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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Proc 5156/2025 VG
Il Tribunale di Genova Sezione IV Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5156/2025 VG promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
ON (AP), il 10/11/1969, residente in [...]7/4A
GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALZOLARI
IA (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._2 atti
E
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
04/02/1966, residente in V. PORTOVENERE 6 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALZOLARI IA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 5 Novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA ER LI il 30/07/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
15/3/2011 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA
ER LI il 30/07/1995 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli ormai maggiorenni ma non economicamente indipendenti vivono stabilmente con la madre e gestiscono autonomamente il rapporto con il padre.
2) La casa coniugale sita in Genova via B Martino di Pegli 7/4A, già assegnata alla sig.ra con il provvedimento di omologa della separazione consensuale del 15/03/2011 Parte_1 resta a lei assegnata in quanto i figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti risiedono con la madre
3) La sig.ra provvederà integralmente al mantenimento ordinario dei figli e Parte_1 pertanto a far data dalla sottoscrizione del presente atto l'assegno previsto in sede di separazione non dovrà più essere versato.
4) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, nei termini e nei modi di cui al verbale del 15.9.2016 di Codesto Tribunale – IV^
Sezione Civile e per quanto compatibili con l'età e le attività svolte dagli stessi e più specificatamente:
SPESE SANITARIE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
1. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
2. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
3. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
4. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
5. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
6. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
7. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
8. spese sanitarie urgenti richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
1. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
2. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
2. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
3. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
5. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
2. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
3. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
5. spese per corsi di recupero e lezioni private;
6. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
7. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
8. costi per la frequenza del cd. doposcuola
9. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Spese per il conseguimento della patente di guida B richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo,
2. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
3. spese per corsi di informatica,
4. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
5. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo).
5) Le parti danno atto che la sig.ra oggi vanta un credito nei confronti del marito Pt_3
relativo ai soli assegni di mantenimento pari ad euro 85.5551,00 come da precetto notificato in data 20/03/2024 oltre agli assegni successivi pari ad euro 632,00 mensili sino ad oggi non versati per complessivi euro 95.788,20. Il sig. si impegna a versare tali somme entro CP_1
cinque anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6) La sig.ra con la sottoscrizione del presente atto rinuncia a richiedere al sig. Pt_3
le somme anticipate per le spese straordinarie relative ai figli dalla data della CP_1
separazione sino ad oggi dichiarando quindi che nulla è dovuta a tale titolo.
7) Quale condizione funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ancora in essere (ed in conformità alla giurisprudenza in materia: Cass. n. 3110/2016;
Comm. Trib. Prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, sent. 13/04/2016; Ris. n. 65/E Ag.
Entrate Dir. 9, 16/07/2015) il sig. si impegna a trasferire ai figli Controparte_1 [...]
(C.F. ), e (C.F ) la Per_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
quota di sua proprietà pari ad ¼ dell'immobile sito in Genova via Beato Martino di Pegli
7/4A DATI CATASTALI: SEZ PEG FOGLIO 45 PARTICELLA 160 SUB.8 A4 entro e non oltre 15 giorni dal' emissione della sentenza da parte del Tribunale di Genova, che recepirà il presente accordo. A tal fine il sig. si impegna a comparire nanti il Notaio CP_1
di Genova, scelto dalla sig.ra , per porre in essere tutte le attività Persona_2 Parte_1
ritenute necessarie a formalizzare detto trasferimento.
8) Le spese notarili saranno a carico della sig.ra . Pt_3
9) A fronte della presente regolamentazione, che tiene conto degli accordi già raggiunti, le parti dichiarano di aver risolto ogni possibile questione e di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione azione o titolo, oltre a quanto previsto nel presente atto e di aver definito ogni questione pendente tra loro. 10) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni assegno divorzile a loro favore.
11) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1995, Numero 31, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Proc 5156/2025 VG
Il Tribunale di Genova Sezione IV Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5156/2025 VG promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
ON (AP), il 10/11/1969, residente in [...]7/4A
GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALZOLARI
IA (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._2 atti
E
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
04/02/1966, residente in V. PORTOVENERE 6 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALZOLARI IA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 5 Novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA ER LI il 30/07/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
15/3/2011 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA
ER LI il 30/07/1995 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli ormai maggiorenni ma non economicamente indipendenti vivono stabilmente con la madre e gestiscono autonomamente il rapporto con il padre.
2) La casa coniugale sita in Genova via B Martino di Pegli 7/4A, già assegnata alla sig.ra con il provvedimento di omologa della separazione consensuale del 15/03/2011 Parte_1 resta a lei assegnata in quanto i figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti risiedono con la madre
3) La sig.ra provvederà integralmente al mantenimento ordinario dei figli e Parte_1 pertanto a far data dalla sottoscrizione del presente atto l'assegno previsto in sede di separazione non dovrà più essere versato.
4) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, nei termini e nei modi di cui al verbale del 15.9.2016 di Codesto Tribunale – IV^
Sezione Civile e per quanto compatibili con l'età e le attività svolte dagli stessi e più specificatamente:
SPESE SANITARIE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
1. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
2. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
3. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
4. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
5. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
6. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
7. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
8. spese sanitarie urgenti richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
1. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
2. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
2. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
3. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
5. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
2. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
3. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
4. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
5. spese per corsi di recupero e lezioni private;
6. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
7. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
8. costi per la frequenza del cd. doposcuola
9. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Spese per il conseguimento della patente di guida B richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
1. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo,
2. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
3. spese per corsi di informatica,
4. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
5. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo).
5) Le parti danno atto che la sig.ra oggi vanta un credito nei confronti del marito Pt_3
relativo ai soli assegni di mantenimento pari ad euro 85.5551,00 come da precetto notificato in data 20/03/2024 oltre agli assegni successivi pari ad euro 632,00 mensili sino ad oggi non versati per complessivi euro 95.788,20. Il sig. si impegna a versare tali somme entro CP_1
cinque anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6) La sig.ra con la sottoscrizione del presente atto rinuncia a richiedere al sig. Pt_3
le somme anticipate per le spese straordinarie relative ai figli dalla data della CP_1
separazione sino ad oggi dichiarando quindi che nulla è dovuta a tale titolo.
7) Quale condizione funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ancora in essere (ed in conformità alla giurisprudenza in materia: Cass. n. 3110/2016;
Comm. Trib. Prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, sent. 13/04/2016; Ris. n. 65/E Ag.
Entrate Dir. 9, 16/07/2015) il sig. si impegna a trasferire ai figli Controparte_1 [...]
(C.F. ), e (C.F ) la Per_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
quota di sua proprietà pari ad ¼ dell'immobile sito in Genova via Beato Martino di Pegli
7/4A DATI CATASTALI: SEZ PEG FOGLIO 45 PARTICELLA 160 SUB.8 A4 entro e non oltre 15 giorni dal' emissione della sentenza da parte del Tribunale di Genova, che recepirà il presente accordo. A tal fine il sig. si impegna a comparire nanti il Notaio CP_1
di Genova, scelto dalla sig.ra , per porre in essere tutte le attività Persona_2 Parte_1
ritenute necessarie a formalizzare detto trasferimento.
8) Le spese notarili saranno a carico della sig.ra . Pt_3
9) A fronte della presente regolamentazione, che tiene conto degli accordi già raggiunti, le parti dichiarano di aver risolto ogni possibile questione e di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione azione o titolo, oltre a quanto previsto nel presente atto e di aver definito ogni questione pendente tra loro. 10) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni assegno divorzile a loro favore.
11) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1995, Numero 31, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA