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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 752/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 01 aprile 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 752/2023, vertente:
TRA
(C.F.: ,), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione, dall' avv.to Giovanni Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sarno alla Piazza Municipio;
- RICORRENTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dagli
Avv. Marco Berliri, Avv. Massimiliano Masnada, Avv. Alberto Bellan, Avv. Michele Traversa e
Avv. Edoardo Stelo, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Npaoli, alla
Via San Domenico n. 18;
- RESISTENTE –
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nella persona dell'Avv. Giuseppe Di
Sirio, presso il cui ufficio domicilia in Napoli, alla via A. Diaz, 11
-RESISTENTE-
Oggetto: ricorso ex art 152 D.Lgs. n. 196/2003
Procedimento N. 752/2023 R.G. – Sentenza - Pag. 1
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art 152 D.Lgs. n. 196/2003, depositato in data 27.03.2023 e regolarmente notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ha impugnato il provvedimento del 29.12.2022 con cui il Garante Privacy Parte_1
avrebbe violato il suo diritto all'oblio ex art 17 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Nello specifico ha impugnato il provvedimento con cui il Garante aveva comunicato la chiusura dell'istruttoria relativa al reclamo proposto ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , in virtù della parziale adesione alla richiesta– avvenuta in data 24 novembre 2022- del Titolare del trattamento (cfr. allegato n. 6 produzione . Controparte_1
Nello specifico il ha asserito che nonostante l'intenzione di di rimuovere sette di Parte_1 CP_1
undici URL che indirizzavano a pagine web relative ad un procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, tali links fossero ancora attivi.
Con riferimento ai residui quattro URL Google LCC, non aveva ritenuto necessario l'intervento in quanto le relative pagine web non risultavano essere visualizzate tra i risultati restituiti da Google
Search a seguito di una ricerca con il nome “ ; Parte_1
Il ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso con conseguente ordine alla deindicizzazione dei contenuti assuntamene lesivi e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e la carenza di interesse del ricorrente. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, con vittoria di spese e onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Inoltre, ha preso parte al giudizio il Garante per la Protezione dei Dati Personali (in prosieguo per brevità “Garante Privacy”) insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del presente giudizio da attribuirsi all'avvocato dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
4. A seguito di una serie di rinvii, la causa è stata chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, all'odierna udienza cartolare ai sensi dell'art 429 c.p.c., giungendo, quindi, alla decisione del Tribunale.
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Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va osservato che merita accoglimento l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente Controparte_1
1.1. In diritto, giova rammentare che la legittimazione ad agire condiziona l'accoglibilità della domanda, nel senso che quest'ultima va rigettata allorché la legitimatio ad causam sia in essa carente (e tale carenza è rilevabile d'ufficio) ovvero allorché, nelle affermazioni contenute nella domanda, il diritto non è rappresentato come appartenente a colui che la propone ovvero contro colui nei cui confronti la stessa è proposta.
Va, invece, tenuto del tutto distinto dalla legitimatio ad causam il profilo attinente alla titolarità del rapporto giuridico controverso. La carenza della predetta titolarità, infatti, attenendo al merito della controversia, non è rilevabile d'ufficio e va accertata dal giudice nel caso in cui contestazioni in merito ad essa vengano sollevate da parte convenuta. Non attiene, dunque, alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. In definitiva, tale questione è affidata alla disponibilità delle parti.
Del resto, in tal senso, è attestata anche la giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte chiarito che “la «legitimatio ad causam» si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza «inutiliter data» - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Corte Cass., Sez. Un., 09/02/2012, n. 1912; cfr., ex pluribus, anche Corte Cass., Sez.
Lav., 08/08/2012, n. 14243) ed anche che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e,
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perciò, la sua fondatezza” (Corte Cass., Sez. 2, 27/06/2011, n. 14177; cfr., ex pluribus, anche Corte
Cass., Sez. 2, 10/05/2010, n. 11284).
In ordine, poi, alla titolarità del rapporto controverso, basti qui richiamare quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte che ha ancora una volta chiarito che “la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la «legitimatio ad causam», non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui «non egent probatione» i fatti pacifici o incontroversi” (Sez. 3, Sentenza n. 15759 del 10/07/2014).
Il principio è stato di recente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/02/2016, n. 2951).
Nel caso di specie la ha eccepito il suo difetto di legitimatio ad causam che, secondo i CP_1
più recenti itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. Sez. Un. n.
2951 del 2016), va intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del 2012 e Cass. n. 23568 del 2011).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che: a) non si pongono problemi probatori
"perché si ragiona sulla base della domanda" e della prospettazione in essa contenuta;
b) la questione non è soggetta a preclusioni "in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio".
1.2 Facendo applicazione del principio da ultimo richiamato, deve ritenersi che, nella specie, non sussista la legittimazione passiva della resistente , siccome essa effettivamente non è CP_1
titolare del potere di deindicizzazione degli URL e dei link contenuti all'interno del motore di
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ricerca Google Search, attività gestita da , mentre si limita a svolgere CP_3 CP_1
attività di supporto in favore delle altre società del gruppo nel campo del marketing, della ricerca clienti e della raccolta della pubblicità (Corte d'Appello di Milano, sent. N. 2039 del 3 agosto 2020), attività autonome e distinte dai predetti servizi e dalle attività di gestione dell'indicizzazione delle pagine web utilizzata dai motori di ricerca.
Anche alla luce delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (Costeja) del 13 maggio 2013, deve ritenersi che il responsabile del trattamento dei dati personali sia da individuarsi nel soggetto che, in autonomia rispetto ai singoli Google nazionali (che si limitano a promuovere e vendere gli spazi pubblicitari del suddetto motore di ricerca), gestisce il motore di ricerca Google Search.
In altre parole, il collegamento esistente tra e le filiali nazionali, nonché il ruolo di CP_3
queste (tra cui ), finalizzato alla mera promozione delle vendite di spazi pubblicitari CP_1
offerti dal motore di ricerca, non costituiscono, in assenza di svolgimento di attività di trattamento dei dati personali, elementi da soli sufficienti a fondare la legittimazione passiva della resistente ad azioni volte a far valere profili di illiceità del trattamento dei dati indicizzati. Pertanto, CP_1 non ha il potere, né in senso materiale né in senso giuridico, di soddisfare l'interesse sotteso al ricorso proposto da Parte_1
Dunque, la domanda proposta nei confronti di deve essere respinta. CP_1
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
3. In applicazione dell'appena illustrato principio, va osservato che nel merito, il ricorso avverso il provvedimento del Garante della Privacy con contestuale richiesta risarcitoria proposta da
[...]
non è fondata e pertanto deve essere rigettata. Parte_1
3.1. In diritto, giova premettere che il diritto all'oblio è una declinazione del diritto alla riservatezza ex art 2 Cost. connesso al trascorrere del tempo, inteso come tutela dell'interesse di ogni persona a
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non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione, dopo un consistente lasso di tempo, di una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata (cfr Cass. Civ. n. 3679/1988), ma che ormai è superata dal tempo, che ha dissolto l'interesse pubblico alla circolazione dell'informazione (cfr Cass. Civ. n.
34658/2022).
Tale diritto non è tutelato solo dalla legislazione nazionale, ma anche dal Diritto dell'Unione
Europea che all'art1 17 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(UE/2016/679) nel riconoscere la tutela di tale diritto, al Paragrafo 3 prevede espressamente la sua bilanciabilità con il diritto all'informazione, anch'esso di preminente importanza.
Al fine di meglio tracciare i rapporti tra la riservatezza e il diritto all'informazione, la giurisprudenza italiana ha precisato che la riemersione di un fatto molto lontano nel tempo – che rivestiva, all'epoca, un sicuro interesse pubblico – non si traduce, ipso facto, nella permanenza dell'interesse anche nel momento attuale (cfr Cass. Civ. 16111/2013), ma che essa dipende dal caso concreto;
difatti qualora oggetto della divulgazione fossero delitti connotati da particolare disvalore,
è comprensibile un giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
Con l'avvento di nuove modalità di accesso alle informazioni -legate all'era della digitalizzazione- il diritto all'oblio ha subito una differente delineazione giacché non si tratta più di valutare la liceità,
o meno, della ripubblicazione di una notizia risalente nel tempo, ma di contemperare la riservatezza in un contesto in cui le informazioni e i dati personali, una volta pubblicati, restano definitivamente dispersi online e custodite nella memoria della rete, precludendone la concreta possibilità di cancellazione per soddisfare la pretesa individuale ad essere dimenticati. Più precisamente, un articolo di giornale può essere consultato attraverso l'immissione nel motore di ricerca di parole chiavi senza limiti di tempo.
Una siffatta modalità di accesso alle informazioni ha comportato la creazione di una nuova procedura volta a contemperare la tutela del diritto all'oblio con l'interesse pubblico all'informazione. Il punto di equilibrio è stato individuato nella cd richiesta di deindicizzazione, che consiste nella dissociazione del nome del soggetto leso dalla notizia di cronaca. Ciò non significa che la notizia viene cancellata dal web, ma che essa può essere consultata solo raggiungendo il preciso sito che la ospita.
Tale diritto rappresenta una delle tre possibili declinazioni del diritto all'oblio, insieme al diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato diffuse e quello alla contestualizzazione delle notizie (cfr Sez. Un. n. 19681/2019)
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E' stato così affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di protezione del dati personali, la cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di detto motore di ricerca, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla mera constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione relativa al fatto, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona (cfr Cass. n. 3952/2022).
Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (Cass., n. 15160 del 31/05/2021).
3.2. Ciò posto, nel presente giudizio questo giudice non ritiene raggiunta la prova dell'omessa dissociazione del nome di dalla notizia di cronaca (id est deindicizzazione), ben Parte_1
diversa dalla prova, comunque non fornita, dell'esistenza stessa degli articoli online.
Nel ricorso avverso il provvedimento del 29.12.2022 del Garante della Privacy, il ricorrente ha genericamente assunto che n. 11 URL contengano articoli di cronaca lesivi del suo diritto all'oblio, nonostante egli abbia richiesto la loro deindicizzazione. Erroneamente il ha collegato Parte_1
quale effetto della deindicizzazione la rimozione dal Web degli articoli di giornale, che -come prima analizzato in diritto- consiste nella l'eliminazione del nome della persona fisica dai risultati restituibili dal motore di ricerca, rendendo più difficoltoso l'accesso alla notizia. In altri termini,
l'informazione controversa resta online, ma risulterà ben più difficile scovarla, quantomeno per l'utente medio.
Il Garante della Privacy costituendosi in giudizio ha dato atto della legittimità del provvedimento con cui ha disposto la chiusura dell'istruttoria stante l'inutilità di ulteriori accertamenti a fronte della spontanea adesione di Google LCC alla richiesta di deindicizzazione formulata dal Parte_1
Nulla ha controdedotto il ricorrente, rendendo, dunque, non contestata la spontanea adesione prestata del Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
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la domanda non può che essere rigettata, recando con se anche il rigetto dell'ancillare Pt_2
domanda di risarcimento del danno.
3.3. Resta assorbita ogni altra questione.
4 . La soccombenza del ricorrente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, ritenuti congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, escludendosi la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a Garante Protezione Dati Personali devono essere distratte in favore dell'avv. Giuseppe Di Sirio, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. Ritiene, infine, il Tribunale che non sussistano i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta della a pronunce di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non CP_1
ravvisandosi dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta per le motivazioni suindicate il ricorso promosso da nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
2. Condanna a rifondere in favore del difensore del Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Di Sirio le spese del presente
[...]
Procedimento N. 752/2023 R.G. – Sentenza - Pag. 8
giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna a rifondere in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dell'attore.
Così deciso in Nola, il 01.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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