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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1058 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. e P.IVA : ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dei Curatori nominati Avv. Dott.sa Elena Colantonio e Dott. Sergio Pagliara Controparte_1
della procedura concorsuale n. R.G. 15/24 del Tribunale di AS, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tiziana Ferro come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
a socio unico ( C.F. e P.IVA ) corrente in Arcole (Verona) via Controparte_2 P.IVA_2
Augusto Ruffo n. 36, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv.ti Federica Micheli e Stefano Lopardi, come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di AS n. 72/2023 pubblicata in data
14.03.2023
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 72/2023 del 14.03.2023 del Tribunale di AS (Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini), previa ammissione delle seguenti istanze istruttorie già dedotte in primo grado:
PROVA PER TESTI .Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, da esperirsi mediante l'audizione dei Sigg.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Tes_4 Testimone_5 Controparte_4 CP_ 1) "Vero che la Società in relazione al punto vendita di AS, sin dall'anno 2011 Parte_1
agiva quale mandataria di per l'istruttoria della pratica edilizia, tenendola informata CP_2
costantemente e consegnandole tutta la documentazione afferente"
(Testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
2) "Vero che sin dal 2011 il referente della per le attività di cui al capitolo precedente è stato CP_2
CP_ l'Ing. , direttore dei lavori del punto vendita (Testi: , Persona_1 Testimone_1 Tes_2
[...] Testimone_3 Tes_4
CP_ 3) Vero che la Società ha realizzato le opere del punto vendita in AS Parte_2 nel periodo tra fine 2015 e 2016 nell'interesse e per conto della Società facendo riferimento CP_2 sempre con l'Ing. ” (testi: e;
Persona_2 Testimone_5 Tes_4
4) Vero che la conosceva la situazione economica della inclusa l'istanza di fallimento CP_2 Pt_1 ricevuta prima della conclusione dell'atto definitivo di compravendita? CP_
5) Vero che la suggeriva l'atto di cessione del contratto per poter controllare direttamente l'esecuzione del contratto di appalto per le opere di urbanizzazione del comparto FD del comune di
AS” (Teste: ; Tes_4
6) Vero che la segnalava quale ditta di propria fiducia per l'esecuzione dei lavori per le opere CP_2
di urbanizzazione del comparto FD la società BETA Costruzioni di Lanciano, ponendo anche il veto su altre società che avesse proposto la (Teste: e Pt_1 Tes_4 Testimone_5
7) Vero che la stessa affidava alla i lavori di edificazione del punto CP_2 Parte_2 vendita sito in AS” (Testi: e;
Tes_6 Testimone_5
8) Vero che la ealizzava anche il punto vendita della di Chieti scalo” Parte_2 CP_2
(Testi: e;
Testimone_5 Tes_4
9) Vero che riferiva direttamente ed in via esclusiva dei lavori alla ” Parte_2 CP_2
(Testi: ; e;
Testimone_1 Tes_4 Testimone_5
10) Vero che i lavori realizzati per le opere di urbanizzazione del comparto FD erano diverse ed ulteriori rispetto le opere originariamente previste e preventivamente nel computo metrico”
(Testi: , e;
Testimone_5 Testimone_1 Tes_4 Testimone_3
11) Vero che Il , dopo la cessione del Contratto di appalto per le opere di Controparte_5
urbanizzazione richiese alla società appaltante diversi ed ulteriori lavori per le opere pubbliche rispetto quelli preventivati nel capitolato di appalto approvato;
richieste accettate dalla CP_2
(Testi: e ); Tes_4 Testimone_7
12) Vero che il collaudo per le opere pubbliche del comparto FD fu eseguito nel mese di luglio 2016 su opere diverse ed ulteriori rispetto quelle originariamente progettate ed approvato con la convenzione di lottizzazione del comparto FD del comune di AS” (Teste: ; Testimone_5 13) Vero che le ulteriori opere furono richieste dal di AS e realizzate con l'approvazione CP_5 della (Teste: e ); CP_2 Tes_4 Testimone_8 Testimone_1
14) Vero che le ulteriori opere furono comunicate alla solo dopo la loro esecuzione in sede di Pt_1
conguaglio del prezzo dovuto dalla per la compravendita del lotto di terreno dove è stato CP_2
edificato il punto vendita (Teste: ; Tes_4
15) Vero che la nell'anno 2015 era in crisi di liquidità, tanto che la Società da Lei assistita ha Pt_1
CP_ assistito anche al rogito di compravendita con per dare l'assenso all'atto, in quanto creditore ipotecario (Teste: ; Controparte_4
Si richiede consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: Controparte_6
- la natura, l'entità e il valore delle opere effettivamente realizzate da successiv-amente alla CP_2
stipula del rogito di compravendita del 20.11.2015;
- la conformità delle predette opere rispetto a quanto originariamente previsto nella convenzione urbanistica.
Tutto ciò premesso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
A) Confermare il decreto ingiuntivo n. 5/2021 emesso dal Tribunale di AS ovvero, in subordine, condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 in favore della della complessiva somma di € Controparte_7
224.811,94 (salvo errori ed omissioni), così composta:
- € 166.713,43 per sorte capitale;
- € 58.098,51 per interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 maturati alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi successivi sulla sola sorte capitale al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, fino all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Si produce la visura ordinaria della (doc. n.50). Parte_1
Per l' appellato :in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
- nel merito: respingersi l'appello proposto da e confermarsi la sentenza di Parte_1
primo grado, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate che si riportano: nel merito - annullarsi, revocarsi o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di AS n. 5 del 9-12 gennaio 2021, RG n. 947/2020, per i motivi tutti in atti;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di a Controparte_2 Parte_1
in ogni caso - condannarsi al pagamento delle spese di lite, maggiorate del Parte_1
15% perspese generali, cassa di previdenza ed iva;
in via istruttoria - per mero scrupolo in via del tutto subordinata, si reiterano le istanze ed eccezioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.;
- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto inammissibili. La richiesta di
CTU, come già rilevato dalla decisione di primo grado, risulta esplorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2021 con Controparte_2 cui il Tribunale di AS ingiungeva il pagamento in favore di di € 224.811,94 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, quale saldo residuo di contratto di compravendita immobiliare stipulato fra le parti in data 20.11.2015.
Esponeva l'opponente che in virtù dell'art. 4 del predetto contratto di compravendita , avente ad oggetto l'acquisto di un'area edificabile sita nel Comune di AS-circonvallazione Histoniense, il limite di concorrenza di DL (acquirente) alle spese di urbanizzazione, facenti carico per il resto a era stabilito nella misura del 35% con un tetto massimo di € 180.000 ( oltre Parte_1
Iva al 10%) ; che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione erano a carico della venditrice e da eseguirsi ( art. 3 del contratto di compravendita) nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione stipulata in data 01.10.2015 con il Comune di AS e del permesso di costruire del 06.11.15 ed entro il 18.01.2016, al fine di consentire all'acquirente l'apertura del punto vendita entro febbraio 2016.
Aggiungeva che era stato lasciato in deposito presso il notaio rogante l'importo di € 622.200 che sarebbe stato riconsegnati alla a fronte della produzione entro il predetto termine del 18.01.16 Pt_1 della certificazione di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione all'amministrazione comunale necessarie all'apertura del punto vendita, stabilendosi che, in caso di mancata consegna della documentazione nel termine anzidetto, la somma sarebbe stata consegnata alla Parte_3 dalla parte venditrice a sostituirsi nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Precisava che, non avendo la provveduto nel termine prestabilito, l'opponente si era sostituita Pt_1 all'opposta nell'esecuzione delle opere e che nel corso degli interventi necessari per l'urbanizzazione dell'area venivano richiesti dagli enti preposti alcune modifiche che comportavano una serie di varianti, analiticamente illustrate nella relazione dell'Ing. allegata al progetto e Persona_1
sottoscritta dalla quale committente, con aumento dei costi per le opere di Parte_1 urbanizzazione da € 493.565,07 ad € 584.073,04 (oltre Iva) a cui si aggiungevano altri esborsi per spese tecniche sostenute da per € 35.450,40. Controparte_2
Riteneva di non dover nulla alla venditrice avendo già versato con assegno circolare alla Pt_1
l'importo di € 134.469,29, pari alla differenza fra la somma di € 622.200 lasciata in deposito al CP_ notaio in sede di rogito e il rimborso di quanto spettante a a titolo di pagamento dei costi degli oneri di urbanizzazione .
Si costituiva sostenendo che i costi per le opere di urbanizzazione sino alla Parte_1 concorrenza di € 493.567,05 ( previsti nella convenzione urbanistica del 01.01.15) erano a carico della venditrice nella misura del 65% e a carico dell'acquirente per il 35% ( con un tetto massimo di
€ 180.000); al contrario, i maggiori costi rispetto a quelli indicati nella convenzione urbanistica anzidetta erano a carico della in virtù di quanto previsto all'art. 4 co. 2 del contratto di Controparte_2 compravendita ed inoltre in quanto l'aumento dei costi era conseguenza dell'esecuzione di opere CP_ difformi da parte della ( rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica ) e non avendo la stessa mai riconosciuto le maggiori spese sostenute. Pt_1
CP_ Riteneva, pertanto, che le somme dovute dalla ammontavano ad € 301.382,07 ( di cui €
128.634,30 quale differenza tra la somma ricevuta dal Notaio e l'importo degli oneri previsti nella convenzione: € 622.200- 493.565,07; nonché € 172.747,77 quale quota di partecipazione alle spese di urbanizzazione previsti nella convenzione del 01.10.15: 35% di € 493.565,07) da cui andava detratto l'importo versato dall'opponente di € 134.469,29 residuando in favore di l'importo Pt_1 ingiunto di € 166.713,43 oltre interessi moratori.
Istruita la causa mediante le produzioni documentali, all'udienza del 14.03.23, il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art 281 sexies c.p.c.
1.1Il Tribunale di AS con la sentenza n.72/2023 pubblicata il 14.03.2023 accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio quantificate in € 406,50 per spese Controparte_2 documentate ed € 9.142,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese al 15%, Iva e
Cap come per legge
Il Tribunale di Prime Cure precisava che il thema decidendum consisteva nell'individuare quale delle parti fosse tenuta a sostenere l'importo derivante dalla differenza tra il costo degli oneri di urbanizzazione indicati nell'atto di compravendita , nella convenzione urbanistica dell'01.10.2015 e nel preliminare di vendita pari ad € 493.565,07 (oltre Iva al 10%) e quello effettivamente sostenuto nella realizzazione delle opere pari ad € 584.073,84 ( oltre Iva al 10%), oltre ulteriori spese sostenute per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate, rinvenendosi il regime negoziale della ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione nel contratto di compravendita in particolare all'art. 3 cpv 8 , art. 4 cpv 9 e 10, art. 4 cpv 2 ove è stato stabilito che nel prezzo della compravendita non erano ricompresi i costi di realizzazione della struttura da adibire a punto vendita e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le spese strumentali all'ottenimento del permesso di costruire e dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale e che pertanto trattavasi di costi posti a carico dell'acquirente, ad eccezione dei costi per le opere di urbanizzazione, indicati in € 493.565,07, i quali erano a carico della venditrice con la partecipazione dell'acquirente CP_ nella misura del 35% e con l'individuazione di un tetto massimo di compartecipazione per quest'ultima pari ad € 180.000,
A fronte di una lettura contrapposta delle parti riguardo la ripartizione dei costi per le opere di urbanizzazione, il Tribunale riteneva che la clausola contrattuale ponesse chiaramente i costi relativi agli oneri di urbanizzazione in capo alla venditrice e che fosse da intendersi come comprensiva Pt_1
di tutti i costi effettivamente sostenuti e non limitatamente ai soli costi preventivati di € 493.565,05, desumendosi tale interpretazione dal fatto che la misura della compartecipazione ai costi da parte dell'opponente era espressa in termini percentuali ( 35%) e con la previsione di un tetto massimo di
€ 180.000.
Dalla mera interpretazione letterale emergeva,, continua il Primo Giudice, che se le parti avessero voluto riferirsi ai soli costi preventivati ( addossandone alla il 65%) non avrebbero indicato Pt_1
l'importo gravante sulla venditrice in termini percentuali (potendosi calcolare direttamente il 65% di CP_
€ 493.565,07) stabilendo, inoltre, anche un tetto massimo di compartecipazione in capo alla a conferma della volontà delle parti, essendo la previsione del tetto massimo incompatibile con la volontà di addossare gli eventuali maggiori costi all'opponente.
Anche tenendo conto ex art 1362 c.c. della complessiva vicenda contrattuale non si poteva pervenire, secondo il Tribunale di AS, ad una conclusione diversa , in quanto dalla documentazione in atti nello specifico: il contratto preliminare sottoscritto in data 02.02.11 ( ove all'art. 6 cpv 3, la promissaria acquirente si impegnava ad assumere con il definitivo, l'obbligo di realizzare, a propria cura e spese e a ciò espressamente autorizzata dalla promittente venditrice, le opere di urbanizzazione previste per l'attuazione del comparto oggetto di compravendita, per un ammontare massimo di €
180.000 ) ; la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 13.06.14 e relativa approvazione del progetto esecutivo ( ove il costo delle opere di urbanizzazione viene stimato in € 493.565,07) ; gli accordi CP_ integrativi del 11.04.15 e del 17.06.15 ( ove è ribadito l'importo massimo di spesa a carico di in
€ 180.000 e ove le parti dichiarano di essere edotte che l'ammontare delle opere di urbanizzazione è superiore a quanto preventivato stabilendo che le stesse siano eseguite dalla promissaria acquirente , delegata dalla promittente venditrice, suddividendo i relativi costi nel 65% a carico di e 35% a Pt_1
CP_ carico di fermo restando il limite massimo per quest'ultima di € 180.000), si desumeva che la volontà delle parti, già prima della stipula del contratto di compravendita, fosse quella di addossare a il costo di ogni ulteriore spesa relativa alle opere di urbanizzazione e che pertanto l'art. 4 cpv Pt_1
2 del contratto definitivo confermava quanto stabilito negli accordi integrativi del preliminare nel
CP_ senso che € 180.000 era da considerarsi il tetto massimo di spesa a carico della trovandosi ulteriore conferma della volontà delle parti nel contratto di cessione del contratto di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto ove era previsto che le spese per la CP_ realizzazione delle urbanizzazioni dovevano farsi carico alla per il 65% e alla per il 35% Pt_1 con un tetto massimo per quest'ultima di € 180.000
Il Tribunale non condivideva le ulteriori argomentazioni della venditrice a sostegno della propria tesi, non potendo avere efficacia prevalente, rispetto all'accordo negoziale di cui all'atto notarile, la circostanza che la relazione dell'Ing. ( ove erano state esposte le maggiori spese) sarebbe Persona_1
stata controfirmata dalla a fini esclusivamente amministrativi;
né la circostanza del breve lasso Pt_1
di tempo fra la stipula del rogito (20.11.15) e il termine definitivo per le esecuzione delle opere di urbanizzazione (18.01.16), poteva suggerire profili di ingerenza sui lavori da eseguire da parte della
CP_ dal momento che nello stesso preliminare (art. 6 cpv 3) risultava la volontà delle parti di assegnare alla acquirente , espressamente autorizzata dalla venditrice , la realizzazione delle opere in questione;
sfornita di prova secondo il Primo Giudice era inoltre l'allegazione della per la Pt_1
quale le varianti ( che avevano comportato un aumento dei costi) erano state determinate
CP_ dall'esecuzione da parte della di opere difformi rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica n. 2669 del 01.10.15. Infine nessuna rilevanza veniva riconosciuta allo stato di pericolo, di bisogno e di necessità addotto dalla conseguente ad una crisi di liquidità che non poteva Pt_1
portare ad una interpretazione difforme dalla clausola contrattuale di ripartizione dei costi ma eventualmente alla rescissione del contratto ( domanda non proposta dall'opposta).
Le spese seguivano la soccombenza e quindi poste a carico dell'opposta e liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della mancata assunzione di prove costituende e della scelta del modello decisorio ex art 281 sexies c.p.c., con redazione di brevi note conclusive in luogo degli scritti ex art 190 c.p.c.
2. Avverso la sentenza n. 72/2023 del Tribunale di AS ha proposto appello
[...]
in persona dei Curatori Avv. Dott.ssa Elena Parte_1 Controparte_1
Colantonio e Dott. Sergio Pagliara, per i seguenti motivi:
2.1 Sul capo della sentenza di accoglimento dell'opposizione e relativa alla ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione
L'appellante censura la sentenza di Primo Grado che ha ritenuto che tutti gli oneri di urbanizzazione fossero a carico della e ciò sotto un duplice aspetto: Pt_1
a-quanto al punto 1 del capo della sentenza di accoglimento della opposizione e relativa alla ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione .
Contesta l'interpretazione del contratto effettuata dal Primo Giudice fondata sul combinato disposto dell'art. 3 VIII cpv e dell'art. 4 IX e X cpv con l'art. 4 II cp.v. ritenendo significativo il riferimento contenuto nell'art. 3 c.p.v 8 alla Convenzione urbanistica ove sono individuate le opere di urbanizzazione da eseguirsi ( che nell'atto di compravendita sono poste a carico di nella misura Pt_1
CP_ del 65% e a carico di nella misura del 35%) e l'importo complessivo degli oneri quantificato in
€ 493.565,07.
Evidenzia che dalla lettura della clausola contrattuale nella sua interezza emerga come le spese di urbanizzazione da eseguirsi entro il 18.01.16 siano solo quelle previste nella convenzione urbanistica stipulata con il Comune di AS in data 01.10.2015 e non altre opere;
inoltre nell'art. 4 cpv 9 e 10, il termine ultimo di realizzazione delle opere (18.01.2016), la certificazione di collaudo e l'autorizzazione della parte acquirente a sostituirsi a parte venditrice nell'esecuzione delle opere possono riferirsi, secondo l'appellante, inequivocabilmente alle opere di urbanizzazione come previste nella convenzione di cui all'art. 3 cpv 8 predetto.
Ritiene errata l'interpretazione dell'art. 4 cpv 2 del rogito compiuta dal Tribunale secondo il quale tutti i costi relativi agli oneri di urbanizzazione, da intendersi come costi effettivamente sostenuti ( e non solo quindi quelli preventivati ed indicati in € 493.565,07) spettassero alla venditrice in Pt_1
quanto frutto di una contraddizione avendo il Primo Giudice da un lato riconosciuto che vi erano CP_ spese di urbanizzazione primaria e secondaria a carico della e che quelle previste nella
Convenzione urbanistica erano a carico di entrambe le parti in percentuali diverse, dall'altro affermato che le spese di urbanizzazione erano solo quelle indicate nella predetta convenzione alle quali le parti dovevano partecipare secondo percentuali diverse ma con un tetto massimo a favore di
CP_
tale interpretazione secondo l'appellante , rappresenta una violazione del canone di interpretazione dell'art. 1362 c.c. e della buona fede contrattuale non comprendendosi, laddove le parti hanno previsto una suddivisione degli oneri basata su una somma predeterminata , il motivo per cui in caso di mutamento della spesa ne dovesse subire effetti pregiudizievoli solo una parte.
Secondo l'appellante l'obbligazione assunta in via sostanziale dalla venditrice riguardava solo le opere di urbanizzazione previste nella convenzione da eseguirsi, come previsto all'art. 3 cp.v 8, entro il 18.01.2016, il cui onere ammontava ad € 493.565,07 e per le quali era previsto in contratto che se CP_ non eseguite nel termine dalla venditrice , la sarebbe stata autorizzata a sostituirsi alla e Pt_1 suddivise nella misura del 65% a carico dell'appellante e del 35% a carico dell'appellata. CP_ L'errata interpretazione del Primo Giudice era conseguenza della deduzione della sui maggiori CP_ ulteriori costi dalla stessa sostenuti , all'esito della sostituzione della alla determinandosi Pt_1
il Tribunale a ritenere che in capo alla dovessero imputarsi tutti i costi effettivamente sostenuti Pt_1 non avvedendosi che i maggiori oneri erano dovuti all'esecuzione di opere in difformità della
Convenzione che avevano comportato la necessità di una variante al permesso di costruire n.
145/2013 del 6.11.2013, e non a costi prevedibili alla data del rogito anche se non quantificabili. Secondo l'appellante il documento n. 39 depositato dalla controparte in primo grado concernente la CP_ richiesta del di chiarimenti indirizzata alla riguardo il progetto di variante Controparte_5
dimostra che le opere erano difformi da quelle richiamate nel contratto di compravendita e che erano
CP_ state poste in essere dalla che aveva sostituito la nell'esecuzione delle opere previste nella Pt_1
Convenzione urbanistica del 01.01.15, non rilevando che la avesse conservato la qualifica di Pt_1
stazione appaltante ( solo per agevolare la rapida chiusura dei lavori) e precisando che le predette opere non erano state autorizzate da che non ne aveva accettato neppure i maggiori costi. Pt_1
Il primo Giudice, lamenta l'appellante, è incorso in un errore argomentativo partendo dal presupposto, non provato, che le parti, stabilendo la ripartizione in termini percentuali dei lavori avessero ricompreso anche le eventuali modifiche al progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria predisposto dal Comune di AS;
al contrario se le parti avessero voluto
CP_ estendere gli effetti della ripartizione e del tetto massimo in capo alla , ne avrebbero fatto menzione esplicita mentre nel testo del contratto vi è solo il riferimento alla convenzione urbanistica
.
Né alcuna valenza può avere al riguardo l'indicazione del tetto massimo di € 180.000 essendo previsto solo per l'ipotesi, non prevista in contratto ma di cognizione comune, di aumento dei costi delle materie prime a seguito della durata dei lavori e considerando che la somma restante, all'esito dei lavori indicati nella convenzione urbanistica, sarebbe pari ad € 7.252,23, esigua rispetto alla portata dell'affare.
b- quanto al punto 2 del capo della sentenza di accoglimento della opposizione e relativa alla ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione.
L'appellante contesta la sentenza di Primo grado che ha ritenuto che sia l'interpretazione letterale del contratto sia l'effettiva e comune intenzioni delle parti si ricavino anche dalla complessiva vicenda contrattale richiamando al riguardo il contratto preliminare del 02.02.11 ( giungendo alla conclusione che ogni costo superiore ad € 180.000 fosse a carico di , i successivi accordi del 11.04.15 e del Pt_1
17.06.15 integrativi del contratto originario ( interpretati nel senso che fosse stato concordato l'importo massimo di spesa dell'acquirente ).
Rappresenta al riguardo che in realtà, secondo l'insegnamento della Suprema Corte se le parti dopo il preliminare , concludono il contratto definitivo è quest'ultimo che costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni restando il preliminare superato, salvo che i contraenti abbiano stabilito che esso sopravviva dovendo tale prova essere fornita dalla parte che chieda l'adempimento.
2.2 Sul capo della sentenza relativo al rigetto delle argomentazioni di parte opposta Pt_1
Con questo motivo è censurata la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale considerato il documento non contestato dalla controparte in cui la comunica che la controfirma apposta alla Pt_1 relazione tecnica dell'Ing. , ove le parti erano state edotte delle varianti necessarie di Persona_1
modifica del progetto predisposto dal Comune di AS influenzando i costi, era stata controfirmata CP_ dalla a fini esclusivamente amministrativi per consentire alla di espletare celermente le Pt_1
partiche amministrative, senza alcuna ricognizione di debito.
Da tale documento si evince, secondo l'appellante, la volontà contrattuale della e, dal Pt_1 comportamento omissivo dell'appellata, l'adesione della stessa alla posizione dell'appellante. CP_ Errato considera anche il ragionamento del Tribunale riguardo l'ingerenza della nella gestione dei lavori che non troverebbe riscontro nella documentazione in atti, nello specifico all'art. 6 cpv 3 del contratto preliminare.
CP_ Tale disposto non esclude, a parere dell'appellante, la sussistenza di un'ingerenza da parte della nell'esecuzione dei lavori e ciò in primo luogo perché trattasi di clausola apposta nel preliminare riprodotta nel rogito notarile ed è a quest'ultima a cui deve farsi riferimento;
inoltre la circostanza CP_ che la esercitasse una posizione di potere al punto da incidere nelle scelte gestorie e operative della emergeva dall'essere stati a quest'ultima imposti una serie di obblighi quale quello di Pt_1
CP_ istruire la partica edilizia quale mandataria della , di tenerla informata costantemente e consegnarle la documentazione relativa alla convenzione urbanistica;
la presenza del tecnico di
CP_ fiducia della pagato dalla ossia l'Ing. che avrebbe dovuto seguire i lavori di Pt_1 Persona_1 progettazione;
il previo consenso alla presentazione degli elaborati in variante;
l'esecuzione diretta a mezzo di società di fiducia delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Lamenta quindi di non aver potuto fornire supporto probatorio, non avendo il Tribunale accolto le richieste istruttorie dell'appellante, sulla circostanza che le varianti erano conseguenza CP_ dell'esecuzione da parte della di opere difformi rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica tra la e il del 01.01.15 e che nessuna rilevanza era stata Pt_1 Controparte_5
riconosciuta alla condizione di bisogno in cui si trovava , gravata da molteplici procedimenti Pt_1
esecutivi, al momento della conclusione del contratto e nel corso della sua durata.
3. Nella sua comparsa di costituzione in appello la società a socio unico, in persona Controparte_2 del procuratore speciale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del gravame Controparte_3
ex art 342 c.p.c non rinvenendosi in esso alcuna indicazione delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il Giudice di primo grado.
Contesta anche nel merito i motivi di impugnazione precisando che alcuna contraddizione poteva rinvenirsi nella sentenza impugnata non avendo il Tribunale sostenuto che vi erano spese di
CP_ urbanizzazione a carico di e altre a carico di entrambe bensì che i costi relativi agli oneri erano CP_ a carico della con un concorso economico della in misura percentuale e con un tetto Pt_1 massimo di € 180.000. Tutte le disposizioni contrattuali, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, sono univoche nello stabilire che le opere di urbanizzazione fossero, senza alcuna distinzione, a carico dei e Pt_1
CP_ che dovesse solo partecipare nella misura indicata.
Sostiene l'infondatezza della censura della parte della sentenza in cui, al fine di ricostruire la volontà delle parti, il Primo Giudice ha riguardo solo al contratto preliminare e alle scritture integrative: in realtà la sentenza, secondo l'appellata, utilizza quanto dedotto negli accordi preliminari al rogito notarile e sempre nell'ambito dell'indagine della volontà delle parti, trovando conferma nei CP_ documenti che la volontà dei contraenti era quella di limitare la partecipazione della alle spese di urbanizzazione sino all'importo massimo di € 180.000 e che le parti, pur essendo consapevoli del presumibile aumento dei costi delle opere di urbanizzazione ( di cui si trova riscontro nel preliminare, nelle scritture integrative e nella cessione del contratto di appalto) hanno sempre mantenuto ferma la
CP_ percentuale del 35% e del tetto massimo di € 180.000 in capo alla CP_ Infondato è per l'appellata anche il secondo motivo di appello avendo la , contrariamente a quanto affermato dall'appellante, sempre sostenuto sia prima che nel corso del giudizio, che la sottoscrizione da parte di della relazione dell'Ing. confermava l'assunzione da Pt_1 Persona_1
parte della stessa , in applicazione di quanto previsto nel contratto di compravendita, dei maggiori costi delle opere di urbanizzazione.
Precisa che nell'appello viene contestato l'ammontare degli importi e non la riconducibilità degli stessi a quanto previsto dall'art. 4 del rogito nella cui formulazione ,oltre ad indicare una percentuale CP_ di concorrenza di nelle spese , era stabilito anche un tetto massimo a conferma che erano a carico della venditrice anche le spese per le opere di urbanizzazione che superassero la somma stimata nel contratto, trovando conferma la fondatezza delle ragioni dell'appellata secondo la quale la sottoscrizione da parte di del progetto dell'Ing. (che prevedeva oneri aggiuntivi) Pt_1 Persona_1
non era stata apposta di certo a fini meramente amministrativi.
Aggiunge che è lo stesso (doc 11 fascicolo monitorio) ad attestare che l'importo Controparte_5 per le opere di urbanizzazione del lotto funzionale n. 1 , a seguito dell'approvazione della variante, è aumentato di € 107.825,10 e che i maggiori costi erano a carico di Parte_1
Rinnovava l'eccezione della non debenza di interessi moratori non trattandosi nel caso di specie di fornitura di merce né di prestazione di servizi: essendo il titolo posto a fondamento del monitorio il contratto di compravendita immobiliare non trova applicazione la normativa di cui al D.lgs 231/2002.
Con comparsa del 27.12.2024 si costituiva nuovo difensore l'Avv. Tiziana Ferro, in sostituzione del precedente Avv. Mario Di Iullo , a seguito della sentenza n. 26/2024 del 28.11.24 pubblicata il
05.12.2024 con cui è stata dichiarata aperta dal Tribunale di AS la procedura di Liquidazione
Giudiziale della facendo propri e reiterando tutti gli atti e scritti difensivi, Parte_1 motivi, deduzioni, istanze (anche istruttorie), domande ed eccezioni proposte dal precedente difensore in ogni fase, stato e grado del giudizio.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 28.01.2025, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c. nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342
c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che “l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
5.1 Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del
Tribunale di AS.
E' evidente che la questione dibattuta fra le parti è la ripartizione delle spese per le opere di urbanizzazione dell'area oggetto della compravendita e che ai fini della verifica della fondatezza del gravame non possa prescindersi dall'analisi del testo negoziale rilevando la Corte come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra, come nel caso de quo, il comportamento precedente (sotto il profilo delle finalità perseguita, costituito dalle trattative e manifestazioni di intenti che hanno condotto all'accordo) e il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.n 20925/21, Cass. 10967/23)nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate ed infatti “L'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019)”; essendo precluso il ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro ed immediato dalle espressioni utilizzate per cui “ Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass. 5595/2014). L'art. 1367 c.c. prevede espressamente che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che esse possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ma la norma va intesa non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l'interpretazione contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma solo che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse ed evitare di adottare la soluzione che la renda improduttiva di effetti.
Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass. 573/1983; Cass. 19994/2004; Cass. 28357/2011;
Cass. 19493/2018). In ogni caso, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, anche una clausola contrattuale è suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal sentenza (Cass. 28319/2017; Cass. 16987/2018).
A ciò si aggiunga l'ulteriore chiarimento (Cass. nn 13595/20, 20294/19, 24421/2015, 25840/2014) che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, assumendo valore rilevante anche il criterio logico-sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì , conto del comportamento anche successivo delle parti.; imponendo l'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del contratto, di compiere l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta dei contraenti.Nell' operazioni ermeneutica, l'art. 1362 co. 2 c.c. sta ad indicare uno stretto collegamento tra testo letterale e intenzione comune delle parti “quale è desumibile (anche) dal loro contegno in particolare da quel contegno esecutivo non solo anteriore ma anche posteriore alla conclusione del negozio” (Cass. n.
24421/15)
Applicando i suddetti principi al caso di specie si rinviene dal tenore del testo contrattuale, segnatamente dall'art. 3 ultimo capoverso ove è stabilito che “ la società venditrice si obbliga in via sostanziale alla esecuzione delle opere di urbanizzazione come previste in convenzione e garantisce fin da ora che tutte le predette opere di urbanizzazione saranno eseguite, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini previsti dalla convenzione stipulata in data 1 ottobre 2015 - di cui infra - e del citato permesso di costruire, entro e non oltre il giorno 18 (diciotto) gennaio 2016 (duemila sedici) al fine di permettere alla parte acquirente di procedere con l'apertura del punto vendita entro il mese di febbraio 2016 (duemila sedici)”;e dall'art. 4 capoverso 2 ove “Le parti precisano che nel prezzo stabilito non sono compresi gli oneri relativi al costo di costruzione ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alla loro realizzazione, così come non sono comprese le spese di progettazione per l'ottenimento del Permesso di Costruire ed i costi sostenuti per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa che restano a carico della parte acquirente, fatta eccezione per tutti gli oneri inerenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la loro realizzazione pari ad euro
493.565,07qattrocentonovantatremilacinquecentosessantacinque e zero sette centesimi) che sono ad esclusivo carico della parte venditrice, salva la partecipazione della parte acquirente limitatamente alla quota pari al 35% (trentacinque per cento) con un tetto massimo determinato in euro 180.000
(centottantamila)” a cui segue la precisazione che “Il prezzo, come sopra determinato, non sarà suscettibile di alcuna variazione in aumento, neanche per cause sopravvenute, quali svalutazione monetaria ed altre, essendo stato il prezzo stesso determinato tenendo in debita considerazione tutte le possibili alee, che nel prezzo della vendita , insuscettibile di variazione, non sono ricompresi i costi per le opere di urbanizzazione (indicati in € 493.565,07) per i quali è disposta una ripartizione fra le parti nella misura del 65% in capo alla e del 35% in capo alla con la Parte_1 CP_2 previsione per quest'ultima di un tetto massimo di € 180.000
La previsione di limite massimo di spesa, non corrispondendo alla quota percentuale imposta all'appellata (essendo il 35% di € 493.565,07 pari ad € 172.747,77) può intendersi solo nel senso che anche in caso di superamento dei costi di urbanizzazione indicati nella convenzione urbanistica e riportati nel rogito, l'impegno economico per l'acquirente si attestava alla predetta somma complessiva, tenendo conto dell'esclusione di ogni variazione del prezzo di vendita pattuita e fissandosi in tal modo gli esborsi a carico della come regolati fra le parti. Controparte_2
Né trova riscontro alcuno nella disciplina contrattuale o in regole di comune esperienza che il divario
CP_ tra l'importo del 35% della somma indicata ed il limite massimo entro cui la era chiamata a rispondere, trovi giustificazione nel possibile aumento dei costi delle materie prime.
Tale lettura degli accordi intercorsi fra le parti trova poi conferma seguendo i principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati che, nella ricerca dell'intenzione comune delle parti, portano a considerare il comportamento complessivo delle parti sia nella fase precedente che in quella successiva alla conclusione del contratto di compravendita.
Al riguardo possono contribuire a chiarire la volontà delle parti ( senza di certo modificare o integrare il testo negoziale ove le parti hanno espresso l'accordo definitivo, prevalendo quest'ultimo in caso di difformità, Cass. n. 12090/24) gli atti prodromici alla vendita quali il preliminare del 02.02.2011
(fascicolo primo grado appellante ove all'art. 6 è previsto l'impegno della promissaria acquirente , con la stipula del rogito, “alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per l'attuazione del comparto oggetto di compravendita, per un ammontare massimo di Euro 180.000, subentrando cosi alla parte promittente venditrice che si obbliga , invece a cederle gratuitamente al comune di
AS (CH)”);a cui si aggiunge quanto disposto nelle scritture private integrative del 11.04.15 e del
17.06.15 ( fascicolo primo grado appellante) ove le parti pur dichiarando nelle premesse di essere “ ben edotte che l'ammontare delle opere di urbanizzazione dell'intero comparto risulta superiore all'ammontare indicato in data 13/06/2014 in Convenzione” confermano (art. 3 scrittura del 17.06.15) la ripartizione delle spese nel senso che “la ripartizione del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà la seguente: parte promittente venditrice quota del
65%;parte promissaria acquirente quota del 35% con un tetto massimo di Euro 180.000,00(Euro centottantamila/00) di cui alle premesse lettera b), a dimostrazione della volontà di circoscrivere la partecipazione alle predette spese nei limiti anzidetti anche in caso di oneri ulteriori.
Giova ricordare inoltre, come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto sopra riportate impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo.
Pertanto ulteriore elemento da considerare ai fini della ricerca del senso che le parti hanno concretamente attribuito all'accordo in tema di ripartizione delle spese di urbanizzazione è anche il comportamento successivo nel quale si inserisce, per quanto di ragione, il contratto di cessione del
28.01.16 ( cfr. doc. prodotto unitamente alla memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. dalla stessa attuale appellante) del contratto di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto
FD sito in AS intercorso tra e ove nelle premesse è ribadito “ che le Parte_1 CP_2
spese per la realizzazione delle urbanizzazione debbono farsi carico , come da intese contrattuali alla CP_ per il 65% e alla per il 35%, con un tetto massimo di spesa per quest'ultima di € Pt_1
180.000,00”; vi è la conferma in capo alla della sua qualità di stazione appaltante nei confronti Pt_1 del disponendosi la cessione da a “del contratto di appalto Controparte_5 Pt_1 CP_2 intercorso con per l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione in esso previste. Parte_2
CP_ Resta inteso che fatturerà i singoli stati di avanzamento direttamente a la Parte_2 quale rifatturerà a sua volta, nella misura del 65%, a la relativa spesa;
raggiunto l'importo di € Pt_1
CP_ 180.000,00 a carico di quest'ultima rifatturerà a l'intero importo corrisposto Pt_1 all'appaltatrice” .
Pertanto dall'esame degli atti intercorsi fra le parti sia prodromici che successivi al rogito notarile emerge quale fosse la ripartizione delle spese di urbanizzazione e il limite massimo dell'impegno economico assunto dall'appellata pari ad € 180.000 così come espressi nell'atto di compravendita;
CP_ avendo la al termine delle opere di urbanizzazione versato a l'importo di € Parte_1 134.469,29 pari alla differenza dell'importo di € 622.200,00 oltre Iva (trattenuta dal Notaio in sede di rogito- art. 4 contratto compravendita- e da versarsi alla venditrice dietro produzione entro il
18.01.16 della certificazione di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione al comune di AS
CP_ e poi consegnata alla sostituitasi alla nella esecuzione delle opere di urbanizzazione, come Pt_1 previsto dall'art. 4 ) e la quota a carico della di € 584.073,84 oltre Iva ( indicata nella relazione Pt_1 dell'Ing. ) nulla era dovuto alla venditrice. Persona_1
Non valgono a confutare tale conclusioni le argomentazioni dell'appellante non avendo la stessa nella qualità di stazione appaltante dimostrato di aver sottoscritto a fini meramente amministrativi la relazione dell'Ing. che prevedeva oneri aggiuntivi (dovendosi al contrario rilevare che Persona_1
la qualità di stazione appaltante della società venditrice è rinvenibile nella stessa documentazione del
, non potendo ciò evincersi da una mera dichiarazione unilaterale e peraltro postuma Controparte_5
oggetto di specifica contestazione -cfr. note d'udienza dell'opponente depositate in data 7.6.2021-); né è stata fornita la prova che le varianti rispetto alla convenzione urbanistica del 01.01.15 fossero
CP_ dovute a difformità e quindi a responsabilità della nella lievitazione dei costi emergendo al contrario dalla predetta relazione ( approvata con Determina dirigenziale del 03.08.16, fascicolo primo grado appellante ) che le opere erano conseguenza di problematiche insorte nel corso dei lavori di urbanizzazione e il documento 3.9 citato dall'appellante nulla aggiunge al riguardo risolvendosi in una richiesta del di documentazione integrativa per consentire l'istruttoria CP_5 della patica e non in una contestazione di difformità imputabili all'appellata ); anche il richiamo CP_ dell'appellante alla posizione di potere della non trova riscontro atteso che dalla documentazione in atti ( nello specifico dall'art. 6 preliminare del 02.02.11) emerge la volontà delle parti di affidare CP_ la realizzazione delle opere di urbanizzazione , a ciò autorizzata dalla alla ,oltre che Pt_1
fissarne il tetto di spesa di € 180.000 a carico di quest'ultima già in quella sede, per cui anche il breve lasso di tempo previsto fra il rogito ( del 20.11.15) e il termine finale ( 18.01.16) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'appellante può considerarsi conseguenza dell'assunzione da parte dell'acquirente dell'obbligo di realizzare le predette opere già in sede di preliminare a fronte del mancata realizzazione da parte della venditrice .
Quanto allo stato di bisogno lamentato dall'appellante va evidenziato che proprio la lunga fase iniziata con il preliminare (del 02.02.2011) e i successivi accordi integrativi che hanno preceduto e condotto alla stipula del rogito (del 20.11.15) depongono per considerare la scelta di addivenire alla stipula del contratto di compravendita frutto di valutazioni ponderate da parte dei contraenti, trasfusa in un atto definitivo ad un prezzo di vendita non oggetto di contestazioni, non ravvisandosi pertanto allo stato ( non avendo al riguardo fornito l'appellante alcuna prova) una sproporzione dei valori delle prestazioni delle parti. 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione e, con riferimento alla CTU, aventi valenza esplorativa.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 52.001 ad € 260.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1058 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. e P.IVA : ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dei Curatori nominati Avv. Dott.sa Elena Colantonio e Dott. Sergio Pagliara Controparte_1
della procedura concorsuale n. R.G. 15/24 del Tribunale di AS, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tiziana Ferro come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
a socio unico ( C.F. e P.IVA ) corrente in Arcole (Verona) via Controparte_2 P.IVA_2
Augusto Ruffo n. 36, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv.ti Federica Micheli e Stefano Lopardi, come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di AS n. 72/2023 pubblicata in data
14.03.2023
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 72/2023 del 14.03.2023 del Tribunale di AS (Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini), previa ammissione delle seguenti istanze istruttorie già dedotte in primo grado:
PROVA PER TESTI .Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, da esperirsi mediante l'audizione dei Sigg.ri , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Tes_4 Testimone_5 Controparte_4 CP_ 1) "Vero che la Società in relazione al punto vendita di AS, sin dall'anno 2011 Parte_1
agiva quale mandataria di per l'istruttoria della pratica edilizia, tenendola informata CP_2
costantemente e consegnandole tutta la documentazione afferente"
(Testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
2) "Vero che sin dal 2011 il referente della per le attività di cui al capitolo precedente è stato CP_2
CP_ l'Ing. , direttore dei lavori del punto vendita (Testi: , Persona_1 Testimone_1 Tes_2
[...] Testimone_3 Tes_4
CP_ 3) Vero che la Società ha realizzato le opere del punto vendita in AS Parte_2 nel periodo tra fine 2015 e 2016 nell'interesse e per conto della Società facendo riferimento CP_2 sempre con l'Ing. ” (testi: e;
Persona_2 Testimone_5 Tes_4
4) Vero che la conosceva la situazione economica della inclusa l'istanza di fallimento CP_2 Pt_1 ricevuta prima della conclusione dell'atto definitivo di compravendita? CP_
5) Vero che la suggeriva l'atto di cessione del contratto per poter controllare direttamente l'esecuzione del contratto di appalto per le opere di urbanizzazione del comparto FD del comune di
AS” (Teste: ; Tes_4
6) Vero che la segnalava quale ditta di propria fiducia per l'esecuzione dei lavori per le opere CP_2
di urbanizzazione del comparto FD la società BETA Costruzioni di Lanciano, ponendo anche il veto su altre società che avesse proposto la (Teste: e Pt_1 Tes_4 Testimone_5
7) Vero che la stessa affidava alla i lavori di edificazione del punto CP_2 Parte_2 vendita sito in AS” (Testi: e;
Tes_6 Testimone_5
8) Vero che la ealizzava anche il punto vendita della di Chieti scalo” Parte_2 CP_2
(Testi: e;
Testimone_5 Tes_4
9) Vero che riferiva direttamente ed in via esclusiva dei lavori alla ” Parte_2 CP_2
(Testi: ; e;
Testimone_1 Tes_4 Testimone_5
10) Vero che i lavori realizzati per le opere di urbanizzazione del comparto FD erano diverse ed ulteriori rispetto le opere originariamente previste e preventivamente nel computo metrico”
(Testi: , e;
Testimone_5 Testimone_1 Tes_4 Testimone_3
11) Vero che Il , dopo la cessione del Contratto di appalto per le opere di Controparte_5
urbanizzazione richiese alla società appaltante diversi ed ulteriori lavori per le opere pubbliche rispetto quelli preventivati nel capitolato di appalto approvato;
richieste accettate dalla CP_2
(Testi: e ); Tes_4 Testimone_7
12) Vero che il collaudo per le opere pubbliche del comparto FD fu eseguito nel mese di luglio 2016 su opere diverse ed ulteriori rispetto quelle originariamente progettate ed approvato con la convenzione di lottizzazione del comparto FD del comune di AS” (Teste: ; Testimone_5 13) Vero che le ulteriori opere furono richieste dal di AS e realizzate con l'approvazione CP_5 della (Teste: e ); CP_2 Tes_4 Testimone_8 Testimone_1
14) Vero che le ulteriori opere furono comunicate alla solo dopo la loro esecuzione in sede di Pt_1
conguaglio del prezzo dovuto dalla per la compravendita del lotto di terreno dove è stato CP_2
edificato il punto vendita (Teste: ; Tes_4
15) Vero che la nell'anno 2015 era in crisi di liquidità, tanto che la Società da Lei assistita ha Pt_1
CP_ assistito anche al rogito di compravendita con per dare l'assenso all'atto, in quanto creditore ipotecario (Teste: ; Controparte_4
Si richiede consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: Controparte_6
- la natura, l'entità e il valore delle opere effettivamente realizzate da successiv-amente alla CP_2
stipula del rogito di compravendita del 20.11.2015;
- la conformità delle predette opere rispetto a quanto originariamente previsto nella convenzione urbanistica.
Tutto ciò premesso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
A) Confermare il decreto ingiuntivo n. 5/2021 emesso dal Tribunale di AS ovvero, in subordine, condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2 in favore della della complessiva somma di € Controparte_7
224.811,94 (salvo errori ed omissioni), così composta:
- € 166.713,43 per sorte capitale;
- € 58.098,51 per interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 maturati alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi successivi sulla sola sorte capitale al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, fino all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Si produce la visura ordinaria della (doc. n.50). Parte_1
Per l' appellato :in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
- nel merito: respingersi l'appello proposto da e confermarsi la sentenza di Parte_1
primo grado, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate che si riportano: nel merito - annullarsi, revocarsi o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di AS n. 5 del 9-12 gennaio 2021, RG n. 947/2020, per i motivi tutti in atti;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di a Controparte_2 Parte_1
in ogni caso - condannarsi al pagamento delle spese di lite, maggiorate del Parte_1
15% perspese generali, cassa di previdenza ed iva;
in via istruttoria - per mero scrupolo in via del tutto subordinata, si reiterano le istanze ed eccezioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.;
- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto inammissibili. La richiesta di
CTU, come già rilevato dalla decisione di primo grado, risulta esplorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2021 con Controparte_2 cui il Tribunale di AS ingiungeva il pagamento in favore di di € 224.811,94 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, quale saldo residuo di contratto di compravendita immobiliare stipulato fra le parti in data 20.11.2015.
Esponeva l'opponente che in virtù dell'art. 4 del predetto contratto di compravendita , avente ad oggetto l'acquisto di un'area edificabile sita nel Comune di AS-circonvallazione Histoniense, il limite di concorrenza di DL (acquirente) alle spese di urbanizzazione, facenti carico per il resto a era stabilito nella misura del 35% con un tetto massimo di € 180.000 ( oltre Parte_1
Iva al 10%) ; che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione erano a carico della venditrice e da eseguirsi ( art. 3 del contratto di compravendita) nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione stipulata in data 01.10.2015 con il Comune di AS e del permesso di costruire del 06.11.15 ed entro il 18.01.2016, al fine di consentire all'acquirente l'apertura del punto vendita entro febbraio 2016.
Aggiungeva che era stato lasciato in deposito presso il notaio rogante l'importo di € 622.200 che sarebbe stato riconsegnati alla a fronte della produzione entro il predetto termine del 18.01.16 Pt_1 della certificazione di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione all'amministrazione comunale necessarie all'apertura del punto vendita, stabilendosi che, in caso di mancata consegna della documentazione nel termine anzidetto, la somma sarebbe stata consegnata alla Parte_3 dalla parte venditrice a sostituirsi nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Precisava che, non avendo la provveduto nel termine prestabilito, l'opponente si era sostituita Pt_1 all'opposta nell'esecuzione delle opere e che nel corso degli interventi necessari per l'urbanizzazione dell'area venivano richiesti dagli enti preposti alcune modifiche che comportavano una serie di varianti, analiticamente illustrate nella relazione dell'Ing. allegata al progetto e Persona_1
sottoscritta dalla quale committente, con aumento dei costi per le opere di Parte_1 urbanizzazione da € 493.565,07 ad € 584.073,04 (oltre Iva) a cui si aggiungevano altri esborsi per spese tecniche sostenute da per € 35.450,40. Controparte_2
Riteneva di non dover nulla alla venditrice avendo già versato con assegno circolare alla Pt_1
l'importo di € 134.469,29, pari alla differenza fra la somma di € 622.200 lasciata in deposito al CP_ notaio in sede di rogito e il rimborso di quanto spettante a a titolo di pagamento dei costi degli oneri di urbanizzazione .
Si costituiva sostenendo che i costi per le opere di urbanizzazione sino alla Parte_1 concorrenza di € 493.567,05 ( previsti nella convenzione urbanistica del 01.01.15) erano a carico della venditrice nella misura del 65% e a carico dell'acquirente per il 35% ( con un tetto massimo di
€ 180.000); al contrario, i maggiori costi rispetto a quelli indicati nella convenzione urbanistica anzidetta erano a carico della in virtù di quanto previsto all'art. 4 co. 2 del contratto di Controparte_2 compravendita ed inoltre in quanto l'aumento dei costi era conseguenza dell'esecuzione di opere CP_ difformi da parte della ( rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica ) e non avendo la stessa mai riconosciuto le maggiori spese sostenute. Pt_1
CP_ Riteneva, pertanto, che le somme dovute dalla ammontavano ad € 301.382,07 ( di cui €
128.634,30 quale differenza tra la somma ricevuta dal Notaio e l'importo degli oneri previsti nella convenzione: € 622.200- 493.565,07; nonché € 172.747,77 quale quota di partecipazione alle spese di urbanizzazione previsti nella convenzione del 01.10.15: 35% di € 493.565,07) da cui andava detratto l'importo versato dall'opponente di € 134.469,29 residuando in favore di l'importo Pt_1 ingiunto di € 166.713,43 oltre interessi moratori.
Istruita la causa mediante le produzioni documentali, all'udienza del 14.03.23, il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art 281 sexies c.p.c.
