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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2025, n. 22445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22445 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. LIBERTA di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luigi Branda;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: udito il difensore Avvocato Giorgia Greco del Foro di Cosenza in difesa di AR ME, la quale ha esposto i motivi del ricorso e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 22445 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 29/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di AR ME in relazione ai reati di cui ai capi 1 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, escluse le aggravanti dell'essere l'associazione armata e quella di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) e 2 (cessione di sostanze stupefacenti) della provvisoria imputazione. Il difensore dell'indagato proponeva richiesta di riesame, eccependo in via preliminare la nullità dell'ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., con particolare riferimento all'individuazione del ricorrente quale canale di rifornimento della droga su Scalea, alternativo a quello costituito dal coindagato NC RZ. Nel merito, contestava il quadro indiziario e cautelare a carico del proprio assistito. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 12 dicembre 2024, ha respinto la richiesta, confermando il provvedimento impugnato. In ordine all'eccezione preliminare, il Collegio ha ritenuto che dal complesso delle argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica non potesse desumersi l'assenza di un vaglio critico autonomo da parte del GIP, affermando la legittimità della motivazione per relationem che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico Ministero, purché accompagnata da un effettivo vaglio degli elementi di fatto. Nel merito, il Tribunale del Riesame ha ravvisato un significativo quadro indiziario a carico del ricorrente, desunto principalmente da intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura in uso ad altri indagati, accompagnate dal monitoraggio GPS dello stesso veicolo, che documentava frequenti soste nei pressi dell'abitazione di AR ME ubicata all'interno del complesso residenziale "Parco Pantano" di Scalea. In particolare, il Collegio ha evidenziato che, nel periodo da marzo a maggio 2020, il ricorrente aveva ceduto in sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai componenti del gruppo, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio e maturando crediti per circa trentaseimila euro. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, richiamando il principio della presunzione relativa di pericolosità per i reati associativi e valorizzando i precedenti penali dell'indagato (ricettazione, furto continuato, rapina in concorso, detenzione illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, plurime ipotesi di danneggiamento, oltre a precedenti specifici in materia di stupefacenti). Come elementi attualizzanti, il Collegio ha menzionato una annotazione di p.g. del 24.10.2024, che documentava la sottoposizione a custodia cautelare del ricorrente in data 13.6.2023 per reati in materia di stupefacenti, nonché il deferimento in stato di libertà per porto illegale di armi nell'ottobre 2023 e per violazione dell'art. 391 ter c.p. nei mesi di aprile e luglio 2024. 2 2. Avverso tale ordinanza, AR ME, per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione, articolando i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c), cod.proc.pen., per omessa autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente censura anzitutto l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che il GIP avesse ottemperato ai dettami normativi di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod.proc.pen. Al contrario, secondo il ricorrente, il GIP non avrebbe operato un richiamo, in tutto o in parte, per relationem alla richiesta del PM, bensì si sarebbe limitato, in modo generico e acritico, a indicare che AR ME "costituisce uno dei due canali principali di approvvigionamento del gruppo", senza specificare gli elementi indiziari a sostegno di tale affermazione. Rileva che identica motivazione è stata utilizzata nei confronti del coindagato NC RZ, descritto come "canale alternativo a quello di AR ME di rifornimento di cocaina", a dimostrazione dell'assenza di un'effettiva valutazione individualizzata delle posizioni. L'assenza di autonoma valutazione emergerebbe, secondo la difesa, sia in relazione agli indizi di colpevolezza, sia in riferimento alle esigenze cautelari. Riguardo al primo profilo, il GIP avrebbe omesso di indicare specificamente gli elementi idonei ad attestare che AR ME fosse il fornitore stabile ed ufficiale del preteso gruppo criminale facente capo a AN FI e VI ER, limitandosi a deduzioni e congetture basate sul mero dato, peraltro non riscontrato, che gli altri indagati si recassero nelle vicinanze del complesso residenziale "Parco Pantano" dove il medesimo dimorava. In ordine al secondo profilo, il GIP avrebbe parimenti omesso la necessaria valutazione individualizzata delle esigenze cautelari, riportando acriticamente le deduzioni contenute nella richiesta della Procura e applicando una formula standard per tutti gli indagati. A dimostrazione di ciò, il ricorrente riporta testualmente stralci dell'ordinanza genetica, evidenziando l'utilizzo di formulazioni identiche per tutti gli indagati e l'assenza di elementi specifici riferiti alla propria posizione. Particolarmente emblematica dell'assenza di autonoma valutazione sarebbe l'affermazione, priva di riscontro, secondo cui il ricorrente avrebbe protratto le sue condotte più a lungo degli altri pretesi correi, circostanza in aperto contrasto con gli stessi atti processuali, dai quali risulta che l'ultima cessione contestata a ME risalirebbe al 24.05.2020 (come indicato nel capo 2 dell'imputazione provvisoria) e che egli è detenuto dal 13.06.2023. A sostegno della propria censura, il ricorrente richiama quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di autonoma valutazione, evidenziando che "il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al Giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità 3 di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM" (Cass., Sez. 3, sent. n. 48962 del 01.12.2015, Rv. 265611). 2.2 Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. e 74 D.P.R. 309/90, per carenza degli elementi costitutivi del delitto associativo contestato al capo 1). Il ricorrente sviluppa questa censura attraverso molteplici profili. In primo luogo, contesta l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui risulterebbe che egli era sottoposto a captazione ambientale e a monitoraggio con impianto di videosorveglianza. Tale affermazione, sostiene il ricorrente, risulta pretestuosa e avulsa dal compendio investigativo, giacché non risultano riprese né a carico del ricorrente né di altri pretesi sodali e la captazione ambientale citata è esclusivamente quella effettuata sull'autovettura "Mercedes Classe A" in uso a AN FI, nella quale non viene mai captata la voce del AR. In secondo luogo, contesta l'identificazione tra la sua persona e il soggetto indicato nelle conversazioni con l'appellativo O" o MM. Pur riconoscendo che il diminutivo potrebbe essere ricondotto al suo nome di battesimo, il ricorrente rileva che, senza altri elementi di riscontro, non può essere considerato riconducibile esclusivamente alla persona di AR ME. A sostegno della censura, evidenzia che lo stesso Ufficio di Procura gli ha attribuito anche altri appellativi, quali DI e "N, circostanza che avrebbe dovuto indurre i giudici a verificare più accuratamente la sua effettiva identificazione. Sul punto, critica come apodittica e tautologica la motivazione del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato ad affermare che tali altri appellativi non sono di per sé ostacolo di un altro alias, senza spiegare "perché il O" a cui fanno riferimento altri indagati fosse riferito solo e sempre al AR". Inoltre, contesta la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, evidenziando una contraddizione insanabile nell'ordinanza impugnata laddove, da un lato, si afferma l'esistenza di un gruppo criminale stabile operante nel settore del traffico degli stupefacenti, ma dall'altro si ammette che a Scalea operavano più soggetti, tra gli altri i fratelli FI e TO RI, che spacciavano autonomamente e dall'altra, soggetti indipendenti quali il IC DR che a sua volta operava cessioni di stupefacente per conto proprio. La circostanza dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che non si può parlare di un gruppo stabile operante nel territorio di Scalea, i cui partecipi siano sempre gli stessi soggetti, dedito al traffico di stupefacenti. Infine, contesta la propria partecipazione all'asserito sodalizio, evidenziando l'insufficienza del dato temporale, giacché le presunte cessioni si sarebbero verificate solo nel breve periodo marzo-maggio 2020, lasso temporale che, anche secondo i dettami giurisprudenziali ricorrenti, non sarebbe periodo idoneo e sufficiente a creare quel vincolo stabile e quella affectio societatis, necessari per la partecipazione del AR all'associazione che occupa. 4 A supporto della tesi, analizza dettagliatamente il contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, dalle quali emergerebbe che egli, dopo un certo periodo, aveva interrotto i rapporti di fornitura con AN FI a causa dei debiti accumulati da quest'ultimo (circa 36.000 euro), comportamento incompatibile con la qualifica di partecipe ad un'associazione. Se AR fosse stato realmente partecipe dell'associazione e fornitore stabile della consorteria criminale riconducibile a AN FI - argomenta il ricorrente - lo stesso non avrebbe negato la fornitura di ulteriori 50 grammi di stupefacente, o addirittura non avrebbe interrotto le forniture per debiti che il FI aveva maturato nel corso del tempo. Infine, denuncia l'illogicità del diverso trattamento riservato a NC RZ, considerato anch'egli fornitore stabile, ma ritenuto dal Tribunale estraneo al consesso associativo. Osserva che, col venir meno delle forniture da parte del AR, l'associazione, che, evidentemente, ha continuato ad operare, aveva senza dubbio altri canali dai quali approvvigionarsi. Tanto sta a significare che la droga eventualmente ceduta a FI da parte del ricorrente, in talune occasioni, non è stata mai indispensabile ai fini associativi, ovvero per la continuità dello spaccio da parte di tutti gli altri consociati. 2.3 Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 e 273 cod.proc.pen., per carenza di elementi indiziari in ordine alle cessioni di stupefacenti contestate al capo 2). Il ricorrente rileva che le cessioni di stupefacenti contestategli sono state desunte dal GIP esclusivamente dalle soste effettuate da altri indagati in prossimità del comprensorio abitativo "Parco Pantano", sede della propria dimora, in assenza di ulteriori riscontri quali sequestri di stupefacente, intercettazioni dirette, rinvenimento di denaro. In particolare, critica la ricostruzione indiziaria basata su un'unica intercettazione ambientale - nella quale AR non risulta tra i loquentes - captata nell'autovettura Mercedes in uso a FI, nella quale si parlerebbe di acquisto di sostanza stupefacente che, il Giudice della cautela solo in via deduttiva attribuisce al ricorrente, sulla scorta della sosta che l'auto fa nei pressi dell'abitazione del AR. Il suddetto elemento, secondo il ricorrente, non è un dato indiziante certo, atteso che è flebile la ricostruzione operata dal GIP in assenza di ulteriori riscontri, tanto più che i pretesi correi, non fanno riferimento nella intercettazione in esame al AR. Lamenta infine che il Tribunale del Riesame, tuttavia, in ordine al capo 2) dell'imputazione provvisoria, non ha fornito alcuna risposta alle censure difensive, incorrendo in difetto esiziale di motivazione. 2.4 Con il quarto motivo, eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 274 cod.proc.pen., per insussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente denuncia l'illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alle esigenze cautelari, evidenziando la manifesta contraddittorietà del ragionamento seguito dal GIP e avallato dal Tribunale del Riesame. 5 I L_ In primo luogo, contesta la validità dell'annotazione di p.g. del 24.10.2024, valorizzata quale elemento attualizzante, rilevando che essa fa, evidentemente, riferimento, a fatti antecedenti o comunque coevi a quelli per cui è stata applicata la custodia cautelare carceraria nel processo che occupa, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 391 ter c.p. reato commesso quando il AR era già rinchiuso !delle patrie galere. In secondo luogo, evidenzia l'intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti le esigenze cautelari nei suoi confronti ma non per gli altri coindagati. In particolare, ricorda che il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare per le posizioni di AN FI, TO RI e VI ER, ritenuti partecipi dell'associazione che occupa, taluni anche con il ruolo di organizzatori (AN FI e VI ER), e gravati da precedenti penali specifici, sulla scorta della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, poiché i fatti contestati erano risalenti nel tempo, ovvero le condotte si sarebbero arrestate al 2020. Lo stesso ragionamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto a fortiori valere anche per la sua posizione, atteso che l'ultima condotta inferente l'attività di cessione di stupefacenti risale al 24 maggio 2020, per come attestato nel capo 2) dell'incolpazione provvisoria, nonché dall'assunto accusatorio, secondo il quale il ricorrente avrebbe interrotto le forniture di stupefacente nei confronti di AN FI e gli altri pretesi correi, a partire dal 24 maggio 2020. In conclusione, secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata risulta affetta da insanabile contraddittorietà nella parte in cui ritiene che l'ultima cessione di sostanza stupefacente da parte di AR, sarebbe avvenuta il 24.05.2020, salvo poi affermare che sarebbero attuali le esigenze cautelari per il ricorrente e non più attuali quelle di AN FI, VI ER e gli altri pretesi accoliti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, illustrando le ragioni della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La prima censura, concernente la dedotta violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod.proc.pen. per omessa autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, tanto in ordine ai gravi indizi di colpevolezza quanto in relazione alle esigenze cautelari, si rivela manifestamente infondata sotto il profilo della corretta applicazione dei principi consolidati in materia di motivazione per relationem. Il Tribunale del Riesame ha infatti correttamente ritenuto 6 che dal complesso delle argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica non potesse desumersi l'assenza di un vaglio critico autonomo da parte del GIP, confermando la piena legittimità della motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico Ministero, purché tale richiamo sia accompagnato da un effettivo e sostanziale vaglio degli elementi di fatto acquisiti al fascicolo. Va in proposito ricordato che il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti "doppia conforme", opera non soltanto nell'ambito delle sentenze definitive ma trova piena applicazione anche con riguardo alle ordinanze in materia di libertà personale, secondo un orientamento ormai consolidato che trae origine dal fondamentale precedente delle Sezioni Unite (n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257) e che ha trovato costante conferma nella giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici (Sez. 3, n. 8669 del 15/1/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266765; Sez. 6 n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, NE e altro, Rv. 212685). Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame ha fornito un'autonoma e articolata valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelar', procedendo ad integrare e arricchire le argomentazioni già sviluppate nell'ordinanza genetica e formando con essa un risultato organico ed inscindibile dal punto di vista logico-giuridico. In tal modo, ha efficacemente sanato eventuali lacune motivazionali del provvedimento originario, rendendo la censura sul punto manifestamente infondata. Il ricorrente, d'altro canto, si limita a proporre una lettura alternativa e parcellizzata dell'ordinanza impugnata, senza riuscire ad evidenziarne specifiche carenze logiche o giuridiche, ma limitandosi esclusivamente a sollecitare una rivalutazione nel merito della vicenda cautelare, attività questa rigorosamente preclusa in sede di legittimità, essendo il sindacato di questa Corte necessariamente circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argonnentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. In particolare, come sarà appresso illustrato in relazione ai motivi attinenti ai gravi indizi e alle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato autonoma e logica risposta alle censure sollevate, sottolineando elementi specifici a carico del AR, in relazione alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. 3. In dettaglio, la seconda censura, diretta a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo, risulta inammissibile secondo i consolidati principi che governano l'impugnazione delle misure cautelari personali. È infatti pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il ricorso per cassazione sia ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, 7 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il delicato compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia disciplinata dall'art. 273 cod. proc. pen. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 26868301; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 25505301; Sez. V, n. 36079 del 5/06/2012, Fracassi, Rv. 25351101; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 23747501) ritiene che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi. Ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del soggetto, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 23459801; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 26968301;). 3.1 Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente un significativo e articolato quadro gravemente indiziario a carico del ricorrente, la cui valutazione richiede preliminarmente il richiamo dei principi consolidati in materia di associazione finalizzata al narcotraffico. È ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, risulta necessaria la connpresenza di tre elementi fondamentali: l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo, sorto anche in modo informale e non contestuale, avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile 8 attuazione del programma associativo;
un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). L'elemento organizzativo assume pertanto un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, potendo essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691-02). La prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). L'assenza di una cosiddetta "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677). Ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annerente, Rv. 278440- 02). La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti configura un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). È sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata, non essendo richiesto un atto di investitura formale, ma risultando necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa 9 dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). Sotto il profilo probatorio, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere fornita anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138). 3.2 Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici di merito hanno fornito una sufficiente e articolata descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra l'indagato odierno ricorrente e il gruppo fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensabile per il riconoscimento della sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa apparisse più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. E' stata data esauriente risposta a ciascun rilievo ed è stato illustrato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti, rappresentando la struttura e il funzionamento dell'organizzazione, che riusciva a soddisfare quotidianamente le esigenze di tutti gli acquirenti ad ogni ora della giornata. In perfetta aderenza ai suesposti principi, la configurabilità del reato associativo è stata desunta sulla base di una valutazione complessiva di elementi convergenti, dai quali è emersa una struttura stabilmente radicata, di cui capi e promotori risultavano i coindagati FI e ER, che movimentava un notevole giro d'affari ed era fornita di una cassa comune nella quale confluivano i proventi dell'attività di spaccio, destinati al finanziamento dell'associazione e al sostentamento degli affiliati detenuti. La stessa si basava su un preciso organigramma e si avvaleva di basi logistiche per lo stoccaggio dello stupefacente. Altri elementi sintomatici della sussistenza di un pactum sceleris erano individuati nel comune uso da parte dei sodali di un gergo criptico e nella frequenza dei contatti tra gli stessi. 10 Il dato intercettivo, che costituisce la parte prevalente del compendio indiziario, è altamente rappresentativo di un contesto illecito in cui emergono conversazioni che fanno riferimento esplicito alla natura della merce trattata. A lumeggiare il contenuto dei dialoghi intervenivano riscontri interni ai colloqui, quali l'utilizzo di particolari precauzioni, il manifestato timore di correre dei rischi nel trasporto, i costanti riferimenti alla qualità, quantità e al prezzo del bene trattato, nonché gli esiti dell'attività investigativa che spesso ha consentito il rinvenimento e contestuale sequestro del narcotico. Inoltre, a completare la piattaforma indiziaria concorrevano anche gli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, gli arresti e i sequestri intervenuti. ME AR, secondo l'impostazione accusatoria condivisa dai giudici della cautela, agiva in qualità di partecipe, rappresentando il canale partenopeo di rifornimento di cocaina, alternativo a quello gestito da RZ NC, il quale si sarebbe consolidato a seguito dei contrasti insorti in Scalea con il sodalizio del primo. In primis, viene data puntuale risposta ai rilievi difensivi circa l'erronea identificazione in ME AR del soggetto citato nei dialoghi inerenti i rifornimenti e i debiti di droga. AR risultava, nel periodo considerato dalle indagini, dimorante nel comune di Scalea, presso il complesso residenziale "Parco Pantano", palazzina El, scala A, in cui scontava la misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni e successivamente, dal 29.04.2020, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Scalea. Già nelle prime fasi dell'attività investigativa avviata nel marzo 2020, grazie alle captazioni ambientali intervenute con monitoraggio GPS a bordo dell'autovettura Mercedes Classe A in uso agli indagati, si è avuta cognizione del fatto che OT AN ed i suoi gregari si recassero spesso al complesso residenziale "Parco Pantano", composto da un cospicuo numero di palazzine destinate al turismo estivo e quasi disabitate nel resto dell'anno, che hanno costituito una valida base logistica del gruppo, quale luogo di stoccaggio dello stupefacente. In particolare, risultava che la vettura monitorata si fermasse con elevata frequenza in via TO De TI, corrispondente all'indirizzo del AR. Le attività investigative dimostravano che in data 15.03.2020 avveniva una riunione presso l'abitazione di AM ME, cui partecipavano anche i fratelli OT, SO TO e RI DR, gestore autonomo di una piazza di spaccio in Scalea, non riconducibile al sodalizio ma tollerata in ragione dei rapporti di parentela e degli agganci criminali vantati dal IC, cognato di OT AN. Con specifico riferimento alle contestazioni riguardanti l'identificazione dell'indagato quale soggetto indicato nelle conversazioni con l'appellativo O" o MM, si osserva che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Anche in successivi arresti si è puntualizzato che in sede di legittimità è 11 possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). Il nomignolo O" o MM, diminutivo di ME, viene collegato al AR dalla lettura congiunta del contenuto delle intercettazioni ambientali e delle contestuali e ripetute localizzazioni dei veicoli in uso ai sodali, in corrispondenza del parco dove abitava il AR, significative del fatto che costoro in tali circostanze avessero incontrato il predetto fornitore. Dopo aver superato, con ampia e logica motivazione, le censure attinenti alla identificazione, il Tribunale ha argomentato adeguatamente anche in ordine al contributo partecipativo. Dal marzo al maggio 2020 il AR cedeva in almeno sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai sodali del gruppo, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio. Vengono richiamati in ordinanza frequenti dialoghi in cui i sodali lo menzionavano nell'organizzazione dei futuri approvvigionamenti e quale creditore di denaro per forniture pregresse di stupefacente. Il Collegio del riesame ha evidenziato come nel periodo da marzo a maggio 2020, il ricorrente avesse ceduto in almeno sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai sodali del gruppo i cui capi e promotori risultavano FI e ER, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio e maturando crediti per circa trentaseimila euro. Vengono adeguatamente sottolineati il notevole giro di affari tra il AR e il gruppo, che chiaramente traspariva dalla notevole entità del credito maturato dal fornitore verso il sodalizio;
i sistematici contatti attraverso i quali il AR assicurava la fornitura dello stupefacente;
la frequentazione costante dell'abitazione del AR da parte dei sodali;
l'affidamento riposto nel medesimo fornitore, a tal punto che la sua decisione di interrompere il consolidato rapporto suscitò rimostranze nei sodali. Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale sul punto posseggono una stringente capacità persuasiva e risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, risultando coerenti alle evidenze probatorie, mentre il tentativo del ricorrente di deprimere il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella operata, in termini di asserita maggiore capacità esplicativa, attività questa che è rigorosamente preclusa alla Corte di Cassazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. Quanto alla sussistenza del vincolo associativo, il Tribunale, muovendo dalla dovuta ricerca degli ulteriori indici riconducibili al paradigma dell'affectio societatis, oltre a quello della vendita di stupefacente al sodalizio, ha adottato un ragionamento lineare e privo di vizi logici nel valorizzare il numero di cessioni, almeno sei, la ripetitività di approvvigionamenti ravvicinati nel tempo, il tenore dei dialoghi da cui è possibile desumere un sistema collaudato, i contatti diretti 12 ,u. di AR ME con i vertici del sodalizio, il rapporto confidenziale con costoro tale da indurre i sodali a recarsi presso l'abitazione del prevenuto. La circostanza elevata dalla difesa ad indice di esclusione della sussistenza del vincolo associativo, ovvero l'interruzione delle forniture da parte di ME in ragione dei debiti accumulati da FI, accompagnata da rimostranze da parte del gruppo verso il AR, è stata coerentemente considerata come sintomatica di una pregressa programmazione criminosa, in cui gli associati facevano affidamento sulla stabile fornitura dell'indagato, tanto da formulare apertamente le loro rimostranze per la scelta di interruzione dei rapporti da parte del correo. Il fatto che il gruppo si sia successivamente rivolto, per le forniture, al canale alternativo rappresentato da RZ NC viene proposto dalla difesa come argomento aspecifico, non in grado di svalutare la dimensione relazionale dei rapporti tra gli associati e l'indagato ai fini della sussistenza dell'affectio societatis del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Come evidenziato dal Tribunale, a tal fine è richiesta essenzialmente una progettualità comune tra il soggetto e il programma associativo nell'immettere sostanza stupefacente nel mercato, ma non una sovrapponibilità di interessi economici tra i correi, prospettabili finanche come divergenti, secondo il principio consolidato per cui "ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale" (Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646). 4. La terza censura, diretta a contestare la gravità indiziaria in ordine alle cessioni di stupefacenti contestate, si rivela inammissibile. Il ricorrente esamina partitamente alcuni elementi indiziari, sollecitandone una lettura parcellizzata, al fine di evidenziare l'insufficienza di ciascun elemento singolarmente preso, secondo un metodo argomentativo già implicitamente rifiutato dal giudice della cautela che, con logica esposizione, ha operato una lettura congiunta e non frammentata di tutti gli elementi emersi dalle indagini. Risulta evidente, dalla enunciazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto, che la gravità indiziaria è stata desunta sulla base di un analitico esame del quadro indiziario, senza omettere di indicare gli elementi di riscontro e l'intrinseca coerenza dell'interpretazione fornita nel provvedimento genetico in merito al tenore delle conversazioni intercettate, non spettando alla Corte di Cassazione compito diverso da quello di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso di specie, i provvedimenti di merito, diversamente da quanto deduce il ricorrente, hanno indicato specificamente le intercettazioni da cui è stata ricavaTa l'attività di cessione dello 13 stupefacente, rispetto alle quali, salvo il tema della identificazione del fornitore (O" o Mimnnuccio") di cui si è già trattato, non risultano formulate specifiche censure idonee a disarticolare la motivazione. Come si è già detto, il Tribunale ha evidenziato come nel periodo da marzo a maggio 2020, il ricorrente avesse ceduto in almeno sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai sodali del gruppo i cui capi e promotori risultavano FI e ER, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio e maturando crediti per circa trentaseimila euro. 5. La quarta e ultima censura, relativa alle esigenze cautelari, è infondata. L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato la presunzione relativa di idoneità della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, superabile da elementi specifici dai quali dedurre l'idoneità di misure meno gravose a soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cod.proc.pen., ha correttamente evidenziato che non è emerso alcun concreto elemento idoneo a superarla. Il Tribunale ha opportunamente sottolineato la spiccata capacità a delinquere del soggetto, gravato da precedenti anche specifici, quali precedenti in materia di traffico internazionale di stupefacenti, ricettazione, furto continuato, rapina in concorso, detenzione illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, plurime ipotesi di danneggiamento. Come elementi attualizzanti, il Collegio ha menzionato una annotazione di polizia giudiziaria del 24.10.2024, che documentava la sottoposizione a custodia cautelare del ricorrente in data 13.6.2023 per reati in materia di stupefacenti, nonché il deferimento in stato di libertà per porto illegale di armi nell'ottobre 2023 e per violazione dell'art. 391 ter c.p. nei mesi di aprile e luglio 2024. Quanto alla pretesa contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per il ricorrente ma non per altri coindagati, si osserva che la valutazione delle esigenze cautelari deve essere necessariamente individualizzata, tenendo conto del diverso profilo criminale degli indagati e della differente persistenza nel tempo della loro attività delittuosa. Nel caso di specie, il diverso trattamento cautelare trova adeguata giustificazione nella particolare pericolosità sociale del ricorrente, desumibile dai numerosi precedenti a suo carico e dal ruolo, emerso nel periodo attenzionato, di fornitore stabile, idoneo a costituire un canale privilegiato di approvvigionamento per il sodalizio criminoso. Non vale osservare che l'ordinanza non avrebbe adeguatamente valutato il requisito dell'attualità, poiché se è vero che l'apporto al sodalizio risulterebbe interrotto, è altrettanto certo che sono stati valorizzati ulteriori comportamenti illeciti, posti in essere dal prevenuto successivamente, a dimostrazione della sua continuativa dedizione al crimine. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 14 Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2025
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: udito il difensore Avvocato Giorgia Greco del Foro di Cosenza in difesa di AR ME, la quale ha esposto i motivi del ricorso e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 22445 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 29/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di AR ME in relazione ai reati di cui ai capi 1 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, escluse le aggravanti dell'essere l'associazione armata e quella di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) e 2 (cessione di sostanze stupefacenti) della provvisoria imputazione. Il difensore dell'indagato proponeva richiesta di riesame, eccependo in via preliminare la nullità dell'ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., con particolare riferimento all'individuazione del ricorrente quale canale di rifornimento della droga su Scalea, alternativo a quello costituito dal coindagato NC RZ. Nel merito, contestava il quadro indiziario e cautelare a carico del proprio assistito. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 12 dicembre 2024, ha respinto la richiesta, confermando il provvedimento impugnato. In ordine all'eccezione preliminare, il Collegio ha ritenuto che dal complesso delle argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica non potesse desumersi l'assenza di un vaglio critico autonomo da parte del GIP, affermando la legittimità della motivazione per relationem che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico Ministero, purché accompagnata da un effettivo vaglio degli elementi di fatto. Nel merito, il Tribunale del Riesame ha ravvisato un significativo quadro indiziario a carico del ricorrente, desunto principalmente da intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura in uso ad altri indagati, accompagnate dal monitoraggio GPS dello stesso veicolo, che documentava frequenti soste nei pressi dell'abitazione di AR ME ubicata all'interno del complesso residenziale "Parco Pantano" di Scalea. In particolare, il Collegio ha evidenziato che, nel periodo da marzo a maggio 2020, il ricorrente aveva ceduto in sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai componenti del gruppo, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio e maturando crediti per circa trentaseimila euro. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, richiamando il principio della presunzione relativa di pericolosità per i reati associativi e valorizzando i precedenti penali dell'indagato (ricettazione, furto continuato, rapina in concorso, detenzione illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, plurime ipotesi di danneggiamento, oltre a precedenti specifici in materia di stupefacenti). Come elementi attualizzanti, il Collegio ha menzionato una annotazione di p.g. del 24.10.2024, che documentava la sottoposizione a custodia cautelare del ricorrente in data 13.6.2023 per reati in materia di stupefacenti, nonché il deferimento in stato di libertà per porto illegale di armi nell'ottobre 2023 e per violazione dell'art. 391 ter c.p. nei mesi di aprile e luglio 2024. 2 2. Avverso tale ordinanza, AR ME, per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione, articolando i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c), cod.proc.pen., per omessa autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente censura anzitutto l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che il GIP avesse ottemperato ai dettami normativi di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod.proc.pen. Al contrario, secondo il ricorrente, il GIP non avrebbe operato un richiamo, in tutto o in parte, per relationem alla richiesta del PM, bensì si sarebbe limitato, in modo generico e acritico, a indicare che AR ME "costituisce uno dei due canali principali di approvvigionamento del gruppo", senza specificare gli elementi indiziari a sostegno di tale affermazione. Rileva che identica motivazione è stata utilizzata nei confronti del coindagato NC RZ, descritto come "canale alternativo a quello di AR ME di rifornimento di cocaina", a dimostrazione dell'assenza di un'effettiva valutazione individualizzata delle posizioni. L'assenza di autonoma valutazione emergerebbe, secondo la difesa, sia in relazione agli indizi di colpevolezza, sia in riferimento alle esigenze cautelari. Riguardo al primo profilo, il GIP avrebbe omesso di indicare specificamente gli elementi idonei ad attestare che AR ME fosse il fornitore stabile ed ufficiale del preteso gruppo criminale facente capo a AN FI e VI ER, limitandosi a deduzioni e congetture basate sul mero dato, peraltro non riscontrato, che gli altri indagati si recassero nelle vicinanze del complesso residenziale "Parco Pantano" dove il medesimo dimorava. In ordine al secondo profilo, il GIP avrebbe parimenti omesso la necessaria valutazione individualizzata delle esigenze cautelari, riportando acriticamente le deduzioni contenute nella richiesta della Procura e applicando una formula standard per tutti gli indagati. A dimostrazione di ciò, il ricorrente riporta testualmente stralci dell'ordinanza genetica, evidenziando l'utilizzo di formulazioni identiche per tutti gli indagati e l'assenza di elementi specifici riferiti alla propria posizione. Particolarmente emblematica dell'assenza di autonoma valutazione sarebbe l'affermazione, priva di riscontro, secondo cui il ricorrente avrebbe protratto le sue condotte più a lungo degli altri pretesi correi, circostanza in aperto contrasto con gli stessi atti processuali, dai quali risulta che l'ultima cessione contestata a ME risalirebbe al 24.05.2020 (come indicato nel capo 2 dell'imputazione provvisoria) e che egli è detenuto dal 13.06.2023. A sostegno della propria censura, il ricorrente richiama quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di autonoma valutazione, evidenziando che "il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al Giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità 3 di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM" (Cass., Sez. 3, sent. n. 48962 del 01.12.2015, Rv. 265611). 2.2 Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. e 74 D.P.R. 309/90, per carenza degli elementi costitutivi del delitto associativo contestato al capo 1). Il ricorrente sviluppa questa censura attraverso molteplici profili. In primo luogo, contesta l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui risulterebbe che egli era sottoposto a captazione ambientale e a monitoraggio con impianto di videosorveglianza. Tale affermazione, sostiene il ricorrente, risulta pretestuosa e avulsa dal compendio investigativo, giacché non risultano riprese né a carico del ricorrente né di altri pretesi sodali e la captazione ambientale citata è esclusivamente quella effettuata sull'autovettura "Mercedes Classe A" in uso a AN FI, nella quale non viene mai captata la voce del AR. In secondo luogo, contesta l'identificazione tra la sua persona e il soggetto indicato nelle conversazioni con l'appellativo O" o MM. Pur riconoscendo che il diminutivo potrebbe essere ricondotto al suo nome di battesimo, il ricorrente rileva che, senza altri elementi di riscontro, non può essere considerato riconducibile esclusivamente alla persona di AR ME. A sostegno della censura, evidenzia che lo stesso Ufficio di Procura gli ha attribuito anche altri appellativi, quali DI e "N, circostanza che avrebbe dovuto indurre i giudici a verificare più accuratamente la sua effettiva identificazione. Sul punto, critica come apodittica e tautologica la motivazione del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato ad affermare che tali altri appellativi non sono di per sé ostacolo di un altro alias, senza spiegare "perché il O" a cui fanno riferimento altri indagati fosse riferito solo e sempre al AR". Inoltre, contesta la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, evidenziando una contraddizione insanabile nell'ordinanza impugnata laddove, da un lato, si afferma l'esistenza di un gruppo criminale stabile operante nel settore del traffico degli stupefacenti, ma dall'altro si ammette che a Scalea operavano più soggetti, tra gli altri i fratelli FI e TO RI, che spacciavano autonomamente e dall'altra, soggetti indipendenti quali il IC DR che a sua volta operava cessioni di stupefacente per conto proprio. La circostanza dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che non si può parlare di un gruppo stabile operante nel territorio di Scalea, i cui partecipi siano sempre gli stessi soggetti, dedito al traffico di stupefacenti. Infine, contesta la propria partecipazione all'asserito sodalizio, evidenziando l'insufficienza del dato temporale, giacché le presunte cessioni si sarebbero verificate solo nel breve periodo marzo-maggio 2020, lasso temporale che, anche secondo i dettami giurisprudenziali ricorrenti, non sarebbe periodo idoneo e sufficiente a creare quel vincolo stabile e quella affectio societatis, necessari per la partecipazione del AR all'associazione che occupa. 