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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 17.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1350/2023 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso degli avv.ti Felcini, Bartoloni e Benevole, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due in Jesi, c.so Matteotti n. 74, con indicazione del domicilio digitale per ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec Email_1
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RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Temperini e dall'avv. Brozzetti giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, c.so Vannucci n. 47 con indicazione del domicilio digitale per ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec e Email_3
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RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: MANSIONI SUPERIORI – FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO – PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente adduce di essere stato assunto dalla convenuta dapprima con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 16.9.2013 al 17.5.2023, quando gli
1 veniva comminato il licenziamento disciplinare. Sostiene di avere svolto di fatto le mansioni di vice caponegozio e successivamente dal 1.3.2017 quelle di caponegozio con diritto all'assegnazione del terzo livello dall'assunzione al 28.2.2017 e del secondo livello dal 1.3.2017 alla conclusione del rapporto di lavoro, sicché agiva per il riconoscimento delle differenze retributive maturate. Riguardo alla sanzione disciplinare irrogatagli per avere falsamente attestato la presenza in servizio in tre occasioni, rileva che non vi era alcun regolamento aziendale che imponesse l'autorizzazione dei superiori per la gestione delle presenze da parte del caponegozio;
che ciò nonostante aveva avvisato il caposettore delle modifiche apportate;
che in un caso l'indicazione dell'orario delle 7:00 era dovuto ad un mero errore materiale per digitazione del tasto 7 anziché del tasto 8; che percependo un importo fisso a titolo di straordinario forfettizzato l'indicazione di un diverso orario di ingresso al lavoro non poteva in alcun modo garantirgli un beneficio economico;
che il software evidenzia tutte le modifiche apportate sicché il dipendente non avrebbe potuto porre in essere una condotta occulta e fraudolenta;
che i fatti si erano occasionati in situazioni di emergenza organizzativa e in via del tutto occasionale;
che tenuto conto delle circostanze in cui si erano verificati i fatti la sanzione irrogata era del tutto sproporzionata;
che in subordine poteva configurarsi al limite un giustificato motivo soggettivo con diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Costituendosi in giudizio, la datrice di lavoro allega che vi era una specifica procedura che imponeva all'assistente di filiale di predisporre l'orario del negozio che veniva sottoposto per la validazione al caposettore commerciale, sicché ogni successiva variazione di orario doveva essere apportata solo dopo aver informato il caposettore e avere ricevuto da questi specifica approvazione. Nelle tre occasioni indicate il sig. aveva Per_1 segnalato un orario di ingresso al lavoro del diverso da quello da lui Pt_1 inserito manualmente nel sistema di ril delle presenze. Tale comportamento, anche in considerazione del ruolo svolto dal ricorrente, integrava un abuso di fiducia che legittimava il recesso datoriale, considerate le plurime violazioni caratterizzate da volontaria preordinazione, il depauperamento del patrimonio aziendale, i furbeschi artifici di copertura posti in essere per camuffare le violazioni commesse. In subordine chiede di considerare l'aliunde perceptum o percipiendum ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Eccepisce l'inammissibilità della domanda di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, non essendoci alcun raffronto con le declaratorie contrattuali e nega nel merito lo svolgimento di mansioni superiori, rilevando che il ricorrente era stato destinatario di un'indennità per lavoro straordinario forfettizzato e di altra indennità per specializzazione. Contesta i conteggi in quanto fondati su circostanze di fatto non veritiere ed elaborati senza tenere conto dell'indennità di specializzazione;
si oppone alla liquidazione di compensi per lavoro straordinario svolto in quanto non vi era specifica domanda, non era stata fornita prova ed era stato corrisposto un
2 compenso forfettizzato del quale doveva tenersi conto. La causa veniva istruita con acquisizioni documentali ed escussione di una pluralità di testimoni e discussa dapprima oralmente in presenza delle parti e successivamente a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio con scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Del compenso per lavoro straordinario. Come correttamente eccepito da parte resistente nella memoria di costituzione e risposta, non vi è alcuna domanda per il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolto, nonostante nel calcolo delle differenze retributive il sindacato abbia determinato anche il compenso spettante a tale titolo. Al riguardo, a fronte di conclusioni alquanto chiare nell'individuare la pretesa nel pagamento delle differenze retributive spettanti per errato inquadramento anche dalla lettura complessiva del ricorso non è possibile desumere una domanda diversa ed ulteriore riguardante il lavoro straordinario. In particolare, la presenza di un capitolo di prova sull'orario di lavoro del ricorrente ben può essere considerata finalizzata a provare il ruolo di caponegozio ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate, né è sufficiente il mero rinvio al conteggio sindacale per comprendere nella domanda anche il pagamento del lavoro straordinario asseritamente svolto. Ne deriva che la pretesa esula dalla causa petendi azionata nel presente procedimento. Solo per completezza si osserva che è pacifico che il ricorrente avesse in godimento un'indennità per lavoro straordinario forfettizzato, sicché sarebbe stato necessario fornire una prova puntuale dello svolgimento di lavoro straordinario in misura superiore a quella remunerata dall'indennità pattuita (tanto più che a volte nelle buste paga viene erogato un compenso ulteriore a titolo di straordinario che si somma al compenso forfettizzato), circostanza che non è stata né adeguatamente allegata (nel ricorso non si parla affatto del numero di ore di straordinario svolto, dell'entità dell'indennità di straordinario forfettizzato, dell'inadeguatezza di questa), né adeguatamente provata dal momento che gli unici due testimoni che hanno riferito sull'orario di lavoro del ricorrente hanno affermato l'una (teste in maniera generica Tes_1 che le ore settimanali di un caponegozio e tre quelle di un vice caponegozio erano 46, l'altro (teste ) che l'orario di caponegozio e Tes_2 vicecaponegozio poteva variare a se le esigenze di lavoro, essendo, dunque, possibile che venissero superate le 40 ore settimanali di lavoro ordinario, ma senza che vi fosse una regola, essendo legato lo straordinario alle esigenze lavorative sempre variabili. La stessa allegazione contenuta nel ricorso introduttivo parla di una media in difetto di 48 ore settimanali che non ha avuto invero adeguato riscontro nelle prove raccolte.
3. Dello svolgimento di mansioni superiori. In contenzioso del tutto analogo e sovrapponibile al presente questo Tribunale con la pronuncia n. 212/2023 ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
3 In particolare, si legge in tale sentenza qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c. che “In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata comparazione delle mansioni allegate con le declaratorie contrattuali. Al contrario, nel ricorso introduttivo risultano indicate specificamente le mansioni svolte, sono riportate le declaratorie dei livelli rivendicati e viene spiegata la ragione della riconducibilità delle prime alle seconde, sicché il ricorso appare completo sotto il profilo della causa petendi e del petitum. Nel merito, in punto di diritto, la Suprema Corte ritiene che l'inquadramento del lavoratore dipendente debba essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (Cass. sez. lav. 1433/96). Ne deriva che il giudice, per individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, dovrà seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria, in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. sez. lav. n. 7453/2002). A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 7007/1987). Peraltro, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche in scala crescente a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore il cui onere di allegazione di prova incombe sullo stesso lavoratore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. 12092/2004). Nel caso di specie, il ricorrente è stato inquadrato dall'aprile 2019 nel III livello, cui appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Tra i profili che appartengono a tale livello rientra anche il commesso specializzato provetto ossia il personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporto commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali,
4 espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori. Nel periodo precedente il …RICORRENTE… era inquadrato nel IV livello cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Tra i profili sono annoverati il cassiere e il commesso alla vendita al pubblico. Il …RICORRENTE… rivendica per il periodo dal 1.3.2017 al 31.5.2018 l'inquadramento nel II livello cui appartengono i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. In particolare, rientra in tale livello il profilo del capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita. Per il periodo successivo sino al 29.9.2021 il ricorrente rivendica al contrario l'inquadramento nel I livello cui appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. Tra i profili annoverati in tale livello appare anche il gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico. Dal confronto delle declaratorie contrattuali sopra riportate emerge che nessuna mansione di controllo e coordinamento di altri lavoratori appartiene alle mansioni proprie del III livello, mentre la distinzione tra il II livello e il I livello sta nella maggiore autonomia di gestione con relativa responsabilità riconosciuta al I livello e carente nella declaratoria del II livello. Orbene, dalle allegazioni delle parti risulta che il ricorrente per il periodo dal 1.3.2017 al 31.5.2018 svolse mansioni di vice-assistente di negozio, sostituendo ove necessario l'assistente di negozio nei compiti di chiusura e apertura e gestione della cassa e del denaro;
a decorrere dall'aprile 2019 gli veniva riconosciuto il III livello con qualifica di vice assistente di filiale, che peraltro era già indicata nelle buste paga a decorrere dal giugno 2017. Da giugno 2018, al contrario, il ricorrente svolgeva il ruolo di assistente di filiale o capo negozio. Dall'istruttoria svolta è emerso che l'assistente di filiale svolge attività di coordinamento del personale addetto al negozio in quanto, ricevute dall'ispettore di zona le ore disponibili per il personale, stabilisce e coordina i turni del personale, raccogliendo anche eventuali richieste di ferie e permessi che poi sottopone all'ispettore di zona (teste Tes_3
. Il capo negozio distribuisce le mansioni e gli orari ai vari addetti, p Tes_4 tore di zona che può apportare delle modifiche (teste ); è anche Tes_5 Tes_2 responsabile dell'incasso che controlla assieme al cassiere. È ato che è l'assistente di negozio ad effettuare l'ordine in base alle esigenze del negozio, pur potendo l'ispettore di zona apportare variazioni (teste ); in particolare “per gli Tes_5 Tes_2 ordini di merce arriva una brochure che indi e in offerta con quantità minima da ordinare. Ogni capo negozio poi gestisce le quantità in autonomia, poi c'è un controllo da parte dell'ispettore che può cambiare ordine” (teste in conformità anche Tes_4
5 la deposizione del teste ). Sono compiti dell'assistente di negozio: controllare la Tes_2 pulizia del negozio, la p gli addetti, collocare i prodotti sugli scaffali verificando la necessità di assortimento e inviando le richieste di merci al magazzino centrale secondo le indicazioni date dall'azienda, verificare la corrispondenza dei prezzi al listino, versare periodicamente gli incassi nella cassaforte del negozio (teste . Il capo negozio aveva, Tes_5 poi, la piena responsabilità della cassaforte nel senso che “q rivava la vigilanza per i prelievi me ne occupavo io, mi occupavo di cambio denaro per le cassiere, ricontavo il denaro per metterlo in cassa e in caso di differenze cassa o eccedenze si ricontava la cassaforte” (teste
. Tes_4
a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali si evince che l'assistente di negozio nell'ambito dell'organizzazione propria dell' era carente di una piena CP_1 responsabilità nella gestione del negozio, considerato che tutte le decisioni inerenti alla gestione del personale e all'assortimento del negozio non solo erano assunte nell'ambito delle direttive fornite dall'azienda, ma erano altresì sottoposte al controllo dell'ispettore di zona, che ben poteva apportare modifiche all'organizzazione dei turni o agli ordini di merci provenienti dall'assistente di negozio. Ne deriva che non vi sono elementi per poter riconoscere al …RICORRENTE… il I livello rivendicato per il periodo in cui svolse mansioni di assistente di negozio. D'altro canto, appare del tutto insufficiente l'inquadramento nel III livello considerato che, seppure sotto la direzione dell'ispettore di zona, è innegabile che il capo negozio avesse funzioni di coordinamento del personale e di controllo del loro operato, dalle operazioni di cassa all'esposizione della merce alla pulizia, dovendo considerarsi che l'ispettore di zona non era presente in modo costante nel punto vendita. Per tali ragioni si ritiene che sia congruo il riconoscimento del II livello per il periodo da giugno 2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro. A tale proposito, non rileva che in tutti gli assistenti di negozio siano inquadrati nel III livello, avendo diritto il CP_1 la riconoscimento del livello confacente alle mansioni svolte secondo le declaratorie del contratto collettivo nazionale e non potendo in alcun modo incidere su tale diritto una prassi deteriore instauratasi nell'ambito dell'azienda datrice di lavoro. Peraltro, non è possibile alcun confronto con altri lavoratori senza avere contezza delle modalità concrete con cui ciascuno di essi svolge le mansioni di capo negozio. Quanto al periodo precedente in cui il ricorrente ha svolto mansioni di vice assistente di filiale, non è contestato che dal febbraio 2017 il …RICORRENTE…, come allegato nel ricorso introduttivo, sostituì la svolgendo mansioni di chiusura e apertura del punto Pt_2 vendita e gestione di cassafor i denaro. A fronte di tali mansioni egli ebbe la corresponsione di una indennità di specializzazione. In tale periodo il ricorrente era inquadrato nel IV livello, nella cui declaratoria rientrano lavoratori che hanno responsabilità limitata ai propri compiti operativi di vendita e operazioni complementari, declaratoria sicuramente non confacente alla responsabilità di chi deve curare apertura e chiusura del negozio, nonché controllo del denaro e della cassaforte. Al contrario nella declaratoria del III livello viene precisato che rientrano anche i lavoratori che nel reparto di propria competenza svolgano compiti di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle figure di coordinamento e controllo. Orbene, nel periodo di assenza dell'assistente di negozio può ben ritenersi che il vice-capo negozio
6 svolgesse mansioni di raccordo organizzativo dei lavoratori seguendo le disposizioni avute dall'assistente di negozio, cui competevano le mansioni di coordinamento e controllo. Peraltro, le mansioni di apertura e chiusura del negozio e di gestione della cassaforte, che non è contestato siano state svolte dal ricorrente nel suddetto periodo, da un lato implicano una specializzazione e responsabilità maggiori del semplice addetto alla vendita o del cassiere comune di IV livello, dall'altro non attribuiscono quella responsabilità di controllo e coordinamento dei lavoratori del punto vendita che venne affidata al …RICORRENTE… nel momento in cui venne investito delle funzioni di assistente di negozio, come peraltro emerge dalle stesse mansioni allegate nel ricorso introduttivo con riferimento ai due periodi sopra indicati.” Anche l'istruttoria svolta nel presente procedimento (durante il quale sono stati escussi molti dei testimoni già sentiti nella precedente controversia) ha confermato le medesime modalità operative, con diritto del Pt_1 all'attribuzione del II livello a decorrere dal momento in cu l'assegnazione del ruolo di caponegozio (1.3.2017). Per il periodo precedente, al contrario, a differenza della causa decisa con la pronuncia sopra riportata, non vi è né adeguata allegazione né specifica prova di uno svolgimento continuativo e prevalente di mansioni superiori, non essendo neppure allegato il periodo specifico in cui il svolse in Pt_1 concreto mansioni di vice caponegozio per assenza del caponegozio. D'altro canto, dagli stessi capitoli di prova allegati in calce al ricorso e confermati dai testi escussi emerge che prima del 1.3.2017 nei punti vendita in cui il Pt_1 era addetto vi era la presenza di un caponegozio che assegnava le man che ordinariamente attenevano alla predisposizione di ordini di merce Pt_1
e (il che esclude qualsiasi responsabilità e autonomia), carico e scarico merce, sistemazione della merce in magazzino e sugli scaffali, mansione di cassiere;
solo qualora fosse assente il caponegozio (circostanza di cui non vi è prova se si sia verificata e con che frequenza e durata) il si occupava Pt_1 dell'organizzazione e gestione del negozio e del personale fferente. Pertanto, per tale periodo non vi è prova dello svolgimento continuativo di mansioni superiori, in quanto le mansioni descritte come ordinariamente svolte dal rientrano in quelle di un lavoratore con specifiche Pt_1 conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche che svolge attività di vendita e operazioni complementari (tra cui può annoverarsi anche quella di occuparsi del riassortimento della merce di routine), sicché correttamente è stato inquadrato nel IV livello, che comprende i profili di commesso addetto alla vendita e di cassiere. Ne deriva che la domanda potrà essere accolta unicamente con riferimento al periodo dal 1.3.2017 alla cessazione del rapporto con riconoscimento del II livello. Secondo il conteggio sindacale rielaborato all'esito dell'ordinanza giudiziale del 17.12.2024, che tiene conto dell'indennità di specializzazione erogata proprio in funzione della particolarità delle mansioni assegnate, spetta al ricorrente per il periodo indicato a titolo di differenze retributive la somma
7 lorda di Euro 15.215,98, somma che si ritiene congrua in assenza di specifica contestazione della controparte in ordine allo sviluppo dei conteggi. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4. Della legittimità del licenziamento disciplinare. Il ricorrente è stato licenziato in quanto ha modificato le timbrature inserite nel sistema senza chiedere previamente l'autorizzazione ed attestando falsamente la sua presenza in servizio in tre specifiche ipotesi verificatesi in data 11.4.2024, 14.4.2024, 18.4.2024. A tale proposito va innanzitutto rilevato che non è stata dimostrata la prassi aziendale sussistente al momento degli eventi contestati per la quale, dopo l'approvazione dell'orario settimanale da parte dell'ispettore di zona, questi dovesse preventivamente approvare qualsiasi ulteriore modifica dell'orario di lavoro. È provato in atti e non contestato che in data 18.4.2024 la Per_2 ispettore di zona, inviava nella chat dei colleghi un messaggio del tenore: “Ragazzi scusate ma si sta creando un sacco di casino nei miei file. Quando inserite l'orario io ve lo confermo e voi lo esponete, se nel corso della settimana dovete fare dei cambi io ve lo devo autorizzare e cambiare su scheduling quindi voi non dovete fare modifiche ma ve lo faccio io quando vi autorizzo” (doc. 10 fascicolo ricorrente). I testimoni escussi al riguardo hanno dato versioni differenti delle modalità di gestione delle modifiche dell'orario di lavoro. Tutti i dipendenti hanno affermato che sino all'invio di tale messaggio era prassi che fosse l'assistente di negozio, ossia il ad inserire le modifiche resesi Pt_1 necessarie durante la settimana avv uccessivamente l'ispettore di zona, mentre dopo il messaggio sopra riportato la prassi era stata modificata, essendo stata prevista la preventiva autorizzazione dell'ispettore che avrebbe, poi, provveduto anche all'inserimento delle modifiche di orario (teste
; al contrario, i testi addotti dal resistente (teste Tes_1 Tes_6 Tes_7 ersonale, teste capo area vendite Tes_5 Parte_3
teste e capi settore) hanno affermato che la
[...] Per_2 Tes_2
avev p previa autorizzazione dell'ispettore di zona per i cambiamenti intervenuti durante la settimana. Il contrasto tra le deposizioni dei dipendenti e di coloro che erano preposti al controllo dell'operato degli assistenti di negozio porta a ritenere che la prassi sulla quale si fondano le contestazioni non ha trovato adeguato riscontro. Tanto più che le deposizioni dei testi di parte resistente sul punto non sono tutte univoche, in quanto alcuni sostengono che il capo settore dovesse non solo essere informato preventivamente ma deve anche autorizzare e può altresì inserire la modifica (teste “nel messaggio Per_2 che mi viene mostrato (allegato 1) ribadisco che son evo autorizzare il cambio di orario e che posso fare l'inserimento anche io”); altri sostengono che la modifica veniva inserita dal caponegozio ma non aveva alcun valore
8 fino a che non venisse approvata dall'ispettore di zona che poteva essere informato anche telefonicamente (teste “dopo l'inserimento serviva Tes_2
l'autorizzazione dell'ispettore…le ges sempre con autorizzazione successiva all'inserimento ed eventuali errori vengono corretti poi l'ispettore li conferma o meno”; teste “va bene anche l'informazione del cambio Tes_5 in via telefonica ma poi v nel sistema Zucchetti perché il capo settore deve controllare il rispetto di alcuni parametri tipo il rispetto dei riposi. La variazione poi doveva essere approvata tramite sistema prima che essa fosse messa in atto”); altri adducono che l'inserimento delle modifiche veniva curato dal capo negozio e avveniva solo dopo l'autorizzazione (teste “non Tes_7
è accaduto mai che il capo negozio inserisse una va prima dell'autorizzazione dell'ispettore di zona….anche le variazioni vengono inserite dal capo negozio ma è sempre l'ispettore di zona che le autorizza e senza tale autorizzazione non possono avere valore. Le variazioni devono essere autorizzate prima dell'inserimento”). Nel manuale di gestione del sistema delle timbrature (doc. 3 fascicolo ricorrente) viene previsto, contrariamente a quanto affermato da molti testimoni addotti da parte resistente, che in caso di timbratura mancante veniva inserito l'orario (non si indica il soggetto che doveva curare tale inserimento, ma può desumersi che fosse il caponegozio secondo quanto riferito anche dai testimoni) con invio successivo al capo settore per la richiesta di autorizzazione, sicché neppure da tale manuale emerge che dovesse esserci una autorizzazione preventiva, né tanto meno l'inserimento direttamente da parte del capo settore. La mancanza di univocità ed adeguata prova della procedura da seguire rende infondate le contestazioni di avere provveduto ad inserire le modifiche senza previa autorizzazione. Rimane, dunque, la falsa attestazione della presenza in servizio con riferimento ai tre episodi contestati. A tale proposito va premesso che il riscontro della falsa attestazione in servizio deriva dall'utilizzo di indagini ispettive commissionate dalla datrice di lavoro ad una società investigativa esterna con riferimento precipuo alla posizione del teste . Pt_1 Per_1
Sul pun iurisp costante ha affermato che i controlli investigativi posti in essere dal datore di lavoro tramite agenzie investigative non sono vietati, purché siano finalizzati a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro, mentre non possono essere diretti a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale, in ossequio al divieto sancito dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Cass. n. 15094/2018; conf. Cass. n. 3590/2011). Inoltre, è giustificato il ricorso a tali strumenti investigativi in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. n. 3590/2011)” (così testualmente Cass. 2565/2025).
9 Nel caso di specie il datore di lavoro non ha allegato come era suo onere alcun sospetto di compimento di atti illeciti che potesse averlo portato a delegare ad un'agenzia investigativa il controllo dell'operato del sicché Pt_1 il ricorso a tale controllo non appare giustificato, circostanza che inficia la rilevanza probatoria e la piena utilizzabilità delle risultanze degli accertamenti svolti. D'altro canto, i fatti rilevati in tali accertamenti sono stati ritualmente acquisiti nel contraddittorio delle parti tramite le dichiarazioni testimoniali del teste sicché di essi deve in ogni caso tenersi conto ai fini del giudizio. Per_1
e del compendio probatorio, le circostanze contestate sono risultate di molto ridimensionate all'esito dell'istruttoria. In particolare, con riferimento al giorno 18.4.2023 il ricorrente aveva avvisato il capo settore he il figlio era malato e che anche lui non si
Per_2 sentiva bene, e la va detto di fare “quel che poteva nel senso che se il
Per_2 dipendente si sentiv al lavoro sarebbe venuto se stava male sarebbe rimasto a casa”, (come risulta dallo scambio di messaggi del 18 aprile 2023, doc. 13 a fascicolo ricorrente, nonché dalla deposizione della teste Dunque, il
Per_2 capo settore era stato avvisato alle 7:27 dal lavorator ebbe prima portato a scuola la figlia e poi, nonostante stesse male, sarebbe andato al lavoro;
a fronte di tale comunicazione la aveva fornito il suo
Per_2 consenso all'entrata in ritardo, atteso che ave ato il ricorrente a fare quel che poteva;
lo stesso giorno nel pomeriggio il capo settore aveva chiesto se il ricorrente avesse inserito delle modifiche nelle timbrature e il alle Pt_1
13:43 confermava di avere modificato solo la timbratura di un dipendente, ma subito dopo alle 13:45 precisava di avere modificato anche la sua timbratura indicando l'ingresso alle 7:45 a fronte di una timbratura originaria delle 7:48; la aveva risposto “ok” al messaggio. Si ritiene che in tale frangente Per_2
l'ingresso in ritardo fosse stato autorizzato e che l'arrotondamento della timbratura alle 7:45 anziché alle 7:48 fosse privo di rilievo, sia perché il caposettore era stato avvisato lo stesso giorno senza nulla obiettare al riguardo, sia perché invero il ricorrente percepiva un compenso per lo straordinario forfettizzato, sicché l'aggiunta di tre minuti non poteva in alcun modo determinare un danno all'azienda e un vantaggio per sé. Dunque, anche sotto tale profilo il comportamento contestato appare privo di rilevanza disciplinare. Con riferimento all'episodio del 14.4.2023, viene contestato che a fronte di una mancata timbratura il ricorrente avesse inserito dapprima l'orario delle 6:30 e successivamente l'orario delle 7:30, mentre l'addetto dell'agenzia investigativa inviato a controllarlo aveva rilevato la sua presenza in servizio soltanto alle 7:46. Sul punto è stato prodotto in atti un messaggio del ricorrente inviato alle ore 7:23 al caposettore (che sostituiva la Parte_4 la quale ha dichiarato di essere stata a rno) nel quale lo Per_2 he “…autista è andato via senza ne prendere i vuoti e senza farmi chiudere il viaggio. tolto da lui senza la presenza nostra. Ho il numero CP_2
10 di targa”. Tale informazione evidenzia che per lo meno alle 7:23 il ricorrente era presente nella zona magazzino, avendo rilevato la partenza dell'autista e le mancanze riscontrate, sicché l'indicazione dell'orario 7:30 era del tutto legittima anzi favorevole all'azienda. Si evidenzia ancora che lo ttesta Per_1 la presenza presso il punto vendita del ricorrente alle 7:46, sclude che prima di entrare in negozio il ricorrente si fosse recato, come affermato in ricorso, presso il magazzino dove aveva constatato le circostanze sopra riferite al caposettore. Anche in tale caso, dunque, la prova dell'illecito gravante sulla datrice di lavoro non è stata fornita in modo adeguato. Rimane, pertanto, l'episodio dell'11.4.2023 in cui lo stesso ricorrente ammette di avere per errore digitato come orario di inizio del lavoro le ore 7:00 anziché come era sua intenzione le ore 8:00. Trattasi indubbiamente di un atteggiamento quantomeno negligente e disciplinarmente rilevante anche per il ruolo di responsabile che il ricorrente aveva all'interno del punto vendita. Ciò nonostante, non si ritiene che si tratti di comportamento idoneo a giustificare il recesso anziché una sanzione conservativa, considerato che, a fronte di un compenso per il lavoro straordinario forfettizzato, la modifica in suo favore per un'ora di lavoro non poteva apportare, in mancanza di allegazione e prova contraria, alcun beneficio al ricorrente, circostanza questa precisata in ricorso e in alcun modo contrastata da parte resistente;
d'altro canto, il ricorrente non ha utilizzato alcun artificio o raggiro ben consapevole che le modifiche e gli inserimenti nel sistema di rilevamento delle presenze erano controllabili dall'ispettore di zona e che la sua presenza in servizio ben poteva essere attestata dai dipendenti che con lui prestavano attività lavorativa a prescindere dall'intervento dell'agenzia investigativa della cui legittimità si è già detto;
da ultimo, a fronte della confessione di un mero errore di digitazione imputabile a colpa, nessuna prova di un comportamento doloso è stata fornita dalla datrice di lavoro, dolo che, invero, può escludersi in via presuntiva alla luce della mancanza di prova di alcun vantaggio economico per il ricorrente per le ragioni sopra esposte. All'esito dell'istruttoria, può, dunque, concludersi che il licenziamento è stato comminato a fronte di un comportamento disciplinarmente rilevante, ma punibile con sanzione conservativa secondo il codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo, che punisce con la sanzione della multa il ritardo nell'inizio del lavoro, nonché l'assenza dal lavoro senza giustificazione fino a tre giorni, comportamenti di gravità paragonabile a quello contestato nel caso di specie. Ne deriva l'illegittimità del recesso impugnato.
5. Delle conseguenze dell'illegittimità del recesso. Quanto alle conseguenze di tale illegittimità va rilevato, che essendo iniziato il rapporto di lavoro tra le parti in data 16.9.2013, sarà applicabile la disciplina prevista nell'art. 18 St. Lav. come modificato dalla legge 92/2012, che al comma 4 prevede, in caso di comportamento punibile con sanzione conservativa, il diritto alla reintegra nel posto di lavoro con corresponsione di un'indennità per il tempo trascorso dal
11 licenziamento all'effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità. Quanto all'incidenza che sul calcolo dell'indennità ha l'aliunde perceptum, la giurisprudenza ritiene che “nessuna rilevanza può attribuirsi alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel periodo di estromissione, trattandosi di elemento in nessun modo desumibile dalla disposizione in esame e non coerente con il principio della compensatio lucri cum damno, di cui l'aliunde perceptum e percipiendi costituiscono applicazione, che presuppone una valutazione complessiva sia del danno e sia dell'incremento patrimoniale, causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito (v. Cass. n. 16702 del 2020; Cass., S.U., ud. 22.5.2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567; con specifico all'aliunde perceptum, v. Cass. n. 7453 del 2005; n. 2529 del 2003)
… l'aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell'art. 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra … nel sistema delineato dall'art. 18, comma 4 cit., il computo dell'indennità risarcitoria deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o percepibili, e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa;
le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo … in altri termini, la previsione normativa del tetto massimo delle dodici mensilità non incide sul sistema di calcolo del danno effettivamente subito dal lavoratore per effetto del licenziamento (pari alle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, depurate di quanto aliunde percepito o percepibile), e rileva solo all'esito del conteggio eseguito, in termini di limite massimo entro cui l'indennità risarcitoria può essere riconosciuta” (Cass. Sez. L, 07/02/2022, n. 3824 e n. 3825, entrambe in motivazione sub §§ 7.5., 7.7., 7.8. e da 7.11. a 7.13)” (in tale senso, Cass. 3825/2022 poi ripresa da Cass. 20313/2022). Orbene, nel caso di specie va rilevato che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente ammontava ad Euro 1.893,66 di stipendio mensile, cui si sommavano l'indennità per straordinario forfettizzato (euro 250,00) e l'indennità di specializzazione (Euro 130,00), per un totale di Euro 2.273,66 da aumentare dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per un totale di Euro 2.589,27; essendosi protratta l'assenza dal licenziamento fino alla effettiva reintegra da maggio 2023 a marzo 2025 per un totale di 22 mesi l'ammontare delle retribuzioni maturate in tale periodo è pari ad una valutazione equitativa ad Euro 56.963,94. Quanto alle somme percepite nel periodo intermedio per avere lavorato presso l'Abbondanza s.r.l. da luglio 2023 a luglio 2024 per un totale di 12 mesi, il ricorrente è riuscito ad ottenere da tale datrice di lavoro le buste paga relative a mensilità aggiuntive e 10 mensilità mancando i mesi di ottobre e
