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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 30/10-6/11/2023, contraddistinta dal n. 10254/2023, iscritto al n. 42/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa C.F._1 con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Mauro Calò (c.f.
); C.F._2
AP P E L L AN T E
E
c.f. ), costituitasi in Controparte_1 P.IVA_1
persona della procuratrice dr.ssa (procura per scrittura privata Controparte_2
autenticata in data 21/10/2022 dal notaio di Milano, rep. 5488, racc. Persona_1
25.807) - in qualità di procuratrice della Parte_2
n. 42/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 di 9 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
[...]
[...]
(c.f. , in forza di procura per scrittura privata Controparte_3 P.IVA_2
autenticata in data 9/8/2022 dal notaio di Milano (rep. 55.553, racc. Persona_2
25.807) - rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Paolo Pellegrino (c.f. ; C.F._3
AP P E L L A TA
NONCHÉ
c.f. ); TE P.IVA_2
AP P E L L A TA C ON TU MA C E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/2/2021, riassumeva Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, limitatamente alle domande relative alla nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina sulla concorrenza ed al conseguente risarcimento del danno, il giudizio inizialmente proposto innanzi al Tribunale di Lecce.
In particolare, il aveva proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2735/2019, emesso dal Tribunale di Lecce, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento (unitamente alla ed a di € 445.492,31 Controparte_5 CP_6
in favore della banca Lo stesso era obbligato in solido TE
con la debitrice principale, in quanto aveva sottoscritto tre Controparte_5 fideiussioni in favore di quest'ultima che intratteneva diversi rapporti con la banca. Aveva dedotto, pertanto, la nullità totale delle fideiussioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) l.
287/1990, in quanto i contratti erano conformi allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 che, con provvedimento della Banca
d'IT (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini nelle fideiussioni sottoscritte dal - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di Parte_1 reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
n. 42/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In via subordinata aveva chiesto che venisse dichiarata la loro nullità parziale, limitatamente alle clausole in questione e la conseguente inefficacia delle garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Con “sentenza parziale” n. 2518/2020 il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, limitatamente alle domande di nullità ed alla conseguente domanda di risarcimento del danno, ritenendo competente, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. a)
d.lgs. 168/2003, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa ed aveva sospeso per il resto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino alla definizione di quello sulla nullità delle fideiussioni.
Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni rilasciate dal sig.
in favore della;
Parte_1 TE
2) per effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore e condannare la , TE
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali;
In subordine:
3) accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni contestate ed in ogni caso delle medesime clausole variamente numerate nei contratti di finanziamento che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003;
4) per l'effetto, accertare la violazione dell'art. 1957 c.c. e dichiarare che la opposta è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore;
5) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal fideiussore e condannare la TE
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni che si
[...]
quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali.
In ogni caso, con condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore”.
n. 42/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Interveniva, con comparsa depositata il 2/7/2021, la Controparte_7
in qualità di cessionaria del credito, concludendo per il rigetto delle
[...]
domande.
Si costituiva altresì la banca che pure chiedeva TE
il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 10254/2023 il Tribunale rigettava tutte le domande e condannava l'attore al pagamento delle spese. Osservava, in particolare, che:
- oggetto del giudizio erano tre fideiussioni;
una soltanto era qualificabile come fideiussione omnibus, quella sottoscritta il 18/5/2016 a garanzia di tutte le obbligazioni della fino alla concorrenza di € 168.000; Controparte_5
- le altre due fideiussioni erano invece a garanzia di specifiche obbligazioni della la prima, sottoscritta il 18/5/2016, aveva ad oggetto le obbligazioni Controparte_5
derivanti dal contratto di finanziamento a medio - lungo termine stipulato in pari data, fino alla concorrenza di € 360.000 ed era contenuta nell'art. 5 dello stesso contratto di finanziamento;
la seconda, sottoscritta il 26/6/2018, aveva ad oggetto le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento denominato “MPS impresa cash breve termine 6-
18 mesi” stipulato in pari data fino alla concorrenza di € 120.000;
- non poteva accogliersi la domanda di nullità totale, “non potendosi negare la permanenza dell'interesse dell'istituto di credito al mantenimento della garanzia, seppur in forma ridotta, espungendo quindi le clausole de quibus – ad esso favorevoli – dal regolamento contrattuale, considerando che l'alternativa dovrebbe essere individuata nell'assenza completa della fideiussione, né tantomeno l'interesse del fideiussore, la cui posizione risulta avvantaggiata dalla caducazione delle clausole a sé sfavorevoli”;
- il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della Banca d'IT, secondo la giurisprudenza di legittimità, era limitato alle sole fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo nello stesso considerato (ottobre 2002 – maggio 2005) e non si estendeva anche alle garanzie prestate a distanza di tempo;
- gravava quindi sull'attore l'onere di dimostrare che l'inserimento delle clausole in questione nelle fideiussioni era il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficiente la sola dimostrazione dell'uso generalizzato delle stesse da parte degli istituti di credito;
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- quanto alle fideiussioni rilasciate a garanzia di specifici contratti, il non Parte_1 poteva giovarsi del provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005, quale prova privilegiata in ordine all'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, non solo in considerazione dell'elemento temporale, ma anche perché lo stesso aveva ad oggetto le sole fideiussioni omnibus.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/12/2023, deducendo che:
- il Tribunale non aveva considerato che la prova dell'intesa anticoncorrenziale, pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'IT era data dalla documentazione prodotta, contenente numerosissimi moduli per fideiussioni realmente utilizzati sia per fideiussioni omnibus che per fideiussioni specifiche, dai quali risultava
“i) l'evidente identità di contenuto e di pattuizioni contrattuali;
(ii) la presenza delle clausole sub artt. 2,6,8 del modello ABI;
(iii) un sostanziale uniforme comportamento di tali banche, equamente distribuito sul territorio nazionale e perdurante invariabilmente nel tempo, anche dopo la chiusura dell'istruttoria culminata nel provvedimento di censura della Banca d'IT. La serialità della riproduzione dello schema ABI adottato
“a monte” viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli Istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato anche dopo il 2005. Tanto è vero che in conseguenza al provvedimento n. 5/2005, rimasto sostanzialmente inosservato, tutte le problematiche della serialità, della compressione del libero mercato e delle conseguenze pregiudizievoli in danno dei garanti, analizzate in sede di istruttoria, di poi, censurate, sono rimaste incontrovertibilmente invariate, attuali e non eliminate dal sistema”;
- il Tribunale aveva anche errato nel ritenere che il provvedimento della Banca
d'IT n. 55/2005 si riferisse esclusivamente alle fideiussioni omnibus, mentre lo stesso
(come si evince da alcune considerazioni contenute ai punti 12, 27, 78 della motivazione) riguardava tutte le fideiussioni utilizzate in modo uniforme e standardizzato nel mercato del credito - indipendentemente dal tipo di rapporto garantito e dal soggetto beneficiario
- che si distinguono sensibilmente, proprio per le clausole illegittime, dal modello di fideiussione disciplinato nel codice civile;
del resto, anche le SS.UU. con la sentenza n.
41994/2021 avevano fatto generale riferimento alle fideiussioni e non soltanto a quelle omnibus.
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Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità degli artt.
2, 6 e 8 delle fideiussioni contestate ed in ogni caso delle medesime clausole variamente numerate nei contratti di finanziamento che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003;
2) per l'effetto, accertare la violazione dell'art. 1957 c.c. e dichiarare che la opposta è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore;
3) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal fideiussore e condannare la TE
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni che si
[...]
quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali.
In ogni caso, con condanna delle appellate al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 13/2/2024, la
[...]
quale procuratrice della Controparte_1 Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 14/5/2024 è stata dichiarata la contumacia della banca che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita. TE
All'udienza del 13/5/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
MOTIV I DELLA DECIS IONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'IT n. 55 solo per le fideiussioni omnibus sottoscritte nel periodo che va dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, nel periodo immediatamente successivo n. 42/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
all'adozione del provvedimento. In tal senso si è espressa di recente anche la S.C., secondo la quale “il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”; inoltre “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”
(Cass. 1170/2025, in motivazione).
Ciò posto, per le fideiussioni specifiche e per le fideiussioni omnibus prestate successivamente al periodo 2002 - 2005, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d'IT, e con riguardo non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche, vi sia stata un'intesa tra istituti bancari volta a limitare la concorrenza mediante l'applicazione delle clausole in questione. A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni (omnibus o specifiche) provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'IT, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che n. 42/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
Né può sostenersi che dalla riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'IT anche in periodi successivi all'accertamento possa trarsi la dimostrazione, quanto meno per presunzioni, che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'IT sono state solitamente contenute nei moduli per le fideiussioni omnibus o per fideiussioni specifiche successivamente a tale periodo;
l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso, volto a limitare la concorrenza. Del resto, l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza. È ben vero che la prova dell'intesa anticoncorrenziale può essere fornita per presunzioni, ma le stesse non possono essere fondate esclusivamente sull'uso generalizzato delle medesime clausole, giacché tale circostanza potrebbe essere dovuta a mere ragioni di convenienza (la mancata adozione delle clausole in questione da parte di una banca potrebbe porla in una posizione di inferiorità rispetto alle altre che invece sarebbero maggiormente garantite dalla loro adozione) e non essere frutto di intese;
tale circostanza sembra da escludere solo quando l'uso generalizzato riguarda aspetti differenti, quali le tariffe o i prezzi di un prodotto o servizio, essendo inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che ciò possa accadere senza una preventiva intesa.
Dunque, dal solo uso generalizzato delle clausole in questione non può desumersi l'intesa anticoncorrenziale.
Né può ritenersi che, sulla base delle considerazioni svolte, sarebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
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2. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del giudizio di appello in favore della da liquidarsi - in base ai CP_7
parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile - nell'importo complessivo di € 9.000 (fase di studio € 2.000; fase introduttiva € 1.500; fase istruttoria e di trattazione € 2.500; fase decisoria € 3.000).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 30/10-
6/11/2023, contraddistinta dal n. 10254/2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio che Controparte_7 liquida in € 9.000 per compenso professionale ed € 1.350 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr. Paolo Celentano
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