Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 17/02/2026, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2026, proposto da
EL TO RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Forestiero e Fabio Sarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Rienzo, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- delle deliberazioni del Consiglio comunale di Ciampino del 15 ottobre 2025, atti n. 72, 73, 75 e 76, con le quali l’organo consiliare ha proceduto alla “convalida” delle seguenti deliberazioni comunali, asseritamente decadute ai sensi dell’art. 175, comma 4, T.U.E.L., nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad esse connesse e consequenziali:
1. deliberazione del Consiglio comunale di Ciampino, n. 63 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “ Ratifica della ELiberazione di Giunta Comunale N°147 del 15/07/2025 avente ad oggetto - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ”;
2. deliberazione del Consiglio comunale di Ciampino, n. 64 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “ Ratifica delle ELiberazioni di Giunta Comunale N°153 del 31/07/2025 e N°161 del 05/08/2025 avente ad oggetto - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ”;
3. deliberazione del Consiglio Comunale di Ciampino, n. 66 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell'art. 175, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ”;
4. deliberazione del Consiglio comunale di Ciampino, n. 67 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “ IV Aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 annualità 2025 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, consigliere comunale della Città di Ciampino, con ricorso n.r.g. 11090 del 2025 aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la convocazione della seduta in sessione straordinaria del Consiglio comunale della Città di Ciampino fissata per il giorno 11 settembre 2025, nonché le deliberazioni conseguentemente adottate, lamentando che non fosse stato rispettato il termine di tre giorni liberi previsto dall’art. 40, comma 3, dallo Statuo comunale tra la consegna dell’avviso di convocazione e la data dell’adunanza in sessione straordinaria.
2. Siffatta impugnativa è esitata in una sentenza con cui questa Sezione, preso atto che nel corso del giudizio le deliberazioni assunte nella prefata seduta straordinaria (dell’11/09/2025) erano state convalidate nell’ambito di una successiva seduta, regolarmente convocata per il 15/10/2025, ha dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (giusta sentenza n. 19417 del 3/11/2025).
3. Con il ricorso all’esame, notificato alla controparte in data 11/12/2025 e depositato in giudizio in data 8/01/2026, il Signor RO EL TO ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione interinale, le deliberazioni nn. 72, 73, 75 e 76 con cui il Consiglio comunale di Ciampino nella seduta del 15/10/2025 ha convalidato le deliberazioni, rispettivamente nn. 63, 64, 66 e 67, già assunte nella prefata seduta straordinaria dell’11/09/2025, in ratifica, ex art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), delle variazioni al bilancio finanziario di previsione per gli anni 2025/2027 adottate in via d’urgenza dall’organo esecutivo, nonché le stesse deliberazioni “convalidate”.
3.1 Il ragionamento di fondo dell’odierno ricorrente è quello per cui la mancata tempestiva e valida ratifica delle prefate variazioni da parte del Consiglio comunale nella seduta dell’11 settembre 2025 (poiché tenuta senza il rispetto del termine libero di tre giorni dalla relativa convocazione), ha importato che le stesse abbiano perso efficacia ex art. 175, comma 4. del D. Lgs. n. 267/2000, essendo infruttuosamente decorsi più di 60 giorni dalla relativa adozione, per modo che il Consiglio comunale di Ciampino non avrebbe potuto, nella seduta del 15/10/2025, convalidare le deliberazioni di ratifica invalidamente adottate nella seduta dell’11/09/2025, essendo appunto medio tempore decadute le variazioni che ne avevano costituito oggetto.
3.2 Il ricorrente, in via preliminare, afferma la propria legittimazione ad agire avverso gli atti adottati nella seduta del 15 ottobre 2025 avendo questi asseritamente inciso direttamente sulle sue prerogative consiliari.
Il ricorrente, in particolare, deduce che l’ordine del giorno della seduta del 15 ottobre 2025 non indicasse in nessun modo:
“• che la delibera consisteva nella “convalida” di atti decaduti;
• che si trattava di atti privi di efficacia ex lege;
• che erano assenti i presupposti istruttori (nuova istruttoria, nuovi pareri dei Revisori);
• che si trattava di incidere sul ciclo di bilancio ”
e che conseguentemente egli non era messo nelle condizioni di comprendere l’effettivo oggetto della convocazione e, quindi, di esercitare il proprio diritto di voto consapevole.
Afferma, segnatamente, l’odierno ricorrente che l’irregolarità della convocazione lo avrebbe “ privato di:
• informazioni complete;
• pareri necessari;
• atti validi su cui votare;
• un ordine del giorno chiaro;
• la possibilità di un rinvio;
• una reale funzione di controllo. ”
3.3 Con il primo motivo di censura, rubricato “ MANCANZA DEL PARERE DEI REVISORI DEI CONTI SULLA "CONVALIDA" ”, il ricorrente lamenta che il parere reso per la seduta dell’11/09/2025 non fosse più utilizzabile per quella del successivo 15 ottobre, perché riferito ad atti ancora validi ed efficaci alla prima data, ma ormai decaduti alla data del 15/10/2025.
3.4 Con il secondo mezzo di gravame, rubricato “ ILLEGITTIMITÀ RADICALE DELLA MOTIVAZIONE POSTA A FONDAMENTO DELLA DELIBERA CONSILIARE: INCONFERENZA DELL’ART. 21-NONIES L. 241/1990 E CONTRASTO ASSOLUTO CON IL REGIME SPECIALE DI CUI ALL’ART. 175 TUEL - Violazione di legge. Eccesso di potere; Incompetenza ”, il ricorrente deduce che l’istituto della convalida non è applicabile alle variazioni del bilancio di previsione adottate dall’organo esecutivo e non tempestivamente ratificate dal quello consiliare. Afferma, infatti, il ricorrente che le variazioni de quibus sono soggette a una disciplina speciale, qual è quella di cui all’art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, per il quale: “ Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. ”
Le deliberazioni di convalida impugnate, fondando la convalida sull’art. 21- nonies della L. n. 241/1990, si porrebbero dunque in contrasto con la norma speciale di cui all’art. 175 cit.
3.4.1 E in ogni caso, deduce la parte ricorrente, possono essere convalidati esclusivamente gli atti annullabili, e non anche quelli, come nella specie, definitivamente inefficaci e decaduti, come tali inidonei a essere sanati o confermati. Inoltre, “ la decadenza è una sanzione legale perentoria, non un vizio ”, come tale insuscettiva di essere convalidata.
Con la conseguenza che, nella fattispecie di cui è causa, il Comune avrebbe fatto un uso distorto dell’istituto della convalida, in quanto finalizzato ad “ aggirare il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 175 TUEL; ” e a “ recuperare effetti che il legislatore ha voluto far perdere definitivamente ” laddove, invece, “ La giurisprudenza – amministrativa e contabile – è costante nel ritenere che: i termini del bilancio sono perentori e inderogabili; non possono essere sanati tramite autotutela; la convalida non può sostituire la ratifica mancata. ”
3.4.2 Inoltre, secondo la ricostruzione attorea, la parte resistente non avrebbe considerato che, alla data del 15/10/2025, il vizio inficiante le deliberazioni di ratifica approvate nella seduta consiliare dell’11/09/2025 non fosse più solo il mancato rispetto del termine dilatorio di 3 (tre) giorni per la relativa convocazione, ma fosse anche riferibile alle seguenti circostanze:
“• mancava un parere dei Revisori dei conti sulla convalida;
• l’ordine del giorno era fuorviante e non specifico;
• gli atti giuntali erano decaduti;
• la Giunta non aveva riadottato gli atti;
• il procedimento era privo di nuova istruttoria. ”
3.4.3 Afferma, poi, il ricorrente che le deliberazioni adottate nella seduta del 15/10/2025 - oggetto di impugnazione- tentano: “ di fondare la convalida su principi astratti, quali quelli di economicità, conservazione ”, nonché quelli di cui all’art. 97 della Costituzione, i quali, tuttavia, non possono derogare alla pertinente disciplina speciale dettata dal T.U.E.L.
3.4.4 La convalida, inoltre: “ ai sensi dell’art. 21-nonies: è esercitabile solo dall’organo che ha adottato l’atto da sanare e non può essere esercitata da un organo diverso ”, con la conseguenza che: “ Il Consiglio non poteva convalidare atti della Giunta, ” cioè atti adottati da un organo diverso, oltre che, come visto, “ già decaduti e privi di parere dei Revisori. ”
3.4.5 Il ricorrente, pertanto, lamenta che gli atti convalidati nella seduta consiliare del 15/10/2025 sono affetti dai vizi di: “ violazione di legge (art. 175 TUEL; artt. 21-septies e 21-nonies L. 241/1990); travisamento dei presupposti; illogicità manifesta; incompetenza; sviamento di potere. ”
3.4.6 Da ultimo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 32 del Regolamento comunale, a tenore del quale: “ l’ordine del giorno deve indicare gli argomenti da trattare «con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto» ”, al fin di mettere il consigliere: “ in condizione di comprendere esattamente il contenuto, la natura e gli effetti dell’atto da deliberare, così da poter esercitare pienamente il proprio mandato elettivo, le proprie funzioni di controllo e il diritto-dovere di voto consapevole. ”
Mentre: “ Nel caso di specie, l’ordine del giorno:
• non indicava che le delibere della Giunta erano decadute;
• non specificava che il Consiglio sarebbe stato chiamato a una “convalida” di atti privi di efficacia;
• non illustrava gli effetti finanziari e procedimentali connessi alla decadenza;
• non richiamava la necessità della relazione aggiornata dell’Organo di revisione. ”
Con la conseguenza che il ricorrente consigliere comunale non sarebbe stato messo in condizione di comprendere l’effettivo oggetto della deliberazione, né di acquisire piena consapevolezza dei presupposti di legittimità dell’atto da votare.
