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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
( ) difeso e rappresentato dall'avv.to MIZZAU ELISABETTA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata dall'avv.to FORTE YLENIA e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PIEMONTE ROBERTO
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
Nulla disporsi per il mantenimento del coniuge, essendo i due soggetti economicamente autosufficienti.
Dichiararsi a sensi dell'art 171 c.c. lo scioglimento integrale del fondo patrimoniale costituito in data
22/12/2014. Spese rifuse con rimborso forfettario del 15%, Decreto 13/08/2022 n.147 (Regolamento).
Conclusioni di parte resistente
1 condannare al versamento di un assegno mensile in favore di pari a € Parte_1 Controparte_1
1.100,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale all'indice ISTAT, per le ragioni espresse in narrativa;
- dichiarare lo scioglimento del fondo patrimoniale. Spese di lite rifuse
Conclusioni del Pubblico Ministero
letti gli atti, chiede che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio si rimette sul riconoscimento dell'assegno di mantenimento rinuncia ai termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 10/1/2023 e regolarmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio il 30/4/1988 con e che dal matrimonio sono nati e Controparte_1 Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto la pronuncia di cessazione Per_2 degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del 10/7/2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio, ma ha Controparte_1 chiesto la previsione in suo favore e a carico del marito di un assegno divorzile, pari ad euro 1.100,00.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha fissato in euro 1.000,00 l'assegno per la moglie. Ha dunque nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 25/7/2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Pronunciata sentenza non definitiva sullo status n. 749/2023, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
La causa è stata, quindi, istruita mediante deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.. Senza compimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe, mentre il giudice istruttore ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
2
2- Sull'assegno divorzile.
Giova ricordare, preliminarmente, quali sono i criteri interpretativi che devono guidare la decisione in punto di assegno divorzile: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Unite n.
18287/2018).
Pertanto, è devoluta al giudice di merito una complessa valutazione che dovrà conto di plurimi fattori:
- anzitutto, dovrà essere accertata la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
- in secondo luogo, dovranno essere indagate le cause di tale squilibrio economico, per comprendere se la situazione di debolezza reddituale di un coniuge rispetto all'altro debba imputarsi al menage familiare concordemente pattuito (anche tacitamente e fattualmente) tra i coniugi durante il matrimonio;
- andranno, altresì, considerati eventuali sacrifici delle rispettive potenzialità professionali e, quindi, economiche;
- ancora, si dovrà tenere in considerazione la durata del matrimonio e la sua complessiva evoluzione.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono senz'altro i presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno divorzile.
Le parti si sono sposate nel 1988, addivenendo alla separazione consensuale a metà 2015: il loro matrimonio ha avuto, quindi, una durata particolarmente significativa.
Sussiste, inoltre, tra le parti un divario economico, quantomeno in parte imputabile alle scelte di vita che complessivamente hanno caratterizzato, di fatto, la gestione del c.d. menage familiare (non è contestato che la moglie abbia rinunciato al lavoro per prendersi cura dei figli e della casa, consentendo al marito di avviare la florida attività imprenditoriale ancora oggi in essere).
3 Al riguardo, si rileva che:
- il marito ha prodotto tre dichiarazioni fiscali dalle quali si apprezza un reddito mensile netto rispettivamente pari ad euro 5.464,00 nel 2022, ad euro 4479,00 nel 2021 3 ad euro 5.600,00 nel 2020 (a tali risultati si perviene sottraendo dal reddito imponibile di riferimento l'imposta netta e suddividendo per 12 il risultato). È comproprietario assieme alla moglie della ex casa familiare e non ha documentato di sostenere particolari costi fissi (anzi, non ha contestato di vivere nell'abitazione della attuale compagna). Dalla visura prodotta dalla moglie, egli risulta proprietario e/o comproprietario di ulteriori immobili. Va, peraltro sottolineato, che dalle dichiarazioni fiscali prodotte si apprezza l'ammontare significativo dei ricavi imprenditoriali che si aggirano attorno ad euro 900.000,00 l'anno.
