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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1226/1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. IO OM Presidente
dr. NT MU Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 1226/1996 R.G., avente ad oggetto “Opposizione alla stima”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.11.2025, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
Annarumma n. 35, c.f. e , CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...], e residente in [...], Avellino,
c.f. , rappresentati e difesi, in virtù del mandato in CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, c.f. , e con lo CodiceFiscale_3
stesso elettivamente domiciliate in via Crispi n. 94 c/o la sig. IT AN e digitalmente al suo indirizzo PEC: Email_1
E 2
, in persona del Commissario Straordinario, Controparte_1
Dott.ssa , con sede in Avellino, alla Piazza del Popolo - c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. NT Famiglietti, c.f. P.IVA_1 [...]
, del Foro di Avellino, e con lo stesso elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla Via Tagliamento n. 43,
nonché presso il suo domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:
giusta procura alle liti in calce del Email_2
10/11/2025, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione del 21.11.2025, e giusta Deliberazione
Commissariale con i poteri della Giunta n. 63/2025 del 08/10/2025, che si produce (All. n. 4) e Convenzione per il Conferimento di Incarico Legale REP.
n. 94/2025 del 7/11/2025, che pure si produce (All. n. 5), e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax 0825.38453ì e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per le attrici e , come da note Parte_2 Parte_1
depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi,
previo rigetto di ogni avversa conclusione, come di seguito indicato, in conformità all'atto introduttivo:
“1-) Previa declaratoria del relativo obbligo, determinare sulla scorta
di tutte le risultanze istruttorie le indennità di occupazione e di espropriazione
dovute agli attori a norme di legge, nonché gli indicati danni accessori e 3
condannare il al pagamento o, in subordine, al deposito Controparte_1
presso la Cassa DD.PP., delle somme che risultano dovute per le indicati
causali, attribuendo sulle somme a liquidarsi gli interessi legali e di mora, a
titolo di maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c., a decorrere
rispettivamente dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione legittima
e dalla data di adozione del decreto di espropriazione;
2-) Condannare l'ente convenuto al pagamento degli interessi
anatocistici sulle somme maturate a titolo di interessi a far data dalla
domanda;
3-) Con vittoria di spese, diritti e onorari, con le maggiorazioni di
legge per IVA, CPA e rimborso di spese generali ex art. 15 TF e con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che ne fa anticipo”.
Per il convenuto , in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, preliminarmente eccependo l'estinzione del giudizio, non essendo stato lo stesso riassunto nei termini previsti dagli artt. 305 - 307 c.p.c., nonché la inammissibilità dell'istanza ex art. 303 c.p.c.,
non essendo stata dichiarata alcuna interruzione del processo, oltre che l'l'incompetenza dell'adita Corte, nonché la carenza di legittimazione passiva del . Controparte_1
Nel merito, il comparente, in via gradata, concludeva come da comparsa di costituzione e di risposta del 17/5/1996, da comparsa conclusionale del 28/12/1998 e da memoria di replica del 15/1/1999, oltre che come da atti e verbali di udienza, da ritenersi qui integralmente trascritti.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, previa 4
declaratoria di responsabilità della condannare la stessa al CP_3
pagamento di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, il convenuto fosse tenuto a corrispondere alle attrici;
riconoscere al convenuto Ente il diritto di rivalsa e l'azione di regresso nei confronti della obbligata in virtù del CP_3
predetto vincolo contrattuale che, tra l'altro, le fa carico di manlevare lo stesso per tutte le questioni attinenti la procedura espropriativa per cui è causa;
il tutto con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.4.1996 le Sig.re e Parte_2 Parte_1
, premesso di essere proprietarie, in virtù di atto di donazione per
[...]
Notaio del 24.6.1975, di un appezzamento di terreno sito in Avellino, Per_1
loc. Tuoro Cappuccini, C.da Amoretta, esteso circa mq. 40.000 ed individuato in C.T. al fol. 13, particelle nn. 140, 141, 142, 143 e 144, deducevano che il
Sindaco del , con decreto prot. 816 del 5.1.1990 Controparte_1
notificato il 25.1.1990, aveva disposto l'occupazione temporanea in via di urgenza per la durata di anni 5 - a decorrere dalla data di effettiva occupazione
- della superficie complessiva di mq.
2.570 di loro proprietà, di cui mq. 2.500
da distaccarsi dalla maggiore estensione delle particelle 140 e 142 del foglio
13 di Mappa, occorrenti ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Asse di Collegamento - Via Amoretta - Via F. Tedesco - Area di Sviluppo
Industriale di Avellino.
Le istanti precisavano che la presa di possesso era avvenuta il
28.2.1990 e l'opera pubblica prevista era stata realizzata;
inoltre, con decreto sindacale prot. 60645/12484 del 14.11.1995, notificato in data 8.1.1996, erano te comunicate le indennità di espropriazione e di occupazione, determinate in 5
via provvisoria dall'UTC; con successivo decreto sindacale prot. n. 8849 del
16.2.1996, notificato in data 17.2.1996, era stata pronunciata in favore del l'espropriazione definitiva delle aree occupate. Controparte_1
e rappresentavano quindi che, pur Parte_2 Parte_1
essendo state esse espropriate delle indicate superfici di loro proprietà, non erano ancora state effettuate la determinazione e l'offerta dell'indennità di occupazione e di quella definitiva di espropriazione ad esse spettanti, avendo quindi esse diritto alla relativa determinazione giudiziale ed al pagamento,
secondo i criteri meglio indicati nell'atto introduttivo;
le stesse convenivano quindi innanzi all'intestata corte di Appello il , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro – tempore, al fine di veder accogliere le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 3.6.1996 si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, il quale eccepiva l'incompetenza della Corte adita e la propria carenza di legittimazione
Contr passiva;
deduceva che le richieste indennità andavano determinate dall'
sussistendo in ogni caso sul punto la giurisdizione amministrativa.
Precisava ancora il comparente di aver affidato l'incarico alla impresa appaltatrice di svolgere “Tutte le attività tecniche CP_3
amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie espropriazioni
nonché le eventuali vertenze litigiose che ne derivassero”, essendo pertanto quest'ultima esclusivamente legittima resistere nel giudizio di opposizione a determinazione dell'indennità; il chiedeva quindi di Controparte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultima allo scopo di sentire accogliere le conclusioni sopra riportati con vittoria di spese diritti ed onorari 6
di lite.
Il Consigliere Istruttore nominato, con provvedimento del 6.6.1996
rilevava che la questione della legittimazione passiva poteva in ogni caso essere risolta senza la partecipazione al giudizio del predetto terzo e che, data la particolarità del giudizio, non potevano eventualmente ammettersi azioni di rivalsa;
rigettava pertanto l'istanza di chiamata in causa.
Con ordinanza del 16.1.1997 veniva quindi disposta c.t.u., con affidamento dell'incarico all'Ing. , il quale, in data Persona_2
24.9.1997, provvedeva al deposito della propria relazione.
All'udienza del 17.11.1998 il difensore delle attrici deduceva di aver introdotto innanzi al Tribunale di Avellino, con atto di citazione del 29.6.1998,
azione di risarcimento danni per l'occupazione illegittima delle medesime aree oggetto del presente giudizio, assumendo detto procedimento carattere pregiudiziale rispetto a quest'ultimo, chiedendo pertanto la relativa sospensione, disposta quindi dalla Corte con ordinanza del 5.3.1999.
Successivamente, con istanza depositata in data 20.5.2022, Parte_1
e rappresentavano che il giudizio avente ad oggetto la
[...] Parte_2
domanda risarcitoria - nel corso del quale erano intervenute le sentenze del
Tribunale di Avellino n. 2222 del 11-19-/12/2012 di rigetto della domanda risarcitoria, nonché quella della Corte d'Appello di Napoli n. 3601 del
15/9/2015, di conferma con diversa motivazione, del rigetto della domanda risarcitoria - era stato definito con la sentenza n. 40878/2021 del 20/12/2021,
non notificata, con la quale la Corte Suprema di Cassazione, I Sezione Civile,
aveva rigettato il ricorso proposto dalle istanti;
queste ultime avevano peraltro proposto ricorso per la ottenere la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. 7
della sentenza della Corte Suprema di Cassazione in precedenza richiamata.
Le stesse, quindi, essendo cessata la ragione della disposta sospensione del giudizio, chiedevano, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio;
con successiva istanza del 10.6.2025 - in assenza di provvedimenti sul punto - reiteravano la richiesta, ed il Presidente
designava Relatore il dott. NT MU e fissava per il prosieguo l'udienza dell'1.10.2025.
In tale sede, la Corte invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 26.11.2025 e, con comparsa del 21.11.2025 si costituiva il
, in persona del e legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1 CP_5
il quale eccepiva in primo luogo che l'istanza di prosecuzione ex art. 297 cpc era stata depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 297 c.p.c.,
decorrente dal passaggio in giudicato della predetta sentenza n. 40878/2021
della Suprema Corte di Cassazione del 20/12/2021, con conseguente estinzione del giudizio;
precisava inoltre che le attrici istanti non avrebbero potuto depositare altra istanza ex art. 303 c.p.c. in data 13.6.2025, non essendo stata dichiarata alcuna interruzione del processo.
Il comparente chiedeva quindi accogliersi le conclusioni sopra indicate.
All'esito della predetta udienza di precisazione delle conclusioni del
26.11.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva quindi riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda originaria proposta dagli attori nei confronti del
[...]
è fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_1 8
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, come sollevata dal all'atto della Controparte_1
propria costituzione in giudizio.
Infatti, considerato che il giudizio in oggetto è stato introdotto in data
24.4.1996, in base al testo dell'art. 297 c.p.c. applicabile ratione temporis, la riassunzione doveva essere effettuata “entro il termine perentorio di sei mesi
dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di
procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295”; nella specie, pertanto,
essendo stato definito il giudizio ritenuto pregiudiziale inizialmente introdotto innanzi al Tribunale di Avellino con sentenza della Suprema Corte n.
40878/2021 del 20/12/2021, la riassunzione è stata tempestivamente richiesta con ricorso depositato il 20.5.2022.
Va poi ritenuta devoluta a questa Corte la competenza in unico grado prevista dall'art.19 della legge n. 865 del 1971 - nella specie applicabile
ratione temporis - quanto alla chiesta determinazione dell'indennità di occupazione legittima ed esproprio, essendo stato il giudizio risarcitorio,
fondato sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti ablatori, definito dalla
Suprema Corte nei termini già indicati;
costituisce infatti principio consolidato della Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. Un., 6.12.2010, n. 24687; cf.
anche Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 17786 dell'8.9.2015) quello secondo il quale
“In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi
additivi della Corte cost., la competenza funzionale della Corte d'appello in
unico grado, prevista originariamente dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971
con riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in 9
tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito
del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella
citata legge…”.
Allo stesso modo, essendo stati i provvedimenti ablatori pronunciati in favore del , non vi è dubbio che quest'ultimo sia Controparte_1
passivamente legittimato quanto alla domanda di determinazione delle predette indennità, essendo irrilevanti i rapporti di quest'ultimo con la società
appaltatrice che non risulta neanche parte del presente CP_3
giudizio, non essendo stata autorizzata la sua chiamata in causa.
Nel merito, dall'espletata c.t.u. risulta che nel P.R.G. del CP_1
, approvato con D.M. n. 3141 del 9.12.1971 era prevista in
[...] Parte_3
ove risulta ubicato il fondo oggetto del giudizio, una nuova
[...]
viabilità, con allargamento delle strade preesistenti ed una zona destinata a verde pubblico, nella quale avrebbero dovuto esser realizzati impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali per giovani e adulti.
Il P.R.G. del , adottato con delibera del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 236 del 30.4.1987 ed approvato con D.P.G.R.C. n. 4750 del
28.5.1991 aveva peraltro confermato al precedete previsione, ricadendo quindi il fondo in questione in zona ASP, destinata appunto alla realizzazione di servizi di interesse generale - attrezzature sportive - e in parte a viabilità e fascia di rispetto stradale.
Il nominato c.t.u. descrive l'area in questione come “ben inserita nel
nuovo complesso urbano costituendo il naturale prolungamento del centro
della città con un insieme di piccoli fabbricati e villette isolate immerse nel
verde pubblico degli impianti sportivi dove è insediata la popolazione di ceto 10
medio alto”.
Da tali elementi consegue che la zona in questione non può essere parificata ad una zona edificabile tout court, ovvero per edilizia privata residenziale, ma in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
181/2011, deve essere superata la rigida dicotomia tra zone agricole e zone edificabili, per dare rilevanza, nella quantificazione del valore venale, alle forme di utilizzo “intermedio” del fondo stesso, e dunque valutando le caratteristiche oggettive e le possibilità di utilizzo dei fondi.
Per quanto le zone in oggetto non possono essere considerate oggetto di possibilità edificatorie residenziali, queste vanno in ogni caso stimate come sopra indicato e, quindi, senz'altro non si può fare ricorso al valore agricolo utilizzato dall'ente comunale.
Correttamente quindi il nominato c.t.u., nella sua relazione, ha fatto ricorso, mediante il metodo di stima comparativa, al più probabile prezzo di mercato realizzabile in una libera compravendita, da riferire all'anno 1996,
quale momento di emissione del decreto di esproprio.
Lo stesso ha quindi preso come riferimento alcune atti di compravendita riguardanti aree simili a quelle in oggetto (v. pag. 12- 14 della propria relazione), oltre che alcune pronunce giudiziarie del Tribunale di
Avellino e di questa stessa Corte di Appello (v. pag. 14 - 16 della propria relazione), e le relazioni di c.t.u. ivi depositate (pag.17 – 18 della propria relazione).
Alla luce di quanto sopra indicato, e della ricostruzione operata dal detto c.t.u. - stante anche l'assenza di elementi contrari forniti dal CP_1
e la mancata contestazione da parte attrice - ritiene questa Corte che
[...] 11
correttamente il c.t.u., abbia preso inizialmente le mosse da un astratto valore di mercato del fondo, riferito al 1996, quale momento di adozione del decreto di esproprio, pari a Lit. 225.000 al mq. - e cioè € 116,20/Mq.
Tuttavia, non può non tenersi conto che, nella specie, le possibilità di utilizzazione concrete in un'area verde, ove risultavano previsti soli impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali per giovani ed adulti, con una effettiva più limitata possibilità edificatoria, non consentono l'attribuzione alle aree in questione del medesimo valore riguardante terreni pienamente edificabili;
pare quindi opportuno, come già in occasione della precedente analoga pronuncia di questa Corte in identica controversia (sentenza n. 4140/2020
dell'1.12.2020), operare una riduzione di tale valore, che si stima nella misura del 40%, giungendosi quindi ad un importo di € 69,72/Mq e, quindi, ad un valore finale dell'area espropriata (mq. 2470) pari ad € 172.208,40; si tratta peraltro di valore del tutto analogo a quello al quale, sia pure attraverso un diverso percorso motivazionale, è giunto alla fine il nominato c.t.u.
Posto poi che, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (v., ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 6.4.2023, n. 9482) l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione - come pure quella relativa all'indennità di occupazione legittima - costituisce un debito di valuta (non di valore), il dovrà deve corrispondere sull'importo a tale titolo Controparte_1
(indennità di esproprio) riconosciuto, i soli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio (16.2.1996)
e fino alla data del deposito della somma medesima.
Ciò posto, il nominato c.t.u., sulla base del criterio indicato ad questa stessa Corte all'atto del conferimento dell'incarico - e non oggetto di 12
contestazione di parte - e quindi applicando il valore di rendimento annuo in base al valore venale del suolo (v. pag. 22 della relativa relazione) - ha correttamente calcolato l'indennità dovuta per l'occupazione, a partire dal
5.1.1990 e fino al gennaio 1996.
Tenuto conto quindi, come base di calcolo, del valore del suolo come sopra individuato (€ 172.208,40), l'indennità di occupazione legittima, per il periodo in precedenza precisato e secondo il criterio del rendimento indicato da questa stessa Corte al momento del conferimento dell'incarico al c.t.u., va determinata nella misura complessiva di € 95.256,98, anche in questo caso sostanzialmente analogo a quello individuato alal fine dal nominato c.t.u. nella propria relazione tecnica.
Su ciascuna annualità maturata a titolo di occupazione legittima
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla relativa maturazione sino al momento del deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti
(v. Cassazione civile, Sez. I, 6/11/2024, n. 28507; cfr. anche Cass. 19.7.02 n.
10535; id. 10.7.98 n. 6722).
In conclusione, determinate le indennità di esproprio e di occupazione legittima richieste nei termini sopra precisati, il , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, va condannato al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria Territoriale dello
Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre accessori come rispettivamente indicato.
Quanto alle spese e competenze del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore delle attrici in 13
epigrafe indicate, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,000 ad € 260.000,00, individuato in base al differenziale delle indennità in contestazione), considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Va disposta infine la chiesta distrazione di spese e competenze di lite come sopra regolamentate, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Emilio
Sandulli, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing. Per_2
vanno definitivamente poste a carico del soccombente
[...] CP_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con citazione del 24.4.1996, nei Parte_2 Parte_1
confronti del , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, così provvede:
1) determina in complessivi € 172.208,40 la complessiva indennità di
espropriazione dovuta per la causale di cui alla parte motiva e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – tempore al Controparte_1
relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale 14
sullo stesso decorrenti dal 16.2.1996 e sino al predetto deposito, in favore delle attrici in epigrafe indicate;
2) determina in complessivi € 95.256,98 la complessiva indennità di
occupazione legittima dovuta per la causale di cui alla parte motiva, e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze,
Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale su ciascuna annualità dall'indennità di occupazione dalla relativa scadenza sino alla data del predetto deposito, in favore delle attrici in epigrafe indicate;
3) Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore delle attrici in epigrafe indicate delle spese e competenze di lite relative al presente di giudizio, che liquida in complessivi € 12.250,00, di cui € 250,00 per spese ed € 12.000,00
per compensi, nonché rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 in favore dell'Avv. Paolo Emilio Sandulli, dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing.
[...
, definitivamente a carico del soccombente Persona_2 CP_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore. CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
NT MU
IL PRESIDENTE 15
IO OM
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1226/1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. IO OM Presidente
dr. NT MU Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 1226/1996 R.G., avente ad oggetto “Opposizione alla stima”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.11.2025, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
Annarumma n. 35, c.f. e , CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...], e residente in [...], Avellino,
c.f. , rappresentati e difesi, in virtù del mandato in CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, c.f. , e con lo CodiceFiscale_3
stesso elettivamente domiciliate in via Crispi n. 94 c/o la sig. IT AN e digitalmente al suo indirizzo PEC: Email_1
E 2
, in persona del Commissario Straordinario, Controparte_1
Dott.ssa , con sede in Avellino, alla Piazza del Popolo - c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. NT Famiglietti, c.f. P.IVA_1 [...]
, del Foro di Avellino, e con lo stesso elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla Via Tagliamento n. 43,
nonché presso il suo domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:
giusta procura alle liti in calce del Email_2
10/11/2025, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione del 21.11.2025, e giusta Deliberazione
Commissariale con i poteri della Giunta n. 63/2025 del 08/10/2025, che si produce (All. n. 4) e Convenzione per il Conferimento di Incarico Legale REP.
n. 94/2025 del 7/11/2025, che pure si produce (All. n. 5), e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax 0825.38453ì e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per le attrici e , come da note Parte_2 Parte_1
depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi,
previo rigetto di ogni avversa conclusione, come di seguito indicato, in conformità all'atto introduttivo:
“1-) Previa declaratoria del relativo obbligo, determinare sulla scorta
di tutte le risultanze istruttorie le indennità di occupazione e di espropriazione
dovute agli attori a norme di legge, nonché gli indicati danni accessori e 3
condannare il al pagamento o, in subordine, al deposito Controparte_1
presso la Cassa DD.PP., delle somme che risultano dovute per le indicati
causali, attribuendo sulle somme a liquidarsi gli interessi legali e di mora, a
titolo di maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c., a decorrere
rispettivamente dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione legittima
e dalla data di adozione del decreto di espropriazione;
2-) Condannare l'ente convenuto al pagamento degli interessi
anatocistici sulle somme maturate a titolo di interessi a far data dalla
domanda;
3-) Con vittoria di spese, diritti e onorari, con le maggiorazioni di
legge per IVA, CPA e rimborso di spese generali ex art. 15 TF e con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che ne fa anticipo”.
Per il convenuto , in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, preliminarmente eccependo l'estinzione del giudizio, non essendo stato lo stesso riassunto nei termini previsti dagli artt. 305 - 307 c.p.c., nonché la inammissibilità dell'istanza ex art. 303 c.p.c.,
non essendo stata dichiarata alcuna interruzione del processo, oltre che l'l'incompetenza dell'adita Corte, nonché la carenza di legittimazione passiva del . Controparte_1
Nel merito, il comparente, in via gradata, concludeva come da comparsa di costituzione e di risposta del 17/5/1996, da comparsa conclusionale del 28/12/1998 e da memoria di replica del 15/1/1999, oltre che come da atti e verbali di udienza, da ritenersi qui integralmente trascritti.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, previa 4
declaratoria di responsabilità della condannare la stessa al CP_3
pagamento di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, il convenuto fosse tenuto a corrispondere alle attrici;
riconoscere al convenuto Ente il diritto di rivalsa e l'azione di regresso nei confronti della obbligata in virtù del CP_3
predetto vincolo contrattuale che, tra l'altro, le fa carico di manlevare lo stesso per tutte le questioni attinenti la procedura espropriativa per cui è causa;
il tutto con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.4.1996 le Sig.re e Parte_2 Parte_1
, premesso di essere proprietarie, in virtù di atto di donazione per
[...]
Notaio del 24.6.1975, di un appezzamento di terreno sito in Avellino, Per_1
loc. Tuoro Cappuccini, C.da Amoretta, esteso circa mq. 40.000 ed individuato in C.T. al fol. 13, particelle nn. 140, 141, 142, 143 e 144, deducevano che il
Sindaco del , con decreto prot. 816 del 5.1.1990 Controparte_1
notificato il 25.1.1990, aveva disposto l'occupazione temporanea in via di urgenza per la durata di anni 5 - a decorrere dalla data di effettiva occupazione
- della superficie complessiva di mq.
2.570 di loro proprietà, di cui mq. 2.500
da distaccarsi dalla maggiore estensione delle particelle 140 e 142 del foglio
13 di Mappa, occorrenti ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Asse di Collegamento - Via Amoretta - Via F. Tedesco - Area di Sviluppo
Industriale di Avellino.
Le istanti precisavano che la presa di possesso era avvenuta il
28.2.1990 e l'opera pubblica prevista era stata realizzata;
inoltre, con decreto sindacale prot. 60645/12484 del 14.11.1995, notificato in data 8.1.1996, erano te comunicate le indennità di espropriazione e di occupazione, determinate in 5
via provvisoria dall'UTC; con successivo decreto sindacale prot. n. 8849 del
16.2.1996, notificato in data 17.2.1996, era stata pronunciata in favore del l'espropriazione definitiva delle aree occupate. Controparte_1
e rappresentavano quindi che, pur Parte_2 Parte_1
essendo state esse espropriate delle indicate superfici di loro proprietà, non erano ancora state effettuate la determinazione e l'offerta dell'indennità di occupazione e di quella definitiva di espropriazione ad esse spettanti, avendo quindi esse diritto alla relativa determinazione giudiziale ed al pagamento,
secondo i criteri meglio indicati nell'atto introduttivo;
le stesse convenivano quindi innanzi all'intestata corte di Appello il , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro – tempore, al fine di veder accogliere le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 3.6.1996 si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, il quale eccepiva l'incompetenza della Corte adita e la propria carenza di legittimazione
Contr passiva;
deduceva che le richieste indennità andavano determinate dall'
sussistendo in ogni caso sul punto la giurisdizione amministrativa.
Precisava ancora il comparente di aver affidato l'incarico alla impresa appaltatrice di svolgere “Tutte le attività tecniche CP_3
amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie espropriazioni
nonché le eventuali vertenze litigiose che ne derivassero”, essendo pertanto quest'ultima esclusivamente legittima resistere nel giudizio di opposizione a determinazione dell'indennità; il chiedeva quindi di Controparte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultima allo scopo di sentire accogliere le conclusioni sopra riportati con vittoria di spese diritti ed onorari 6
di lite.
Il Consigliere Istruttore nominato, con provvedimento del 6.6.1996
rilevava che la questione della legittimazione passiva poteva in ogni caso essere risolta senza la partecipazione al giudizio del predetto terzo e che, data la particolarità del giudizio, non potevano eventualmente ammettersi azioni di rivalsa;
rigettava pertanto l'istanza di chiamata in causa.
Con ordinanza del 16.1.1997 veniva quindi disposta c.t.u., con affidamento dell'incarico all'Ing. , il quale, in data Persona_2
24.9.1997, provvedeva al deposito della propria relazione.
All'udienza del 17.11.1998 il difensore delle attrici deduceva di aver introdotto innanzi al Tribunale di Avellino, con atto di citazione del 29.6.1998,
azione di risarcimento danni per l'occupazione illegittima delle medesime aree oggetto del presente giudizio, assumendo detto procedimento carattere pregiudiziale rispetto a quest'ultimo, chiedendo pertanto la relativa sospensione, disposta quindi dalla Corte con ordinanza del 5.3.1999.
Successivamente, con istanza depositata in data 20.5.2022, Parte_1
e rappresentavano che il giudizio avente ad oggetto la
[...] Parte_2
domanda risarcitoria - nel corso del quale erano intervenute le sentenze del
Tribunale di Avellino n. 2222 del 11-19-/12/2012 di rigetto della domanda risarcitoria, nonché quella della Corte d'Appello di Napoli n. 3601 del
15/9/2015, di conferma con diversa motivazione, del rigetto della domanda risarcitoria - era stato definito con la sentenza n. 40878/2021 del 20/12/2021,
non notificata, con la quale la Corte Suprema di Cassazione, I Sezione Civile,
aveva rigettato il ricorso proposto dalle istanti;
queste ultime avevano peraltro proposto ricorso per la ottenere la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. 7
della sentenza della Corte Suprema di Cassazione in precedenza richiamata.
Le stesse, quindi, essendo cessata la ragione della disposta sospensione del giudizio, chiedevano, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio;
con successiva istanza del 10.6.2025 - in assenza di provvedimenti sul punto - reiteravano la richiesta, ed il Presidente
designava Relatore il dott. NT MU e fissava per il prosieguo l'udienza dell'1.10.2025.
In tale sede, la Corte invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 26.11.2025 e, con comparsa del 21.11.2025 si costituiva il
, in persona del e legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1 CP_5
il quale eccepiva in primo luogo che l'istanza di prosecuzione ex art. 297 cpc era stata depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 297 c.p.c.,
decorrente dal passaggio in giudicato della predetta sentenza n. 40878/2021
della Suprema Corte di Cassazione del 20/12/2021, con conseguente estinzione del giudizio;
precisava inoltre che le attrici istanti non avrebbero potuto depositare altra istanza ex art. 303 c.p.c. in data 13.6.2025, non essendo stata dichiarata alcuna interruzione del processo.
Il comparente chiedeva quindi accogliersi le conclusioni sopra indicate.
All'esito della predetta udienza di precisazione delle conclusioni del
26.11.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva quindi riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda originaria proposta dagli attori nei confronti del
[...]
è fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_1 8
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, come sollevata dal all'atto della Controparte_1
propria costituzione in giudizio.
Infatti, considerato che il giudizio in oggetto è stato introdotto in data
24.4.1996, in base al testo dell'art. 297 c.p.c. applicabile ratione temporis, la riassunzione doveva essere effettuata “entro il termine perentorio di sei mesi
dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di
procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295”; nella specie, pertanto,
essendo stato definito il giudizio ritenuto pregiudiziale inizialmente introdotto innanzi al Tribunale di Avellino con sentenza della Suprema Corte n.
40878/2021 del 20/12/2021, la riassunzione è stata tempestivamente richiesta con ricorso depositato il 20.5.2022.
Va poi ritenuta devoluta a questa Corte la competenza in unico grado prevista dall'art.19 della legge n. 865 del 1971 - nella specie applicabile
ratione temporis - quanto alla chiesta determinazione dell'indennità di occupazione legittima ed esproprio, essendo stato il giudizio risarcitorio,
fondato sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti ablatori, definito dalla
Suprema Corte nei termini già indicati;
costituisce infatti principio consolidato della Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. Un., 6.12.2010, n. 24687; cf.
anche Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 17786 dell'8.9.2015) quello secondo il quale
“In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi
additivi della Corte cost., la competenza funzionale della Corte d'appello in
unico grado, prevista originariamente dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971
con riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in 9
tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito
del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella
citata legge…”.
Allo stesso modo, essendo stati i provvedimenti ablatori pronunciati in favore del , non vi è dubbio che quest'ultimo sia Controparte_1
passivamente legittimato quanto alla domanda di determinazione delle predette indennità, essendo irrilevanti i rapporti di quest'ultimo con la società
appaltatrice che non risulta neanche parte del presente CP_3
giudizio, non essendo stata autorizzata la sua chiamata in causa.
Nel merito, dall'espletata c.t.u. risulta che nel P.R.G. del CP_1
, approvato con D.M. n. 3141 del 9.12.1971 era prevista in
[...] Parte_3
ove risulta ubicato il fondo oggetto del giudizio, una nuova
[...]
viabilità, con allargamento delle strade preesistenti ed una zona destinata a verde pubblico, nella quale avrebbero dovuto esser realizzati impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali per giovani e adulti.
Il P.R.G. del , adottato con delibera del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 236 del 30.4.1987 ed approvato con D.P.G.R.C. n. 4750 del
28.5.1991 aveva peraltro confermato al precedete previsione, ricadendo quindi il fondo in questione in zona ASP, destinata appunto alla realizzazione di servizi di interesse generale - attrezzature sportive - e in parte a viabilità e fascia di rispetto stradale.
Il nominato c.t.u. descrive l'area in questione come “ben inserita nel
nuovo complesso urbano costituendo il naturale prolungamento del centro
della città con un insieme di piccoli fabbricati e villette isolate immerse nel
verde pubblico degli impianti sportivi dove è insediata la popolazione di ceto 10
medio alto”.
Da tali elementi consegue che la zona in questione non può essere parificata ad una zona edificabile tout court, ovvero per edilizia privata residenziale, ma in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
181/2011, deve essere superata la rigida dicotomia tra zone agricole e zone edificabili, per dare rilevanza, nella quantificazione del valore venale, alle forme di utilizzo “intermedio” del fondo stesso, e dunque valutando le caratteristiche oggettive e le possibilità di utilizzo dei fondi.
Per quanto le zone in oggetto non possono essere considerate oggetto di possibilità edificatorie residenziali, queste vanno in ogni caso stimate come sopra indicato e, quindi, senz'altro non si può fare ricorso al valore agricolo utilizzato dall'ente comunale.
Correttamente quindi il nominato c.t.u., nella sua relazione, ha fatto ricorso, mediante il metodo di stima comparativa, al più probabile prezzo di mercato realizzabile in una libera compravendita, da riferire all'anno 1996,
quale momento di emissione del decreto di esproprio.
Lo stesso ha quindi preso come riferimento alcune atti di compravendita riguardanti aree simili a quelle in oggetto (v. pag. 12- 14 della propria relazione), oltre che alcune pronunce giudiziarie del Tribunale di
Avellino e di questa stessa Corte di Appello (v. pag. 14 - 16 della propria relazione), e le relazioni di c.t.u. ivi depositate (pag.17 – 18 della propria relazione).
Alla luce di quanto sopra indicato, e della ricostruzione operata dal detto c.t.u. - stante anche l'assenza di elementi contrari forniti dal CP_1
e la mancata contestazione da parte attrice - ritiene questa Corte che
[...] 11
correttamente il c.t.u., abbia preso inizialmente le mosse da un astratto valore di mercato del fondo, riferito al 1996, quale momento di adozione del decreto di esproprio, pari a Lit. 225.000 al mq. - e cioè € 116,20/Mq.
Tuttavia, non può non tenersi conto che, nella specie, le possibilità di utilizzazione concrete in un'area verde, ove risultavano previsti soli impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali per giovani ed adulti, con una effettiva più limitata possibilità edificatoria, non consentono l'attribuzione alle aree in questione del medesimo valore riguardante terreni pienamente edificabili;
pare quindi opportuno, come già in occasione della precedente analoga pronuncia di questa Corte in identica controversia (sentenza n. 4140/2020
dell'1.12.2020), operare una riduzione di tale valore, che si stima nella misura del 40%, giungendosi quindi ad un importo di € 69,72/Mq e, quindi, ad un valore finale dell'area espropriata (mq. 2470) pari ad € 172.208,40; si tratta peraltro di valore del tutto analogo a quello al quale, sia pure attraverso un diverso percorso motivazionale, è giunto alla fine il nominato c.t.u.
Posto poi che, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (v., ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 6.4.2023, n. 9482) l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione - come pure quella relativa all'indennità di occupazione legittima - costituisce un debito di valuta (non di valore), il dovrà deve corrispondere sull'importo a tale titolo Controparte_1
(indennità di esproprio) riconosciuto, i soli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio (16.2.1996)
e fino alla data del deposito della somma medesima.
Ciò posto, il nominato c.t.u., sulla base del criterio indicato ad questa stessa Corte all'atto del conferimento dell'incarico - e non oggetto di 12
contestazione di parte - e quindi applicando il valore di rendimento annuo in base al valore venale del suolo (v. pag. 22 della relativa relazione) - ha correttamente calcolato l'indennità dovuta per l'occupazione, a partire dal
5.1.1990 e fino al gennaio 1996.
Tenuto conto quindi, come base di calcolo, del valore del suolo come sopra individuato (€ 172.208,40), l'indennità di occupazione legittima, per il periodo in precedenza precisato e secondo il criterio del rendimento indicato da questa stessa Corte al momento del conferimento dell'incarico al c.t.u., va determinata nella misura complessiva di € 95.256,98, anche in questo caso sostanzialmente analogo a quello individuato alal fine dal nominato c.t.u. nella propria relazione tecnica.
Su ciascuna annualità maturata a titolo di occupazione legittima
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla relativa maturazione sino al momento del deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti
(v. Cassazione civile, Sez. I, 6/11/2024, n. 28507; cfr. anche Cass. 19.7.02 n.
10535; id. 10.7.98 n. 6722).
In conclusione, determinate le indennità di esproprio e di occupazione legittima richieste nei termini sopra precisati, il , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, va condannato al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria Territoriale dello
Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre accessori come rispettivamente indicato.
Quanto alle spese e competenze del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore delle attrici in 13
epigrafe indicate, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,000 ad € 260.000,00, individuato in base al differenziale delle indennità in contestazione), considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Va disposta infine la chiesta distrazione di spese e competenze di lite come sopra regolamentate, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Emilio
Sandulli, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing. Per_2
vanno definitivamente poste a carico del soccombente
[...] CP_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con citazione del 24.4.1996, nei Parte_2 Parte_1
confronti del , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, così provvede:
1) determina in complessivi € 172.208,40 la complessiva indennità di
espropriazione dovuta per la causale di cui alla parte motiva e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – tempore al Controparte_1
relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale 14
sullo stesso decorrenti dal 16.2.1996 e sino al predetto deposito, in favore delle attrici in epigrafe indicate;
2) determina in complessivi € 95.256,98 la complessiva indennità di
occupazione legittima dovuta per la causale di cui alla parte motiva, e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze,
Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale su ciascuna annualità dall'indennità di occupazione dalla relativa scadenza sino alla data del predetto deposito, in favore delle attrici in epigrafe indicate;
3) Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore delle attrici in epigrafe indicate delle spese e competenze di lite relative al presente di giudizio, che liquida in complessivi € 12.250,00, di cui € 250,00 per spese ed € 12.000,00
per compensi, nonché rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 in favore dell'Avv. Paolo Emilio Sandulli, dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing.
[...
, definitivamente a carico del soccombente Persona_2 CP_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore. CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
NT MU
IL PRESIDENTE 15
IO OM