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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
29/10/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10512/2024 vertente
DA
n. a PAGANI (SA) il 15/12/1973 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.08.2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex L 222/84.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 18/04/2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1
sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento degli arretrati dal 20.06.2022.
Si costituiva l che resisteva alla domanda ed eccepiva il blocco a cassa sede CP_1
pagamento e arretrati in attesa dell'opzione richiesta all'istante tra l'assegno ordinario di invalidità e la CP_2
Parte ricorrente, all'udienza del 24/06/2025, chiedeva di rinviare ad altra data il presente giudizio per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità dalla data del 20/06/2022 per la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei arretrati maturati dal 01/07/2022 fino alla data di effettiva erogazione della prestazione, con sospensione per il periodo di n virtù di formulata opzione. CP_2
Alla presente udienza, la ricorrente rilevava che parte resistente avrebbe iniziato a corrispondere la prestazione solo dall'aprile 2025, a seguito dell'instaurazione del giudizio, omettendo tuttavia il pagamento di tutti i ratei arretrati.
Orbene, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
La sussistenza del requisito sanitario è già stata accertata nel decreto di omologa positivo allegato.
Sussistono, altresì, gli altri presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale.
Dimostrata la cittadinanza e residenza italiana dell'istante con gli allegati certificati, ricorrono, pertanto, i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità in relazione al periodo degli arretrati dal
01/07/2022 al 30/11/2023 e dal 01/09/2024 al 31/03/2025, con sospensione del periodo in cui ha percepito la (dal 01/12/2023 al 31/08/2024), con CP_2
condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei CP_1 CP_1
maturati e non corrisposti per l'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente dal 01/07/2022 (primo giorno del mese successivo alla visita di revisione del 20.06.2022) e fino al 30/11/2023 e dal 01/09/2024 al 31/03/2025, con sospensione del periodo in cui ha percepito la (dal 01/12/2023 al CP_2
31/08/2024), oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno ordinario ex L 222/84 dal
01/07/2022 al 30/11/2023 e dal 01/09/2024 al 31/03/2025, con sospensione del periodo dal 01/12/2023 al 31/08/2024) CP_2
Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capo CP_1
precedente.
Condanna l' a corrispondere dalla insorgenza del diritto alla prestazione gli CP_1
interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
990,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario. Aversa, 04/11/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
29/10/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10512/2024 vertente
DA
n. a PAGANI (SA) il 15/12/1973 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.08.2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ex L 222/84.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 18/04/2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1
sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento degli arretrati dal 20.06.2022.
Si costituiva l che resisteva alla domanda ed eccepiva il blocco a cassa sede CP_1
pagamento e arretrati in attesa dell'opzione richiesta all'istante tra l'assegno ordinario di invalidità e la CP_2
Parte ricorrente, all'udienza del 24/06/2025, chiedeva di rinviare ad altra data il presente giudizio per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità dalla data del 20/06/2022 per la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei arretrati maturati dal 01/07/2022 fino alla data di effettiva erogazione della prestazione, con sospensione per il periodo di n virtù di formulata opzione. CP_2
Alla presente udienza, la ricorrente rilevava che parte resistente avrebbe iniziato a corrispondere la prestazione solo dall'aprile 2025, a seguito dell'instaurazione del giudizio, omettendo tuttavia il pagamento di tutti i ratei arretrati.
Orbene, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
La sussistenza del requisito sanitario è già stata accertata nel decreto di omologa positivo allegato.
Sussistono, altresì, gli altri presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale.
Dimostrata la cittadinanza e residenza italiana dell'istante con gli allegati certificati, ricorrono, pertanto, i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità in relazione al periodo degli arretrati dal
01/07/2022 al 30/11/2023 e dal 01/09/2024 al 31/03/2025, con sospensione del periodo in cui ha percepito la (dal 01/12/2023 al 31/08/2024), con CP_2
condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei CP_1 CP_1
maturati e non corrisposti per l'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente dal 01/07/2022 (primo giorno del mese successivo alla visita di revisione del 20.06.2022) e fino al 30/11/2023 e dal 01/09/2024 al 31/03/2025, con sospensione del periodo in cui ha percepito la (dal 01/12/2023 al CP_2
31/08/2024), oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno ordinario ex L 222/84 dal
01/07/2022 al 30/11/2023 e dal 01/09/2024 al 31/03/2025, con sospensione del periodo dal 01/12/2023 al 31/08/2024) CP_2
Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capo CP_1
precedente.
Condanna l' a corrispondere dalla insorgenza del diritto alla prestazione gli CP_1
interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
990,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario. Aversa, 04/11/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna