Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 352/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 352/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nato a [...] il25.01.1936 elettivamente domiciliato in Scalea Parte_1
(CS) al Corso Mediterraneo n. 373 presso lo studio legale dell'avv. Rocco Crusco, che lo difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Umberto
[... Ferrato e dall'avv. Marcello Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, elettivamente domiciliato in Per_1
Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non concesso in via amministrativa;
di avere, quindi, proposto ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta soltanto con decorrenza dalla data di visita peritale del 18.10.2023.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di invalido civile con necessità di accompagnamento con le provvidenze economiche previste.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di trattazione scritta.
§ 2. Nel merito, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU non avrebbe tenuto conto adeguatamente della gravità del quadro patologico di cui risulterebbe affetta la parte ricorrente, presente già in tempo risalente, come da certificati medici allegati al ricorso per ATP.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Nel caso in esame, il CTU nominato nella precedente fase di ATP, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da: “invalido utrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita (art.
1 , L. 508/88). Decorrenza 18/10/2023. Diagnosi: riduzione del visus in glaucoma 00 trattato chirurgicamente, diabete mellito II tipo, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, gonartrosi bilaterale, cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitralica da prolasso della valvola mitralica, tachicardia parossistica sopraventricolare.)”.
Il sanitario ha, quindi, ritenuto sussistente il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento, a decorrere, tuttavia, dalla data della visita peritale del 18.10.2023.
Su tale ultimo aspetto, ritiene il Giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri di peritus peritorum, di doversi discostare dalle risultanze della esperita consulenza tecnica.
Invero, deve darsi rilievo alla circostanza che le patologie di cui soffre il ricorrente, verificate anche dal CTU, risultano tutte riscontrate nei certificati medici risalenti a vari anni, compresi fra il 2012 ed il 2021 (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo per ATP nonché riscontrata nella relazione peritale), in ogni caso sempre anteriori alla data della domanda amministrativa del
13.01.2022. Di talché si può dedurre che tali condizioni cliniche, finanche in una fase all'epoca ancora emergente, stessero insorgendo già nel lontano 2012, per cui è ragionevole ipotizzare che il decorso delle patologie del ricorrente abbiano condotto ad uno stato di dipendenza dall'ausilio di terzi ben prima dell'inizio delle operazioni peritali, e, nello specifico, al momento della presentazione della domanda amministrativa all' . CP_1
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 13.01.2022, data della domanda amministrativa.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai Parte_1 fini dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 13.01.2022, data della domanda amministrativa;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00, a titolo di compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte al Patrocinio a
Spese dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 17.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso