Articolo 6 della Legge 2 aprile 1958, n. 339
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2 maggio 1958
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1 gennaio 2004
Art. 6. Diritti e doveri

Il lavoratore e' tenuto a:
prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro ((...))
Il datore di lavoro e' tenuto a:
corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente;
tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; ((...)) lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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