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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da: Cron. N.
Dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente Rep. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere R. Gen. N. 859/2020
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 859/2020 R.G., promossa
d a
, con sede legale a Londra, Thayer Street 31/A, Parte_1 C.F._1
OGGETTO: Company n. ed ufficio di rappresentanza in Bergamo, Via P.IVA_1
Arricchimento senza Jacopo Palma il Vecchio n. 18, p.i. in persona del legale P.IVA_2
causa rappresentante pro tempore sig. c.f. Parte_2 C.F._2
,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico La Via, del foro di Bergamo e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, Via Cucchi n. 8
giusta procura ad litem in atti
APPELLANTE
c o n t r o
, nata a [...] il [...], residente a [...], CP_1 via G. Verdi n. 19, (C.F. ), C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Bergamini del Foro di Bergamo
( ), ed elettivamente domiciliata presso il su studio C.F._4
in Bergamo, Rotonda dei Mille n, 1, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di
Bergamo del 17.09.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE:
- in totale riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. datata 17 settembre
2020 emessa dal Tribunale di Bergamo, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 10493/2017, accogliere il ricorso ex art. 702
bic c.p.c. proposto dalla società nei confronti della sig.ra Parte_1
e per l'effetto: CP_1
- accertare e dichiarare che la sig.ra in sede che di contratto CP_1
di compravendita n. 8563 Rep. e n. 5839 Racc., stipulato in data 30 giugno
2016, avanti il Notaio Avv. Vera Tagliaferri di Crema a fronte del corrispettivo ivi pattuito di € 83.000,00 ha corrisposto, a saldo, la minor somma di € 55.866,66, in ragione di quanto già versato da
[...]
al venditore in forza del contratto Controparte_2
preliminare di compravendita registrato a Cremona in data 4 febbraio
2016; - condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 2041 c.c., a versare CP_1
alla società nella sua qualità di cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le
[...]
ragioni e le causali indicate nell'atto di cessione datato 30 giugno 2017, la somma € 25.000,00 (venticinquemila/00) e/o la maggior somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento ricevuto a quella di effettivo saldo;
- subordinatamente all'accoglimento del presente gravame, condannare la sig.ra a restituire all'odierna società appellante, , CP_1 Parte_1
la somma di € 8.128,82 alla medesima corrisposta in ossequio a quanto stabilito nell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
IN OGNI CASO
Condannare l'odierna appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i giudizi.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Rigettare l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni in atti esposte.
Si ripropongono in ogni caso, per il denegato caso di accoglimento in tutto o in parte dei motivi di gravame avversario, le deduzioni, eccezioni e domande tutte svolte in primo grado, secondo le conclusioni che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa proposta dall'avversario sia per
mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della situazione
giuridica soggettiva fatta valere, sia per la presenza di altre azioni tipiche
previste dall'ordinamento. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Nel
denegato caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni e difese,
rigettarsi, comunque, la domanda attorea per l'insussistenza del
contestato arricchimento e, comunque, per la mancanza dei requisiti tutti
di cui all'art. 2041 c.c.; IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Nel
denegato e non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria,
si chiede che venga dichiarata la compensazione dell'asserito credito
oggetto della contestata cessione con il credito professionale dell'avv.
nei confronti di di cui al CP_1 Controparte_3
D.I. n. 426/18 del 24.1.2018 del Tribunale di Bergamo, decreto ingiuntivo
divenuto definitivo per mancata opposizione ed esecutivo. IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede, laddove occorra, l'ammissione di prova
testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte in sede di comparsa di
costituzione, con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano, per quanto d'occorrenza, le istanze di prova orale tutte come dedotte in primo grado, con i testi indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 13 novembre 2017, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Bergamo ed esponeva che: - in veste di amministratore unico della società Parte_2
aveva sottoscritto con , un Controparte_2 Controparte_4
contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare in data 15 gennaio 2016 avente ad oggetto l'immobile sito in Treviglio,
via Matteotti n. 9, al prezzo pattuito e convenuto di € 83.000,00;
- in esecuzione di tale contratto, aveva versato al Controparte_2
promissario venditore, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di €
10.000,00 mediante due assegni bancari (doc. n. 3, fascicolo primo grado parte ricorrente) e successivamente a titolo di acconto sul prezzo la somma complessiva di euro 15.000,00 in più tranche (doc. n. 4, 5, 6, 7 del fascicolo primo grado di parte ricorrente), in sede di rogito notarile;
- ai sensi dell'art. 1401 c.c. all'atto del rogito aveva Controparte_2
nominato quale acquirente moglie separata del la CP_1 Pt_2
quale, previo versamento a favore della parte venditrice della residua somma di € 55.866,66, aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile;
- in data 22 dicembre 2016, la società era stata posta in Controparte_2
liquidazione e aveva modificato la propria denominazione sociale in “
[...]
” e aveva ceduto il proprio credito, pari Controparte_3
ad € 25.000,00, dalla medesima vantato nei confronti di quale CP_1
differenza tra il prezzo dell'immobile da quest'ultima acquistato e la minore somma dalla stessa pagata, alla società tramite un Parte_1
atto di cessione di credito notificato in data 30.06.2017 alla a mezzo CP_1
raccomandata A.R. (regolarmente ricevuta in data 4 luglio 2017, vedi doc.
n. 9 fascicolo primo grado parte ricorrente). Tanto premesso, , nella sua qualità di cessionaria del Parte_1
credito originariamente vantato da chiedeva al Tribunale Controparte_2
che la fosse condannata a versarle la somma di € 25.000,00 e/o la CP_1
maggiore somma da quantificare in corso di causa, ai sensi dell'art. 2041
c.c., atteso che la stessa era divenuta proprietaria di un immobile acquistato al corrispettivo pattuito di € 83.000,00, avendo tuttavia corrisposto alla parte venditrice la minor somma di € 55.866,66 in ragione di quanto già versato al venditore prima del rogito dalla società
originaria parte promissaria acquirente in forza del Controparte_2
contratto preliminare.
Costituita regolarmente con comparsa depositata l'8 febbraio 2018, CP_1
eccepiva, in via preliminare, la contestualità del deposito del ricorso
[...]
rispetto all'invio dell'invito alla negoziazione assistita ricevuto in data
13.11.2017, ossia pochi giorni prima dell'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, contestava “la dedotta cessione di credito, per
assoluta mancanza di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi”
ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa,
difettando il requisito di sussidiarietà, in quanto la situazione giuridica oggetto di causa sarebbe stata più correttamente sussumibile nella gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c. Al riguardo riferiva di essere intervenuta nell'operazione immobiliare per evitare a promissaria Controparte_2
acquirente, in quel momento in crisi di liquidità perché in attesa di riscuotere un consistente credito azionato in via esecutiva nei confronti di terza società, di perdere le somme versate a titolo di caparra ed acconto sul prezzo (€ 30.000), nonché di perdere l'immobile che avrebbe dovuto essere destinato alla figlia dell'ex marito, attivandosi al fine di assumere la gestione dell'affare, corrispondendo il saldo del prezzo e acquistando in prima persona l'immobile con l'intesa che quest'ultimo sarebbe stato, in seguito, riacquistato a cura del o di altro soggetto dallo stesso Pt_2
indicato e con indennizzo di ogni costo a tale scopo sostenuto, come comprovato dai messaggi wathsapp prodotti in atti (doc. 2).
In via subordinata, eccepiva l'insussistenza del requisito dell'ingiusto arricchimento. In particolare, sottolineava che, a seguito dell'acquisto dell'immobile, aveva dovuto sostenere numerose spese connesse allo stesso, come spese notarili e tasse per l'acquisto nonché per spese condominiali straordinarie, IMU, assicurazione e altro, per un totale di €
76.328,32 (doc. 7), oltre a quanto dovuto in relazione al diverso classamento dell'immobile operato dall'Agenzia delle Entrate per una somma pari a € 2.738,00 (doc. 7) e spese straordinarie intervenute (doc.