1.1Il Tribunale di AS con la sentenza n.72/2023 pubblicata il 14.03.2023 accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio quantificate in € 406,50 per spese Controparte_2 documentate ed € 9.142,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese al 15%, Iva e
Cap come per legge
Il Tribunale di Prime Cure precisava che il thema decidendum consisteva nell'individuare quale delle parti fosse tenuta a sostenere l'importo derivante dalla differenza tra il costo degli oneri di urbanizzazione indicati nell'atto di compravendita , nella convenzione urbanistica dell'01.10.2015 e nel preliminare di vendita pari ad € 493.565,07 (oltre Iva al 10%) e quello effettivamente sostenuto nella realizzazione delle opere pari ad € 584.073,84 ( oltre Iva al 10%), oltre ulteriori spese sostenute per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate, rinvenendosi il regime negoziale della ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione nel contratto di compravendita in particolare all'art. 3 cpv 8 , art. 4 cpv 9 e 10, art. 4 cpv 2 ove è stato stabilito che nel prezzo della compravendita non erano ricompresi i costi di realizzazione della struttura da adibire a punto vendita e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le spese strumentali all'ottenimento del permesso di costruire e dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale e che pertanto trattavasi di costi posti a carico dell'acquirente, ad eccezione dei costi per le opere di urbanizzazione, indicati in € 493.565,07, i quali erano a carico della venditrice con la partecipazione dell'acquirente CP_ nella misura del 35% e con l'individuazione di un tetto massimo di compartecipazione per quest'ultima pari ad € 180.000,
A fronte di una lettura contrapposta delle parti riguardo la ripartizione dei costi per le opere di urbanizzazione, il Tribunale riteneva che la clausola contrattuale ponesse chiaramente i costi relativi agli oneri di urbanizzazione in capo alla venditrice e che fosse da intendersi come comprensiva Pt_1
di tutti i costi effettivamente sostenuti e non limitatamente ai soli costi preventivati di € 493.565,05, desumendosi tale interpretazione dal fatto che la misura della compartecipazione ai costi da parte dell'opponente era espressa in termini percentuali ( 35%) e con la previsione di un tetto massimo di
€ 180.000.
Dalla mera interpretazione letterale emergeva,, continua il Primo Giudice, che se le parti avessero voluto riferirsi ai soli costi preventivati ( addossandone alla il 65%) non avrebbero indicato Pt_1
l'importo gravante sulla venditrice in termini percentuali (potendosi calcolare direttamente il 65% di CP_
€ 493.565,07) stabilendo, inoltre, anche un tetto massimo di compartecipazione in capo alla a conferma della volontà delle parti, essendo la previsione del tetto massimo incompatibile con la volontà di addossare gli eventuali maggiori costi all'opponente.
Anche tenendo conto ex art 1362 c.c. della complessiva vicenda contrattuale non si poteva pervenire, secondo il Tribunale di AS, ad una conclusione diversa , in quanto dalla documentazione in atti nello specifico: il contratto preliminare sottoscritto in data 02.02.11 ( ove all'art. 6 cpv 3, la promissaria acquirente si impegnava ad assumere con il definitivo, l'obbligo di realizzare, a propria cura e spese e a ciò espressamente autorizzata dalla promittente venditrice, le opere di urbanizzazione previste per l'attuazione del comparto oggetto di compravendita, per un ammontare massimo di €
180.000 ) ; la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 13.06.14 e relativa approvazione del progetto esecutivo ( ove il costo delle opere di urbanizzazione viene stimato in € 493.565,07) ; gli accordi CP_ integrativi del 11.04.15 e del 17.06.15 ( ove è ribadito l'importo massimo di spesa a carico di in
€ 180.000 e ove le parti dichiarano di essere edotte che l'ammontare delle opere di urbanizzazione è superiore a quanto preventivato stabilendo che le stesse siano eseguite dalla promissaria acquirente , delegata dalla promittente venditrice, suddividendo i relativi costi nel 65% a carico di e 35% a Pt_1
CP_ carico di fermo restando il limite massimo per quest'ultima di € 180.000), si desumeva che la volontà delle parti, già prima della stipula del contratto di compravendita, fosse quella di addossare a il costo di ogni ulteriore spesa relativa alle opere di urbanizzazione e che pertanto l'art. 4 cpv Pt_1
2 del contratto definitivo confermava quanto stabilito negli accordi integrativi del preliminare nel
CP_ senso che € 180.000 era da considerarsi il tetto massimo di spesa a carico della trovandosi ulteriore conferma della volontà delle parti nel contratto di cessione del contratto di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto ove era previsto che le spese per la CP_ realizzazione delle urbanizzazioni dovevano farsi carico alla per il 65% e alla per il 35% Pt_1 con un tetto massimo per quest'ultima di € 180.000
Il Tribunale non condivideva le ulteriori argomentazioni della venditrice a sostegno della propria tesi, non potendo avere efficacia prevalente, rispetto all'accordo negoziale di cui all'atto notarile, la circostanza che la relazione dell'Ing. ( ove erano state esposte le maggiori spese) sarebbe Persona_1
stata controfirmata dalla a fini esclusivamente amministrativi;
né la circostanza del breve lasso Pt_1
di tempo fra la stipula del rogito (20.11.15) e il termine definitivo per le esecuzione delle opere di urbanizzazione (18.01.16), poteva suggerire profili di ingerenza sui lavori da eseguire da parte della
CP_ dal momento che nello stesso preliminare (art. 6 cpv 3) risultava la volontà delle parti di assegnare alla acquirente , espressamente autorizzata dalla venditrice , la realizzazione delle opere in questione;
sfornita di prova secondo il Primo Giudice era inoltre l'allegazione della per la Pt_1
quale le varianti ( che avevano comportato un aumento dei costi) erano state determinate
CP_ dall'esecuzione da parte della di opere difformi rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica n. 2669 del 01.10.15. Infine nessuna rilevanza veniva riconosciuta allo stato di pericolo, di bisogno e di necessità addotto dalla conseguente ad una crisi di liquidità che non poteva Pt_1
portare ad una interpretazione difforme dalla clausola contrattuale di ripartizione dei costi ma eventualmente alla rescissione del contratto ( domanda non proposta dall'opposta).
Le spese seguivano la soccombenza e quindi poste a carico dell'opposta e liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della mancata assunzione di prove costituende e della scelta del modello decisorio ex art 281 sexies c.p.c., con redazione di brevi note conclusive in luogo degli scritti ex art 190 c.p.c.
2. Avverso la sentenza n. 72/2023 del Tribunale di AS ha proposto appello
[...]
in persona dei Curatori Avv. Dott.ssa Elena Parte_1 Controparte_1
Colantonio e Dott. Sergio Pagliara, per i seguenti motivi:
2.1 Sul capo della sentenza di accoglimento dell'opposizione e relativa alla ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione
L'appellante censura la sentenza di Primo Grado che ha ritenuto che tutti gli oneri di urbanizzazione fossero a carico della e ciò sotto un duplice aspetto: Pt_1
a-quanto al punto 1 del capo della sentenza di accoglimento della opposizione e relativa alla ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione .
Contesta l'interpretazione del contratto effettuata dal Primo Giudice fondata sul combinato disposto dell'art. 3 VIII cpv e dell'art. 4 IX e X cpv con l'art. 4 II cp.v. ritenendo significativo il riferimento contenuto nell'art. 3 c.p.v 8 alla Convenzione urbanistica ove sono individuate le opere di urbanizzazione da eseguirsi ( che nell'atto di compravendita sono poste a carico di nella misura Pt_1
CP_ del 65% e a carico di nella misura del 35%) e l'importo complessivo degli oneri quantificato in
€ 493.565,07.
Evidenzia che dalla lettura della clausola contrattuale nella sua interezza emerga come le spese di urbanizzazione da eseguirsi entro il 18.01.16 siano solo quelle previste nella convenzione urbanistica stipulata con il Comune di AS in data 01.10.2015 e non altre opere;
inoltre nell'art. 4 cpv 9 e 10, il termine ultimo di realizzazione delle opere (18.01.2016), la certificazione di collaudo e l'autorizzazione della parte acquirente a sostituirsi a parte venditrice nell'esecuzione delle opere possono riferirsi, secondo l'appellante, inequivocabilmente alle opere di urbanizzazione come previste nella convenzione di cui all'art. 3 cpv 8 predetto.
Ritiene errata l'interpretazione dell'art. 4 cpv 2 del rogito compiuta dal Tribunale secondo il quale tutti i costi relativi agli oneri di urbanizzazione, da intendersi come costi effettivamente sostenuti ( e non solo quindi quelli preventivati ed indicati in € 493.565,07) spettassero alla venditrice in Pt_1
quanto frutto di una contraddizione avendo il Primo Giudice da un lato riconosciuto che vi erano CP_ spese di urbanizzazione primaria e secondaria a carico della e che quelle previste nella
Convenzione urbanistica erano a carico di entrambe le parti in percentuali diverse, dall'altro affermato che le spese di urbanizzazione erano solo quelle indicate nella predetta convenzione alle quali le parti dovevano partecipare secondo percentuali diverse ma con un tetto massimo a favore di
CP_
tale interpretazione secondo l'appellante , rappresenta una violazione del canone di interpretazione dell'art. 1362 c.c. e della buona fede contrattuale non comprendendosi, laddove le parti hanno previsto una suddivisione degli oneri basata su una somma predeterminata , il motivo per cui in caso di mutamento della spesa ne dovesse subire effetti pregiudizievoli solo una parte.
Secondo l'appellante l'obbligazione assunta in via sostanziale dalla venditrice riguardava solo le opere di urbanizzazione previste nella convenzione da eseguirsi, come previsto all'art. 3 cp.v 8, entro il 18.01.2016, il cui onere ammontava ad € 493.565,07 e per le quali era previsto in contratto che se CP_ non eseguite nel termine dalla venditrice , la sarebbe stata autorizzata a sostituirsi alla e Pt_1 suddivise nella misura del 65% a carico dell'appellante e del 35% a carico dell'appellata. CP_ L'errata interpretazione del Primo Giudice era conseguenza della deduzione della sui maggiori CP_ ulteriori costi dalla stessa sostenuti , all'esito della sostituzione della alla determinandosi Pt_1
il Tribunale a ritenere che in capo alla dovessero imputarsi tutti i costi effettivamente sostenuti Pt_1 non avvedendosi che i maggiori oneri erano dovuti all'esecuzione di opere in difformità della
Convenzione che avevano comportato la necessità di una variante al permesso di costruire n.
