TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12811/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PARINI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PRETORIO 30 20013 MAGENTA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CERRI elettivamente domiciliato in viale Rimembranze 21047 SARONNO presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO per i motivi tutti dedotti accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 334/2023 emessa in data 04.10.2023 e pubblicata in data 06.10.2023 dal Giudice di Pace di Rho, Dott. Marco
Cavalleri, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 358/2022:
- dichiarare l'adempimento contrattuale di nel contratto di trasporto intercorso con Pt_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, e, conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 776/2021
(R.G. 1067/2021), emesso dal Giudice di Pace di Rho.
- respingere ogni domanda risarcitoria proposta da (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di parte appellante e per P.IVA_2
l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 2.846,92, corrisposta da , a seguito Pt_1 della pubblicazione della sentenza di prime cure.
- In ogni caso disattendere tutte le eccezioni, le istanze e le domande di parte avversaria.
pagina 1 di 6
- In via gradata, nella denegata ipotesi di anche di parziale accoglimento dell'avversaria domanda, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 1.067,50, o quell'altra maggiore o minore, oltre Parte_1
a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: Nel merito: respingere l'appello proposto da con riferimento alle domande svolte in in via Parte_1 principale e nel merito nei confronti della società Per l'effetto confermare la Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Rho n. 334/2023 pubblicata il 06/10/2023 e resa nell'ambito del giudizio
RG 258/2022 Giudice di Pace di Rho.
Con vittoria di spese e funzioni, oltre spese generali IVA e CPA per il presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 334 del 6.10.2023 il G.d.P. di Rho - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ( per brevità) nei confronti di a fronte di Controparte_1 CP_1 CP_2 servizi di trasporto da quest'ultima svolti in favore della prima - avendo riconosciuto l'inesatto adempimento dell'opposta al contratto di trasporto inter partes ha ridotto il prezzo del corrispettivo nella misura del 50% e riconosciuto il risarcimento del danno in favore della mittente nella misura di
2.000 euro condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
La società opposta, trasportatore, ha proposto appello avverso la sentenza affidando il gravame ai seguenti motivi: a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (imballo della merce) - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. e dell'art. 17 comma 4b della CMR, in particolare il G.d.P. avrebbe ritenuto che: “all'esito del giudizio non è emerso alcun elemento che possa anche solo far ipotizzare un non corretto imballaggio della merce ed il verificarsi di un danno, nel corso del trasporto, quale conseguenza del medesimo” (cfr. sentenza pag.3, rigo 12), ritenendo che il mittente avesse provveduto al corretto e idoneo CP_1 imballaggio della merce oggetto del trasporto, prima di affidarla al vettore, perchè, in applicazione dell'art. 1693 c.c., il vettore non avrebbe vinto la presunzione di responsabilità a suo carico per la custodia del bene durante la fase di trasporto, tuttavia secondo l'appellante, il danno lamentato da CP_1 non avrebbe riguardato il drone militare oggetto di trasporto bensì il case stesso, ovvero l'imballaggio del drone e dunque sarebbe stato proprio onere del mittente provare di avere efficacemente e diligentemente imballato e protetto il case stesso, prima di affidarlo al vettore, secondo la disciplina di cui all'art. 17 CMR Ginevra;
b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (riserva danni su lettera di trasporto - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 della CMR, mancanza di responsabilità in capo a : la pretesa di Pt_1 CP_1 in parte riferita al ritardo nella consegna, in parte all'asserito danneggiamento del bene, dovrebbe ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 30 della CMR perché la lettera di vettura sarebbe priva di riserve del destinatario (cfr. doc. E fascicolo primo grado ); c) error in iudicando: esatto adempimento di Pt_1
nell'esecuzione del trasporto - errata riduzione del prezzo – violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'articolo 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in difetto di contestazioni in ordine al trasporto la fattura emessa dall'opposta sarebbe dovuta per intero e del resto la domanda risarcitoria di sarebbe stata proposta in via riconvenzionale e sarebbe autonoma CP_1 rispetto alla domanda di pagamento svolta dall'opposta, pertanto la riduzione del 50% del corrispettivo pattuito sarebbe arbitraria e andrebbe ultra petitum; d) error in iudicando: errata quantificazione del danno e del risarcimento – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 3, CMR: invero l'art. 23, comma 3, della CMR prevede che l'indennità non possa superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (10 euro per ogni kg mancante) e dunque, poiché l'asserito danneggiamento riguarda un case (black box) del peso lordo di 26,5 kg (cfr. doc. B Controparte_3 primo grado), l'eventuale risarcimento del danno non avrebbe dovuto superare la somma di € 265,00.
Ha chiesto la declaratoria di pieno adempimento contrattuale di nel contratto di trasporto Pt_1
pagina 3 di 6 intercorso con con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 776/2021 (R.G. 1067/2021), CP_1 emesso dal Giudice di Pace di Rho e il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta da quest'ultima verso l'appellante e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 2.846,92, in via gradata, nella denegata ipotesi di anche di parziale accoglimento dell'avversaria domanda, ha chiesto la condanna di al pagamento, in favore di della somma di € 1.067,50, o quell'altra CP_1 Pt_1 maggiore o minore, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l'appellata la quale ha premesso in fatto che i quattro colli oggetto di trasporto internazionale erano stati presi in consegna dalla sede della NSPA (NATO Support and procurement
Agency) Communications Air ad Missile Defence Program LTD in Lussemburgo – 11 Rue de la Gare
L-8325 e destinazione di consegna in Rieti Via M. C. Dentato n. 106 presso la sede di Tali colli CP_1 contenevano costosissime parti di un drone militare del valore di circa 150.000,00 euro, che generavano la necessità per di contrarre anche una polizza assicurativa nella denegata ipotesi si CP_1 fossero verificati problemi e/o danneggiamenti nell'ambito del trasporto, la merce era partita dal
Lussemburgo in data 21.4.2021 (doc. 4 fascicolo opponente primo grado) ed anziché giungere a destinazione in data 27.4.2021 come previsto (doc. 5 fascicolo opponente primo grado), era giunta presso la sede di in data 7 maggio 2021, con dieci giorni di ritardo;
all'atto della consegna, il CP_1 personale della società aveva verificato che, due dei quattro colli, segnatamente il Black Box 26,5 CP_1
Kq ed il Green Box 39,5kg, erano irrimediabilmente danneggiati (docc. 6,7,8,9,10 fascicolo parte opponente primo grado) pertanto aveva immediatamente fatto rilevare al trasportatore il danno riscontrato ma il trasportatore omettendo di indicare la procedura da seguire per il caso specifico, aveva rassicurato i preposti di di avere stipulato una valida polizza assicurativa all risk rassicurandoli CP_1 altresì che il danno sarebbe stato risarcito procedendo subito alla denuncia nei confronti della società
; pertanto essa aveva provveduto a denunciare il danno all'atto della consegna, provvedendo a Pt_1 richiedere l'attivazione della polizza assicurativa contratta (doc.11 opponente primo grado); a fronte del diniego della controparte all'apertura della pratica di sinistro, il 13.5.2021 aveva provveduto a CP_1 contestare formalmente la fattura azionata, da tanto era seguito il giudizio monitorio e quello di opposizione innanzi al G.d.P. Ha contestato ogni motivo d'appello e chiesto il rigetto del gravame, con la conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado d'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5.2.2025.
Il primo motivo è infondato: in primis deve dirsi che l'art. 17 della CMR prevede, conformemente al regime di responsabilità vigente nel nostro ordinamento giuridico che il vettore sia responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella consegna;
mentre l'art. 17 par. 4 lett. c) della Convenzione di Ginevra prevede che il vettore, a differenza di quanto disposto dall'art. 1693 c.c., non sia responsabile della perdita ovvero dell'avaria della merce trasportata se tali eventi derivino da trattamento caricamento stivamento o scaricamento della merce medesima eseguiti da altri. Ebbene, nel caso concreto, non solo non v'è alcuna prova in atti, ma difetta persino qualsiasi allegazione nel pagina 4 di 6 giudizio di primo grado che la merce sia sta stata caricata non correttamente dal mittente, al contrario dai documenti di causa, in particolare dalle comunicazioni email intervenute nell'immediatezza del fatto tra i preposti delle due società coinvolte (cfr. doc.
2.11. appellata), si evince chiaramente che il danno si è verificato mentre il bene era in custodia al trasportatore;
inoltre i due testi e Testimone_1
sentiti rispettivamente nelle udienze del 23.11.2022 e del 23.5.2023, hanno Testimone_2 confermato di avere ricevuto la merce danneggiata e di avere immediatamente contestato l'accaduto al vettore e scattato le fotografie prodotte in giudizio (doc. 3): in tale stato di cose il ritenuto danneggiamento del bene nel corso del trasporto appare del tutto inoppugnabile, come del resto il ritardo nella consegna del medesimo.
Il secondo motivo d'appello è infondato: l'art. 30 della CMR indica espressamente che l'accertamento dello stato della merce possa avvenire “in contraddittorio con il vettore” ovvero con la comunicazione di riserve al medesimo: nel caso concreto è inoppugnabile, per quanto sopra detto, reso evidente dalle risultanze dibattimentali che tale comunicazione con il vettore sia avvenuta, peraltro in modo specifico, come si evince dagli atti di causa e come peraltro riferito dai testimoni sentiti innanzi al G.d.P. e del resto è del tutto irrilevante che la società di assicurazione abbia in concreto asseritamente negato il risarcimento perché non ha citato quest'ultima, bensì direttamente la CP_1 società trasportatrice, che deve rispondere in prima battuta, in forza delle norme applicabili al caso concreto, del danneggiamento del bene oggetto di trasporto.
Il terzo motivo d'appello è infondato: infatti, contrariamente a quanto argomentato nell'atto di appello, e come già sopra riferito, il trasporto è stato oggetto di contestazione da parte da sia in CP_1 termini di corretta esecuzione temporale sia con riferimento ai danni cagionati alla merce, infatti l'attrice ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito di in ordine alla Pt_1 fattura da quest'ultima emessa e chiesta in pagamento in sede monitoria;
in via riconvenzionale ha invece formulato una domanda subordinata di compensazione, anche parziale, tra le somme dalla stessa richieste a titolo di danno e le somme dovute per il traporto, pertanto il G.d.P., alla luce delle domande proposte, ritenuto il parziale inadempimento del contratto (in virtù del danneggiamento parziale della merce), alla luce delle domande proposte, ha accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito, nella misura del 50% e ha del pari riconosciuto il danno subito da nella CP_1 misura di €. 2.000,00, operando la relativa compensazione. La pronuncia, così correttamente interpretata, non appare in alcun modo andare ulta petita, come rilevato nell'interesse dell'appellante.
La circostanza poi che il Giudice abbia ritenuto di operare una riduzione del 50% sull'intero importo fatturato e non solo sul mero costo di trasporto, trova la sua corretta ratio nella circostanza che il
G.d.P., nel bilanciare il sinallagma, ha correttamente considerato la totale controprestazione di pagamento richiesta dall'opposta, comprensiva dei costi di una polizza assicurativa che, nel caso concreto, si è rivelata del tutto inutile, anche per la mancata collaborazione del vettore, che pur avendola consigliata all'acquirente, e pur essendo stato reso pienamente edotto da quest'ultimo del danno subito e pur avendolo riconosciuto (cfr. doc.