10), e rilevava che l'ex marito era incorso nell'inadempimento dell'obbligo di riacquistare l'immobile e tenere indenne il gestore delle spese sostenute, oltre a interessi;
da tale inadempimento traeva origine la sua decisione, di provvedere all'alienazione dell'immobile al fine di coprire le suddette ingenti spese sostenute. Ella era, infatti, sempre stata interessata ad un immediato trasferimento dell'appartamento al il Pt_2
quale, avendo nel frattempo incassato un credito vantato nei confronti di
(doc. 11), fin dal novembre 2016 avrebbe Controparte_5
potuto riacquistare l'immobile voluto per la figlia, tenendola indenne dalle spese sostenute;
aveva tuttavia atteso invano la fissazione del rogito fino a quando solo in data 13.3.2017 il le aveva chiesto il calcolo Pt_2
dell'importo degli esborsi comunicando che le avrebbe inviato un'offerta formale per l'acquisto e un bonifico del 95% del valore. Sottolineava di aver rifiutato l'offerta dell'ex marito, volendo ottenere la restituzione di ogni costo sostenuto, come da mail inviata allo stesso in data 17.3.2017
(doc. 10 parte ricorrente) nella quale si richiedeva un indennizzo pari a complessivi € 67.369,79; ciononostante, il indicava un valore di Pt_2
acquisto di € 64.000,00, senza fornire la documentazione richiestagli
(necessaria per ogni opportuna valutazione in ordine alle modalità del negozio), affermando altresì che l'offerta di acquisto doveva intendersi caducata in caso di mancata accettazione entro ventiquattro ore dall'invio;
in data 30.3.2017 aveva chiamato lo studio del Notaio Tagliaferri per chiedere notizie in ordine al presunto rogito da stipulare, scoprendo così
che nessun atto di compravendita era stato fissato in data 31.3.2017 in relazione a o altri soggetti facenti capo al o, comunque Parte_1 Pt_2
inerente all'immobile di Treviglio via Matteotti n. 9; in data 28.3.2017 il le aveva inviato un messaggio del seguente tenore: “Questione casa: Pt_2
ti do ancora un'ora per rispondere alla mail e farti il bonifico.
Diversamente la casa te la puoi tenere”, così paventando una sopravvenuta mancanza di interesse all'acquisto, anche perché la figlia del nel frattempo, si era trasferita presso un altro immobile. Pt_2
Riferiva di essersi, pertanto, rivolta a due agenzie immobiliari dalle quali aveva appreso che l'immobile in questione era stato posto sul mercato per oltre due anni e che sarebbe stato assai arduo rivenderlo coprendo i costi sostenuti, e rilevava di essere riuscita ad alienarlo in data 27.10.2017, al prezzo di Euro 78.500,00 (doc. 13), ossia ad un prezzo inferiore a quello di acquisto ma tale da garantire la copertura degli esborsi sostenuti per l'immobile medesimo.
Sosteneva che ai sensi dell'art. 2041 c.c. il soggetto arricchitosi a danno di un altro sarebbe tenuto ad indennizzarlo “nei limiti dell'arricchimento”; di contro, nel caso di specie ella aveva sostenuto, in conseguenza della gestione dell'affare, spese per complessivi € 76.328,32, oltre ad ulteriori spese future (es. maggiori somme per diverso classamento), con la conseguenza che alcun arricchimento sarebbe configurabile.
Da ultimo sollevava eccezione di compensazione tra il credito di Pt_1
ed il credito da ella vantato per compensi professionali quale
[...]
avvocato, mai soddisfatto, nei confronti dell'allora per Controparte_2
averla rappresentata e difesa in alcune cause, come confermato dal decreto ingiuntivo n. 426/18 del 24.1.2018 del Tribunale di Bergamo (doc. 15).
Precisava che la compensazione avrebbe potuto operare trattandosi di credito sorto anteriormente al presunto atto di cessione ed essendo prevista dall'art. 1248 c.c. l'inopponibilità solo per i crediti sorti posteriormente alla notifica della cessione.
Alla prima udienza tenutasi in data 21 febbraio 2018 è stato disposto un rinvio per comparizione personale delle parti per verificare una possibilità
transattiva e, dopo svariati rinvii, all'udienza per la lettura dell'ordinanza del 9 luglio 2020 il Giudice Onorario si è riservato di emettere ordinanza ex art. 702 ter cpc.
Con ordinanza del 17.09.2020, il Tribunale di Bergamo ha affermato che:
- l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario, poiché può
essere esercitata soltanto laddove non sia possibile esperire altre azioni
(art. 2042 c.c.): la sussidiarietà deve essere valutata in astratto, non in concreto, ragione per cui si prescinde dalla fruttuosità o meno dell'esperimento dell'altra azione tipica;
- nel caso di azioni fondate su un titolo negoziale, l'azione di arricchimento senza causa può essere esercitata soltanto laddove manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il diritto di credito, in quanto lo spostamento patrimoniale non è sorretto da causa;
- viceversa, nel caso di specie, un titolo sussiste, essendo questo rinvenibile nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto da quale amministratore unico della soc. Omnisecurity per sé Parte_2
e/o per persona da nominare, avente ad oggetto un immobile sito in
Treviglio, Via Matteotti n. 9 e nell'atto unilaterale di nomina della CP_1
ex art. 1401 c.c. da questa accettata e dalla sottoscrizione da parte di quest'ultima del contratto definitivo di compravendita;
- le obbligazioni tra le parti in causa hanno dunque forza negoziale,
discendendo dagli accordi tra le stesse intervenute in sede di contratto definitivo di compravendita per effetto della nomina della resistente CP_1
quale acquirente dell'immobile, alla sua partecipazione all'atto e al versamento del saldo del prezzo;
- deve escludersi che l'azione di arricchimento senza causa possa essere esercitata laddove lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude l'arricchimento, quali che siano per ciascuno degli interessati le conseguenze patrimoniali;
- in forza di tali titoli, la ricorrente avrebbe ad esempio potuto esercitare l'azione di rescissione per lesione o l'azione per simulazione. L'accordo tra le parti in causa configurerebbe, infatti, un accordo simulatorio, dato che l'immobile è stato comprato dalla su richiesta di in quel CP_1 Pt_2
momento in crisi di liquidità ed esposto a procedure esecutive.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Bergamo
ha dichiarato l'inammissibilità e comunque rigettato la domanda di
, dichiarando assorbita in tale pronuncia l'eccezione di Pt_1
compensazione della resistente, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese a favore della controparte, liquidate in € 6.795,00=,
oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendo la Parte_3
riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda;
si è CP_1
costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale dell'11 settembre 2024, precisate le conclusioni tramite lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società appellante si duole del fatto che a pag. 8
della propria ordinanza il Tribunale avrebbe male interpretato i fatti,
affermando che la aveva acquistato l'immobile in quanto la società CP_1
sarebbe stata gravata da procedure esecutive, trattandosi di CP_2
fatto mai dedotto né provato.
Sostiene che, al contrario, il quale legale rappresentante della Pt_2
aveva chiesto aiuto all'ex coniuge, perché Controparte_2 CP_1
temporaneamente in difetto di liquidità essendosi dilungate le procedure esecutive azionate in danno dei debitori della società. Come confermato anche dalla in sede di comparsa di costituzione (pag. 8 e segg. e pag. CP_1
25), stava, infatti, attendendo il saldo di un credito Controparte_2
vantato nei confronti di per una somma Controparte_5
complessiva di Euro 488.000,00 e non avendo in quel momento disponibilità liquide, non poteva addivenire al rogito non potendo versare il residuo prezzo convenuto nel preliminare, così rischiando di perdere l'immobile, che avrebbe dovuto essere destinato alla figlia del e la Pt_2
caparra di euro 30.000,00 già versata;
per questo motivo, e non perché
gravato da procedure esecutive, il aveva chiesto alla ex moglie, Pt_2
attraverso uno scambio di messaggi whatsapp, di acquistare l'immobile versando il prezzo residuo e la aveva accettato in quanto certa CP_1
dell'incasso a breve di un'ingente somma da parte della Controparte_2
circostanza che avrebbe permesso a quest'ultima la rifusione delle somme utilizzate per l'acquisto. L'appellante contesta, altresì, l'ordinanza impugnata nella parte in cui “si
esclude che l'azione di arricchimento senza causa possa essere esercitata
laddove lo squilibrio economico a favore di una parte e il pregiudizio
dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere
stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude
l'arricchimento, quali che siano per ciascuno degli interessati le
conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della
libera e concorde determinazione della loro volontà”.
Sostiene che mai avrebbe rinunciato al proprio credito Controparte_2
tanto che la stessa nella propria comparsa di costituzione, ha CP_1
dichiarato che l'immobile sarebbe stato rivenduto al prezzo da lei pagato non appena fosse divenuta definitiva la sentenza di divorzio e non quindi al prezzo di vendita indicato nell'atto.
Evidenzia di avere agito con l'azione ex art 2041 cc proprio perchè nessun contratto è stato poi stipulato con la dal momento che le intenzioni CP_1
espresse nei messaggi wathsapp scambiati tra le parti non sono stati trasfusi in un accordo scritto valido ed azionabile.
Esclude che vi sia stato un accordo simulatorio volto all'intestazione fiduciaria dell'immobile non essendo la società sottoposta a procedure esecutive e stante la volontà delle parti di procedere alla effettiva intestazione dell'immobile in capo alla CP_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la parte dell'ordinanza in cui il giudice di prime cure afferma l'insussistenza della sussidiarietà
dell'azione invocata, essendo nel caso de quo esperibili altre azioni, come ad esempio l'azione di rescissione per lesione o l'azione per simulazione.
Ribadisce l'appellante che l'azione di arricchimento senza causa era l'unica esperibile, visti i rapporti intercorrenti tra le parti, non ritenendo condivisibile la sussunzione di questi ad un'ipotesi di negotiorum gestio,
come sostenuto dalla difettando i requisiti previsti dalla legge: sotto CP_1
il profilo dell'absentia domini, non si trovava nella Controparte_2
materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari in quanto,
quale società di capitali, era pienamente in grado di sopportare anche l'eventuale perdita della caparra versata e il legale rappresentante della stessa era assolutamente presente e contattabile;
la inoltre, non CP_1
aveva mai inteso rimettere nella propria posizione di CP_2
originaria contraente avendo gestito l'immobile in parola quale proprietaria dello stesso, provvedendo altresì all'alienazione del cespite senza coinvolgere nella citata operazione. CP_2
Secondo la società appellante, inoltre, anche l'azione di rescissione non poteva essere esperita, atteso che, al momento della sottoscrizione del preliminare, non era certamente in stato di bisogno;
CP_2
parimenti l'azione di simulazione non era esperibile non essendosi trattato di una intestazione fittizia.
Sottolinea, poi, che la fattispecie de qua non appare qualificabile nè quale contratto di mandato, poichè, avendo ad oggetto un bene immobile,
avrebbe dovuto essere, ab sustantiam, redatto in forma scritta, né quale donazione indiretta in relazione alla somma di euro 25.000 mancandone i requisiti di forma essenziali. Segnala, infine, che per la gestione degli incombenti successivi all'acquisto dell'immobile le parti avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto che, avendo ad oggetto un immobile, avrebbe dovuto essere redatto in forma scritta ex art. 1350 c.c.
Pertanto, a parere della società appellante, in assenza di azioni tipiche esperibili (o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata), l'azione di ingiustificato arricchimento non può che essere ammissibile con conseguente l'obbligo di di corrispondere la somma di cui si CP_1
è arricchita, pari agli acconti a suo tempo versati dalla , CP_2
somma oggetto di cessione del credito in favore della società appellante.
Con il terzo motivo l'appellante censura la parte dell'ordinanza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse un non ben precisato titolo negoziale tale per cui fosse possibile esperire altre azioni in luogo di quella di arricchimento senza causa. In particolare,
impugna l'ordinanza nella parte in cui ha rinvenuto il titolo nel contratto preliminare di compravendita e nell'atto unilaterale di nomina della CP_1
ex art 1402 cc, dalla stessa accettata.
A sostegno della doglianza rileva che la dichiarazione di nomina determina la retroattività degli effetti del contratto in capo al nominato subentrante e che pertanto, in assenza di validi ed efficaci rapporti sottostanti tra originario stipulante e nominato o di un intento liberale del primo nei confronti del secondo, l'unica azione esperibile è quella dell'arricchimento senza causa, con conseguente obbligo d'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dallo stipulante, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sottolinea che nel contratto definitivo le parti non hanno espressamente riconosciuto l'obbligo restitutorio a carico della nominata né fra gli CP_1
atti di causa è dato rinvenire un altro e diverso contratto in forza del quale la avrebbe dovuto successivamente intestare il bene ad CP_1
o ad altro soggetto dalla stessa indicato e/o assumere altro CP_2
comportamento; a riprova di tale ricostruzione, la società appellante evidenzia la successiva alienazione dell'immobile oggetto di contestazione a un terzo da parte della trattenendo la somma CP_1
percepita, senza alcun coinvolgimento della società dell'ex marito.
*****
Così riassunti i motivi di appello e prima di procedere al loro scrutinio, va preliminarmente esaminata l'eccezione avanzata dalla che, se CP_1
accolta, definirebbe il giudizio senza necessità di esaminare il gravame.
Con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado (pag. 6) CP_1
ha contestato “la dedotta cessione di credito, per assoluta mancanza
[...]
di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi”, eccezione che,
rimasta assorbita nel rigetto della domanda proposta da , la Parte_1
ha riproposto costituendosi in questo grado, insistendo sulla carenza CP_1
di legittimazione di per mancata allegazione degli Parte_1
elementi costitutivi ed identificativi dell'asserito negozio di cessione tra quest'ultima e la società Controparte_3
(già . Controparte_2 Più nel dettaglio, la ha rammentato che “Per costante CP_1
giurisprudenza, se è vero che la notifica del negozio di cessione possa
avvenire con qualsiasi mezzo, senza che sia necessario trasmettere
l'originale o la copia autentica del negozio di cessione, è tuttavia richiesto
che il (presunto) debitore possa quantomeno conoscerne gli elementi
identificativi e costitutivi (cfr. Cass. Civ.
6.6.2006 n. 13253 e Cass. Civ.
10.5.2005 n. 9761). Più in particolare, è stato previsto che “in tema di
cessione del credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento
dal debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto
produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o
gratuito della cessione ovvero dagli scopi perseguiti” (cfr. Cass. Civ.
30.7.2004 n. 14610). Pertanto, il cessionario, per poter agire in giudizio
per ottenere l'adempimento, deve fornire la prova degli elementi
identificativi del negozio di cessione”.
L'appellata ha quindi rilevato che “nel caso di specie, nella stessa
comunicazione di cessione prodotta dall'avversario sub doc. 9 del
fascicolo di primo grado viene semplicemente dato atto della presunta
cessione, senza la benché minima allegazione degli elementi costitutivi del
relativo negozio, non essendo neppure indicato la data o gli altri elementi
costitutivi. Da ciò consegue che, attesa l'assoluta carenza di allegazione
e prova in ordine al negozio di cessione, dovrà essere dichiarata la
carenza di legittimazione attiva di parte attrice, la quale, come detto, non
ha dimostrato di essere realmente soggetto cessionario dell'asserito
credito fatto valere in giudizio”. L'eccezione non è fondata.
Premesso che la cessione di un credito è un contratto consensuale che si perfeziona con il mero scambio della manifestazione di volontà tra cedente e cessionario ed è a forma libera, ritiene la Corte che abbia Parte_1
dato prova della cessione intervenuta tra la stessa e la cedente
[...]
già attraverso la Controparte_6 Controparte_2
produzione in giudizio della comunicazione datata 30 giugno 2017 della cessione al debitore ceduto (cfr. doc. 9) proveniente non già dalla cessionaria ma dalla stessa cedente, originaria titolare del credito, e contenente la indicazione analitica del preteso credito ceduto, in questa sede azionato. Di detto documento mai è stata contestata nel corso del giudizio la provenienza da parte della società cedente e la sua sottoscrizione è, del resto, plausibile sia riconducibile al legale rappresentante della stessa posto che non risulta, né è stato allegato dalla che la cedente le abbia mai chiesto il pagamento dopo la notifica CP_1
della cessione.
Priva di rilievo è poi la circostanza che nella predetta comunicazione manchi la indicazione della data della cessione, che non può che essere anteriore alla notifica della cessione, in presenza di tutti gli altri elementi essenziali di identificazione del contratto di cessione (indicazione del nome del cedente e del cessionario e descrizione analitica del credito ceduto).
L'eccezione va, quindi, disattesa.
Così riassunte le censure, ritiene la Corte, che secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010), sia possibile invertire l'ordine delle questioni da esaminare potendo l'appello essere deciso sulla base della questione della assenza di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza titolo esercitata dall'appellante, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Evidenzia la Corte che, nella specie, oggetto della domanda non è
l'adempimento dell'obbligo di ritrasferire l'immobile dietro pagamento della parte di prezzo pagato dalla e delle spese sostenute, bensì il CP_1
preteso arricchimento che la avrebbe ricevuto trattenendo gli acconti CP_1
pagati dalla società in forza del contratto preliminare per persona da nominare di acquisto dell'immobile per cui è causa, acquisto nel quale, in forza dell'electio domini effettuata all'atto del definitivo, è subentrata versando al venditore solo il residuo prezzo e senza restituire all'originario promittente acquirente l'acconto sul maggior prezzo da quest'ultimo versato.
Non puo' dunque che condividersi la affermazione del giudice di prime cure secondo cui “nel caso di specie, un titolo sussiste, essendo questo
rinvenibile nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto da
quale amministratore unico della soc. per Parte_2 CP_2
sé e/o per persona da nominare, avente ad oggetto un immobile sito in
Treviglio, Via Matteotti n. 9 e nell'atto unilaterale di nomina della
resistente ex art. 1402 c.c. da questa accettata, che ha poi sottoscritto il contratto definitivo di compravendita”.
Il contratto preliminare stipulato da (doc. 2 dell'appellante) CP_2
prevedeva, infatti, che il promittente acquirente versasse in più tranche
una parte del prezzo e la residua somma all'atto del contratto definitivo e che ad acquistare l'immobile potesse essere anche un soggetto diverso da promissario acquirente, da indicare al momento del rogito;
in forza di tale previsione la società ha proceduto, nel contratto definitivo, CP_2
alla nomina della quale acquirente e quest'ultima ha accettato tale CP_1
nomina, subentrando nella stipula del contratto definitivo e divenendo effettiva proprietaria dell'immobile, versando al venditore solo il saldo del prezzo - 55.866,66 – pari complessivamente ad euro 83.000,00.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la fonte delle obbligazioni delle parti, che ha originato il credito ceduto, sia da rintracciare nel rapporto intervenuto tra le stesse parti e che ha portato al subentro della nel contratto definitivo di compravendita CP_1
dell'immobile per effetto dell'atto di nomina. L'electio amici trova, infatti,
origine negli impegni che gli ex coniugi hanno assunto nell'interesse di entrambi di non fare perdere la caparra già versata alla società promittente acquirente, desumibili dalla trascrizione dei messaggi whatsapp che gli stessi si sono scambiati nei giorni immediatamente precedenti la data del rogito (cfr. doc. 2 prodotto dalla , la cui riconducibilità alle parti ed CP_1
il cui contenuto mai è stato contestato dall'appellante. Da tale scambio di messaggi risulta, infatti, che, su richiesta del - rappresentante legale Per_1
della società che avrebbe dovuto stipulare il contratto Controparte_2 definitivo di acquisto ma che non aveva in quel momento le disponibilità
liquide per versare il saldo del prezzo - la ha proposto il suo subentro CP_1
nel contratto definitivo e ha proceduto all'acquisto dell'immobile divenendone titolare in luogo della promissaria acquirente,
corrispondendo al venditore il saldo del prezzo e le spese notarili, con l'intesa che l'immobile sarebbe in seguito stato rivenduto alla predetta società o ad altro soggetto da nominare, previa restituzione dell'importo da lei pagato e delle spese sostenute, e non al prezzo complessivo indicato nel rogito.
Tale proposta è stata accettata dal tanto è vero che, in forza della Per_1
nomina, la ha acquistato l'immobile pagando solo il prezzo residuo CP_1
proprio in forza dell'impegno a rivenderlo al medesimo importo.
L'appellante, per confutare l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di un titolo negoziale in forza del quale avrebbe dovuto agire per ottenere la restituzione della somma de qua, avrebbe dovuto dimostrare che la nomina in sede di definitivo era intervenuta in assenza di qualsiasi accordo tra le parti, ma per far ciò avrebbe dovuto fornire – e non lo ha fatto -
un'attendibile spiegazione del contenuto, incontestato, della corrispondenza via whatsapp intercorsa con la senza trincerarsi CP_1
dietro la mancata formalizzazione del successivo obbligo di ritrasferire che, se certamente impediva di potere agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo di rivendere o riacquistare l'immobile, non fa venire meno l'obbligo restitutorio quale conseguenza in caso di inadempienza.
L'obbligo di restituire la differenza sorge dunque da tale reciproco impegno a vendere e riacquistare l'immobile allo stesso prezzo versato dalla detratte le spese, e dalla sua mancata realizzazione, a nulla CP_1
rilevando che tale impegno non sia poi stato formalizzato in una scrittura privata valevole come preliminare, posto che, come detto in premessa,
oggetto della presente azione non è l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di ritrasferire l'immobile, ma la differenza di prezzo non pagato dalla nonostante il mancato realizzo del programma CP_1
negoziale risultante dai messaggi whatsapp citati;
in altri termini, il mancato ritrasferimento dell'immobile al prezzo pagato oltre le spese,
assunto con i suddetti accordi, a prescindere da chi ne sia responsabile,
opera come fatto da cui sorge inevitabilmente l'obbligo di restituzione della maggior somma trattenuta.
Al contrario, l'azione di arricchimento azionata in questa sede supponeva,
quale presupposto, che la sequenza dei fatti così come indicata avesse condotto ad un impoverimento di una parte con arricchimento dell'altra senza alcuna giustificazione e, quindi, al di fuori di qualsiasi accordo intervenuto tra le parti, che, invece, non può negarsi che sia intervenuto nella specie, in cui l'obbligo restitutorio trova causa quale conseguenza dell'electio amici e della successiva mancata esecuzione degli impegni assunti con i messaggi scambiati tra gli ex coniugi.
Va dunque confermata la carenza del requisito della sussidiarietà, già
affermato dal giudice di prime cure, appunto in ragione della ritenuta esistenza tra le parti di un accordo, poi asseritamente non attuato.
L'appello va, pertanto, respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Data la totale soccombenza, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
n.147/2022, scaglione compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00 valori medi
(minimo per fase trattazione, come richiesto in nota spese):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201,00 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase di trattazione, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
Oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Bergamo del 17.09.2020 nel contraddittorio con così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore della parte appellata Parte_1
delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 con conseguente obbligo di versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia all'udienza del 29 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Mario Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da: Cron. N.
Dott. Giuseppe Mario Magnoli Presidente Rep. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere R. Gen. N. 859/2020
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 859/2020 R.G., promossa
d a
, con sede legale a Londra, Thayer Street 31/A, Parte_1 C.F._1
OGGETTO: Company n. ed ufficio di rappresentanza in Bergamo, Via P.IVA_1
Arricchimento senza Jacopo Palma il Vecchio n. 18, p.i. in persona del legale P.IVA_2
causa rappresentante pro tempore sig. c.f. Parte_2 C.F._2
,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico La Via, del foro di Bergamo e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, Via Cucchi n. 8
giusta procura ad litem in atti
APPELLANTE
c o n t r o
, nata a [...] il [...], residente a [...], CP_1 via G. Verdi n. 19, (C.F. ), C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Bergamini del Foro di Bergamo
( ), ed elettivamente domiciliata presso il su studio C.F._4
in Bergamo, Rotonda dei Mille n, 1, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di
Bergamo del 17.09.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE:
- in totale riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. datata 17 settembre
2020 emessa dal Tribunale di Bergamo, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 10493/2017, accogliere il ricorso ex art. 702
bic c.p.c. proposto dalla società nei confronti della sig.ra Parte_1
e per l'effetto: CP_1
- accertare e dichiarare che la sig.ra in sede che di contratto CP_1
di compravendita n. 8563 Rep. e n. 5839 Racc., stipulato in data 30 giugno
2016, avanti il Notaio Avv. Vera Tagliaferri di Crema a fronte del corrispettivo ivi pattuito di € 83.000,00 ha corrisposto, a saldo, la minor somma di € 55.866,66, in ragione di quanto già versato da
[...]
al venditore in forza del contratto Controparte_2
preliminare di compravendita registrato a Cremona in data 4 febbraio
2016; - condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 2041 c.c., a versare CP_1
alla società nella sua qualità di cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le
[...]
ragioni e le causali indicate nell'atto di cessione datato 30 giugno 2017, la somma € 25.000,00 (venticinquemila/00) e/o la maggior somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento ricevuto a quella di effettivo saldo;
- subordinatamente all'accoglimento del presente gravame, condannare la sig.ra a restituire all'odierna società appellante, , CP_1 Parte_1
la somma di € 8.128,82 alla medesima corrisposta in ossequio a quanto stabilito nell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
IN OGNI CASO
Condannare l'odierna appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i giudizi.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Rigettare l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni in atti esposte.
Si ripropongono in ogni caso, per il denegato caso di accoglimento in tutto o in parte dei motivi di gravame avversario, le deduzioni, eccezioni e domande tutte svolte in primo grado, secondo le conclusioni che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa proposta dall'avversario sia per
mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della situazione
giuridica soggettiva fatta valere, sia per la presenza di altre azioni tipiche
previste dall'ordinamento. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Nel
denegato caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni e difese,
rigettarsi, comunque, la domanda attorea per l'insussistenza del
contestato arricchimento e, comunque, per la mancanza dei requisiti tutti
di cui all'art. 2041 c.c.; IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Nel
denegato e non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria,
si chiede che venga dichiarata la compensazione dell'asserito credito
oggetto della contestata cessione con il credito professionale dell'avv.
nei confronti di di cui al CP_1 Controparte_3
D.I. n. 426/18 del 24.1.2018 del Tribunale di Bergamo, decreto ingiuntivo
divenuto definitivo per mancata opposizione ed esecutivo. IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede, laddove occorra, l'ammissione di prova
testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte in sede di comparsa di
costituzione, con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano, per quanto d'occorrenza, le istanze di prova orale tutte come dedotte in primo grado, con i testi indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 13 novembre 2017, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Bergamo ed esponeva che: - in veste di amministratore unico della società Parte_2
aveva sottoscritto con , un Controparte_2 Controparte_4
contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare in data 15 gennaio 2016 avente ad oggetto l'immobile sito in Treviglio,
via Matteotti n. 9, al prezzo pattuito e convenuto di € 83.000,00;
- in esecuzione di tale contratto, aveva versato al Controparte_2
promissario venditore, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di €
10.000,00 mediante due assegni bancari (doc. n. 3, fascicolo primo grado parte ricorrente) e successivamente a titolo di acconto sul prezzo la somma complessiva di euro 15.000,00 in più tranche (doc. n. 4, 5, 6, 7 del fascicolo primo grado di parte ricorrente), in sede di rogito notarile;
- ai sensi dell'art. 1401 c.c. all'atto del rogito aveva Controparte_2
nominato quale acquirente moglie separata del la CP_1 Pt_2
quale, previo versamento a favore della parte venditrice della residua somma di € 55.866,66, aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile;
- in data 22 dicembre 2016, la società era stata posta in Controparte_2
liquidazione e aveva modificato la propria denominazione sociale in “
[...]
” e aveva ceduto il proprio credito, pari Controparte_3
ad € 25.000,00, dalla medesima vantato nei confronti di quale CP_1
differenza tra il prezzo dell'immobile da quest'ultima acquistato e la minore somma dalla stessa pagata, alla società tramite un Parte_1
atto di cessione di credito notificato in data 30.06.2017 alla a mezzo CP_1
raccomandata A.R. (regolarmente ricevuta in data 4 luglio 2017, vedi doc.
n. 9 fascicolo primo grado parte ricorrente). Tanto premesso, , nella sua qualità di cessionaria del Parte_1
credito originariamente vantato da chiedeva al Tribunale Controparte_2
che la fosse condannata a versarle la somma di € 25.000,00 e/o la CP_1
maggiore somma da quantificare in corso di causa, ai sensi dell'art. 2041
c.c., atteso che la stessa era divenuta proprietaria di un immobile acquistato al corrispettivo pattuito di € 83.000,00, avendo tuttavia corrisposto alla parte venditrice la minor somma di € 55.866,66 in ragione di quanto già versato al venditore prima del rogito dalla società
originaria parte promissaria acquirente in forza del Controparte_2
contratto preliminare.
Costituita regolarmente con comparsa depositata l'8 febbraio 2018, CP_1
eccepiva, in via preliminare, la contestualità del deposito del ricorso
[...]
rispetto all'invio dell'invito alla negoziazione assistita ricevuto in data
13.11.2017, ossia pochi giorni prima dell'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, contestava “la dedotta cessione di credito, per
assoluta mancanza di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi”
ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa,
difettando il requisito di sussidiarietà, in quanto la situazione giuridica oggetto di causa sarebbe stata più correttamente sussumibile nella gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c. Al riguardo riferiva di essere intervenuta nell'operazione immobiliare per evitare a promissaria Controparte_2
acquirente, in quel momento in crisi di liquidità perché in attesa di riscuotere un consistente credito azionato in via esecutiva nei confronti di terza società, di perdere le somme versate a titolo di caparra ed acconto sul prezzo (€ 30.000), nonché di perdere l'immobile che avrebbe dovuto essere destinato alla figlia dell'ex marito, attivandosi al fine di assumere la gestione dell'affare, corrispondendo il saldo del prezzo e acquistando in prima persona l'immobile con l'intesa che quest'ultimo sarebbe stato, in seguito, riacquistato a cura del o di altro soggetto dallo stesso Pt_2
indicato e con indennizzo di ogni costo a tale scopo sostenuto, come comprovato dai messaggi wathsapp prodotti in atti (doc. 2).
In via subordinata, eccepiva l'insussistenza del requisito dell'ingiusto arricchimento. In particolare, sottolineava che, a seguito dell'acquisto dell'immobile, aveva dovuto sostenere numerose spese connesse allo stesso, come spese notarili e tasse per l'acquisto nonché per spese condominiali straordinarie, IMU, assicurazione e altro, per un totale di €
76.328,32 (doc. 7), oltre a quanto dovuto in relazione al diverso classamento dell'immobile operato dall'Agenzia delle Entrate per una somma pari a € 2.738,00 (doc. 7) e spese straordinarie intervenute (doc.
10), e rilevava che l'ex marito era incorso nell'inadempimento dell'obbligo di riacquistare l'immobile e tenere indenne il gestore delle spese sostenute, oltre a interessi;
da tale inadempimento traeva origine la sua decisione, di provvedere all'alienazione dell'immobile al fine di coprire le suddette ingenti spese sostenute. Ella era, infatti, sempre stata interessata ad un immediato trasferimento dell'appartamento al il Pt_2
quale, avendo nel frattempo incassato un credito vantato nei confronti di
(doc. 11), fin dal novembre 2016 avrebbe Controparte_5
potuto riacquistare l'immobile voluto per la figlia, tenendola indenne dalle spese sostenute;
aveva tuttavia atteso invano la fissazione del rogito fino a quando solo in data 13.3.2017 il le aveva chiesto il calcolo Pt_2
dell'importo degli esborsi comunicando che le avrebbe inviato un'offerta formale per l'acquisto e un bonifico del 95% del valore. Sottolineava di aver rifiutato l'offerta dell'ex marito, volendo ottenere la restituzione di ogni costo sostenuto, come da mail inviata allo stesso in data 17.3.2017
(doc. 10 parte ricorrente) nella quale si richiedeva un indennizzo pari a complessivi € 67.369,79; ciononostante, il indicava un valore di Pt_2
acquisto di € 64.000,00, senza fornire la documentazione richiestagli
(necessaria per ogni opportuna valutazione in ordine alle modalità del negozio), affermando altresì che l'offerta di acquisto doveva intendersi caducata in caso di mancata accettazione entro ventiquattro ore dall'invio;
in data 30.3.2017 aveva chiamato lo studio del Notaio Tagliaferri per chiedere notizie in ordine al presunto rogito da stipulare, scoprendo così
che nessun atto di compravendita era stato fissato in data 31.3.2017 in relazione a o altri soggetti facenti capo al o, comunque Parte_1 Pt_2
inerente all'immobile di Treviglio via Matteotti n. 9; in data 28.3.2017 il le aveva inviato un messaggio del seguente tenore: “Questione casa: Pt_2
ti do ancora un'ora per rispondere alla mail e farti il bonifico.
Diversamente la casa te la puoi tenere”, così paventando una sopravvenuta mancanza di interesse all'acquisto, anche perché la figlia del nel frattempo, si era trasferita presso un altro immobile. Pt_2
Riferiva di essersi, pertanto, rivolta a due agenzie immobiliari dalle quali aveva appreso che l'immobile in questione era stato posto sul mercato per oltre due anni e che sarebbe stato assai arduo rivenderlo coprendo i costi sostenuti, e rilevava di essere riuscita ad alienarlo in data 27.10.2017, al prezzo di Euro 78.500,00 (doc. 13), ossia ad un prezzo inferiore a quello di acquisto ma tale da garantire la copertura degli esborsi sostenuti per l'immobile medesimo.
Sosteneva che ai sensi dell'art. 2041 c.c. il soggetto arricchitosi a danno di un altro sarebbe tenuto ad indennizzarlo “nei limiti dell'arricchimento”; di contro, nel caso di specie ella aveva sostenuto, in conseguenza della gestione dell'affare, spese per complessivi € 76.328,32, oltre ad ulteriori spese future (es. maggiori somme per diverso classamento), con la conseguenza che alcun arricchimento sarebbe configurabile.
Da ultimo sollevava eccezione di compensazione tra il credito di Pt_1
ed il credito da ella vantato per compensi professionali quale
[...]
avvocato, mai soddisfatto, nei confronti dell'allora per Controparte_2
averla rappresentata e difesa in alcune cause, come confermato dal decreto ingiuntivo n. 426/18 del 24.1.2018 del Tribunale di Bergamo (doc. 15).
Precisava che la compensazione avrebbe potuto operare trattandosi di credito sorto anteriormente al presunto atto di cessione ed essendo prevista dall'art. 1248 c.c. l'inopponibilità solo per i crediti sorti posteriormente alla notifica della cessione.
Alla prima udienza tenutasi in data 21 febbraio 2018 è stato disposto un rinvio per comparizione personale delle parti per verificare una possibilità
transattiva e, dopo svariati rinvii, all'udienza per la lettura dell'ordinanza del 9 luglio 2020 il Giudice Onorario si è riservato di emettere ordinanza ex art. 702 ter cpc.
Con ordinanza del 17.09.2020, il Tribunale di Bergamo ha affermato che:
- l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario, poiché può
essere esercitata soltanto laddove non sia possibile esperire altre azioni
(art. 2042 c.c.): la sussidiarietà deve essere valutata in astratto, non in concreto, ragione per cui si prescinde dalla fruttuosità o meno dell'esperimento dell'altra azione tipica;
- nel caso di azioni fondate su un titolo negoziale, l'azione di arricchimento senza causa può essere esercitata soltanto laddove manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il diritto di credito, in quanto lo spostamento patrimoniale non è sorretto da causa;
- viceversa, nel caso di specie, un titolo sussiste, essendo questo rinvenibile nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto da quale amministratore unico della soc. Omnisecurity per sé Parte_2
e/o per persona da nominare, avente ad oggetto un immobile sito in
Treviglio, Via Matteotti n. 9 e nell'atto unilaterale di nomina della CP_1
ex art. 1401 c.c. da questa accettata e dalla sottoscrizione da parte di quest'ultima del contratto definitivo di compravendita;
- le obbligazioni tra le parti in causa hanno dunque forza negoziale,
discendendo dagli accordi tra le stesse intervenute in sede di contratto definitivo di compravendita per effetto della nomina della resistente CP_1
quale acquirente dell'immobile, alla sua partecipazione all'atto e al versamento del saldo del prezzo;
- deve escludersi che l'azione di arricchimento senza causa possa essere esercitata laddove lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude l'arricchimento, quali che siano per ciascuno degli interessati le conseguenze patrimoniali;
- in forza di tali titoli, la ricorrente avrebbe ad esempio potuto esercitare l'azione di rescissione per lesione o l'azione per simulazione. L'accordo tra le parti in causa configurerebbe, infatti, un accordo simulatorio, dato che l'immobile è stato comprato dalla su richiesta di in quel CP_1 Pt_2
momento in crisi di liquidità ed esposto a procedure esecutive.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Bergamo
ha dichiarato l'inammissibilità e comunque rigettato la domanda di
, dichiarando assorbita in tale pronuncia l'eccezione di Pt_1
compensazione della resistente, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese a favore della controparte, liquidate in € 6.795,00=,
oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendo la Parte_3
riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda;
si è CP_1
costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale dell'11 settembre 2024, precisate le conclusioni tramite lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società appellante si duole del fatto che a pag. 8
della propria ordinanza il Tribunale avrebbe male interpretato i fatti,
affermando che la aveva acquistato l'immobile in quanto la società CP_1
sarebbe stata gravata da procedure esecutive, trattandosi di CP_2
fatto mai dedotto né provato.
Sostiene che, al contrario, il quale legale rappresentante della Pt_2
aveva chiesto aiuto all'ex coniuge, perché Controparte_2 CP_1
temporaneamente in difetto di liquidità essendosi dilungate le procedure esecutive azionate in danno dei debitori della società. Come confermato anche dalla in sede di comparsa di costituzione (pag. 8 e segg. e pag. CP_1
25), stava, infatti, attendendo il saldo di un credito Controparte_2
vantato nei confronti di per una somma Controparte_5
complessiva di Euro 488.000,00 e non avendo in quel momento disponibilità liquide, non poteva addivenire al rogito non potendo versare il residuo prezzo convenuto nel preliminare, così rischiando di perdere l'immobile, che avrebbe dovuto essere destinato alla figlia del e la Pt_2
caparra di euro 30.000,00 già versata;
per questo motivo, e non perché
gravato da procedure esecutive, il aveva chiesto alla ex moglie, Pt_2
attraverso uno scambio di messaggi whatsapp, di acquistare l'immobile versando il prezzo residuo e la aveva accettato in quanto certa CP_1
dell'incasso a breve di un'ingente somma da parte della Controparte_2
circostanza che avrebbe permesso a quest'ultima la rifusione delle somme utilizzate per l'acquisto. L'appellante contesta, altresì, l'ordinanza impugnata nella parte in cui “si
esclude che l'azione di arricchimento senza causa possa essere esercitata
laddove lo squilibrio economico a favore di una parte e il pregiudizio
dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere
stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude
l'arricchimento, quali che siano per ciascuno degli interessati le
conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della
libera e concorde determinazione della loro volontà”.
Sostiene che mai avrebbe rinunciato al proprio credito Controparte_2
tanto che la stessa nella propria comparsa di costituzione, ha CP_1
dichiarato che l'immobile sarebbe stato rivenduto al prezzo da lei pagato non appena fosse divenuta definitiva la sentenza di divorzio e non quindi al prezzo di vendita indicato nell'atto.
Evidenzia di avere agito con l'azione ex art 2041 cc proprio perchè nessun contratto è stato poi stipulato con la dal momento che le intenzioni CP_1
espresse nei messaggi wathsapp scambiati tra le parti non sono stati trasfusi in un accordo scritto valido ed azionabile.
Esclude che vi sia stato un accordo simulatorio volto all'intestazione fiduciaria dell'immobile non essendo la società sottoposta a procedure esecutive e stante la volontà delle parti di procedere alla effettiva intestazione dell'immobile in capo alla CP_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la parte dell'ordinanza in cui il giudice di prime cure afferma l'insussistenza della sussidiarietà
dell'azione invocata, essendo nel caso de quo esperibili altre azioni, come ad esempio l'azione di rescissione per lesione o l'azione per simulazione.
Ribadisce l'appellante che l'azione di arricchimento senza causa era l'unica esperibile, visti i rapporti intercorrenti tra le parti, non ritenendo condivisibile la sussunzione di questi ad un'ipotesi di negotiorum gestio,
come sostenuto dalla difettando i requisiti previsti dalla legge: sotto CP_1
il profilo dell'absentia domini, non si trovava nella Controparte_2
materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari in quanto,
quale società di capitali, era pienamente in grado di sopportare anche l'eventuale perdita della caparra versata e il legale rappresentante della stessa era assolutamente presente e contattabile;
la inoltre, non CP_1
aveva mai inteso rimettere nella propria posizione di CP_2
originaria contraente avendo gestito l'immobile in parola quale proprietaria dello stesso, provvedendo altresì all'alienazione del cespite senza coinvolgere nella citata operazione. CP_2
Secondo la società appellante, inoltre, anche l'azione di rescissione non poteva essere esperita, atteso che, al momento della sottoscrizione del preliminare, non era certamente in stato di bisogno;
CP_2
parimenti l'azione di simulazione non era esperibile non essendosi trattato di una intestazione fittizia.
Sottolinea, poi, che la fattispecie de qua non appare qualificabile nè quale contratto di mandato, poichè, avendo ad oggetto un bene immobile,
avrebbe dovuto essere, ab sustantiam, redatto in forma scritta, né quale donazione indiretta in relazione alla somma di euro 25.000 mancandone i requisiti di forma essenziali. Segnala, infine, che per la gestione degli incombenti successivi all'acquisto dell'immobile le parti avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto che, avendo ad oggetto un immobile, avrebbe dovuto essere redatto in forma scritta ex art. 1350 c.c.
Pertanto, a parere della società appellante, in assenza di azioni tipiche esperibili (o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata), l'azione di ingiustificato arricchimento non può che essere ammissibile con conseguente l'obbligo di di corrispondere la somma di cui si CP_1
è arricchita, pari agli acconti a suo tempo versati dalla , CP_2
somma oggetto di cessione del credito in favore della società appellante.
Con il terzo motivo l'appellante censura la parte dell'ordinanza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse un non ben precisato titolo negoziale tale per cui fosse possibile esperire altre azioni in luogo di quella di arricchimento senza causa. In particolare,
impugna l'ordinanza nella parte in cui ha rinvenuto il titolo nel contratto preliminare di compravendita e nell'atto unilaterale di nomina della CP_1
ex art 1402 cc, dalla stessa accettata.
A sostegno della doglianza rileva che la dichiarazione di nomina determina la retroattività degli effetti del contratto in capo al nominato subentrante e che pertanto, in assenza di validi ed efficaci rapporti sottostanti tra originario stipulante e nominato o di un intento liberale del primo nei confronti del secondo, l'unica azione esperibile è quella dell'arricchimento senza causa, con conseguente obbligo d'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dallo stipulante, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sottolinea che nel contratto definitivo le parti non hanno espressamente riconosciuto l'obbligo restitutorio a carico della nominata né fra gli CP_1
atti di causa è dato rinvenire un altro e diverso contratto in forza del quale la avrebbe dovuto successivamente intestare il bene ad CP_1
o ad altro soggetto dalla stessa indicato e/o assumere altro CP_2
comportamento; a riprova di tale ricostruzione, la società appellante evidenzia la successiva alienazione dell'immobile oggetto di contestazione a un terzo da parte della trattenendo la somma CP_1
percepita, senza alcun coinvolgimento della società dell'ex marito.
*****
Così riassunti i motivi di appello e prima di procedere al loro scrutinio, va preliminarmente esaminata l'eccezione avanzata dalla che, se CP_1
accolta, definirebbe il giudizio senza necessità di esaminare il gravame.
Con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado (pag. 6) CP_1
ha contestato “la dedotta cessione di credito, per assoluta mancanza
[...]
di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi”, eccezione che,
rimasta assorbita nel rigetto della domanda proposta da , la Parte_1
ha riproposto costituendosi in questo grado, insistendo sulla carenza CP_1
di legittimazione di per mancata allegazione degli Parte_1
elementi costitutivi ed identificativi dell'asserito negozio di cessione tra quest'ultima e la società Controparte_3
(già . Controparte_2 Più nel dettaglio, la ha rammentato che “Per costante CP_1
giurisprudenza, se è vero che la notifica del negozio di cessione possa
avvenire con qualsiasi mezzo, senza che sia necessario trasmettere
l'originale o la copia autentica del negozio di cessione, è tuttavia richiesto
che il (presunto) debitore possa quantomeno conoscerne gli elementi
identificativi e costitutivi (cfr. Cass. Civ.
6.6.2006 n. 13253 e Cass. Civ.
10.5.2005 n. 9761). Più in particolare, è stato previsto che “in tema di
cessione del credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento
dal debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto
produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o
gratuito della cessione ovvero dagli scopi perseguiti” (cfr. Cass. Civ.
30.7.2004 n. 14610). Pertanto, il cessionario, per poter agire in giudizio
per ottenere l'adempimento, deve fornire la prova degli elementi
identificativi del negozio di cessione”.
L'appellata ha quindi rilevato che “nel caso di specie, nella stessa
comunicazione di cessione prodotta dall'avversario sub doc. 9 del
fascicolo di primo grado viene semplicemente dato atto della presunta
cessione, senza la benché minima allegazione degli elementi costitutivi del
relativo negozio, non essendo neppure indicato la data o gli altri elementi
costitutivi. Da ciò consegue che, attesa l'assoluta carenza di allegazione
e prova in ordine al negozio di cessione, dovrà essere dichiarata la
carenza di legittimazione attiva di parte attrice, la quale, come detto, non
ha dimostrato di essere realmente soggetto cessionario dell'asserito
credito fatto valere in giudizio”. L'eccezione non è fondata.
Premesso che la cessione di un credito è un contratto consensuale che si perfeziona con il mero scambio della manifestazione di volontà tra cedente e cessionario ed è a forma libera, ritiene la Corte che abbia Parte_1
dato prova della cessione intervenuta tra la stessa e la cedente
[...]
già attraverso la Controparte_6 Controparte_2
produzione in giudizio della comunicazione datata 30 giugno 2017 della cessione al debitore ceduto (cfr. doc. 9) proveniente non già dalla cessionaria ma dalla stessa cedente, originaria titolare del credito, e contenente la indicazione analitica del preteso credito ceduto, in questa sede azionato. Di detto documento mai è stata contestata nel corso del giudizio la provenienza da parte della società cedente e la sua sottoscrizione è, del resto, plausibile sia riconducibile al legale rappresentante della stessa posto che non risulta, né è stato allegato dalla che la cedente le abbia mai chiesto il pagamento dopo la notifica CP_1
della cessione.
Priva di rilievo è poi la circostanza che nella predetta comunicazione manchi la indicazione della data della cessione, che non può che essere anteriore alla notifica della cessione, in presenza di tutti gli altri elementi essenziali di identificazione del contratto di cessione (indicazione del nome del cedente e del cessionario e descrizione analitica del credito ceduto).
L'eccezione va, quindi, disattesa.
Così riassunte le censure, ritiene la Corte, che secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010), sia possibile invertire l'ordine delle questioni da esaminare potendo l'appello essere deciso sulla base della questione della assenza di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza titolo esercitata dall'appellante, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Evidenzia la Corte che, nella specie, oggetto della domanda non è
l'adempimento dell'obbligo di ritrasferire l'immobile dietro pagamento della parte di prezzo pagato dalla e delle spese sostenute, bensì il CP_1
preteso arricchimento che la avrebbe ricevuto trattenendo gli acconti CP_1
pagati dalla società in forza del contratto preliminare per persona da nominare di acquisto dell'immobile per cui è causa, acquisto nel quale, in forza dell'electio domini effettuata all'atto del definitivo, è subentrata versando al venditore solo il residuo prezzo e senza restituire all'originario promittente acquirente l'acconto sul maggior prezzo da quest'ultimo versato.
Non puo' dunque che condividersi la affermazione del giudice di prime cure secondo cui “nel caso di specie, un titolo sussiste, essendo questo
rinvenibile nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto da
quale amministratore unico della soc. per Parte_2 CP_2
sé e/o per persona da nominare, avente ad oggetto un immobile sito in
Treviglio, Via Matteotti n. 9 e nell'atto unilaterale di nomina della
resistente ex art. 1402 c.c. da questa accettata, che ha poi sottoscritto il contratto definitivo di compravendita”.
Il contratto preliminare stipulato da (doc. 2 dell'appellante) CP_2
prevedeva, infatti, che il promittente acquirente versasse in più tranche
una parte del prezzo e la residua somma all'atto del contratto definitivo e che ad acquistare l'immobile potesse essere anche un soggetto diverso da promissario acquirente, da indicare al momento del rogito;
in forza di tale previsione la società ha proceduto, nel contratto definitivo, CP_2
alla nomina della quale acquirente e quest'ultima ha accettato tale CP_1
nomina, subentrando nella stipula del contratto definitivo e divenendo effettiva proprietaria dell'immobile, versando al venditore solo il saldo del prezzo - 55.866,66 – pari complessivamente ad euro 83.000,00.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la fonte delle obbligazioni delle parti, che ha originato il credito ceduto, sia da rintracciare nel rapporto intervenuto tra le stesse parti e che ha portato al subentro della nel contratto definitivo di compravendita CP_1
dell'immobile per effetto dell'atto di nomina. L'electio amici trova, infatti,
origine negli impegni che gli ex coniugi hanno assunto nell'interesse di entrambi di non fare perdere la caparra già versata alla società promittente acquirente, desumibili dalla trascrizione dei messaggi whatsapp che gli stessi si sono scambiati nei giorni immediatamente precedenti la data del rogito (cfr. doc. 2 prodotto dalla , la cui riconducibilità alle parti ed CP_1
il cui contenuto mai è stato contestato dall'appellante. Da tale scambio di messaggi risulta, infatti, che, su richiesta del - rappresentante legale Per_1
della società che avrebbe dovuto stipulare il contratto Controparte_2 definitivo di acquisto ma che non aveva in quel momento le disponibilità
liquide per versare il saldo del prezzo - la ha proposto il suo subentro CP_1
nel contratto definitivo e ha proceduto all'acquisto dell'immobile divenendone titolare in luogo della promissaria acquirente,
corrispondendo al venditore il saldo del prezzo e le spese notarili, con l'intesa che l'immobile sarebbe in seguito stato rivenduto alla predetta società o ad altro soggetto da nominare, previa restituzione dell'importo da lei pagato e delle spese sostenute, e non al prezzo complessivo indicato nel rogito.
Tale proposta è stata accettata dal tanto è vero che, in forza della Per_1
nomina, la ha acquistato l'immobile pagando solo il prezzo residuo CP_1
proprio in forza dell'impegno a rivenderlo al medesimo importo.
L'appellante, per confutare l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di un titolo negoziale in forza del quale avrebbe dovuto agire per ottenere la restituzione della somma de qua, avrebbe dovuto dimostrare che la nomina in sede di definitivo era intervenuta in assenza di qualsiasi accordo tra le parti, ma per far ciò avrebbe dovuto fornire – e non lo ha fatto -
un'attendibile spiegazione del contenuto, incontestato, della corrispondenza via whatsapp intercorsa con la senza trincerarsi CP_1
dietro la mancata formalizzazione del successivo obbligo di ritrasferire che, se certamente impediva di potere agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo di rivendere o riacquistare l'immobile, non fa venire meno l'obbligo restitutorio quale conseguenza in caso di inadempienza.
L'obbligo di restituire la differenza sorge dunque da tale reciproco impegno a vendere e riacquistare l'immobile allo stesso prezzo versato dalla detratte le spese, e dalla sua mancata realizzazione, a nulla CP_1
rilevando che tale impegno non sia poi stato formalizzato in una scrittura privata valevole come preliminare, posto che, come detto in premessa,
oggetto della presente azione non è l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di ritrasferire l'immobile, ma la differenza di prezzo non pagato dalla nonostante il mancato realizzo del programma CP_1
negoziale risultante dai messaggi whatsapp citati;
in altri termini, il mancato ritrasferimento dell'immobile al prezzo pagato oltre le spese,
assunto con i suddetti accordi, a prescindere da chi ne sia responsabile,
opera come fatto da cui sorge inevitabilmente l'obbligo di restituzione della maggior somma trattenuta.
Al contrario, l'azione di arricchimento azionata in questa sede supponeva,
quale presupposto, che la sequenza dei fatti così come indicata avesse condotto ad un impoverimento di una parte con arricchimento dell'altra senza alcuna giustificazione e, quindi, al di fuori di qualsiasi accordo intervenuto tra le parti, che, invece, non può negarsi che sia intervenuto nella specie, in cui l'obbligo restitutorio trova causa quale conseguenza dell'electio amici e della successiva mancata esecuzione degli impegni assunti con i messaggi scambiati tra gli ex coniugi.
Va dunque confermata la carenza del requisito della sussidiarietà, già
affermato dal giudice di prime cure, appunto in ragione della ritenuta esistenza tra le parti di un accordo, poi asseritamente non attuato.
L'appello va, pertanto, respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Data la totale soccombenza, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
n.147/2022, scaglione compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00 valori medi
(minimo per fase trattazione, come richiesto in nota spese):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201,00 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase di trattazione, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
Oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Bergamo del 17.09.2020 nel contraddittorio con così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore della parte appellata Parte_1
delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 con conseguente obbligo di versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia all'udienza del 29 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Mario Magnoli