145/2013 del 6.11.2013, e non a costi prevedibili alla data del rogito anche se non quantificabili. Secondo l'appellante il documento n. 39 depositato dalla controparte in primo grado concernente la CP_ richiesta del di chiarimenti indirizzata alla riguardo il progetto di variante Controparte_5
dimostra che le opere erano difformi da quelle richiamate nel contratto di compravendita e che erano
CP_ state poste in essere dalla che aveva sostituito la nell'esecuzione delle opere previste nella Pt_1
Convenzione urbanistica del 01.01.15, non rilevando che la avesse conservato la qualifica di Pt_1
stazione appaltante ( solo per agevolare la rapida chiusura dei lavori) e precisando che le predette opere non erano state autorizzate da che non ne aveva accettato neppure i maggiori costi. Pt_1
Il primo Giudice, lamenta l'appellante, è incorso in un errore argomentativo partendo dal presupposto, non provato, che le parti, stabilendo la ripartizione in termini percentuali dei lavori avessero ricompreso anche le eventuali modifiche al progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria predisposto dal Comune di AS;
al contrario se le parti avessero voluto
CP_ estendere gli effetti della ripartizione e del tetto massimo in capo alla , ne avrebbero fatto menzione esplicita mentre nel testo del contratto vi è solo il riferimento alla convenzione urbanistica
.
Né alcuna valenza può avere al riguardo l'indicazione del tetto massimo di € 180.000 essendo previsto solo per l'ipotesi, non prevista in contratto ma di cognizione comune, di aumento dei costi delle materie prime a seguito della durata dei lavori e considerando che la somma restante, all'esito dei lavori indicati nella convenzione urbanistica, sarebbe pari ad € 7.252,23, esigua rispetto alla portata dell'affare.
b- quanto al punto 2 del capo della sentenza di accoglimento della opposizione e relativa alla ripartizione del costo degli oneri di urbanizzazione.
L'appellante contesta la sentenza di Primo grado che ha ritenuto che sia l'interpretazione letterale del contratto sia l'effettiva e comune intenzioni delle parti si ricavino anche dalla complessiva vicenda contrattale richiamando al riguardo il contratto preliminare del 02.02.11 ( giungendo alla conclusione che ogni costo superiore ad € 180.000 fosse a carico di , i successivi accordi del 11.04.15 e del Pt_1
17.06.15 integrativi del contratto originario ( interpretati nel senso che fosse stato concordato l'importo massimo di spesa dell'acquirente ).
Rappresenta al riguardo che in realtà, secondo l'insegnamento della Suprema Corte se le parti dopo il preliminare , concludono il contratto definitivo è quest'ultimo che costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni restando il preliminare superato, salvo che i contraenti abbiano stabilito che esso sopravviva dovendo tale prova essere fornita dalla parte che chieda l'adempimento.
2.2 Sul capo della sentenza relativo al rigetto delle argomentazioni di parte opposta Pt_1
Con questo motivo è censurata la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale considerato il documento non contestato dalla controparte in cui la comunica che la controfirma apposta alla Pt_1 relazione tecnica dell'Ing. , ove le parti erano state edotte delle varianti necessarie di Persona_1
modifica del progetto predisposto dal Comune di AS influenzando i costi, era stata controfirmata CP_ dalla a fini esclusivamente amministrativi per consentire alla di espletare celermente le Pt_1
partiche amministrative, senza alcuna ricognizione di debito.
Da tale documento si evince, secondo l'appellante, la volontà contrattuale della e, dal Pt_1 comportamento omissivo dell'appellata, l'adesione della stessa alla posizione dell'appellante. CP_ Errato considera anche il ragionamento del Tribunale riguardo l'ingerenza della nella gestione dei lavori che non troverebbe riscontro nella documentazione in atti, nello specifico all'art. 6 cpv 3 del contratto preliminare.
CP_ Tale disposto non esclude, a parere dell'appellante, la sussistenza di un'ingerenza da parte della nell'esecuzione dei lavori e ciò in primo luogo perché trattasi di clausola apposta nel preliminare riprodotta nel rogito notarile ed è a quest'ultima a cui deve farsi riferimento;
inoltre la circostanza CP_ che la esercitasse una posizione di potere al punto da incidere nelle scelte gestorie e operative della emergeva dall'essere stati a quest'ultima imposti una serie di obblighi quale quello di Pt_1
CP_ istruire la partica edilizia quale mandataria della , di tenerla informata costantemente e consegnarle la documentazione relativa alla convenzione urbanistica;
la presenza del tecnico di
CP_ fiducia della pagato dalla ossia l'Ing. che avrebbe dovuto seguire i lavori di Pt_1 Persona_1 progettazione;
il previo consenso alla presentazione degli elaborati in variante;
l'esecuzione diretta a mezzo di società di fiducia delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Lamenta quindi di non aver potuto fornire supporto probatorio, non avendo il Tribunale accolto le richieste istruttorie dell'appellante, sulla circostanza che le varianti erano conseguenza CP_ dell'esecuzione da parte della di opere difformi rispetto a quelle previste nella convenzione urbanistica tra la e il del 01.01.15 e che nessuna rilevanza era stata Pt_1 Controparte_5
riconosciuta alla condizione di bisogno in cui si trovava , gravata da molteplici procedimenti Pt_1
esecutivi, al momento della conclusione del contratto e nel corso della sua durata.
3. Nella sua comparsa di costituzione in appello la società a socio unico, in persona Controparte_2 del procuratore speciale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del gravame Controparte_3
ex art 342 c.p.c non rinvenendosi in esso alcuna indicazione delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il Giudice di primo grado.
Contesta anche nel merito i motivi di impugnazione precisando che alcuna contraddizione poteva rinvenirsi nella sentenza impugnata non avendo il Tribunale sostenuto che vi erano spese di
CP_ urbanizzazione a carico di e altre a carico di entrambe bensì che i costi relativi agli oneri erano CP_ a carico della con un concorso economico della in misura percentuale e con un tetto Pt_1 massimo di € 180.000. Tutte le disposizioni contrattuali, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, sono univoche nello stabilire che le opere di urbanizzazione fossero, senza alcuna distinzione, a carico dei e Pt_1
CP_ che dovesse solo partecipare nella misura indicata.
Sostiene l'infondatezza della censura della parte della sentenza in cui, al fine di ricostruire la volontà delle parti, il Primo Giudice ha riguardo solo al contratto preliminare e alle scritture integrative: in realtà la sentenza, secondo l'appellata, utilizza quanto dedotto negli accordi preliminari al rogito notarile e sempre nell'ambito dell'indagine della volontà delle parti, trovando conferma nei CP_ documenti che la volontà dei contraenti era quella di limitare la partecipazione della alle spese di urbanizzazione sino all'importo massimo di € 180.000 e che le parti, pur essendo consapevoli del presumibile aumento dei costi delle opere di urbanizzazione ( di cui si trova riscontro nel preliminare, nelle scritture integrative e nella cessione del contratto di appalto) hanno sempre mantenuto ferma la
CP_ percentuale del 35% e del tetto massimo di € 180.000 in capo alla CP_ Infondato è per l'appellata anche il secondo motivo di appello avendo la , contrariamente a quanto affermato dall'appellante, sempre sostenuto sia prima che nel corso del giudizio, che la sottoscrizione da parte di della relazione dell'Ing. confermava l'assunzione da Pt_1 Persona_1
parte della stessa , in applicazione di quanto previsto nel contratto di compravendita, dei maggiori costi delle opere di urbanizzazione.
Precisa che nell'appello viene contestato l'ammontare degli importi e non la riconducibilità degli stessi a quanto previsto dall'art. 4 del rogito nella cui formulazione ,oltre ad indicare una percentuale CP_ di concorrenza di nelle spese , era stabilito anche un tetto massimo a conferma che erano a carico della venditrice anche le spese per le opere di urbanizzazione che superassero la somma stimata nel contratto, trovando conferma la fondatezza delle ragioni dell'appellata secondo la quale la sottoscrizione da parte di del progetto dell'Ing. (che prevedeva oneri aggiuntivi) Pt_1 Persona_1
non era stata apposta di certo a fini meramente amministrativi.
Aggiunge che è lo stesso (doc 11 fascicolo monitorio) ad attestare che l'importo Controparte_5 per le opere di urbanizzazione del lotto funzionale n. 1 , a seguito dell'approvazione della variante, è aumentato di € 107.825,10 e che i maggiori costi erano a carico di Parte_1
Rinnovava l'eccezione della non debenza di interessi moratori non trattandosi nel caso di specie di fornitura di merce né di prestazione di servizi: essendo il titolo posto a fondamento del monitorio il contratto di compravendita immobiliare non trova applicazione la normativa di cui al D.lgs 231/2002.
Con comparsa del 27.12.2024 si costituiva nuovo difensore l'Avv. Tiziana Ferro, in sostituzione del precedente Avv. Mario Di Iullo , a seguito della sentenza n. 26/2024 del 28.11.24 pubblicata il
05.12.2024 con cui è stata dichiarata aperta dal Tribunale di AS la procedura di Liquidazione
Giudiziale della facendo propri e reiterando tutti gli atti e scritti difensivi, Parte_1 motivi, deduzioni, istanze (anche istruttorie), domande ed eccezioni proposte dal precedente difensore in ogni fase, stato e grado del giudizio.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 28.01.2025, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c. nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342
c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che “l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
5.1 Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del
Tribunale di AS.
E' evidente che la questione dibattuta fra le parti è la ripartizione delle spese per le opere di urbanizzazione dell'area oggetto della compravendita e che ai fini della verifica della fondatezza del gravame non possa prescindersi dall'analisi del testo negoziale rilevando la Corte come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra, come nel caso de quo, il comportamento precedente (sotto il profilo delle finalità perseguita, costituito dalle trattative e manifestazioni di intenti che hanno condotto all'accordo) e il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.n 20925/21, Cass. 10967/23)nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate ed infatti “L'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019)”; essendo precluso il ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro ed immediato dalle espressioni utilizzate per cui “ Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass. 5595/2014). L'art. 1367 c.c. prevede espressamente che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che esse possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ma la norma va intesa non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l'interpretazione contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma solo che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse ed evitare di adottare la soluzione che la renda improduttiva di effetti.
Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass. 573/1983; Cass. 19994/2004; Cass. 28357/2011;
Cass. 19493/2018). In ogni caso, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, anche una clausola contrattuale è suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal sentenza (Cass. 28319/2017; Cass. 16987/2018).