2.11. appellante), non ha poi dato le corrette indicazioni per l'effettiva fruizione della polizza.
pagina 5 di 6 Il quarto motivo d'appello è parzialmente fondato: è pacifico che si applichi al caso concreto la disciplina di cui alla CMR di Ginevra, come peraltro sempre ritenuto anche dall'appellata con riferimento ai già esaminati tre motivi d'appello, ebbene, la norma di cui all'art. 23 comma 3, della
CMR prevede che l'indennità non possa superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (10 euro per ogni kg mancante); a mente dell'appellante l'asserito danneggiamento riguarda un case (black box) del peso lordo di 26,5 kg (cfr. doc. B primo grado), e Controparte_3 dunque l'eventuale risarcimento del danno non avrebbe dovuto superare la somma di € 265,00, viceversa l'appellata ha contestato che il danneggiamento riguarderebbe due box, ovvero il Black Box
26,5 ed il Green Box 39,5kg, come peraltro risultante dagli atti di causa, pertanto, stando ai calcoli proposti dalla stessa appellante e non contestati dall'appellata in atti, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., il risarcimento del danno non avrebbe potuto superare la somma complessiva di €. 660,00.
Conclusivamente, in accoglimento solo del quarto motivo d'appello, deve riconoscersi in favore di una riduzione del prezzo pari alla metà della somma portata dalla fattura richiesta in pagamento CP_1 da , in conformità con la pronuncia del G.d.P. oltre al risarcimento del danno pari alla somma Pt_1 di 660 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo.
La sentenza dev'essere riformata solo in parte qua, come da dispositivo.
Spese di lite del presente grado in favore dell'appellante, nei termini dell'accolto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello, condanna a risarcire il danno subito da Pt_1 CP_1 nella somma complessiva di 660 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo;
conferma la sentenza impugnata quanto alla declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accertamento della debenza dell'appellata, in persona del rappresentante legale pro tempore, verso l'appellante, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, della sola somma di 533,75 euro a saldo della fattura azionata in sede monitoria innanzi al G.d.P.;
condanna l'appellata, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione in favore dell'appellante, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, delle spese di lite del presente grado d'appello che liquida in 494 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12811/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PARINI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PRETORIO 30 20013 MAGENTA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CERRI elettivamente domiciliato in viale Rimembranze 21047 SARONNO presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO per i motivi tutti dedotti accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 334/2023 emessa in data 04.10.2023 e pubblicata in data 06.10.2023 dal Giudice di Pace di Rho, Dott. Marco
Cavalleri, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 358/2022:
- dichiarare l'adempimento contrattuale di nel contratto di trasporto intercorso con Pt_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, e, conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 776/2021
(R.G. 1067/2021), emesso dal Giudice di Pace di Rho.
- respingere ogni domanda risarcitoria proposta da (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di parte appellante e per P.IVA_2
l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 2.846,92, corrisposta da , a seguito Pt_1 della pubblicazione della sentenza di prime cure.
- In ogni caso disattendere tutte le eccezioni, le istanze e le domande di parte avversaria.
pagina 1 di 6
- In via gradata, nella denegata ipotesi di anche di parziale accoglimento dell'avversaria domanda, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 1.067,50, o quell'altra maggiore o minore, oltre Parte_1
a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: Nel merito: respingere l'appello proposto da con riferimento alle domande svolte in in via Parte_1 principale e nel merito nei confronti della società Per l'effetto confermare la Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Rho n. 334/2023 pubblicata il 06/10/2023 e resa nell'ambito del giudizio
RG 258/2022 Giudice di Pace di Rho.
Con vittoria di spese e funzioni, oltre spese generali IVA e CPA per il presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 334 del 6.10.2023 il G.d.P. di Rho - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ( per brevità) nei confronti di a fronte di Controparte_1 CP_1 CP_2 servizi di trasporto da quest'ultima svolti in favore della prima - avendo riconosciuto l'inesatto adempimento dell'opposta al contratto di trasporto inter partes ha ridotto il prezzo del corrispettivo nella misura del 50% e riconosciuto il risarcimento del danno in favore della mittente nella misura di
2.000 euro condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
La società opposta, trasportatore, ha proposto appello avverso la sentenza affidando il gravame ai seguenti motivi: a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (imballo della merce) - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. e dell'art. 17 comma 4b della CMR, in particolare il G.d.P. avrebbe ritenuto che: “all'esito del giudizio non è emerso alcun elemento che possa anche solo far ipotizzare un non corretto imballaggio della merce ed il verificarsi di un danno, nel corso del trasporto, quale conseguenza del medesimo” (cfr. sentenza pag.3, rigo 12), ritenendo che il mittente avesse provveduto al corretto e idoneo CP_1 imballaggio della merce oggetto del trasporto, prima di affidarla al vettore, perchè, in applicazione dell'art. 1693 c.c., il vettore non avrebbe vinto la presunzione di responsabilità a suo carico per la custodia del bene durante la fase di trasporto, tuttavia secondo l'appellante, il danno lamentato da CP_1 non avrebbe riguardato il drone militare oggetto di trasporto bensì il case stesso, ovvero l'imballaggio del drone e dunque sarebbe stato proprio onere del mittente provare di avere efficacemente e diligentemente imballato e protetto il case stesso, prima di affidarlo al vettore, secondo la disciplina di cui all'art. 17 CMR Ginevra;
b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (riserva danni su lettera di trasporto - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 della CMR, mancanza di responsabilità in capo a : la pretesa di Pt_1 CP_1 in parte riferita al ritardo nella consegna, in parte all'asserito danneggiamento del bene, dovrebbe ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 30 della CMR perché la lettera di vettura sarebbe priva di riserve del destinatario (cfr. doc. E fascicolo primo grado ); c) error in iudicando: esatto adempimento di Pt_1
nell'esecuzione del trasporto - errata riduzione del prezzo – violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'articolo 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in difetto di contestazioni in ordine al trasporto la fattura emessa dall'opposta sarebbe dovuta per intero e del resto la domanda risarcitoria di sarebbe stata proposta in via riconvenzionale e sarebbe autonoma CP_1 rispetto alla domanda di pagamento svolta dall'opposta, pertanto la riduzione del 50% del corrispettivo pattuito sarebbe arbitraria e andrebbe ultra petitum; d) error in iudicando: errata quantificazione del danno e del risarcimento – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 3, CMR: invero l'art. 23, comma 3, della CMR prevede che l'indennità non possa superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (10 euro per ogni kg mancante) e dunque, poiché l'asserito danneggiamento riguarda un case (black box) del peso lordo di 26,5 kg (cfr. doc. B Controparte_3 primo grado), l'eventuale risarcimento del danno non avrebbe dovuto superare la somma di € 265,00.
Ha chiesto la declaratoria di pieno adempimento contrattuale di nel contratto di trasporto Pt_1
pagina 3 di 6 intercorso con con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 776/2021 (R.G. 1067/2021), CP_1 emesso dal Giudice di Pace di Rho e il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta da quest'ultima verso l'appellante e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 2.846,92, in via gradata, nella denegata ipotesi di anche di parziale accoglimento dell'avversaria domanda, ha chiesto la condanna di al pagamento, in favore di della somma di € 1.067,50, o quell'altra CP_1 Pt_1 maggiore o minore, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l'appellata la quale ha premesso in fatto che i quattro colli oggetto di trasporto internazionale erano stati presi in consegna dalla sede della NSPA (NATO Support and procurement
Agency) Communications Air ad Missile Defence Program LTD in Lussemburgo – 11 Rue de la Gare
L-8325 e destinazione di consegna in Rieti Via M. C. Dentato n. 106 presso la sede di Tali colli CP_1 contenevano costosissime parti di un drone militare del valore di circa 150.000,00 euro, che generavano la necessità per di contrarre anche una polizza assicurativa nella denegata ipotesi si CP_1 fossero verificati problemi e/o danneggiamenti nell'ambito del trasporto, la merce era partita dal
Lussemburgo in data 21.4.2021 (doc. 4 fascicolo opponente primo grado) ed anziché giungere a destinazione in data 27.4.2021 come previsto (doc. 5 fascicolo opponente primo grado), era giunta presso la sede di in data 7 maggio 2021, con dieci giorni di ritardo;
all'atto della consegna, il CP_1 personale della società aveva verificato che, due dei quattro colli, segnatamente il Black Box 26,5 CP_1
Kq ed il Green Box 39,5kg, erano irrimediabilmente danneggiati (docc. 6,7,8,9,10 fascicolo parte opponente primo grado) pertanto aveva immediatamente fatto rilevare al trasportatore il danno riscontrato ma il trasportatore omettendo di indicare la procedura da seguire per il caso specifico, aveva rassicurato i preposti di di avere stipulato una valida polizza assicurativa all risk rassicurandoli CP_1 altresì che il danno sarebbe stato risarcito procedendo subito alla denuncia nei confronti della società
; pertanto essa aveva provveduto a denunciare il danno all'atto della consegna, provvedendo a Pt_1 richiedere l'attivazione della polizza assicurativa contratta (doc.11 opponente primo grado); a fronte del diniego della controparte all'apertura della pratica di sinistro, il 13.5.2021 aveva provveduto a CP_1 contestare formalmente la fattura azionata, da tanto era seguito il giudizio monitorio e quello di opposizione innanzi al G.d.P. Ha contestato ogni motivo d'appello e chiesto il rigetto del gravame, con la conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado d'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5.2.2025.
Il primo motivo è infondato: in primis deve dirsi che l'art. 17 della CMR prevede, conformemente al regime di responsabilità vigente nel nostro ordinamento giuridico che il vettore sia responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella consegna;
mentre l'art. 17 par. 4 lett. c) della Convenzione di Ginevra prevede che il vettore, a differenza di quanto disposto dall'art. 1693 c.c., non sia responsabile della perdita ovvero dell'avaria della merce trasportata se tali eventi derivino da trattamento caricamento stivamento o scaricamento della merce medesima eseguiti da altri. Ebbene, nel caso concreto, non solo non v'è alcuna prova in atti, ma difetta persino qualsiasi allegazione nel pagina 4 di 6 giudizio di primo grado che la merce sia sta stata caricata non correttamente dal mittente, al contrario dai documenti di causa, in particolare dalle comunicazioni email intervenute nell'immediatezza del fatto tra i preposti delle due società coinvolte (cfr. doc.
2.11. appellata), si evince chiaramente che il danno si è verificato mentre il bene era in custodia al trasportatore;
inoltre i due testi e Testimone_1
sentiti rispettivamente nelle udienze del 23.11.2022 e del 23.5.2023, hanno Testimone_2 confermato di avere ricevuto la merce danneggiata e di avere immediatamente contestato l'accaduto al vettore e scattato le fotografie prodotte in giudizio (doc. 3): in tale stato di cose il ritenuto danneggiamento del bene nel corso del trasporto appare del tutto inoppugnabile, come del resto il ritardo nella consegna del medesimo.
Il secondo motivo d'appello è infondato: l'art. 30 della CMR indica espressamente che l'accertamento dello stato della merce possa avvenire “in contraddittorio con il vettore” ovvero con la comunicazione di riserve al medesimo: nel caso concreto è inoppugnabile, per quanto sopra detto, reso evidente dalle risultanze dibattimentali che tale comunicazione con il vettore sia avvenuta, peraltro in modo specifico, come si evince dagli atti di causa e come peraltro riferito dai testimoni sentiti innanzi al G.d.P. e del resto è del tutto irrilevante che la società di assicurazione abbia in concreto asseritamente negato il risarcimento perché non ha citato quest'ultima, bensì direttamente la CP_1 società trasportatrice, che deve rispondere in prima battuta, in forza delle norme applicabili al caso concreto, del danneggiamento del bene oggetto di trasporto.
Il terzo motivo d'appello è infondato: infatti, contrariamente a quanto argomentato nell'atto di appello, e come già sopra riferito, il trasporto è stato oggetto di contestazione da parte da sia in CP_1 termini di corretta esecuzione temporale sia con riferimento ai danni cagionati alla merce, infatti l'attrice ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito di in ordine alla Pt_1 fattura da quest'ultima emessa e chiesta in pagamento in sede monitoria;
in via riconvenzionale ha invece formulato una domanda subordinata di compensazione, anche parziale, tra le somme dalla stessa richieste a titolo di danno e le somme dovute per il traporto, pertanto il G.d.P., alla luce delle domande proposte, ritenuto il parziale inadempimento del contratto (in virtù del danneggiamento parziale della merce), alla luce delle domande proposte, ha accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito, nella misura del 50% e ha del pari riconosciuto il danno subito da nella CP_1 misura di €. 2.000,00, operando la relativa compensazione. La pronuncia, così correttamente interpretata, non appare in alcun modo andare ulta petita, come rilevato nell'interesse dell'appellante.
La circostanza poi che il Giudice abbia ritenuto di operare una riduzione del 50% sull'intero importo fatturato e non solo sul mero costo di trasporto, trova la sua corretta ratio nella circostanza che il
G.d.P., nel bilanciare il sinallagma, ha correttamente considerato la totale controprestazione di pagamento richiesta dall'opposta, comprensiva dei costi di una polizza assicurativa che, nel caso concreto, si è rivelata del tutto inutile, anche per la mancata collaborazione del vettore, che pur avendola consigliata all'acquirente, e pur essendo stato reso pienamente edotto da quest'ultimo del danno subito e pur avendolo riconosciuto (cfr. doc.
2.11. appellante), non ha poi dato le corrette indicazioni per l'effettiva fruizione della polizza.
pagina 5 di 6 Il quarto motivo d'appello è parzialmente fondato: è pacifico che si applichi al caso concreto la disciplina di cui alla CMR di Ginevra, come peraltro sempre ritenuto anche dall'appellata con riferimento ai già esaminati tre motivi d'appello, ebbene, la norma di cui all'art. 23 comma 3, della
CMR prevede che l'indennità non possa superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (10 euro per ogni kg mancante); a mente dell'appellante l'asserito danneggiamento riguarda un case (black box) del peso lordo di 26,5 kg (cfr. doc. B primo grado), e Controparte_3 dunque l'eventuale risarcimento del danno non avrebbe dovuto superare la somma di € 265,00, viceversa l'appellata ha contestato che il danneggiamento riguarderebbe due box, ovvero il Black Box
26,5 ed il Green Box 39,5kg, come peraltro risultante dagli atti di causa, pertanto, stando ai calcoli proposti dalla stessa appellante e non contestati dall'appellata in atti, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., il risarcimento del danno non avrebbe potuto superare la somma complessiva di €. 660,00.
Conclusivamente, in accoglimento solo del quarto motivo d'appello, deve riconoscersi in favore di una riduzione del prezzo pari alla metà della somma portata dalla fattura richiesta in pagamento CP_1 da , in conformità con la pronuncia del G.d.P. oltre al risarcimento del danno pari alla somma Pt_1 di 660 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo.
La sentenza dev'essere riformata solo in parte qua, come da dispositivo.
Spese di lite del presente grado in favore dell'appellante, nei termini dell'accolto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello, condanna a risarcire il danno subito da Pt_1 CP_1 nella somma complessiva di 660 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo;
conferma la sentenza impugnata quanto alla declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accertamento della debenza dell'appellata, in persona del rappresentante legale pro tempore, verso l'appellante, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, della sola somma di 533,75 euro a saldo della fattura azionata in sede monitoria innanzi al G.d.P.;
condanna l'appellata, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione in favore dell'appellante, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, delle spese di lite del presente grado d'appello che liquida in 494 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 6 di 6