12 dicembre 2023; anche in tale caso in via equitativa essendo attestato dalle buste paga in atti una retribuzione lorda pari a Euro 24.921,75 per 10 mensilità si ritiene che, rapportando tale importo lordo a 12 mensilità, il ricorrente possa avere percepito una somma pari a Euro 29.906,10. La differenza tra somma spettante e aliunde perceptum ammonta dunque in via equitativa ad Euro 27.057,84, inferiore alla somma corrispondente al limite massimo di 12 mensilità (2.589,27 x 12 = 31.071,24), sicché la convenuta sarà condannata, oltre che alla reintegra, al pagamento della suddetta somma lorda in favore del lavoratore.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni esposte. Sulle somme dovute spetteranno, poi, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, vista anche la mancata adesione alla proposta conciliativa più favorevole alla convenuta rispetto all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 per l'effett il Controparte_1 lavoratore nel posto di e contributiva e previdenziale nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria onnicomprensiva lorda di Euro 27.057,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso (17.05.2023) al saldo;
2) Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma per differenze rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lit 7,00 per com ale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 15.03.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
13 14
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 17.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1350/2023 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso degli avv.ti Felcini, Bartoloni e Benevole, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due in Jesi, c.so Matteotti n. 74, con indicazione del domicilio digitale per ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec Email_1
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RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Temperini e dall'avv. Brozzetti giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, c.so Vannucci n. 47 con indicazione del domicilio digitale per ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec e Email_3
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RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: MANSIONI SUPERIORI – FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO – PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente adduce di essere stato assunto dalla convenuta dapprima con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 16.9.2013 al 17.5.2023, quando gli
1 veniva comminato il licenziamento disciplinare. Sostiene di avere svolto di fatto le mansioni di vice caponegozio e successivamente dal 1.3.2017 quelle di caponegozio con diritto all'assegnazione del terzo livello dall'assunzione al 28.2.2017 e del secondo livello dal 1.3.2017 alla conclusione del rapporto di lavoro, sicché agiva per il riconoscimento delle differenze retributive maturate. Riguardo alla sanzione disciplinare irrogatagli per avere falsamente attestato la presenza in servizio in tre occasioni, rileva che non vi era alcun regolamento aziendale che imponesse l'autorizzazione dei superiori per la gestione delle presenze da parte del caponegozio;
che ciò nonostante aveva avvisato il caposettore delle modifiche apportate;
che in un caso l'indicazione dell'orario delle 7:00 era dovuto ad un mero errore materiale per digitazione del tasto 7 anziché del tasto 8; che percependo un importo fisso a titolo di straordinario forfettizzato l'indicazione di un diverso orario di ingresso al lavoro non poteva in alcun modo garantirgli un beneficio economico;
che il software evidenzia tutte le modifiche apportate sicché il dipendente non avrebbe potuto porre in essere una condotta occulta e fraudolenta;
che i fatti si erano occasionati in situazioni di emergenza organizzativa e in via del tutto occasionale;
che tenuto conto delle circostanze in cui si erano verificati i fatti la sanzione irrogata era del tutto sproporzionata;
che in subordine poteva configurarsi al limite un giustificato motivo soggettivo con diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Costituendosi in giudizio, la datrice di lavoro allega che vi era una specifica procedura che imponeva all'assistente di filiale di predisporre l'orario del negozio che veniva sottoposto per la validazione al caposettore commerciale, sicché ogni successiva variazione di orario doveva essere apportata solo dopo aver informato il caposettore e avere ricevuto da questi specifica approvazione. Nelle tre occasioni indicate il sig. aveva Per_1 segnalato un orario di ingresso al lavoro del diverso da quello da lui Pt_1 inserito manualmente nel sistema di ril delle presenze. Tale comportamento, anche in considerazione del ruolo svolto dal ricorrente, integrava un abuso di fiducia che legittimava il recesso datoriale, considerate le plurime violazioni caratterizzate da volontaria preordinazione, il depauperamento del patrimonio aziendale, i furbeschi artifici di copertura posti in essere per camuffare le violazioni commesse. In subordine chiede di considerare l'aliunde perceptum o percipiendum ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Eccepisce l'inammissibilità della domanda di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, non essendoci alcun raffronto con le declaratorie contrattuali e nega nel merito lo svolgimento di mansioni superiori, rilevando che il ricorrente era stato destinatario di un'indennità per lavoro straordinario forfettizzato e di altra indennità per specializzazione. Contesta i conteggi in quanto fondati su circostanze di fatto non veritiere ed elaborati senza tenere conto dell'indennità di specializzazione;
si oppone alla liquidazione di compensi per lavoro straordinario svolto in quanto non vi era specifica domanda, non era stata fornita prova ed era stato corrisposto un
2 compenso forfettizzato del quale doveva tenersi conto. La causa veniva istruita con acquisizioni documentali ed escussione di una pluralità di testimoni e discussa dapprima oralmente in presenza delle parti e successivamente a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio con scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Del compenso per lavoro straordinario. Come correttamente eccepito da parte resistente nella memoria di costituzione e risposta, non vi è alcuna domanda per il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolto, nonostante nel calcolo delle differenze retributive il sindacato abbia determinato anche il compenso spettante a tale titolo. Al riguardo, a fronte di conclusioni alquanto chiare nell'individuare la pretesa nel pagamento delle differenze retributive spettanti per errato inquadramento anche dalla lettura complessiva del ricorso non è possibile desumere una domanda diversa ed ulteriore riguardante il lavoro straordinario. In particolare, la presenza di un capitolo di prova sull'orario di lavoro del ricorrente ben può essere considerata finalizzata a provare il ruolo di caponegozio ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate, né è sufficiente il mero rinvio al conteggio sindacale per comprendere nella domanda anche il pagamento del lavoro straordinario asseritamente svolto. Ne deriva che la pretesa esula dalla causa petendi azionata nel presente procedimento. Solo per completezza si osserva che è pacifico che il ricorrente avesse in godimento un'indennità per lavoro straordinario forfettizzato, sicché sarebbe stato necessario fornire una prova puntuale dello svolgimento di lavoro straordinario in misura superiore a quella remunerata dall'indennità pattuita (tanto più che a volte nelle buste paga viene erogato un compenso ulteriore a titolo di straordinario che si somma al compenso forfettizzato), circostanza che non è stata né adeguatamente allegata (nel ricorso non si parla affatto del numero di ore di straordinario svolto, dell'entità dell'indennità di straordinario forfettizzato, dell'inadeguatezza di questa), né adeguatamente provata dal momento che gli unici due testimoni che hanno riferito sull'orario di lavoro del ricorrente hanno affermato l'una (teste in maniera generica Tes_1 che le ore settimanali di un caponegozio e tre quelle di un vice caponegozio erano 46, l'altro (teste ) che l'orario di caponegozio e Tes_2 vicecaponegozio poteva variare a se le esigenze di lavoro, essendo, dunque, possibile che venissero superate le 40 ore settimanali di lavoro ordinario, ma senza che vi fosse una regola, essendo legato lo straordinario alle esigenze lavorative sempre variabili. La stessa allegazione contenuta nel ricorso introduttivo parla di una media in difetto di 48 ore settimanali che non ha avuto invero adeguato riscontro nelle prove raccolte.
3. Dello svolgimento di mansioni superiori. In contenzioso del tutto analogo e sovrapponibile al presente questo Tribunale con la pronuncia n. 212/2023 ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
3 In particolare, si legge in tale sentenza qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c. che “In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata comparazione delle mansioni allegate con le declaratorie contrattuali. Al contrario, nel ricorso introduttivo risultano indicate specificamente le mansioni svolte, sono riportate le declaratorie dei livelli rivendicati e viene spiegata la ragione della riconducibilità delle prime alle seconde, sicché il ricorso appare completo sotto il profilo della causa petendi e del petitum. Nel merito, in punto di diritto, la Suprema Corte ritiene che l'inquadramento del lavoratore dipendente debba essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (Cass. sez. lav. 1433/96). Ne deriva che il giudice, per individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, dovrà seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria, in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. sez. lav. n. 7453/2002). A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 7007/1987). Peraltro, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche in scala crescente a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore il cui onere di allegazione di prova incombe sullo stesso lavoratore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. 12092/2004). Nel caso di specie, il ricorrente è stato inquadrato dall'aprile 2019 nel III livello, cui appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Tra i profili che appartengono a tale livello rientra anche il commesso specializzato provetto ossia il personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporto commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali,
4 espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori. Nel periodo precedente il …RICORRENTE… era inquadrato nel IV livello cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Tra i profili sono annoverati il cassiere e il commesso alla vendita al pubblico. Il …RICORRENTE… rivendica per il periodo dal 1.3.2017 al 31.5.2018 l'inquadramento nel II livello cui appartengono i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. In particolare, rientra in tale livello il profilo del capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita. Per il periodo successivo sino al 29.9.2021 il ricorrente rivendica al contrario l'inquadramento nel I livello cui appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. Tra i profili annoverati in tale livello appare anche il gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico. Dal confronto delle declaratorie contrattuali sopra riportate emerge che nessuna mansione di controllo e coordinamento di altri lavoratori appartiene alle mansioni proprie del III livello, mentre la distinzione tra il II livello e il I livello sta nella maggiore autonomia di gestione con relativa responsabilità riconosciuta al I livello e carente nella declaratoria del II livello. Orbene, dalle allegazioni delle parti risulta che il ricorrente per il periodo dal 1.3.2017 al 31.5.2018 svolse mansioni di vice-assistente di negozio, sostituendo ove necessario l'assistente di negozio nei compiti di chiusura e apertura e gestione della cassa e del denaro;
a decorrere dall'aprile 2019 gli veniva riconosciuto il III livello con qualifica di vice assistente di filiale, che peraltro era già indicata nelle buste paga a decorrere dal giugno 2017. Da giugno 2018, al contrario, il ricorrente svolgeva il ruolo di assistente di filiale o capo negozio. Dall'istruttoria svolta è emerso che l'assistente di filiale svolge attività di coordinamento del personale addetto al negozio in quanto, ricevute dall'ispettore di zona le ore disponibili per il personale, stabilisce e coordina i turni del personale, raccogliendo anche eventuali richieste di ferie e permessi che poi sottopone all'ispettore di zona (teste Tes_3
. Il capo negozio distribuisce le mansioni e gli orari ai vari addetti, p Tes_4 tore di zona che può apportare delle modifiche (teste ); è anche Tes_5 Tes_2 responsabile dell'incasso che controlla assieme al cassiere. È ato che è l'assistente di negozio ad effettuare l'ordine in base alle esigenze del negozio, pur potendo l'ispettore di zona apportare variazioni (teste ); in particolare “per gli Tes_5 Tes_2 ordini di merce arriva una brochure che indi e in offerta con quantità minima da ordinare. Ogni capo negozio poi gestisce le quantità in autonomia, poi c'è un controllo da parte dell'ispettore che può cambiare ordine” (teste in conformità anche Tes_4
5 la deposizione del teste ). Sono compiti dell'assistente di negozio: controllare la Tes_2 pulizia del negozio, la p gli addetti, collocare i prodotti sugli scaffali verificando la necessità di assortimento e inviando le richieste di merci al magazzino centrale secondo le indicazioni date dall'azienda, verificare la corrispondenza dei prezzi al listino, versare periodicamente gli incassi nella cassaforte del negozio (teste . Il capo negozio aveva, Tes_5 poi, la piena responsabilità della cassaforte nel senso che “q rivava la vigilanza per i prelievi me ne occupavo io, mi occupavo di cambio denaro per le cassiere, ricontavo il denaro per metterlo in cassa e in caso di differenze cassa o eccedenze si ricontava la cassaforte” (teste
. Tes_4
a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali si evince che l'assistente di negozio nell'ambito dell'organizzazione propria dell' era carente di una piena CP_1 responsabilità nella gestione del negozio, considerato che tutte le decisioni inerenti alla gestione del personale e all'assortimento del negozio non solo erano assunte nell'ambito delle direttive fornite dall'azienda, ma erano altresì sottoposte al controllo dell'ispettore di zona, che ben poteva apportare modifiche all'organizzazione dei turni o agli ordini di merci provenienti dall'assistente di negozio. Ne deriva che non vi sono elementi per poter riconoscere al …RICORRENTE… il I livello rivendicato per il periodo in cui svolse mansioni di assistente di negozio. D'altro canto, appare del tutto insufficiente l'inquadramento nel III livello considerato che, seppure sotto la direzione dell'ispettore di zona, è innegabile che il capo negozio avesse funzioni di coordinamento del personale e di controllo del loro operato, dalle operazioni di cassa all'esposizione della merce alla pulizia, dovendo considerarsi che l'ispettore di zona non era presente in modo costante nel punto vendita. Per tali ragioni si ritiene che sia congruo il riconoscimento del II livello per il periodo da giugno 2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro. A tale proposito, non rileva che in tutti gli assistenti di negozio siano inquadrati nel III livello, avendo diritto il CP_1 la riconoscimento del livello confacente alle mansioni svolte secondo le declaratorie del contratto collettivo nazionale e non potendo in alcun modo incidere su tale diritto una prassi deteriore instauratasi nell'ambito dell'azienda datrice di lavoro. Peraltro, non è possibile alcun confronto con altri lavoratori senza avere contezza delle modalità concrete con cui ciascuno di essi svolge le mansioni di capo negozio. Quanto al periodo precedente in cui il ricorrente ha svolto mansioni di vice assistente di filiale, non è contestato che dal febbraio 2017 il …RICORRENTE…, come allegato nel ricorso introduttivo, sostituì la svolgendo mansioni di chiusura e apertura del punto Pt_2 vendita e gestione di cassafor i denaro. A fronte di tali mansioni egli ebbe la corresponsione di una indennità di specializzazione. In tale periodo il ricorrente era inquadrato nel IV livello, nella cui declaratoria rientrano lavoratori che hanno responsabilità limitata ai propri compiti operativi di vendita e operazioni complementari, declaratoria sicuramente non confacente alla responsabilità di chi deve curare apertura e chiusura del negozio, nonché controllo del denaro e della cassaforte. Al contrario nella declaratoria del III livello viene precisato che rientrano anche i lavoratori che nel reparto di propria competenza svolgano compiti di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle figure di coordinamento e controllo. Orbene, nel periodo di assenza dell'assistente di negozio può ben ritenersi che il vice-capo negozio
6 svolgesse mansioni di raccordo organizzativo dei lavoratori seguendo le disposizioni avute dall'assistente di negozio, cui competevano le mansioni di coordinamento e controllo. Peraltro, le mansioni di apertura e chiusura del negozio e di gestione della cassaforte, che non è contestato siano state svolte dal ricorrente nel suddetto periodo, da un lato implicano una specializzazione e responsabilità maggiori del semplice addetto alla vendita o del cassiere comune di IV livello, dall'altro non attribuiscono quella responsabilità di controllo e coordinamento dei lavoratori del punto vendita che venne affidata al …RICORRENTE… nel momento in cui venne investito delle funzioni di assistente di negozio, come peraltro emerge dalle stesse mansioni allegate nel ricorso introduttivo con riferimento ai due periodi sopra indicati.” Anche l'istruttoria svolta nel presente procedimento (durante il quale sono stati escussi molti dei testimoni già sentiti nella precedente controversia) ha confermato le medesime modalità operative, con diritto del Pt_1 all'attribuzione del II livello a decorrere dal momento in cu l'assegnazione del ruolo di caponegozio (1.3.2017). Per il periodo precedente, al contrario, a differenza della causa decisa con la pronuncia sopra riportata, non vi è né adeguata allegazione né specifica prova di uno svolgimento continuativo e prevalente di mansioni superiori, non essendo neppure allegato il periodo specifico in cui il svolse in Pt_1 concreto mansioni di vice caponegozio per assenza del caponegozio. D'altro canto, dagli stessi capitoli di prova allegati in calce al ricorso e confermati dai testi escussi emerge che prima del 1.3.2017 nei punti vendita in cui il Pt_1 era addetto vi era la presenza di un caponegozio che assegnava le man che ordinariamente attenevano alla predisposizione di ordini di merce Pt_1
e (il che esclude qualsiasi responsabilità e autonomia), carico e scarico merce, sistemazione della merce in magazzino e sugli scaffali, mansione di cassiere;
solo qualora fosse assente il caponegozio (circostanza di cui non vi è prova se si sia verificata e con che frequenza e durata) il si occupava Pt_1 dell'organizzazione e gestione del negozio e del personale fferente. Pertanto, per tale periodo non vi è prova dello svolgimento continuativo di mansioni superiori, in quanto le mansioni descritte come ordinariamente svolte dal rientrano in quelle di un lavoratore con specifiche Pt_1 conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche che svolge attività di vendita e operazioni complementari (tra cui può annoverarsi anche quella di occuparsi del riassortimento della merce di routine), sicché correttamente è stato inquadrato nel IV livello, che comprende i profili di commesso addetto alla vendita e di cassiere. Ne deriva che la domanda potrà essere accolta unicamente con riferimento al periodo dal 1.3.2017 alla cessazione del rapporto con riconoscimento del II livello. Secondo il conteggio sindacale rielaborato all'esito dell'ordinanza giudiziale del 17.12.2024, che tiene conto dell'indennità di specializzazione erogata proprio in funzione della particolarità delle mansioni assegnate, spetta al ricorrente per il periodo indicato a titolo di differenze retributive la somma
7 lorda di Euro 15.215,98, somma che si ritiene congrua in assenza di specifica contestazione della controparte in ordine allo sviluppo dei conteggi. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4. Della legittimità del licenziamento disciplinare. Il ricorrente è stato licenziato in quanto ha modificato le timbrature inserite nel sistema senza chiedere previamente l'autorizzazione ed attestando falsamente la sua presenza in servizio in tre specifiche ipotesi verificatesi in data 11.4.2024, 14.4.2024, 18.4.2024. A tale proposito va innanzitutto rilevato che non è stata dimostrata la prassi aziendale sussistente al momento degli eventi contestati per la quale, dopo l'approvazione dell'orario settimanale da parte dell'ispettore di zona, questi dovesse preventivamente approvare qualsiasi ulteriore modifica dell'orario di lavoro. È provato in atti e non contestato che in data 18.4.2024 la Per_2 ispettore di zona, inviava nella chat dei colleghi un messaggio del tenore: “Ragazzi scusate ma si sta creando un sacco di casino nei miei file. Quando inserite l'orario io ve lo confermo e voi lo esponete, se nel corso della settimana dovete fare dei cambi io ve lo devo autorizzare e cambiare su scheduling quindi voi non dovete fare modifiche ma ve lo faccio io quando vi autorizzo” (doc. 10 fascicolo ricorrente). I testimoni escussi al riguardo hanno dato versioni differenti delle modalità di gestione delle modifiche dell'orario di lavoro. Tutti i dipendenti hanno affermato che sino all'invio di tale messaggio era prassi che fosse l'assistente di negozio, ossia il ad inserire le modifiche resesi Pt_1 necessarie durante la settimana avv uccessivamente l'ispettore di zona, mentre dopo il messaggio sopra riportato la prassi era stata modificata, essendo stata prevista la preventiva autorizzazione dell'ispettore che avrebbe, poi, provveduto anche all'inserimento delle modifiche di orario (teste
; al contrario, i testi addotti dal resistente (teste Tes_1 Tes_6 Tes_7 ersonale, teste capo area vendite Tes_5 Parte_3
teste e capi settore) hanno affermato che la
[...] Per_2 Tes_2
avev p previa autorizzazione dell'ispettore di zona per i cambiamenti intervenuti durante la settimana. Il contrasto tra le deposizioni dei dipendenti e di coloro che erano preposti al controllo dell'operato degli assistenti di negozio porta a ritenere che la prassi sulla quale si fondano le contestazioni non ha trovato adeguato riscontro. Tanto più che le deposizioni dei testi di parte resistente sul punto non sono tutte univoche, in quanto alcuni sostengono che il capo settore dovesse non solo essere informato preventivamente ma deve anche autorizzare e può altresì inserire la modifica (teste “nel messaggio Per_2 che mi viene mostrato (allegato 1) ribadisco che son evo autorizzare il cambio di orario e che posso fare l'inserimento anche io”); altri sostengono che la modifica veniva inserita dal caponegozio ma non aveva alcun valore
8 fino a che non venisse approvata dall'ispettore di zona che poteva essere informato anche telefonicamente (teste “dopo l'inserimento serviva Tes_2
l'autorizzazione dell'ispettore…le ges sempre con autorizzazione successiva all'inserimento ed eventuali errori vengono corretti poi l'ispettore li conferma o meno”; teste “va bene anche l'informazione del cambio Tes_5 in via telefonica ma poi v nel sistema Zucchetti perché il capo settore deve controllare il rispetto di alcuni parametri tipo il rispetto dei riposi. La variazione poi doveva essere approvata tramite sistema prima che essa fosse messa in atto”); altri adducono che l'inserimento delle modifiche veniva curato dal capo negozio e avveniva solo dopo l'autorizzazione (teste “non Tes_7
è accaduto mai che il capo negozio inserisse una va prima dell'autorizzazione dell'ispettore di zona….anche le variazioni vengono inserite dal capo negozio ma è sempre l'ispettore di zona che le autorizza e senza tale autorizzazione non possono avere valore. Le variazioni devono essere autorizzate prima dell'inserimento”). Nel manuale di gestione del sistema delle timbrature (doc. 3 fascicolo ricorrente) viene previsto, contrariamente a quanto affermato da molti testimoni addotti da parte resistente, che in caso di timbratura mancante veniva inserito l'orario (non si indica il soggetto che doveva curare tale inserimento, ma può desumersi che fosse il caponegozio secondo quanto riferito anche dai testimoni) con invio successivo al capo settore per la richiesta di autorizzazione, sicché neppure da tale manuale emerge che dovesse esserci una autorizzazione preventiva, né tanto meno l'inserimento direttamente da parte del capo settore. La mancanza di univocità ed adeguata prova della procedura da seguire rende infondate le contestazioni di avere provveduto ad inserire le modifiche senza previa autorizzazione. Rimane, dunque, la falsa attestazione della presenza in servizio con riferimento ai tre episodi contestati. A tale proposito va premesso che il riscontro della falsa attestazione in servizio deriva dall'utilizzo di indagini ispettive commissionate dalla datrice di lavoro ad una società investigativa esterna con riferimento precipuo alla posizione del teste . Pt_1 Per_1
Sul pun iurisp costante ha affermato che i controlli investigativi posti in essere dal datore di lavoro tramite agenzie investigative non sono vietati, purché siano finalizzati a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro, mentre non possono essere diretti a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale, in ossequio al divieto sancito dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Cass. n. 15094/2018; conf. Cass. n. 3590/2011). Inoltre, è giustificato il ricorso a tali strumenti investigativi in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. n. 3590/2011)” (così testualmente Cass. 2565/2025).
9 Nel caso di specie il datore di lavoro non ha allegato come era suo onere alcun sospetto di compimento di atti illeciti che potesse averlo portato a delegare ad un'agenzia investigativa il controllo dell'operato del sicché Pt_1 il ricorso a tale controllo non appare giustificato, circostanza che inficia la rilevanza probatoria e la piena utilizzabilità delle risultanze degli accertamenti svolti. D'altro canto, i fatti rilevati in tali accertamenti sono stati ritualmente acquisiti nel contraddittorio delle parti tramite le dichiarazioni testimoniali del teste sicché di essi deve in ogni caso tenersi conto ai fini del giudizio. Per_1
e del compendio probatorio, le circostanze contestate sono risultate di molto ridimensionate all'esito dell'istruttoria. In particolare, con riferimento al giorno 18.4.2023 il ricorrente aveva avvisato il capo settore he il figlio era malato e che anche lui non si
Per_2 sentiva bene, e la va detto di fare “quel che poteva nel senso che se il
Per_2 dipendente si sentiv al lavoro sarebbe venuto se stava male sarebbe rimasto a casa”, (come risulta dallo scambio di messaggi del 18 aprile 2023, doc. 13 a fascicolo ricorrente, nonché dalla deposizione della teste Dunque, il
Per_2 capo settore era stato avvisato alle 7:27 dal lavorator ebbe prima portato a scuola la figlia e poi, nonostante stesse male, sarebbe andato al lavoro;
a fronte di tale comunicazione la aveva fornito il suo
Per_2 consenso all'entrata in ritardo, atteso che ave ato il ricorrente a fare quel che poteva;
lo stesso giorno nel pomeriggio il capo settore aveva chiesto se il ricorrente avesse inserito delle modifiche nelle timbrature e il alle Pt_1
13:43 confermava di avere modificato solo la timbratura di un dipendente, ma subito dopo alle 13:45 precisava di avere modificato anche la sua timbratura indicando l'ingresso alle 7:45 a fronte di una timbratura originaria delle 7:48; la aveva risposto “ok” al messaggio. Si ritiene che in tale frangente Per_2
l'ingresso in ritardo fosse stato autorizzato e che l'arrotondamento della timbratura alle 7:45 anziché alle 7:48 fosse privo di rilievo, sia perché il caposettore era stato avvisato lo stesso giorno senza nulla obiettare al riguardo, sia perché invero il ricorrente percepiva un compenso per lo straordinario forfettizzato, sicché l'aggiunta di tre minuti non poteva in alcun modo determinare un danno all'azienda e un vantaggio per sé. Dunque, anche sotto tale profilo il comportamento contestato appare privo di rilevanza disciplinare. Con riferimento all'episodio del 14.4.2023, viene contestato che a fronte di una mancata timbratura il ricorrente avesse inserito dapprima l'orario delle 6:30 e successivamente l'orario delle 7:30, mentre l'addetto dell'agenzia investigativa inviato a controllarlo aveva rilevato la sua presenza in servizio soltanto alle 7:46. Sul punto è stato prodotto in atti un messaggio del ricorrente inviato alle ore 7:23 al caposettore (che sostituiva la Parte_4 la quale ha dichiarato di essere stata a rno) nel quale lo Per_2 he “…autista è andato via senza ne prendere i vuoti e senza farmi chiudere il viaggio. tolto da lui senza la presenza nostra. Ho il numero CP_2
10 di targa”. Tale informazione evidenzia che per lo meno alle 7:23 il ricorrente era presente nella zona magazzino, avendo rilevato la partenza dell'autista e le mancanze riscontrate, sicché l'indicazione dell'orario 7:30 era del tutto legittima anzi favorevole all'azienda. Si evidenzia ancora che lo ttesta Per_1 la presenza presso il punto vendita del ricorrente alle 7:46, sclude che prima di entrare in negozio il ricorrente si fosse recato, come affermato in ricorso, presso il magazzino dove aveva constatato le circostanze sopra riferite al caposettore. Anche in tale caso, dunque, la prova dell'illecito gravante sulla datrice di lavoro non è stata fornita in modo adeguato. Rimane, pertanto, l'episodio dell'11.4.2023 in cui lo stesso ricorrente ammette di avere per errore digitato come orario di inizio del lavoro le ore 7:00 anziché come era sua intenzione le ore 8:00. Trattasi indubbiamente di un atteggiamento quantomeno negligente e disciplinarmente rilevante anche per il ruolo di responsabile che il ricorrente aveva all'interno del punto vendita. Ciò nonostante, non si ritiene che si tratti di comportamento idoneo a giustificare il recesso anziché una sanzione conservativa, considerato che, a fronte di un compenso per il lavoro straordinario forfettizzato, la modifica in suo favore per un'ora di lavoro non poteva apportare, in mancanza di allegazione e prova contraria, alcun beneficio al ricorrente, circostanza questa precisata in ricorso e in alcun modo contrastata da parte resistente;
d'altro canto, il ricorrente non ha utilizzato alcun artificio o raggiro ben consapevole che le modifiche e gli inserimenti nel sistema di rilevamento delle presenze erano controllabili dall'ispettore di zona e che la sua presenza in servizio ben poteva essere attestata dai dipendenti che con lui prestavano attività lavorativa a prescindere dall'intervento dell'agenzia investigativa della cui legittimità si è già detto;
da ultimo, a fronte della confessione di un mero errore di digitazione imputabile a colpa, nessuna prova di un comportamento doloso è stata fornita dalla datrice di lavoro, dolo che, invero, può escludersi in via presuntiva alla luce della mancanza di prova di alcun vantaggio economico per il ricorrente per le ragioni sopra esposte. All'esito dell'istruttoria, può, dunque, concludersi che il licenziamento è stato comminato a fronte di un comportamento disciplinarmente rilevante, ma punibile con sanzione conservativa secondo il codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo, che punisce con la sanzione della multa il ritardo nell'inizio del lavoro, nonché l'assenza dal lavoro senza giustificazione fino a tre giorni, comportamenti di gravità paragonabile a quello contestato nel caso di specie. Ne deriva l'illegittimità del recesso impugnato.
5. Delle conseguenze dell'illegittimità del recesso. Quanto alle conseguenze di tale illegittimità va rilevato, che essendo iniziato il rapporto di lavoro tra le parti in data 16.9.2013, sarà applicabile la disciplina prevista nell'art. 18 St. Lav. come modificato dalla legge 92/2012, che al comma 4 prevede, in caso di comportamento punibile con sanzione conservativa, il diritto alla reintegra nel posto di lavoro con corresponsione di un'indennità per il tempo trascorso dal
11 licenziamento all'effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità. Quanto all'incidenza che sul calcolo dell'indennità ha l'aliunde perceptum, la giurisprudenza ritiene che “nessuna rilevanza può attribuirsi alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel periodo di estromissione, trattandosi di elemento in nessun modo desumibile dalla disposizione in esame e non coerente con il principio della compensatio lucri cum damno, di cui l'aliunde perceptum e percipiendi costituiscono applicazione, che presuppone una valutazione complessiva sia del danno e sia dell'incremento patrimoniale, causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito (v. Cass. n. 16702 del 2020; Cass., S.U., ud. 22.5.2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567; con specifico all'aliunde perceptum, v. Cass. n. 7453 del 2005; n. 2529 del 2003)
… l'aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell'art. 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra … nel sistema delineato dall'art. 18, comma 4 cit., il computo dell'indennità risarcitoria deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o percepibili, e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa;
le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo … in altri termini, la previsione normativa del tetto massimo delle dodici mensilità non incide sul sistema di calcolo del danno effettivamente subito dal lavoratore per effetto del licenziamento (pari alle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, depurate di quanto aliunde percepito o percepibile), e rileva solo all'esito del conteggio eseguito, in termini di limite massimo entro cui l'indennità risarcitoria può essere riconosciuta” (Cass. Sez. L, 07/02/2022, n. 3824 e n. 3825, entrambe in motivazione sub §§ 7.5., 7.7., 7.8. e da 7.11. a 7.13)” (in tale senso, Cass. 3825/2022 poi ripresa da Cass. 20313/2022). Orbene, nel caso di specie va rilevato che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente ammontava ad Euro 1.893,66 di stipendio mensile, cui si sommavano l'indennità per straordinario forfettizzato (euro 250,00) e l'indennità di specializzazione (Euro 130,00), per un totale di Euro 2.273,66 da aumentare dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per un totale di Euro 2.589,27; essendosi protratta l'assenza dal licenziamento fino alla effettiva reintegra da maggio 2023 a marzo 2025 per un totale di 22 mesi l'ammontare delle retribuzioni maturate in tale periodo è pari ad una valutazione equitativa ad Euro 56.963,94. Quanto alle somme percepite nel periodo intermedio per avere lavorato presso l'Abbondanza s.r.l. da luglio 2023 a luglio 2024 per un totale di 12 mesi, il ricorrente è riuscito ad ottenere da tale datrice di lavoro le buste paga relative a mensilità aggiuntive e 10 mensilità mancando i mesi di ottobre e
12 dicembre 2023; anche in tale caso in via equitativa essendo attestato dalle buste paga in atti una retribuzione lorda pari a Euro 24.921,75 per 10 mensilità si ritiene che, rapportando tale importo lordo a 12 mensilità, il ricorrente possa avere percepito una somma pari a Euro 29.906,10. La differenza tra somma spettante e aliunde perceptum ammonta dunque in via equitativa ad Euro 27.057,84, inferiore alla somma corrispondente al limite massimo di 12 mensilità (2.589,27 x 12 = 31.071,24), sicché la convenuta sarà condannata, oltre che alla reintegra, al pagamento della suddetta somma lorda in favore del lavoratore.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni esposte. Sulle somme dovute spetteranno, poi, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, vista anche la mancata adesione alla proposta conciliativa più favorevole alla convenuta rispetto all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 per l'effett il Controparte_1 lavoratore nel posto di e contributiva e previdenziale nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria onnicomprensiva lorda di Euro 27.057,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso (17.05.2023) al saldo;
2) Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma per differenze rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lit 7,00 per com ale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 15.03.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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