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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 17.4.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3871/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Aldo Parte_1
Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Castellammare di Stabia, via Amato n. 7; RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente Dott. Romano Vincenzo e domiciliati come in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio
1 oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
PER IL MINISTERO: in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
in via preliminare in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, Controparte_1 in quanto infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2022, il ricorrente in epigrafe - premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente, in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, e di prestare attualmente servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo
Mercogliano - Guadagni di Cimitile- riferiva di non aver usufruito, durante il periodo di preruolo, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta
Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi , Controparte_2 CP_3
l' innanzi al Tribunale di Nola, in Controparte_4 funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le Amministrazioni convenute si costituivano tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Giudice Amministrativo ed il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il
[...] rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta e art 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025 la sola parte ricorrente depositava note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, lette le note di trattazione, sulla scorta degli atti di causa, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
2 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1 resistente.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez. Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, quanto alla legittimazione passiva dell Controparte_5
va richiamata una recente pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del
[...]
9.11.2021, secondo cui “l' o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo Controparte_1 privo di soggettività appartenente al , può essere evocato in Controparte_6 giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione CP_1 che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”. Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del , e dell quale CP_1 CP_4 rappresentante processuale del , mentre alcuna legittimazione passiva sussiste in capo CP_1 all' pur evocato in giudizio. Controparte_1
Nel merito, la domanda è fondata. Si osserva, preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
3 Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
4 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) CP_1 provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
5 - ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale
(si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
6 - la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il;
trattasi, in Controparte_1 particolare, di supplenze, ciascuna per un periodo complessivo superiore a 180 giorni, su organico di diritto (al 31 agosto) per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per 18 ore settimanali.
Nel dettaglio si rinviene: 1) un contratto stipulato per l'a.s. 2017/2018 per l'insegnamento
“Strumento musicale” in Scuola Secondaria di I grado dal 09.10.2017 al 31.08.2018 per 18 ore settimanali;
2) un secondo contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 per l'insegnamento
“Strumento musicale” in Scuola Secondaria di I grado dal 02.10.2018 al 31.08.2019 per 18 ore settimanali;
3) un terzo contratto per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “Strumento musicale” in Scuola Secondaria di I grado dal 19.09.2019 al 31.08.2020 per 18 ore settimanali;
4) un quarto contratto per l'a.s. 2020/2021 per l'insegnamento “Strumento musicale” in Scuola Secondaria di
II grado dal 23.09.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali. Si rileva, inoltre, che la parte è attualmente interna al sistema educativo scolastico essendo stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del a decorrere dal Controparte_1
01.09.2021, come comprovato dalla documentazione prodotta (v.si contratto in atti)
Risulta, pertanto, integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica. Coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione con condanna del all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte CP_1 ricorrente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre accessori come per legge.
Quanto al governo delle spese, il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc intervenuto in corso di giudizio, giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi,
7 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in CP_1 favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con interessi o rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi Nola, 17.05.2025
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Filomena Naldi
8
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 17.4.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3871/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Aldo Parte_1
Esposito e Ciro Santonicola, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Castellammare di Stabia, via Amato n. 7; RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente Dott. Romano Vincenzo e domiciliati come in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio
1 oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c..
PER IL MINISTERO: in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
in via preliminare in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, Controparte_1 in quanto infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2022, il ricorrente in epigrafe - premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente, in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, e di prestare attualmente servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo
Mercogliano - Guadagni di Cimitile- riferiva di non aver usufruito, durante il periodo di preruolo, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta
Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi , Controparte_2 CP_3
l' innanzi al Tribunale di Nola, in Controparte_4 funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le Amministrazioni convenute si costituivano tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Giudice Amministrativo ed il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il
[...] rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta e art 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025 la sola parte ricorrente depositava note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, lette le note di trattazione, sulla scorta degli atti di causa, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
2 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1 resistente.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis Cass. Civ. Sez. Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, quanto alla legittimazione passiva dell Controparte_5
va richiamata una recente pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del
[...]
9.11.2021, secondo cui “l' o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo Controparte_1 privo di soggettività appartenente al , può essere evocato in Controparte_6 giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione CP_1 che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”. Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del , e dell quale CP_1 CP_4 rappresentante processuale del , mentre alcuna legittimazione passiva sussiste in capo CP_1 all' pur evocato in giudizio. Controparte_1
Nel merito, la domanda è fondata. Si osserva, preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
3 Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
4 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) CP_1 provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
5 - ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale
(si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
6 - la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il;
trattasi, in Controparte_1 particolare, di supplenze, ciascuna per un periodo complessivo superiore a 180 giorni, su organico di diritto (al 31 agosto) per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per 18 ore settimanali.
Nel dettaglio si rinviene: 1) un contratto stipulato per l'a.s. 2017/2018 per l'insegnamento
“Strumento musicale” in Scuola Secondaria di I grado dal 09.10.2017 al 31.08.2018 per 18 ore settimanali;
2) un secondo contratto stipulato per l'a.s. 2018/2019 per l'insegnamento
“Strumento musicale” in Scuola Secondaria di I grado dal 02.10.2018 al 31.08.2019 per 18 ore settimanali;
3) un terzo contratto per l'a.s. 2019/2020 per l'insegnamento “Strumento musicale” in Scuola Secondaria di I grado dal 19.09.2019 al 31.08.2020 per 18 ore settimanali;
4) un quarto contratto per l'a.s. 2020/2021 per l'insegnamento “Strumento musicale” in Scuola Secondaria di
II grado dal 23.09.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali. Si rileva, inoltre, che la parte è attualmente interna al sistema educativo scolastico essendo stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del a decorrere dal Controparte_1
01.09.2021, come comprovato dalla documentazione prodotta (v.si contratto in atti)
Risulta, pertanto, integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica. Coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione con condanna del all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte CP_1 ricorrente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre accessori come per legge.
Quanto al governo delle spese, il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc intervenuto in corso di giudizio, giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, quale Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi,
7 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in CP_1 favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con interessi o rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi Nola, 17.05.2025
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Filomena Naldi
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