3.5 Con l’ultimo mezzo di gravame, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 32 dello Statuto comunale, il quale: “ menziona espressamente la “ratifica” delle delibere adottate d’urgenza dalla Giunta (art. 32, comma 4), ma non prevede né contempla l’istituto della convalida da parte del Consiglio ”, il quale, quindi, “ non ha potere di convalidare atti già decaduti o nulli, può solo ratificare atti adottati d’urgenza entro i termini di legge (60 giorni). ”
Il che rafforzerebbe, secondo l’impostazione del ricorrente, le conclusioni prima rassegnate e, cioè, che le deliberazioni di variazione del bilancio di previsione adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale possono essere esclusivamente ratificate – ma non anche convalidate - dal Consiglio comunale, peraltro nello stringente termine di 60 (sessanta) giorni imposto dalla normativa primaria e riprodotto dal mentovato statuto.
4. Il 21/01/2026 il Comune resistente, già costituitosi in giudizio il 19/01/2026 per il tramite degli epigrafati difensori - cui il Sindaco ha validamente conferito procura ad litem (Cass. n. 1571/2024)-, ha depositato una memoria difensiva con cui, in prima battuta, eccepisce l’inammissibilità della impugnativa ex adverso proposta nella parte in cui è volta a ottenere l’annullamento delle deliberazioni consiliari adottate nella seduta dell’11/09/2025, sul presupposto che: “ detti atti furono già impugnati dal sig. EL TO con ricorso che è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse da codesto Ecc.mo TAR Lazio, di guisa che l’unico rimedio processualmente idoneo è rappresentato dall’appello avverso la sentenza n.19417/2025, non proposto ”.
4.1 In secondo luogo, per quanto attiene alle deliberazioni consiliari di convalida adottate nella seduta del 15/10/2025, la parte resistente eccepisce: “ l’inammissibilità del ricorso, in quanto il sig. EL TO, consigliere comunale, è privo della tutela giurisdizionale dinanzi al G.A. avverso gli atti impugnati, assunti dall'organo cui appartiene. ”
4.2 Nel merito, infine, il Comune di Ciampino eccepisce l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, chiedendone la reiezione unitamente alla domanda cautelare incidentalmente proposta, con vittoria di spese.
4.3 Il 23/01/2026 la parte ricorrente ha depositato una memoria di replica, contestando tutto quanto eccepito dalla resistente A.C. e insistendo per l’accoglimento del ricorso, previa concessione della richiesta tutela cautelare.
5. Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, previo avviso alle parti presenti (anche ai fini di possibili profili di inammissibilità del gravame ex art. 73, comma 3, c.p.a.) e all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso è, in parte, infondato nel merito e nella restante parte e, per l’effetto, inammissibile per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente.
7. Sotto il primo profilo osserva il Collegio che è smentita per tabulas l’affermazione del ricorrente secondo la quale: “ L’ordine del giorno della seduta del 15 ottobre 2025 non indicava in nessun modo:
• che la delibera consisteva nella “convalida” di atti decaduti ”, cioè delle deliberazioni approvate nella seduta consiliare dell’11/09/2025 e, secondo il ricorrente, medio tempore (a dire, dopo l’11/09/2025 ma prima del 15/10/2025) decadute, posto che, al contrario, la esibita Convocazione del Consiglio comunale per il giorno 15/10/2025, in seduta straordinaria, annovera esplicitamente, tra i punti all’ordine del giorno, proprio la convalida delle gravate deliberazioni consiliari nn. 63, 64, 66 e 67, per modo che non è fondata la doglianza secondo cui il ricorrente non sarebbe: “ stato messo nelle condizioni di comprendere l’effettivo oggetto dell’atto, né di esercitare il proprio diritto di voto consapevole ” (punti 5, 6, 8 e 9).
7.1 Non solo, ma come fondatamente eccepito dal Comune di Ciampino: “ b) la seduta è stata preceduta, così come prescritto dal regolamento comunale (art. 7 - doc. 2), dalla conferenza dei capigruppo e, cioè, dall’“organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale ”, che “ concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio ” (comma 1, art. 7 cit); c) che alla predetta conferenza ha preso parte anche il consigliere RO EL TO, nella sua qualità di appartenente a un gruppo politico unipersonale e quindi di capogruppo dello stesso; d) che, così come prescritto dal comma 5 dell’art. 7 del regolamento, è stato redatto apposito verbale della riunione ” versato agli atti del giudizio, “ e) che in esso (doc. 4), si dà atto che è stata data lettura dell’ordine del giorno, recante, per quanto qui rileva, ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 la convalida delle delibere consiliari 63, 64, 65 e 66 dell’11 settembre 2025, nonché della delibera consiliare n. 67 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto il IV aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 – annualità 2025 (vedi ordine del giorno - doc. 3); f) che nessuno dei consiglieri capigruppo, e tanto meno il sig. EL TO, ha avanzato osservazioni, se non quella di decidere di unire in un’unica illustrazione e discussione e con votazioni separate i predetti punti dell’ordine del giorno. ”
Dal che deriva che deve negarsi che gli atti adottati nella seduta consiliare del 15/10/2025 – id est sia le deliberazioni di convalida sia le vere e proprie deliberazioni convalidate – abbiano arrecato una lesione alle prerogative inerenti all’ufficio di consigliere comunale del ricorrente, che sola lo avrebbe legittimato a reagire avverso i predetti atti.
7.2 Laddove, invece, tutte le restanti censure mosse con gli altri mezzi di gravame (incentrate sulla dedotta impossibilità di convalidare deliberazioni medio tempore asseritamente decadute, in quanto non tempestivamente ratificate) avrebbero dovuto essere fatte valere dall’odierno ricorrente proprio avvalendosi delle prerogative inerenti alla carica ricoperta, quindi attraverso la partecipazione attiva sia alla Conferenza dei Capigruppo sia alla seduta consiliare vera e propria (cui, invece, il Signor EL TO RO non ha preso parte), mentre non possono essere fatte valere, alla stregua di consolidata giurisprudenza rispetto alla quale non si ha motivo di dissentire, quali motivi di gravame delle deliberazioni adottate all’esito della medesima seduta.
Ai consiglieri comunali, in altre parole, è preclusa l’impugnazione delle deliberazioni con le quali essi siano semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e procrastinare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo (cfr. T.A.R Molise, 6 giugno 2019, n. 209).
Affinché, infatti, sussista la legittimazione all’impugnazione di atti dell’Ente in cui il consigliere svolge il mandato sussistono specifici presupposti indicati dalla giurisprudenza e che attengono: a) alle erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) alla violazione dell’ordine del giorno; c) all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito. In particolare: “ La legittimazione ad impugnare dei consiglieri comunali postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato , compendiate nella formula del c.d. jus ad officium. Con specifico riferimento alle violazioni formali o procedimentali, non ogni deviazione dalle prescrizioni normative e regolamentari nell'adozione di una delibera si traduce in (automatica) lesione dello "jus ad officium", ma solo quella che incida in via diretta e specifica, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, informazione, documentazione, partecipazione, manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione. Il vizio meramente procedurale è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza: a) il consigliere prenda in concreto parte attiva - sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni - alle sedute consiliari ed alla discussione nel merito delle questioni; b) senza limitarsi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all'uopo mozioni d'ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta. Ne discende che, qualora un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta e non segnali la ritenuta illegittimità o irregolarità procedurale né si attivi coi previsti meccanismi procedimentali, diventano del tutto irrilevanti i presunti vizi, avendo questi rinunciato a farli valere. Qualora l'esito della votazione sia a lui sgradito, il consigliere - che si sia limitato a segnalare l'irregolarità della convocazione, ma non si sia attivato con modalità più concrete - non può poi dedurre in sede giurisdizionale la verificazione di circostanze che aveva l'onere di palesare e contestare tempestivamente in sede amministrativa ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, n. 4574/2024).
Inoltre, come anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato, “ i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, essendo necessario dedurre una lesione delle loro prerogative, dato che questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo e che gli stessi non possono esercitare un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell'ente locale, in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un'inammissibile azione popolare di tipo oggettivo (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 692 del 2024; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1643 del 2014).
7.4 Non essendovi, quindi, nella fattispecie di cui è causa, evidenza di compromissione dei diritti partecipativi del ricorrente, ma anzi risultando ex actis che egli è stato posto nelle condizioni di avere tempestiva e inequivocabile contezza della volontà della maggioranza consiliare di procedere alla convalida delle deliberazioni approvate nella seduta straordinaria dell’11/09/2025, il ricorso deve essere chiarato, in parte qua, inammissibile per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e, per il resto, infondato.
8. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e per la restante parte lo dichiara inammissibile nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente Amministrazione comunale delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NG VI, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LA | NG VI |
IL SEGRETARIO