- di contro, la moglie non consta prestare una stabile attività lavorativa. Ad onore del vero, le dichiarazioni dei redditi attestano nella voce “redditi da lavoro dipendente e assimilati” la percezione, da parte della moglie, di circa 4.000,00 euro lordi complessivi – comunque inadeguati a garantire il relativo sostentamento.
Va, del resto, ribadita l'assoluta irrilevanza della relazione investigativa prodotta dal marito, in quanto generica, priva di riscontri e intrisa di illazioni e valutazioni personali dell'autore.
Infine, si condividono pienamente le considerazioni già svolte dal Presidente, secondo cui l'età, l'assenza di un titolo di studio specializzato e di pregresse, specifiche, esperienze lavorative, rendono quantomai difficile immaginare il reperimento, da parte della sig.ra di occasioni occupazionali stabili che le consentano CP_1 di divenire, all'età di 60 anni, economicamente indipendente.
Per inciso, va detto che risulta assolutamente smentita dal tenore letterale degli accordi di separazione la circostanza che l'assegno concordato in quel contesto in favore della moglie fosse condizionato all'esistenza in vita della madre della CP_1
Pertanto,
- considerata la lunga durata del matrimonio, l'impegno domestico della moglie e il correlato indiretto arricchimento che, per le ragioni già illustrate, ne ha il tratto il marito (professionalmente ed umanamente);
- valorizzata la disparita reddituale e l'impossibilità per la moglie di reperire una occupazione lavorativa adeguata;
si ritiene equo fissare in euro 1.100,00 l'assegno divorzile che il marito dovrà versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente ex indici ISTAT. Tale determinazione avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
3- Sulle altre domande
La domanda connessa al fondo patrimoniale va dichiarata inammissibile, in quanto del tutto sconnessa dalla domanda di divorzio.
4
4- Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma la pronuncia n. 749/2023 sullo status, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1- pone a carico del marito l'obbligo di versare in favore della moglie un assegno divorzile di euro
1.100,00 entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici ISTAT – assegno così determinato con decorrenza dal mese successivo rispetto alla pubblicazione della presente sentenza;
2- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite – spese liquidate in euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
La Presidente
dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel.
dr.ssa Marta Diamante
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
( ) difeso e rappresentato dall'avv.to MIZZAU ELISABETTA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata dall'avv.to FORTE YLENIA e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PIEMONTE ROBERTO
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
Nulla disporsi per il mantenimento del coniuge, essendo i due soggetti economicamente autosufficienti.
Dichiararsi a sensi dell'art 171 c.c. lo scioglimento integrale del fondo patrimoniale costituito in data
22/12/2014. Spese rifuse con rimborso forfettario del 15%, Decreto 13/08/2022 n.147 (Regolamento).
Conclusioni di parte resistente
1 condannare al versamento di un assegno mensile in favore di pari a € Parte_1 Controparte_1
1.100,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale all'indice ISTAT, per le ragioni espresse in narrativa;
- dichiarare lo scioglimento del fondo patrimoniale. Spese di lite rifuse
Conclusioni del Pubblico Ministero
letti gli atti, chiede che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio si rimette sul riconoscimento dell'assegno di mantenimento rinuncia ai termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 10/1/2023 e regolarmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio il 30/4/1988 con e che dal matrimonio sono nati e Controparte_1 Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto la pronuncia di cessazione Per_2 degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del 10/7/2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio, ma ha Controparte_1 chiesto la previsione in suo favore e a carico del marito di un assegno divorzile, pari ad euro 1.100,00.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha fissato in euro 1.000,00 l'assegno per la moglie. Ha dunque nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 25/7/2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Pronunciata sentenza non definitiva sullo status n. 749/2023, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
La causa è stata, quindi, istruita mediante deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.. Senza compimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe, mentre il giudice istruttore ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
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2- Sull'assegno divorzile.
Giova ricordare, preliminarmente, quali sono i criteri interpretativi che devono guidare la decisione in punto di assegno divorzile: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Unite n.
18287/2018).
Pertanto, è devoluta al giudice di merito una complessa valutazione che dovrà conto di plurimi fattori:
- anzitutto, dovrà essere accertata la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
- in secondo luogo, dovranno essere indagate le cause di tale squilibrio economico, per comprendere se la situazione di debolezza reddituale di un coniuge rispetto all'altro debba imputarsi al menage familiare concordemente pattuito (anche tacitamente e fattualmente) tra i coniugi durante il matrimonio;
- andranno, altresì, considerati eventuali sacrifici delle rispettive potenzialità professionali e, quindi, economiche;
- ancora, si dovrà tenere in considerazione la durata del matrimonio e la sua complessiva evoluzione.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono senz'altro i presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno divorzile.
Le parti si sono sposate nel 1988, addivenendo alla separazione consensuale a metà 2015: il loro matrimonio ha avuto, quindi, una durata particolarmente significativa.
Sussiste, inoltre, tra le parti un divario economico, quantomeno in parte imputabile alle scelte di vita che complessivamente hanno caratterizzato, di fatto, la gestione del c.d. menage familiare (non è contestato che la moglie abbia rinunciato al lavoro per prendersi cura dei figli e della casa, consentendo al marito di avviare la florida attività imprenditoriale ancora oggi in essere).
3 Al riguardo, si rileva che:
- il marito ha prodotto tre dichiarazioni fiscali dalle quali si apprezza un reddito mensile netto rispettivamente pari ad euro 5.464,00 nel 2022, ad euro 4479,00 nel 2021 3 ad euro 5.600,00 nel 2020 (a tali risultati si perviene sottraendo dal reddito imponibile di riferimento l'imposta netta e suddividendo per 12 il risultato). È comproprietario assieme alla moglie della ex casa familiare e non ha documentato di sostenere particolari costi fissi (anzi, non ha contestato di vivere nell'abitazione della attuale compagna). Dalla visura prodotta dalla moglie, egli risulta proprietario e/o comproprietario di ulteriori immobili. Va, peraltro sottolineato, che dalle dichiarazioni fiscali prodotte si apprezza l'ammontare significativo dei ricavi imprenditoriali che si aggirano attorno ad euro 900.000,00 l'anno.
- di contro, la moglie non consta prestare una stabile attività lavorativa. Ad onore del vero, le dichiarazioni dei redditi attestano nella voce “redditi da lavoro dipendente e assimilati” la percezione, da parte della moglie, di circa 4.000,00 euro lordi complessivi – comunque inadeguati a garantire il relativo sostentamento.
Va, del resto, ribadita l'assoluta irrilevanza della relazione investigativa prodotta dal marito, in quanto generica, priva di riscontri e intrisa di illazioni e valutazioni personali dell'autore.
Infine, si condividono pienamente le considerazioni già svolte dal Presidente, secondo cui l'età, l'assenza di un titolo di studio specializzato e di pregresse, specifiche, esperienze lavorative, rendono quantomai difficile immaginare il reperimento, da parte della sig.ra di occasioni occupazionali stabili che le consentano CP_1 di divenire, all'età di 60 anni, economicamente indipendente.
Per inciso, va detto che risulta assolutamente smentita dal tenore letterale degli accordi di separazione la circostanza che l'assegno concordato in quel contesto in favore della moglie fosse condizionato all'esistenza in vita della madre della CP_1
Pertanto,
- considerata la lunga durata del matrimonio, l'impegno domestico della moglie e il correlato indiretto arricchimento che, per le ragioni già illustrate, ne ha il tratto il marito (professionalmente ed umanamente);
- valorizzata la disparita reddituale e l'impossibilità per la moglie di reperire una occupazione lavorativa adeguata;
si ritiene equo fissare in euro 1.100,00 l'assegno divorzile che il marito dovrà versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente ex indici ISTAT. Tale determinazione avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
3- Sulle altre domande
La domanda connessa al fondo patrimoniale va dichiarata inammissibile, in quanto del tutto sconnessa dalla domanda di divorzio.
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4- Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma la pronuncia n. 749/2023 sullo status, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1- pone a carico del marito l'obbligo di versare in favore della moglie un assegno divorzile di euro
1.100,00 entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici ISTAT – assegno così determinato con decorrenza dal mese successivo rispetto alla pubblicazione della presente sentenza;
2- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite – spese liquidate in euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
La Presidente
dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel.
dr.ssa Marta Diamante
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