infine, ad ulteriore chiusura della impossibilità di fare chiarezza sulla effettiva dazione di denaro da parte della , v'è che non risulta alcuna Pt_1 prova documentale di un versamento di un così rilevante importo. Mentre, infatti, il ha prodotto n. 5 assegni non trasferibili per euro CP_6
5.000,00 ciascuno, nulla di documentale è stato prodotto dalla . Pt_1
Costei ha prodotto soltanto due assegni, l'uno di 2.500,00 euro, l'altro di 5.000,00 euro, tratti a favore di G&G srl e non certo di . Controparte_1
Pure, quindi, a volere ritenere ammissibile la domanda, essa è del tutto infondata, in quanto non provata, sicché il motivo di appello va disatteso.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla appellante, sul presupposto della mancanza di prova in ordine alla fonte dell'asserito danno e alle conseguenze dannose che ne sono derivate. Nello specifico, sostiene che la documentazione depositata con la seconda memoria istruttoria provava i presupposti della domanda risarcitoria, ossia il fatto che l'acquisizione della proprietà del terreno del era CP_1 necessaria per realizzare un'area di servizio sulla SP 53, che da Mattinata conduce a Vieste, zona nella quale non v'è alcuna area del genere. Aggiunge che la ed il avevano iniziato i lavori di Pt_1 CP_6
pag. 5/9 preparazione, dando incarico ad un geologo per lo studio di fattibilità ed avevano anche già sostenuto alcune spese (come risultanti dall'atto notarile di costituzione della società, dal fatto che aveva chiesto il parere di conformità antincendio ed aveva ottenuto la partita IVA). Il motivo di appello è infondato. In sostanza, occorre indagare se il contratto fu stipulato, essenzialmente, per il progetto imprenditoriale dei due acquirenti (la costituzione di una società per la costruzione di un'area di servizio, istante sulla zona, e non più realizzabile a causa della dimensione del terreno, più ridotta rispetto a quella promessa). Giova, quindi, in via preliminare, fare riferimento ai motivi del negozio, atteso che la ragione dell'acquisto non è stata trasfusa nel contratto preliminare oggetto di causa, ed è rimasta, quindi, sostanzialmente, nel foro interno dei due acquirenti (sebbene esplicitata al promittente venditore). Sul punto, v'è da dire che il motivo, ossia la ragione che spinge una persona concludere un determinato negozio, resta del tutto indifferente alla controparte, pur se gli dovesse essere comunicato. I motivi, quindi, rimangono sempre come fatti giuridicamente irrilevanti, salvo che non siano stati trasfusi in una condizione del negozio (ad esempio, stipulo un contratto di compravendita a condizione di potervi edificare una civile abitazione, con la conseguenza che subordino l'efficacia del contratto alla condizione che la pubblica amministrazione emetta un provvedimento favorevole di concessione edilizia e, se così non sarà, il contratto non sarà mai efficace). Nel caso di specie, è il caso di osservare che il motivo perseguito dalle parti, ossia la costruzione di una area di servizio, è rimasta nell'alveo dei loro motivi, non essendosi mai trasformata in una vera e propria condizione del contratto. E' ben noto che, in tal caso, i motivi restano irrilevanti e non comportano alcuna conseguenza pratica, nel caso di loro irrealizzabilità (cfr. Cassazione civile , sez. I , 16/05/2017 , n. 12069, secondo la quale: “La causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra. (Nella specie la S.C., essendo intervenuta una compravendita di titoli mobiliari tra istituti di credito, ha ritenuto che non potesse attribuirsi
pag. 6/9 rilievo causale alla finalità della banca acquirente di rivendere i titoli alla propria clientela comune anziché ad investitori professionali, in assenza di prova che tale circostanza fosse stata oggetto di condivisione tra i contraenti”). E' stato solo precisato che al promittente venditore fu esplicitata la ragione dell'acquisto (cfr. la deposizione testimoniale di in Testimone_1 ogni caso del tutto generica, posto che non è dato avere certezza dei termini nei quali fu effettivamente riferito delle intenzioni imprenditoriali dei promissari acquirenti, sì da non poter affermare con certezza che i motivi del negozio fossero effettivamente riconoscibili dal . CP_1
Ciò nonostante, il contratto preliminare è stato risolto, con la sentenza impugnata, che ha ravvisato una ipotesi di inadempimento grave a carico del promissario venditore, tenuto conto del fatto che il bene promesso in vendita era stato interessato da provvedimenti di esproprio, per estensioni peraltro anche elevate. Dunque, l'appellante chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata operazione, indicati nel fatto di avere, comunque, costituito una società (al fine di impiantare su quei terreni un'area di servizio, poi non potuta più impiantare a causa delle ridotte dimensioni del terreno), danni quantificati in euro 40.000,00. Ora, va detto che i danni di cui si è chiesto il risarcimento sono indicati in maniera del tutto generica, non essendo evidente, proprio per la mancata esplicitazione dei motivi del negozio e la loro, conseguente, mancata trasformazione in causa del contratto, quantomeno concreta, il collegamento tra l'operazione imprenditoriale e la conclusione del contratto. L'appellante in alcun modo prova di avere concluso il contratto al solo fine di costituire nei luoghi oggetto della compravendita l'area di servizio. Tanto non si desume affatto dall'atto di costituzione della società, prodotto in giudizio, ma privo di qualsivoglia indicazione in tal senso, oltre al fatto di essere del tutto privo di elementi identificativi (non risulta prodotto, infatti, un atto pubblico, ma una mera copia, senza elementi identificativi in ordine alle parti ed allo stesso notaio che ha redatto l'atto, oltre che la stessa data di formazione dell'atto). Né poi può supplire la carenza probatoria documentale la mera deposizione di che si è limitato ad affermare che Persona_1 Pt_1
certa di divenire proprietaria del terreno, costituì una società
[...] finalizzata alla costituzione di una stazione di servizio: in disparte il fatto che non v'è alcuna certezza in ordine alla effettiva costituzione della pag. 7/9 società, occorre ribadire che, al più, siamo “nel campo dei meri motivi” del negozio, del tutto irrilevanti nel caso di specie. Ma quel che è più pregnante, in assoluto, è che in alcun modo l'appellante ha provato l'effettivo danno subito, essendosi limitata a produrre in giudizio due copie di assegni, per un totale di euro 7.500,00, tratti a favore di G&G srl, senza che però vi sia alcuna certezza in ordine alla riconducibilità di queste somme all'operazione contrattuale a suo dire sfumata: non è chiaro (per mancanza di prova documentale, ovvero per l'incompletezza del presunto atto di costituzione di società) se fosse proprio la la società che avrebbe dovuto operare su quei terreni CP_11 oggetto della compravendita. Né poi è stata fornita alcuna prova ulteriore in ordine alle altre spese asseritamente sostenute (quelle notarili e quelle conseguenti allo studio di fattibilità idrogeologica dei terreni). In definitiva, non risultano affatto provati gli effetti dell'inadempimento sulla sfera patrimoniale dell'appellante, innanzi tutto perché indicati in via del tutto generica (come si evince dall'atto di citazione in primo grado) e poi perché, per la ragioni sopra dette, non risulta in alcun modo la prova né del danno emergente, né del lucro cessante, il tutto in spregio a quanto sancito in materia dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10184/2014, n. 5960/2005, n. 21140/2007).
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erronea distribuzione delle spese di lite tra le parti, che erano state tra loro compensate, in virtù della asserita, ma errata, soccombenza reciproca. Stante l'esito dell'appello, non v'è alcuna ragione di rivedere il governo delle spese, come operato dal primo Giudice che, correttamente, ha ravvisato una soccombenza reciproca tra le parti e le ha quindi tra loro compensate. Nulla va disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia degli appellati. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. R.G. 1788/2022, così provvede: 1) dichiara la contumacia degli appellati;
pag. 8/9 2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 3197/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, nel procedimento n. 92000344/2012 R.G.;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va detto, peraltro, che le notifiche intervenute nei confronti dei predetti si sono concluse in data 3 gennaio 2023 per , in data 4 gennaio 2023 per , per , CP_8 CP_4 Controparte_2 per , per , in data 5 gennaio 2023 per , per il solo Controparte_7 Controparte_9 CP_5 CP_3 in data 20 gennaio 2023, quindi, per quest'ultimo, al di fuori dei termini ex art. 163 bis c.p.c.
[...] pag. 3/9