4 A supporto della tesi, analizza dettagliatamente il contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, dalle quali emergerebbe che egli, dopo un certo periodo, aveva interrotto i rapporti di fornitura con AN FI a causa dei debiti accumulati da quest'ultimo (circa 36.000 euro), comportamento incompatibile con la qualifica di partecipe ad un'associazione. Se AR fosse stato realmente partecipe dell'associazione e fornitore stabile della consorteria criminale riconducibile a AN FI - argomenta il ricorrente - lo stesso non avrebbe negato la fornitura di ulteriori 50 grammi di stupefacente, o addirittura non avrebbe interrotto le forniture per debiti che il FI aveva maturato nel corso del tempo. Infine, denuncia l'illogicità del diverso trattamento riservato a NC RZ, considerato anch'egli fornitore stabile, ma ritenuto dal Tribunale estraneo al consesso associativo. Osserva che, col venir meno delle forniture da parte del AR, l'associazione, che, evidentemente, ha continuato ad operare, aveva senza dubbio altri canali dai quali approvvigionarsi. Tanto sta a significare che la droga eventualmente ceduta a FI da parte del ricorrente, in talune occasioni, non è stata mai indispensabile ai fini associativi, ovvero per la continuità dello spaccio da parte di tutti gli altri consociati. 2.3 Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 e 273 cod.proc.pen., per carenza di elementi indiziari in ordine alle cessioni di stupefacenti contestate al capo 2). Il ricorrente rileva che le cessioni di stupefacenti contestategli sono state desunte dal GIP esclusivamente dalle soste effettuate da altri indagati in prossimità del comprensorio abitativo "Parco Pantano", sede della propria dimora, in assenza di ulteriori riscontri quali sequestri di stupefacente, intercettazioni dirette, rinvenimento di denaro. In particolare, critica la ricostruzione indiziaria basata su un'unica intercettazione ambientale - nella quale AR non risulta tra i loquentes - captata nell'autovettura Mercedes in uso a FI, nella quale si parlerebbe di acquisto di sostanza stupefacente che, il Giudice della cautela solo in via deduttiva attribuisce al ricorrente, sulla scorta della sosta che l'auto fa nei pressi dell'abitazione del AR. Il suddetto elemento, secondo il ricorrente, non è un dato indiziante certo, atteso che è flebile la ricostruzione operata dal GIP in assenza di ulteriori riscontri, tanto più che i pretesi correi, non fanno riferimento nella intercettazione in esame al AR. Lamenta infine che il Tribunale del Riesame, tuttavia, in ordine al capo 2) dell'imputazione provvisoria, non ha fornito alcuna risposta alle censure difensive, incorrendo in difetto esiziale di motivazione. 2.4 Con il quarto motivo, eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 274 cod.proc.pen., per insussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente denuncia l'illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alle esigenze cautelari, evidenziando la manifesta contraddittorietà del ragionamento seguito dal GIP e avallato dal Tribunale del Riesame. 5 I L_ In primo luogo, contesta la validità dell'annotazione di p.g. del 24.10.2024, valorizzata quale elemento attualizzante, rilevando che essa fa, evidentemente, riferimento, a fatti antecedenti o comunque coevi a quelli per cui è stata applicata la custodia cautelare carceraria nel processo che occupa, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 391 ter c.p. reato commesso quando il AR era già rinchiuso !delle patrie galere. In secondo luogo, evidenzia l'intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti le esigenze cautelari nei suoi confronti ma non per gli altri coindagati. In particolare, ricorda che il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare per le posizioni di AN FI, TO RI e VI ER, ritenuti partecipi dell'associazione che occupa, taluni anche con il ruolo di organizzatori (AN FI e VI ER), e gravati da precedenti penali specifici, sulla scorta della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, poiché i fatti contestati erano risalenti nel tempo, ovvero le condotte si sarebbero arrestate al 2020. Lo stesso ragionamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto a fortiori valere anche per la sua posizione, atteso che l'ultima condotta inferente l'attività di cessione di stupefacenti risale al 24 maggio 2020, per come attestato nel capo 2) dell'incolpazione provvisoria, nonché dall'assunto accusatorio, secondo il quale il ricorrente avrebbe interrotto le forniture di stupefacente nei confronti di AN FI e gli altri pretesi correi, a partire dal 24 maggio 2020. In conclusione, secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata risulta affetta da insanabile contraddittorietà nella parte in cui ritiene che l'ultima cessione di sostanza stupefacente da parte di AR, sarebbe avvenuta il 24.05.2020, salvo poi affermare che sarebbero attuali le esigenze cautelari per il ricorrente e non più attuali quelle di AN FI, VI ER e gli altri pretesi accoliti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, illustrando le ragioni della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La prima censura, concernente la dedotta violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod.proc.pen. per omessa autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, tanto in ordine ai gravi indizi di colpevolezza quanto in relazione alle esigenze cautelari, si rivela manifestamente infondata sotto il profilo della corretta applicazione dei principi consolidati in materia di motivazione per relationem. Il Tribunale del Riesame ha infatti correttamente ritenuto 6 che dal complesso delle argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica non potesse desumersi l'assenza di un vaglio critico autonomo da parte del GIP, confermando la piena legittimità della motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico Ministero, purché tale richiamo sia accompagnato da un effettivo e sostanziale vaglio degli elementi di fatto acquisiti al fascicolo. Va in proposito ricordato che il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti "doppia conforme", opera non soltanto nell'ambito delle sentenze definitive ma trova piena applicazione anche con riguardo alle ordinanze in materia di libertà personale, secondo un orientamento ormai consolidato che trae origine dal fondamentale precedente delle Sezioni Unite (n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257) e che ha trovato costante conferma nella giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici (Sez. 3, n. 8669 del 15/1/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266765; Sez. 6 n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, NE e altro, Rv. 212685). Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame ha fornito un'autonoma e articolata valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelar', procedendo ad integrare e arricchire le argomentazioni già sviluppate nell'ordinanza genetica e formando con essa un risultato organico ed inscindibile dal punto di vista logico-giuridico. In tal modo, ha efficacemente sanato eventuali lacune motivazionali del provvedimento originario, rendendo la censura sul punto manifestamente infondata. Il ricorrente, d'altro canto, si limita a proporre una lettura alternativa e parcellizzata dell'ordinanza impugnata, senza riuscire ad evidenziarne specifiche carenze logiche o giuridiche, ma limitandosi esclusivamente a sollecitare una rivalutazione nel merito della vicenda cautelare, attività questa rigorosamente preclusa in sede di legittimità, essendo il sindacato di questa Corte necessariamente circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argonnentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. In particolare, come sarà appresso illustrato in relazione ai motivi attinenti ai gravi indizi e alle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato autonoma e logica risposta alle censure sollevate, sottolineando elementi specifici a carico del AR, in relazione alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. 3. In dettaglio, la seconda censura, diretta a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo, risulta inammissibile secondo i consolidati principi che governano l'impugnazione delle misure cautelari personali. È infatti pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il ricorso per cassazione sia ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, 7 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il delicato compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia disciplinata dall'art. 273 cod. proc. pen. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 26868301; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 25505301; Sez. V, n. 36079 del 5/06/2012, Fracassi, Rv. 25351101; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 23747501) ritiene che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi. Ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del soggetto, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 23459801; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 26968301;). 3.1 Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente un significativo e articolato quadro gravemente indiziario a carico del ricorrente, la cui valutazione richiede preliminarmente il richiamo dei principi consolidati in materia di associazione finalizzata al narcotraffico. È ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, risulta necessaria la connpresenza di tre elementi fondamentali: l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo, sorto anche in modo informale e non contestuale, avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile 8 attuazione del programma associativo;
un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). L'elemento organizzativo assume pertanto un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, potendo essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691-02). La prova del vincolo può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). L'assenza di una cosiddetta "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677). Ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annerente, Rv. 278440- 02). La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti configura un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). È sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata, non essendo richiesto un atto di investitura formale, ma risultando necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa 9 dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). Sotto il profilo probatorio, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere fornita anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138). 3.2 Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici di merito hanno fornito una sufficiente e articolata descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra l'indagato odierno ricorrente e il gruppo fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensabile per il riconoscimento della sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa apparisse più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. E' stata data esauriente risposta a ciascun rilievo ed è stato illustrato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti, rappresentando la struttura e il funzionamento dell'organizzazione, che riusciva a soddisfare quotidianamente le esigenze di tutti gli acquirenti ad ogni ora della giornata. In perfetta aderenza ai suesposti principi, la configurabilità del reato associativo è stata desunta sulla base di una valutazione complessiva di elementi convergenti, dai quali è emersa una struttura stabilmente radicata, di cui capi e promotori risultavano i coindagati FI e ER, che movimentava un notevole giro d'affari ed era fornita di una cassa comune nella quale confluivano i proventi dell'attività di spaccio, destinati al finanziamento dell'associazione e al sostentamento degli affiliati detenuti. La stessa si basava su un preciso organigramma e si avvaleva di basi logistiche per lo stoccaggio dello stupefacente. Altri elementi sintomatici della sussistenza di un pactum sceleris erano individuati nel comune uso da parte dei sodali di un gergo criptico e nella frequenza dei contatti tra gli stessi. 10 Il dato intercettivo, che costituisce la parte prevalente del compendio indiziario, è altamente rappresentativo di un contesto illecito in cui emergono conversazioni che fanno riferimento esplicito alla natura della merce trattata. A lumeggiare il contenuto dei dialoghi intervenivano riscontri interni ai colloqui, quali l'utilizzo di particolari precauzioni, il manifestato timore di correre dei rischi nel trasporto, i costanti riferimenti alla qualità, quantità e al prezzo del bene trattato, nonché gli esiti dell'attività investigativa che spesso ha consentito il rinvenimento e contestuale sequestro del narcotico. Inoltre, a completare la piattaforma indiziaria concorrevano anche gli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, gli arresti e i sequestri intervenuti. ME AR, secondo l'impostazione accusatoria condivisa dai giudici della cautela, agiva in qualità di partecipe, rappresentando il canale partenopeo di rifornimento di cocaina, alternativo a quello gestito da RZ NC, il quale si sarebbe consolidato a seguito dei contrasti insorti in Scalea con il sodalizio del primo. In primis, viene data puntuale risposta ai rilievi difensivi circa l'erronea identificazione in ME AR del soggetto citato nei dialoghi inerenti i rifornimenti e i debiti di droga. AR risultava, nel periodo considerato dalle indagini, dimorante nel comune di Scalea, presso il complesso residenziale "Parco Pantano", palazzina El, scala A, in cui scontava la misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni e successivamente, dal 29.04.2020, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Scalea. Già nelle prime fasi dell'attività investigativa avviata nel marzo 2020, grazie alle captazioni ambientali intervenute con monitoraggio GPS a bordo dell'autovettura Mercedes Classe A in uso agli indagati, si è avuta cognizione del fatto che OT AN ed i suoi gregari si recassero spesso al complesso residenziale "Parco Pantano", composto da un cospicuo numero di palazzine destinate al turismo estivo e quasi disabitate nel resto dell'anno, che hanno costituito una valida base logistica del gruppo, quale luogo di stoccaggio dello stupefacente. In particolare, risultava che la vettura monitorata si fermasse con elevata frequenza in via TO De TI, corrispondente all'indirizzo del AR. Le attività investigative dimostravano che in data 15.03.2020 avveniva una riunione presso l'abitazione di AM ME, cui partecipavano anche i fratelli OT, SO TO e RI DR, gestore autonomo di una piazza di spaccio in Scalea, non riconducibile al sodalizio ma tollerata in ragione dei rapporti di parentela e degli agganci criminali vantati dal IC, cognato di OT AN. Con specifico riferimento alle contestazioni riguardanti l'identificazione dell'indagato quale soggetto indicato nelle conversazioni con l'appellativo O" o MM, si osserva che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Anche in successivi arresti si è puntualizzato che in sede di legittimità è 11 possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). Il nomignolo O" o MM, diminutivo di ME, viene collegato al AR dalla lettura congiunta del contenuto delle intercettazioni ambientali e delle contestuali e ripetute localizzazioni dei veicoli in uso ai sodali, in corrispondenza del parco dove abitava il AR, significative del fatto che costoro in tali circostanze avessero incontrato il predetto fornitore. Dopo aver superato, con ampia e logica motivazione, le censure attinenti alla identificazione, il Tribunale ha argomentato adeguatamente anche in ordine al contributo partecipativo. Dal marzo al maggio 2020 il AR cedeva in almeno sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai sodali del gruppo, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio. Vengono richiamati in ordinanza frequenti dialoghi in cui i sodali lo menzionavano nell'organizzazione dei futuri approvvigionamenti e quale creditore di denaro per forniture pregresse di stupefacente. Il Collegio del riesame ha evidenziato come nel periodo da marzo a maggio 2020, il ricorrente avesse ceduto in almeno sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai sodali del gruppo i cui capi e promotori risultavano FI e ER, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio e maturando crediti per circa trentaseimila euro. Vengono adeguatamente sottolineati il notevole giro di affari tra il AR e il gruppo, che chiaramente traspariva dalla notevole entità del credito maturato dal fornitore verso il sodalizio;
i sistematici contatti attraverso i quali il AR assicurava la fornitura dello stupefacente;
la frequentazione costante dell'abitazione del AR da parte dei sodali;
l'affidamento riposto nel medesimo fornitore, a tal punto che la sua decisione di interrompere il consolidato rapporto suscitò rimostranze nei sodali. Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale sul punto posseggono una stringente capacità persuasiva e risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, risultando coerenti alle evidenze probatorie, mentre il tentativo del ricorrente di deprimere il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella operata, in termini di asserita maggiore capacità esplicativa, attività questa che è rigorosamente preclusa alla Corte di Cassazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. Quanto alla sussistenza del vincolo associativo, il Tribunale, muovendo dalla dovuta ricerca degli ulteriori indici riconducibili al paradigma dell'affectio societatis, oltre a quello della vendita di stupefacente al sodalizio, ha adottato un ragionamento lineare e privo di vizi logici nel valorizzare il numero di cessioni, almeno sei, la ripetitività di approvvigionamenti ravvicinati nel tempo, il tenore dei dialoghi da cui è possibile desumere un sistema collaudato, i contatti diretti 12 ,u. di AR ME con i vertici del sodalizio, il rapporto confidenziale con costoro tale da indurre i sodali a recarsi presso l'abitazione del prevenuto. La circostanza elevata dalla difesa ad indice di esclusione della sussistenza del vincolo associativo, ovvero l'interruzione delle forniture da parte di ME in ragione dei debiti accumulati da FI, accompagnata da rimostranze da parte del gruppo verso il AR, è stata coerentemente considerata come sintomatica di una pregressa programmazione criminosa, in cui gli associati facevano affidamento sulla stabile fornitura dell'indagato, tanto da formulare apertamente le loro rimostranze per la scelta di interruzione dei rapporti da parte del correo. Il fatto che il gruppo si sia successivamente rivolto, per le forniture, al canale alternativo rappresentato da RZ NC viene proposto dalla difesa come argomento aspecifico, non in grado di svalutare la dimensione relazionale dei rapporti tra gli associati e l'indagato ai fini della sussistenza dell'affectio societatis del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Come evidenziato dal Tribunale, a tal fine è richiesta essenzialmente una progettualità comune tra il soggetto e il programma associativo nell'immettere sostanza stupefacente nel mercato, ma non una sovrapponibilità di interessi economici tra i correi, prospettabili finanche come divergenti, secondo il principio consolidato per cui "ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale" (Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646). 4. La terza censura, diretta a contestare la gravità indiziaria in ordine alle cessioni di stupefacenti contestate, si rivela inammissibile. Il ricorrente esamina partitamente alcuni elementi indiziari, sollecitandone una lettura parcellizzata, al fine di evidenziare l'insufficienza di ciascun elemento singolarmente preso, secondo un metodo argomentativo già implicitamente rifiutato dal giudice della cautela che, con logica esposizione, ha operato una lettura congiunta e non frammentata di tutti gli elementi emersi dalle indagini. Risulta evidente, dalla enunciazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto, che la gravità indiziaria è stata desunta sulla base di un analitico esame del quadro indiziario, senza omettere di indicare gli elementi di riscontro e l'intrinseca coerenza dell'interpretazione fornita nel provvedimento genetico in merito al tenore delle conversazioni intercettate, non spettando alla Corte di Cassazione compito diverso da quello di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso di specie, i provvedimenti di merito, diversamente da quanto deduce il ricorrente, hanno indicato specificamente le intercettazioni da cui è stata ricavaTa l'attività di cessione dello 13 stupefacente, rispetto alle quali, salvo il tema della identificazione del fornitore (O" o Mimnnuccio") di cui si è già trattato, non risultano formulate specifiche censure idonee a disarticolare la motivazione. Come si è già detto, il Tribunale ha evidenziato come nel periodo da marzo a maggio 2020, il ricorrente avesse ceduto in almeno sei occasioni quantitativi imprecisati di cocaina ai sodali del gruppo i cui capi e promotori risultavano FI e ER, ponendosi come fornitore abituale del sodalizio e maturando crediti per circa trentaseimila euro. 5. La quarta e ultima censura, relativa alle esigenze cautelari, è infondata. L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato la presunzione relativa di idoneità della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, superabile da elementi specifici dai quali dedurre l'idoneità di misure meno gravose a soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cod.proc.pen., ha correttamente evidenziato che non è emerso alcun concreto elemento idoneo a superarla. Il Tribunale ha opportunamente sottolineato la spiccata capacità a delinquere del soggetto, gravato da precedenti anche specifici, quali precedenti in materia di traffico internazionale di stupefacenti, ricettazione, furto continuato, rapina in concorso, detenzione illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, plurime ipotesi di danneggiamento. Come elementi attualizzanti, il Collegio ha menzionato una annotazione di polizia giudiziaria del 24.10.2024, che documentava la sottoposizione a custodia cautelare del ricorrente in data 13.6.2023 per reati in materia di stupefacenti, nonché il deferimento in stato di libertà per porto illegale di armi nell'ottobre 2023 e per violazione dell'art. 391 ter c.p. nei mesi di aprile e luglio 2024. Quanto alla pretesa contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per il ricorrente ma non per altri coindagati, si osserva che la valutazione delle esigenze cautelari deve essere necessariamente individualizzata, tenendo conto del diverso profilo criminale degli indagati e della differente persistenza nel tempo della loro attività delittuosa. Nel caso di specie, il diverso trattamento cautelare trova adeguata giustificazione nella particolare pericolosità sociale del ricorrente, desumibile dai numerosi precedenti a suo carico e dal ruolo, emerso nel periodo attenzionato, di fornitore stabile, idoneo a costituire un canale privilegiato di approvvigionamento per il sodalizio criminoso. Non vale osservare che l'ordinanza non avrebbe adeguatamente valutato il requisito dell'attualità, poiché se è vero che l'apporto al sodalizio risulterebbe interrotto, è altrettanto certo che sono stati valorizzati ulteriori comportamenti illeciti, posti in essere dal prevenuto successivamente, a dimostrazione della sua continuativa dedizione al crimine. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 14 Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2025