Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1532/2023
N. SENT. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott.ssa LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nata a [...] il [...], c. f. Parte_1
– con domicilio in via De Rossi n° 102, 70122 Bari – assistita C.F._1
e difesa dall'avv. MASSIMO NAVACH – c. f. ; C.F._2
-appellante- CONTRO
– c. f. , con domicilio in largo Passarelli n. 9, Controparte_1 P.IVA_1
75100 Matera – assistita e difesa dall'avv. FRANCESCA CHIETERA – c. f.
–; C.F._3
-appellata- NONCHÉ CONTRO
– c. Controparte_2
f. , con domicilio in via Melo n. 97, 70122 Bari – assistito e difeso P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato la società indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' nonché al fine di Controparte_2 Parte_1 ottenere: a) l'annullamento e/o disapplicazione della diffida accertativa n. BA00001/2022-262 del 4 marzo 2022 (notificata il 23 maggio 2022), del successivo decreto di convalida emesso dal Direttore dell' con nota prot. 54701 del 1° agosto CP_2
2022 (notificato in pari data a mezzo pec) nonché del verbale di accertamento e notificazione n. BA00001/2022-126-01 del 2 maggio 2022 prot. n. 38442 del 18 maggio 2022 (notificato il 19 maggio 2022); b) l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dei crediti di lavoro vantati dalla c) la condanna della Pt_1 resistente al pagamento delle spese di lite.
La società ricorrente esponeva:
- che a seguito dell'ispezione effettuata l' di Bari le aveva contestato la mancata CP_2
e/o infedele registrazione sul LUL delle ore di lavoro (ordinarie e straordinarie)
1
2018 all'8 agosto 2020, con il conseguente diritto di quest'ultima alle relative differenze retributive e contributive;
- che, quindi, l' aveva provveduto a notificarle la diffida accertativa n. CP_2
BA0001/2022-262, con cui le aveva chiesto il pagamento delle retribuzioni asseritamente non corrisposte alla suddetta dipendente per un importo totale di euro 29.724,37 lordi;
- che avverso la citata diffida aveva proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 124 del 2004;
- che con nota prot. 54701 del 1° agosto 2022 notificata a mezzo pec il Direttore dell' aveva emesso decreto di convalida della diffida accertativa, che aveva CP_2 acquisito valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo;
- che le risultanze ispettive erano del tutto erronee, in quanto non supportate da prove certe e basate su un'errata valutazione dei presupposti fattuali, della documentazione acquisita (ivi comprese le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi della lavoratrice) nonché delle norme legali e contrattuali di riferimento. Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'assunto Parte_1 difensivo attoreo ed invocava il rigetto della domanda, instando per la conferma della diffida accertativa. Si costituiva altresì in giudizio l' di Bari, che in via preliminare eccepiva il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. 2. Espletata l'attività istruttoria, con sentenza n. 3245 in data 21 novembre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari: a) dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 di Bari;
b) accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava non dovuta dalla società ricorrente la somma di euro 29.724,37 di cui alla diffida accertativa in oggetto;
c) condannava la al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e di Pt_1 tariffa;
d) compensava le spese processuali tra le parti e l' CP_2 CP_2
Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che il ricorso giudiziario era ammissibile, dovendosi correttamente qualificare la domanda della società come di accertamento negativo del credito patrimoniale vantato dalla lavoratrice e consacrato nella diffida, essendo stato il giudizio promosso prima dell'avvio di una procedura esecutiva;
- che, invece, doveva accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' atteso che la domanda era finalizzata ad accertare l'insussistenza CP_2 dei crediti vantati dalla lavoratrice e non già ad impugnare il provvedimento amministrativo, per cui l'interesse a resistere in giudizio sussisteva esclusivamente in capo alla dipendente, unica destinataria delle somme indicate nella diffida accertativa emessa in suo favore e titolare del relativo diritto patrimoniale;
- che, nel merito, le risultanze dell'istruttoria orale espletata non avevano dimostrato l'effettivo svolgimento di lavoro supplementare da parte della lavoratrice, in quanto le dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio erano apparse coincidenti solo rispetto alle mansioni espletate ed al luogo in cui la aveva svolto la sua prestazione Pt_1
2 lavorativa, mentre erano risultate contrastanti in ordine all'orario di lavoro dalla stessa osservato;
- che la deposizione del teste di parte resistente ( ) necessitava di Testimone_1 una valutazione più rigorosa in termini di attendibilità, tenuto conto del legame sentimentale che lo legava alla sin dall'anno 2018, mentre le affermazioni della Pt_1 teste di parte ricorrente dovevano ritenersi maggiormente Parte_2 attendibili, avendo trovato altresì conforto nella documentazione prodotta dalla società datrice;
- che dalla disamina della diffida accertativa – in cui non erano state riportate le dichiarazioni rese agli ispettori dalla lavoratrice e dai dipendenti ascoltati al momento del primo accesso – non si comprendevano le ragioni per cui l aveva attribuito CP_2 maggiore rilevanza alle richiamate dichiarazioni anziché a quelle rese da altri dipendenti della ditta ispezionata già prodotte in sede amministrativa;
- che siffatte lacune procedimentali violavano il disposto di cui all'art. 13, lett. b), del D. Lgs. n. 124 del 2004, a norma del quale il verbale ispettivo – presupposto della diffida accertativa – avrebbe dovuto contenere “le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste o dalla persona presente all'ispezione”;
- che la violazione di tale onere aveva precluso la comprensione dell'iter procedurale seguito dagli ispettori del lavoro per l'accertamento del lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice rispetto all'orario di lavoro formalmente denunciato dalla società;
- che dalle buste paga allegate era emerso che – verosimilmente – la aveva svolto Pt_1 un orario di lavoro part-time e che, allorquando aveva svolto lavoro supplementare per un numero di ore superiore, era stata regolarmente retribuita dalla Controparte_1
- che, in ogni caso, dall'espletata istruttoria non era possibile desumere la prova del lavoro supplementare asseritamente prestato dalla lavoratrice in tutto il periodo contestato nella diffida;
- che, in conclusione, la domanda doveva essere accolta.
3. Con ricorso del 22 dicembre 2023 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. La ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. Si è costituito in giudizio anche l' instando Controparte_2 per la conferma della statuizione di primo grado relativa al proprio difetto di legittimazione passiva e per l'accoglimento del ricorso di appello proposto dalla lavoratrice. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 31 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va accolto per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono.
5. Il gravame è affidato a due motivi.
3 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente valutato il compendio probatorio in atti ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito in contestazione. In particolare, innanzitutto contesta la legittimità del provvedimento ammissivo delle prove (ordinanza del 19 settembre 2023), in quanto relativo al solo capitolo sull'orario di lavoro e circoscritto ad un teste per ciascuna parte;
in secondo luogo, si duole dell'erroneità della valutazione giudiziale dell'esito delle prove orali, evidenziando come il primo giudice abbia ridimensionato l'attendibilità del teste - in quanto Tes_1 suo compagno - ma non abbia parimenti posto in luce i profili di inattendibilità della teste - non solo per le imprecisioni e la contraddittorietà delle relative Pt_2 dichiarazioni ma anche per il rapporto lavorativo ancora in corso con la società alla data della deposizione testimoniale -.
5.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice non abbia tenuto conto della certezza ed oggettività delle risultanze ispettive, a suo dire non sconfessate dalla sola deposizione della teste evidenzia che le citate Pt_2 risultanze sono fondate anche sulle dichiarazioni di altri lavoratori che – proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti e senza condizionamenti di sorta – avrebbero dovuto essere considerate particolarmente attendibili, sicché chiede che tale documentazione sia acquisita dal giudice di appello.
6. I richiamati motivi – suscettibili di disamina congiunta in quanto strettamente connessi – sono fondati.
6.1. In via del tutto preliminare, deve darsi atto che l'appello non attinge la declaratoria giudiziale di prime cure sul difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e sulla compensazione delle spese processuali tra la Controparte_2 società ricorrente e l , sicché su dette statuizioni si è formato il giudicato CP_2 interno. 6.2. Passando alla disamina dei profili di merito afferenti al rapporto processuale tra la e la va premesso, quanto al valore probatorio dei verbali Pt_1 Controparte_1 ispettivi, che gli stessi sono investiti da un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o dai terzi, e dunque anche del contenuto di documenti formati dalle parte e/o dai terzi;
c) per tutti gli altri aspetti, anche relativi all'esame della documentazione, costituiscono comunque elemento di prova che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti in giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (v. Cass., 2 Sez. civ., sent. n. 11841/2020).
4 6.3. Ciò detto in termini generali, questa Corte ha ordinato all Controparte_2
di Bari la produzione in giudizio delle dichiarazioni rese dai lavoratori
[...] escussi in sede ispettiva;
tanto in ossequio all'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti” (così Cass., Sez. lav., ord. n. 23605/2020). Laddove, nella specie, era già in atti un principio di prova sulla sussistenza di dette dichiarazioni, richiamate per relationem dall' sia nel verbale ispettivo che CP_2 nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo;
principio di prova che, pertanto, l'acquisizione delle dichiarazioni – nella disponibilità dell' e non CP_2 della lavoratrice - ha soltanto contribuito ad integrare. 6.4. Orbene, le dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro della in sede ispettiva Pt_1 confermano in termini complessivamente univoci la versione dei fatti della lavoratrice, atteso che: 6.4.1. (che ha lavorato a Triggiano dal 2016 fino al mese di marzo Testimone_2
2020 come addetto alle vendite, sicché risulta particolarmente attendibile innanzitutto perché non aveva contenzioso pendente con la società alla data delle dichiarazioni ed in secondo luogo perché per le mansioni svolte ha lavorato a stretto contatto con l'appellante) ha confermato l'orario di lavoro a tempo pieno svolto dalla Pt_1 precisando che la stessa – nella qualità di responsabile marketing – si era recata con lui e con gli altri addetti alle vendite alla mensa per consumare il pranzo e poi continuare a lavorare nel pomeriggio, ed aveva anche partecipato agli eventi (“Ho lavorato come addetto alle vendite presso la sede di Triggiano dall'11 marzo 2016 al Controparte_1
21 luglio 2021, dal marzo 2020 ho lavorato presso la sede di Altamura. La signora
l'ho conosciuta perché già lavorava a Triggiano e si occupava del Parte_1 marketing, organizzazione di eventi. Nell'ultimo periodo la signora è stata Pt_1 occupata nell'accoglienza clienti in azienda in reception a causa di scelte aziendali del nuovo amministratore. Io ho sempre osservato un orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 09.00 alle 13.00. Fino a quando ho lavorato in sede ho sempre visto al lavoro nei medesimi giorni ed orari anche la signora Più volte abbiamo pranzato insieme prima di Pt_1 riprendere il lavoro nel pomeriggio… essendo responsabile del marketing capitava di andare fuori per eventi anche a Metaponto. A tali eventi, insieme a noi venditori, era presente anche la signora ”); Per_1
5 6.4.2. (che ha lavorato a Triggiano dal 2019 fino al mese di Parte_3 novembre 2021 e ad Altamura solo per pochi mesi, nei quali comunque ha riferito di essersi recato spesso a Triggiano, sì da aver avuto conoscenza diretta dei fatti di causa nell'intero periodo di riferimento, nel quale per le mansioni svolte ha lavorato a stretto contatto con l'appellante) ha confermato l'orario di lavoro a tempo pieno osservato dalla lavoratrice, precisando che la stessa – in quanto responsabile marketing – aveva partecipato con lui e con gli altri addetti alle vendite agli eventi (“Ho lavorato come addetto alle vendite presso la sede di Triggiano dall'estate 2019 sino Controparte_1
a novembre 2021. Specifico che per alcuni mesi ho lavorato presso la sede di Altamura, ma anche in quel periodo mi recavo spesso in sede a Triggiano. La signora
[...]
l'ho conosciuta perché già lavorava a Triggiano e si occupava del Parte_1 marketing, organizzazione di eventi, soddisfazione clienti. Nell'ultimo periodo è stata adibita all'accoglienza clienti in azienda, c'era il covid e quindi stava all'ingresso anche per controllare la temperatura. Io ho sempre osservato un orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 09.00 alle 13.00. La signora ha sempre osservato i miei stessi orari di lavoro… Pt_1
Spesso andavamo fuori per eventi…); 6.4.3. (compagno della ha confermato la tesi difensiva Testimone_1 Pt_1 della lavoratrice rendendo dichiarazioni, non solo sovrapponibili a quelle successivamente rese in sede di escussione testimoniale, ma anche concordanti con quelle rese in sede ispettiva dagli altri due lavoratori ivi escussi (“Ho lavorato come addetto alle vendite presso la sede di Triggiano dall'estate 2015 sino Controparte_1
a dicembre 2020. La signora l'ho conosciuta perché già lavorava Parte_1
a Triggiano e si occupava del marketing, organizzazione di eventi, soddisfazione clienti e nell'ultimo periodo dell'accoglienza clienti in azienda anche perché c'era il covid e quindi stava all'ingresso anche per controllare la temperatura. Io ho sempre osservato un orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 09.00 alle 13.00. Fino a quando ho lavorato in sede ho sempre visto a lavoro nei medesimi giorni ed orari anche la signora Lo Pt_1 ricordo anche perché, essendo di Altamura, mi fermavo per pranzo in una sala mensa come lei, che appunto si intratteneva per poi continuare a lavorare il pomeriggio. Essendo responsabile del marketing spesso andavamo fuori per eventi e anche la signora insieme a noi venditori, era presente…). Pt_1
6.5. Ad avviso di questa Corte la valenza probatoria delle dichiarazioni richiamate – particolarmente affidabili perché rese al cospetto di pubblici ufficiali nell'immediatezza del sopralluogo ispettivo (allorché i dichiaranti – tra cui, in particolare, il , in posizione di assoluta terzietà rispetto alle parti in causa – Tes_2 erano scevri da condizionamenti postumi sulla portata e sulle conseguenze delle rispettive affermazioni), reciprocamente concordanti e confermate dalla deposizione testimoniale del – non può ritenersi sovvertita dalla deposizione della teste Tes_1 [...]
in quanto resa da un soggetto: Pt_2
6.5.a. non indifferente rispetto all'esito del giudizio, per la sua qualità soggettiva di dipendente della alla data della deposizione testimoniale;
Controparte_1
6
6.5.b. escusso a distanza dall'accertamento ispettivo, sì da aver avuto tutto il tempo necessario per ponderare le conseguenze delle sue dichiarazioni;
6.5.c. depositario di una conoscenza marginale dei fatti di causa, avendo riferito di essersi interfacciato con la soltanto al fine di consegnarle le lettere di Pt_1 ringraziamento ai clienti, diversamente dai colleghi di lavoro ascoltati in sede ispettiva che, per le mansioni svolte (di addetti alle vendite), hanno avuto con la lavoratrice contatti costanti (“Preciso altresì che avevo rapporti lavorativi con la signora Pt_1
e in particolare consegnavo alla stessa documentazione afferente alle vendite in quanto la si occupava di trasmettere lettere di ringraziamento ai clienti…). Pt_1
Di conseguenza, attesa l'esaustività del compendio probatorio acquisito in giudizio, appaiono affatto ultronei gli ulteriori adempimenti istruttori richiesti dalle parti. 6.6. Né depongono in senso favorevole alla società le dichiarazioni stragiudiziali dalla stessa allegate al relativo fascicolo processuale, in quanto formatesi al di fuori di qualsivoglia contraddittorio, rese (non al cospetto di pubblici ufficiali) a distanza di tempo dal sopralluogo ispettivo da soggetti (dipendenti della privi di Controparte_1 una posizione di terzietà rispetto alle parti in causa ed aventi un contenuto del tutto generico (non potendosi da esse desumere se i dichiaranti – per la tipologia ed il contenuto concreto delle mansioni espletate nonché per l'orario di lavoro osservato – avessero avuto un'effettiva conoscenza diretta dei fatti in contestazione).
6.7. Deve darsi altresì atto dell'inammissibilità delle doglianze della società appellata che investono la corretta quantificazione dell'importo di cui alla diffida accertativa (in ragione dell'asserito computo di giornate di sospensione del rapporto di lavoro per Cassa Integrazione ovvero dell'erronea delimitazione temporale della pretesa creditoria), il cui tenore affatto generico (in mancanza, peraltro, di qualsivoglia elaborazione di calcolo alternativa) non consente di far emergere i censurati – ma indimostrati – errori contabili.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dalla con il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della Controparte_1 Pt_1 dev'essere rigettata, dovendosi confermare la spettanza in favore della lavoratrice della somma di euro 29.724,37 di cui alla diffida accertativa BA00001/2022-262. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra la e la Controparte_1
– liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al Pt_1
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore del procuratore antistatario – seguono la soccombenza della società appellata;
nulla si deve invece statuire sulle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' evocato in giudizio Controparte_2 in seconde cure al solo fine di garantire l'integrità del litisconsorzio processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 22 Parte_1
7 dicembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21 novembre 2023, nei confronti di e dell Controparte_1 [...] così provvede: Controparte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. rigetta la domanda proposta dalla con il ricorso introduttivo del Controparte_1 giudizio nei confronti della confermando la spettanza in favore della lavoratrice Pt_1 della somma di euro 29.724,37 di cui alla diffida accertativa BA00001/2022-262; 2. condanna la società appellata a rifondere alla le spese processuali di entrambi Pt_1
i gradi del giudizio, che liquida in euro 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Navach, dichiaratosi antistatario;
3. conferma la sentenza gravata in punto di difetto di legittimazione passiva dell' e di compensazione delle spese Controparte_2 processuali tra l e la CP_2 Controparte_1
Così deciso in Bari, il 31 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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