A ciò si aggiunga l'ulteriore chiarimento (Cass. nn 13595/20, 20294/19, 24421/2015, 25840/2014) che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, assumendo valore rilevante anche il criterio logico-sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì , conto del comportamento anche successivo delle parti.; imponendo l'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del contratto, di compiere l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione degli stipulanti e verificare se l'ipotesi di comune intenzione ricostruita sia coerente con le restanti parti del contratto e con la condotta dei contraenti.Nell' operazioni ermeneutica, l'art. 1362 co. 2 c.c. sta ad indicare uno stretto collegamento tra testo letterale e intenzione comune delle parti “quale è desumibile (anche) dal loro contegno in particolare da quel contegno esecutivo non solo anteriore ma anche posteriore alla conclusione del negozio” (Cass. n.
24421/15)
Applicando i suddetti principi al caso di specie si rinviene dal tenore del testo contrattuale, segnatamente dall'art. 3 ultimo capoverso ove è stabilito che “ la società venditrice si obbliga in via sostanziale alla esecuzione delle opere di urbanizzazione come previste in convenzione e garantisce fin da ora che tutte le predette opere di urbanizzazione saranno eseguite, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini previsti dalla convenzione stipulata in data 1 ottobre 2015 - di cui infra - e del citato permesso di costruire, entro e non oltre il giorno 18 (diciotto) gennaio 2016 (duemila sedici) al fine di permettere alla parte acquirente di procedere con l'apertura del punto vendita entro il mese di febbraio 2016 (duemila sedici)”;e dall'art. 4 capoverso 2 ove “Le parti precisano che nel prezzo stabilito non sono compresi gli oneri relativi al costo di costruzione ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alla loro realizzazione, così come non sono comprese le spese di progettazione per l'ottenimento del Permesso di Costruire ed i costi sostenuti per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa che restano a carico della parte acquirente, fatta eccezione per tutti gli oneri inerenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la loro realizzazione pari ad euro
493.565,07qattrocentonovantatremilacinquecentosessantacinque e zero sette centesimi) che sono ad esclusivo carico della parte venditrice, salva la partecipazione della parte acquirente limitatamente alla quota pari al 35% (trentacinque per cento) con un tetto massimo determinato in euro 180.000
(centottantamila)” a cui segue la precisazione che “Il prezzo, come sopra determinato, non sarà suscettibile di alcuna variazione in aumento, neanche per cause sopravvenute, quali svalutazione monetaria ed altre, essendo stato il prezzo stesso determinato tenendo in debita considerazione tutte le possibili alee, che nel prezzo della vendita , insuscettibile di variazione, non sono ricompresi i costi per le opere di urbanizzazione (indicati in € 493.565,07) per i quali è disposta una ripartizione fra le parti nella misura del 65% in capo alla e del 35% in capo alla con la Parte_1 CP_2 previsione per quest'ultima di un tetto massimo di € 180.000
La previsione di limite massimo di spesa, non corrispondendo alla quota percentuale imposta all'appellata (essendo il 35% di € 493.565,07 pari ad € 172.747,77) può intendersi solo nel senso che anche in caso di superamento dei costi di urbanizzazione indicati nella convenzione urbanistica e riportati nel rogito, l'impegno economico per l'acquirente si attestava alla predetta somma complessiva, tenendo conto dell'esclusione di ogni variazione del prezzo di vendita pattuita e fissandosi in tal modo gli esborsi a carico della come regolati fra le parti. Controparte_2
Né trova riscontro alcuno nella disciplina contrattuale o in regole di comune esperienza che il divario
CP_ tra l'importo del 35% della somma indicata ed il limite massimo entro cui la era chiamata a rispondere, trovi giustificazione nel possibile aumento dei costi delle materie prime.
Tale lettura degli accordi intercorsi fra le parti trova poi conferma seguendo i principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati che, nella ricerca dell'intenzione comune delle parti, portano a considerare il comportamento complessivo delle parti sia nella fase precedente che in quella successiva alla conclusione del contratto di compravendita.
Al riguardo possono contribuire a chiarire la volontà delle parti ( senza di certo modificare o integrare il testo negoziale ove le parti hanno espresso l'accordo definitivo, prevalendo quest'ultimo in caso di difformità, Cass. n. 12090/24) gli atti prodromici alla vendita quali il preliminare del 02.02.2011
(fascicolo primo grado appellante ove all'art. 6 è previsto l'impegno della promissaria acquirente , con la stipula del rogito, “alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per l'attuazione del comparto oggetto di compravendita, per un ammontare massimo di Euro 180.000, subentrando cosi alla parte promittente venditrice che si obbliga , invece a cederle gratuitamente al comune di
AS (CH)”);a cui si aggiunge quanto disposto nelle scritture private integrative del 11.04.15 e del
17.06.15 ( fascicolo primo grado appellante) ove le parti pur dichiarando nelle premesse di essere “ ben edotte che l'ammontare delle opere di urbanizzazione dell'intero comparto risulta superiore all'ammontare indicato in data 13/06/2014 in Convenzione” confermano (art. 3 scrittura del 17.06.15) la ripartizione delle spese nel senso che “la ripartizione del costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà la seguente: parte promittente venditrice quota del
65%;parte promissaria acquirente quota del 35% con un tetto massimo di Euro 180.000,00(Euro centottantamila/00) di cui alle premesse lettera b), a dimostrazione della volontà di circoscrivere la partecipazione alle predette spese nei limiti anzidetti anche in caso di oneri ulteriori.
Giova ricordare inoltre, come la disciplina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto sopra riportate impone di ricercare l'intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento complessivo delle medesime nel quale rientra il comportamento successivo che vale ad accertare il significato che i contraenti hanno concretamente riconosciuto al loro accordo.
Pertanto ulteriore elemento da considerare ai fini della ricerca del senso che le parti hanno concretamente attribuito all'accordo in tema di ripartizione delle spese di urbanizzazione è anche il comportamento successivo nel quale si inserisce, per quanto di ragione, il contratto di cessione del
28.01.16 ( cfr. doc. prodotto unitamente alla memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. dalla stessa attuale appellante) del contratto di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto
FD sito in AS intercorso tra e ove nelle premesse è ribadito “ che le Parte_1 CP_2
spese per la realizzazione delle urbanizzazione debbono farsi carico , come da intese contrattuali alla CP_ per il 65% e alla per il 35%, con un tetto massimo di spesa per quest'ultima di € Pt_1
180.000,00”; vi è la conferma in capo alla della sua qualità di stazione appaltante nei confronti Pt_1 del disponendosi la cessione da a “del contratto di appalto Controparte_5 Pt_1 CP_2 intercorso con per l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione in esso previste. Parte_2
CP_ Resta inteso che fatturerà i singoli stati di avanzamento direttamente a la Parte_2 quale rifatturerà a sua volta, nella misura del 65%, a la relativa spesa;
raggiunto l'importo di € Pt_1
CP_ 180.000,00 a carico di quest'ultima rifatturerà a l'intero importo corrisposto Pt_1 all'appaltatrice” .
Pertanto dall'esame degli atti intercorsi fra le parti sia prodromici che successivi al rogito notarile emerge quale fosse la ripartizione delle spese di urbanizzazione e il limite massimo dell'impegno economico assunto dall'appellata pari ad € 180.000 così come espressi nell'atto di compravendita;
CP_ avendo la al termine delle opere di urbanizzazione versato a l'importo di € Parte_1 134.469,29 pari alla differenza dell'importo di € 622.200,00 oltre Iva (trattenuta dal Notaio in sede di rogito- art. 4 contratto compravendita- e da versarsi alla venditrice dietro produzione entro il
18.01.16 della certificazione di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione al comune di AS
CP_ e poi consegnata alla sostituitasi alla nella esecuzione delle opere di urbanizzazione, come Pt_1 previsto dall'art. 4 ) e la quota a carico della di € 584.073,84 oltre Iva ( indicata nella relazione Pt_1 dell'Ing. ) nulla era dovuto alla venditrice. Persona_1
Non valgono a confutare tale conclusioni le argomentazioni dell'appellante non avendo la stessa nella qualità di stazione appaltante dimostrato di aver sottoscritto a fini meramente amministrativi la relazione dell'Ing. che prevedeva oneri aggiuntivi (dovendosi al contrario rilevare che Persona_1
la qualità di stazione appaltante della società venditrice è rinvenibile nella stessa documentazione del
, non potendo ciò evincersi da una mera dichiarazione unilaterale e peraltro postuma Controparte_5
oggetto di specifica contestazione -cfr. note d'udienza dell'opponente depositate in data 7.6.2021-); né è stata fornita la prova che le varianti rispetto alla convenzione urbanistica del 01.01.15 fossero
CP_ dovute a difformità e quindi a responsabilità della nella lievitazione dei costi emergendo al contrario dalla predetta relazione ( approvata con Determina dirigenziale del 03.08.16, fascicolo primo grado appellante ) che le opere erano conseguenza di problematiche insorte nel corso dei lavori di urbanizzazione e il documento 3.9 citato dall'appellante nulla aggiunge al riguardo risolvendosi in una richiesta del di documentazione integrativa per consentire l'istruttoria CP_5 della patica e non in una contestazione di difformità imputabili all'appellata ); anche il richiamo CP_ dell'appellante alla posizione di potere della non trova riscontro atteso che dalla documentazione in atti ( nello specifico dall'art. 6 preliminare del 02.02.11) emerge la volontà delle parti di affidare CP_ la realizzazione delle opere di urbanizzazione , a ciò autorizzata dalla alla ,oltre che Pt_1
fissarne il tetto di spesa di € 180.000 a carico di quest'ultima già in quella sede, per cui anche il breve lasso di tempo previsto fra il rogito ( del 20.11.15) e il termine finale ( 18.01.16) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'appellante può considerarsi conseguenza dell'assunzione da parte dell'acquirente dell'obbligo di realizzare le predette opere già in sede di preliminare a fronte del mancata realizzazione da parte della venditrice .
Quanto allo stato di bisogno lamentato dall'appellante va evidenziato che proprio la lunga fase iniziata con il preliminare (del 02.02.2011) e i successivi accordi integrativi che hanno preceduto e condotto alla stipula del rogito (del 20.11.15) depongono per considerare la scelta di addivenire alla stipula del contratto di compravendita frutto di valutazioni ponderate da parte dei contraenti, trasfusa in un atto definitivo ad un prezzo di vendita non oggetto di contestazioni, non ravvisandosi pertanto allo stato ( non avendo al riguardo fornito l'appellante alcuna prova) una sproporzione dei valori delle prestazioni delle parti. 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione e, con riferimento alla CTU, aventi valenza esplorativa.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 52.001 ad € 260.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono