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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.15141 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, cittadina argentina, nata il Parte_1
05.02.1993 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: ; C.F._1
cittadina argentina, nata il Parte_2
27.12.1997 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mario Tedesco del Foro di Napoli, rappresentante e difensore
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * *
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di
, cittadino italiano, nato il [...] a Persona_1
Santa Elisabetta (Agrigento), da e Parte_3
(all. 004 al ricorso) il quale si Parte_4 naturalizzò cittadino argentino in data 19.11.1927 (all. 005,
006), nonché di , cittadina Persona_2 italiana, nata il [...] a [...], da e (all. 007) , la Parte_5 Persona_3 quale non si è mai naturalizzata cittadina argentina, (all.
009).
Va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Egualmente non assume rilievo alcuno la mancata reperibilità del certificato di matrimonio dei suddetti coniugi
(all.10 dep. il 24.2.2025), stante quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Da tale unione, in data 8.6.2026, nacque a Canada De
Gomez TT BA OS (all. 011) che contrasse matrimonio con (cittadina Controparte_2 argentina) a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), il
14.02.1948 (all. 012), generando , Persona_4 nato il [...] a [...], Provincia di Santa Fe
(Argentina) (all. 013).
Quest'ultimo, a sua volta, con , Controparte_3 generò - (Ricorrente) nata il Parte_1
05.02.1993 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina) (all.
014) e - (Ricorrente) nata il Parte_2
2 27.12.1997 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina),
(all. 015 ).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
La causa veniva istruita sia documentalmente che attraverso interlocuzione con la difesa delle ricorrenti
(verbale udienza 6.5.2025).
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, risulta in atti che l'avo comune dei ricorrenti, , si naturalizzò cittadino Persona_1 argentino il 19.11.1927, rinunciando espressamente alla cittadinanza italiana.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per
3 effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n.
17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza maschile.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e
6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che abbia Parte_6 ritenuto di avvalersi, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n.
555 del 1912, (applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del
1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il
4 ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Tuttavia, nel caso in esame, va rilevato che la IG.ra
[...]
, anch'essa ava comune dei ricorrenti, cittadina Persona_2 italiana, non risulta aver mai perduto tale cittadinanza, trasmettendola pertanto, ai propri discendenti, fino agli odierni co-ricorrenti nel presente giudizio.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a
5 mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti Controparte_1
provvedimenti.
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che i ricorrenti:
, cittadina argentina, nata il Parte_1
05.02.1993 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: ; C.F._1
cittadina argentina, nata il Parte_2
27.12.1997 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: C.F._2 sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 9 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.15141 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, cittadina argentina, nata il Parte_1
05.02.1993 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: ; C.F._1
cittadina argentina, nata il Parte_2
27.12.1997 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mario Tedesco del Foro di Napoli, rappresentante e difensore
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * *
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di
, cittadino italiano, nato il [...] a Persona_1
Santa Elisabetta (Agrigento), da e Parte_3
(all. 004 al ricorso) il quale si Parte_4 naturalizzò cittadino argentino in data 19.11.1927 (all. 005,
006), nonché di , cittadina Persona_2 italiana, nata il [...] a [...], da e (all. 007) , la Parte_5 Persona_3 quale non si è mai naturalizzata cittadina argentina, (all.
009).
Va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
Egualmente non assume rilievo alcuno la mancata reperibilità del certificato di matrimonio dei suddetti coniugi
(all.10 dep. il 24.2.2025), stante quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Da tale unione, in data 8.6.2026, nacque a Canada De
Gomez TT BA OS (all. 011) che contrasse matrimonio con (cittadina Controparte_2 argentina) a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), il
14.02.1948 (all. 012), generando , Persona_4 nato il [...] a [...], Provincia di Santa Fe
(Argentina) (all. 013).
Quest'ultimo, a sua volta, con , Controparte_3 generò - (Ricorrente) nata il Parte_1
05.02.1993 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina) (all.
014) e - (Ricorrente) nata il Parte_2
2 27.12.1997 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina),
(all. 015 ).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
La causa veniva istruita sia documentalmente che attraverso interlocuzione con la difesa delle ricorrenti
(verbale udienza 6.5.2025).
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, risulta in atti che l'avo comune dei ricorrenti, , si naturalizzò cittadino Persona_1 argentino il 19.11.1927, rinunciando espressamente alla cittadinanza italiana.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per
3 effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n.
17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza maschile.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e
6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che abbia Parte_6 ritenuto di avvalersi, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n.
555 del 1912, (applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del
1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il
4 ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Tuttavia, nel caso in esame, va rilevato che la IG.ra
[...]
, anch'essa ava comune dei ricorrenti, cittadina Persona_2 italiana, non risulta aver mai perduto tale cittadinanza, trasmettendola pertanto, ai propri discendenti, fino agli odierni co-ricorrenti nel presente giudizio.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a
5 mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti Controparte_1
provvedimenti.
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che i ricorrenti:
, cittadina argentina, nata il Parte_1
05.02.1993 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: ; C.F._1
cittadina argentina, nata il Parte_2
27.12.1997 a Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), attualmente residente in [...]2275, Rosario, Provincia di Santa Fe (Argentina), Cod.Fisc.: C.F._2 sono cittadini italiani.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 9 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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