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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1498/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA MA GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8296/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4581/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020179010236219000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020179010236219000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020179010236219000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140023949130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150006893317000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160018820243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 100.2023.09007781616.000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 100.2014.0023949130.000, n. cartella n. 100.2015.0006893317000 e n. cartella n. 100.2016.0018820243.000, relative a tassa automobilistica anni 2009, 2010 e 2011.
Il primo Giudice ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto prova di regolare notifica di intimazioni intermedie aventi ad oggetto le cartelle impugnate (intimazione di pagamento n. 10020179010236219000, notificata in data 14/11/2017 ed intimazione di pagamento n. 100220199010910229, notificata in data
30/01/20, secondo le modalità ex art. 140 с.р.с.), interruttive della prescrizione. Ha escluso la prescrizione delle pretese tributarie, successiva al gennaio 2020 (data della notifica dell'intimazione intermedia), non essendo maturato il termine di prescrizione anche in considerazione del periodo di sospensione prevista dal Decreto Cura Italia. Ha dedotto che l'omessa notifica degli atti prodromici andava fatta valere con l'impugnativa delle precedenti intimazioni.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte in epigrafe, affidata ad un unico motivo.
Controparte si è costituita ed ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di gravame proposto, la parte appellante, preso atto e non contestata la valutazione della Corte di primo grado circa la validità e l'efficacia della notifica dell'intimazione di pagamento intermedia
(n.100.2019.9010910229.000), effettuata in data 30.01.2020, ha dedotto l'erroneità della decisione in quanto la suddetta notifica si sarebbe perfezionata quando la prescrizione delle pretese tributaria era già maturata, per il decorso del termine di cinque anni dalla prima intimazione.
Il motivo è infondato.
La prescrizione già maturata al momento della notifica, in data 30.01.2020, dell'intimazione di pagamento intermedia n.100.2019.9010910229.000, relative alle medesime cartelle e pretese tributarie, che ha preceduto quella oggetto di causa, andava eccepita con la tempestiva impugnazione di tale intimazione.
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione "l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto prodromico e non eccepita nei termini di legge, ma fatta valere con l'atto successivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria. Ne discende che la prescrizione antecedente alla notifica dell'atto antecedente non impugnato, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica di quello successivo"(cfr. ex plurimis Cass. n.13134/2019).
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento intermedia dunque ha comportato la rinuncia a far valere il fatto estintivo del credito a quel momento già maturato, comportando una nuova decorrenza della prescrizione che, alla data della notifica dell'intimazione oggetto di causa (2023) non poteva ritenersi maturata.
L'appello va pertanto rigettato.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in euro
250, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
250,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA MA GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8296/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4581/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020179010236219000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020179010236219000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020179010236219000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140023949130000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150006893317000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160018820243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 100.2023.09007781616.000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 100.2014.0023949130.000, n. cartella n. 100.2015.0006893317000 e n. cartella n. 100.2016.0018820243.000, relative a tassa automobilistica anni 2009, 2010 e 2011.
Il primo Giudice ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto prova di regolare notifica di intimazioni intermedie aventi ad oggetto le cartelle impugnate (intimazione di pagamento n. 10020179010236219000, notificata in data 14/11/2017 ed intimazione di pagamento n. 100220199010910229, notificata in data
30/01/20, secondo le modalità ex art. 140 с.р.с.), interruttive della prescrizione. Ha escluso la prescrizione delle pretese tributarie, successiva al gennaio 2020 (data della notifica dell'intimazione intermedia), non essendo maturato il termine di prescrizione anche in considerazione del periodo di sospensione prevista dal Decreto Cura Italia. Ha dedotto che l'omessa notifica degli atti prodromici andava fatta valere con l'impugnativa delle precedenti intimazioni.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte in epigrafe, affidata ad un unico motivo.
Controparte si è costituita ed ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di gravame proposto, la parte appellante, preso atto e non contestata la valutazione della Corte di primo grado circa la validità e l'efficacia della notifica dell'intimazione di pagamento intermedia
(n.100.2019.9010910229.000), effettuata in data 30.01.2020, ha dedotto l'erroneità della decisione in quanto la suddetta notifica si sarebbe perfezionata quando la prescrizione delle pretese tributaria era già maturata, per il decorso del termine di cinque anni dalla prima intimazione.
Il motivo è infondato.
La prescrizione già maturata al momento della notifica, in data 30.01.2020, dell'intimazione di pagamento intermedia n.100.2019.9010910229.000, relative alle medesime cartelle e pretese tributarie, che ha preceduto quella oggetto di causa, andava eccepita con la tempestiva impugnazione di tale intimazione.
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione "l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto prodromico e non eccepita nei termini di legge, ma fatta valere con l'atto successivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria. Ne discende che la prescrizione antecedente alla notifica dell'atto antecedente non impugnato, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica di quello successivo"(cfr. ex plurimis Cass. n.13134/2019).
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento intermedia dunque ha comportato la rinuncia a far valere il fatto estintivo del credito a quel momento già maturato, comportando una nuova decorrenza della prescrizione che, alla data della notifica dell'intimazione oggetto di causa (2023) non poteva ritenersi maturata.
L'appello va pertanto rigettato.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in euro
250, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
250,00 oltre accessori come per legge.