Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 33/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce nr. 1791 del 17.7.23 Oggetto: rendita superstiti e diretta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
33.2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
; e , rappresentati e difesi per Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
procura in atti dall'avv. Giovanni Cretì, domiciliatario;
APPELLANTI
Contro
, in Controparte_1
persona del per la Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_2
Rosaria Papalato come da procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell' , sita in via Don Bosco 49 CP_1
APPELLATO
All'udienza del 24.1.25 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
I sigg. indicati in epigrafe, con ricorso del 15.1.24, hanno proposto appello avverso la sentenza 1791.23 del Tribunale di Lecce, con la quale è stato parzialmente accolto il
rendita diretta già spettante al de cuius (la relativa domanda è stata Persona_1
rigettata)
Hanno dedotto l'erroneità del decisum per errata determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla rendita diretta.
Hanno chiesto “..accertare il diritto dei ricorrenti alla rendita diretta da malattia professionale del de cuius loro spettante iure ereditatis, per il periodo antecedente al decesso del sig. nonché Persona_1
alla rendita ai superstiti loro spettante iure proprio, per il lasso di tempo successivo alla morte dell'assicurato….” , con ogni conseguente condanna, anche in punto di spese.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello per CP_1
sua infondatezza, con il favore delle spese.
All'odierna udienza dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Giova premettere che in I grado gli odierni appellanti hanno richiesto due benefici: 1)
l'accertamento del diritto alla rendita ai superstiti di cui all'art.85 T.U. 1124/1965, 2)
l'accertamento, e conseguente liquidazione del diritto alla rendita diretta per malattia professionale, già spettante al proprio dante causa il primo, iure Persona_1
proprio, il secondo iure hereditatis ( cfr conclusioni del ricorso in I grado, reiterate in appello).
Il giudice sulla rendita iure proprio (ai superstiti) ha accolto la domanda a beneficio della signora mentre l'ha rigettata per gli altri ricorrenti, non sulla ragione esposta Pt_1
nell'atto di appello (totalmente inconferente), ovvero l'operare di una prescrizione del diritto, ma sulla circostanza, in questo grado non contestata e dunque inoppugnabile in quanto non oggetto di censura, del ricorre di condizione ostativa al riconoscimento del diritto ( possesso della maggiore possesso della maggiore età al momento del sorgere del diritto “…Quarta (coniuge dell'assicurato ed unica legittimata attiva rispetto alla domanda di Per_2 rendita ai superstiti, in quanto gli altri ricorrenti sono figli maggiorenni dell'assicurato…” così a pag.
2 della sentenza)
L'art 85 del dpr 1164/65 accorda il beneficio nelle percentuali ivi prevista “ …a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto….fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età…”.
Da quanto appena chiarito si evince che le ragioni a base dell'appello, incentrate sull'errato operare della prescrizione del diritto, non dialogano con le ragioni esposte in sentenza, con la conseguenza del passaggio in giudicato della negata rendita ai superstiti ai sigg. Ad abundatiam ed in astratto, ove la decisione si basi su più rationes, Per_1
ciascuna idonea a sorreggerla, la mancata impugnazione di una rende inammissibile la censura delle altre.
Sul secondo beneficio, negato indistintamente a tutti i ricorrenti, le ragioni dell'appello risultano totalmente infondate;
proprio perché il diritto rivendicato (rendita diretta per malattia professionale) è da qualificarsi iure hereditatis, dunque astrattamente ascrivibile al solo patrimonio del de cuius, le vicende ablative del diritto in questione, fra le quali è da individuare l'operare della prescrizione, vanno modulate sulla posizione di chi si assume titolare di quel diritto.
Orbene le ragioni esposte dal giudice (“va accolta l'eccezione di decadenza proposta dall' rileva che la prima domanda di riconoscimento della broncopatia come malattia CP_3
professionale fu presentata da il 12 luglio 1999 e fu respinta dall'istituto….una Persona_1
seconda domanda amministrativa fu presentata sempre dall'assicurato il 18 luglio 2014 e, rispetto a tale ultima domanda, l'istituto…non si è mai pronunciato. Pertanto la domanda giudiziaria presentata dai ricorrenti iure hereditatis deve ritenersi tardiva in quanto, al momento del deposito del ricorso (19 luglio
2019) era ampiamente decorso il termine prescrizionale triennale di cui all'art 112 dpr 1124/1965, sia pure prolungato del termine di 150 giorni di esaurimento virtuale del procedimento amministrativo…”) sono conformi all'assetto ordinamentale che, in ragione della qualificazione giuridica del beneficio, non consente di individuare il dies a quo del termine di prescrizione nel senso voluto dagli appellanti in riferimento ad un diritto iure proprio e non iure hereditatis (cfr domanda amministrativa del 30.5.2018 ove la Sig. ha chiesto la rendita ai superstiti) Pt_1 Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese, nei modi e termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.1.2024 da Pt_1
; nei confronti dell' , avverso la
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 CP_1
sentenza del 17.7.23 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese di questo grado, liquidate in € 962 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 24.1.25
Il Presidente Gennaro LOMBARDI