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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1513 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Olivia Conte (c.f. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, alla via Monte Velino 137
- OPPONENTI -
e c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
AN RI NA (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
L'Aquila, alla via Maiella 2
- OPPOSTA -
(c.f. , quale cessionaria di CP_3 P.IVA_3 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Andrea Giannelli (c.f. ), dall'Avv. Stefano C.F._4
1 Parlatore (c.f. ) e dall'Avv. AC Di AT (c.f. ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, alla via Broletto 20
VELA 2023 (c.f. , quale cessionaria del credito da parte della società CP_4 P.IVA_4 CP_3
[...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
AC Di AT (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._6
Roma, alla via Barberini 86
- INTERVENUTE EX ART. 111 c.p.c. -
Conclusioni: per gli opponenti, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
4.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 6.5.2025; per l'opposta, come da comparsa di costituzione e da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.; per la società intervenuta CP_3
come da comparsa di intervento del 7.9.2022 e da note di trattazione scritta del 17.6.2023; per
[...] la società intervenuta come da note di precisazione delle conclusioni del Controparte_5
6.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 24.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.10.2019 e la società Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 385/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in data 29.7.2019, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 48.763,43 oltre interessi e spese in favore di (a titolo di residui importi dovuti in forza del contratto di mutuo Controparte_2 chirografario n. 4659883 concesso in data 21.5.2015 alla società opponente e garantito da
[...]
). Pt_1
Gli opponenti hanno dedotto: che il tasso d'interesse effettivamente applicato è superiore al TAEG pubblicizzato in violazione degli artt. 116 e 117 T.U.B., con conseguente applicabilità del tasso di sostituzione previsto dall'art. 117 comma 7 T.U.B. e restituzione degli interessi indebitamente pagati dal 30.6.2015 al 13.9.2019 (per € 13.840,53); che l'istituto di credito non ha prodotto gli estratti conto analitici del rapporto, con conseguente indeterminatezza del credito ed insussistenza dei presupposti per la provvisoria esecutività concessa in sede monitoria;
la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente n data 22.2.2015 e del collegato contratto di pegno su titoli/strumenti finanziari Pt_1 stipulato in pari data, per mancanza o difetto di meritevolezza della causa a fronte della c.d. sproporzione genetica della garanzia richiesta (trattandosi di garanzie ultronee e non necessarie, anche tenuto conto della garanzia accordata dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A.
2 sull'80% del mutuo), nonché, per quanto concerne la fideiussione, in ragione della deroga all'art. 1957 c.c. introdotta in violazione di legge.
Gli opponenti hanno quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria concessa e, nel merito, di revocare il decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza dei relativi presupposti di legge, della nullità del contratto di mutuo n. 4659883 (con conseguente rideterminazione della somma dovuta), nonché della nullità della fideiussione e del pegno.
Gli opponenti hanno anche chiesto di autorizzare la chiamata dell'istituto di credito costituitosi garante per il finanziamento al fine di essere tenuti indenni da ogni pretesa della banca opposta, nei limiti della garanzia pattuita.
Infine gli opponenti, premesso che nel mese di marzo 2018 era stato illegittimamente ed unilateralmente bloccato l'accesso al servizio di corporate banking interbancario e che ciò aveva cagionato danni per € 50.000,00 (per impossibilità di stilare il bilancio 2017, per perdita di incassi e per sviamento di clientela), hanno chiesto di condannare la banca opposta al risarcimento del danno subito, nella misura indicata ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche previa liquidazione in via equitativa del danno.
2. Si è costituita la quale ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione della Controparte_2 provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione e di condannare gli opponenti in solido al pagamento della somma di € 40.517,20 (stante l'intervenuta escussione del pegno per l'importo di €
9.923,31), oltre interessi e spese del monitorio o, comunque, della maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
La banca opposta ha in particolare dedotto: i) che, ferma la mancata contestazione dell'inadempimento all'obbligo di corrispondere i ratei di mutuo, è del tutto indimostrata l'applicazione di tassi superiori al TAEG indicato;
ii) che il credito ingiunto risulta pienamente documentato, anche quanto alla sua concreta determinazione, mediante la produzione del contratto, del piano di ammortamento e del riepilogo contabile;
iii) l'assenza di qualsiasi sproporzione delle garanzie prestate rispetto al credito, nonché la validità della fideiussione specifica prestata (oltre che, in ogni caso, la genericità delle doglianze articolate sul punto dagli opponenti); iv) la mancata riconducibilità dei danni prospettati – e, comunque, non adeguatamente provati - al preteso blocco della piattaforma CBI.
3. Sospesa con ordinanza del 3.12.2019 la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, le parti, all'udienza dell'8.10.2020, hanno chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 sesto comma n. 6 c.p.c.
3 Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 7.9.2022 si è costituita la società resasi cessionaria CP_3 del credito vantato dall'opposta, facendo proprie le domande svolte dalla cedente e chiedendo l'estromissione della stessa dal giudizio.
Con successiva ordinanza del 25.9.2023 è stata disposta la C.T.U. contabile originariamente non disposta con la precedente ordinanza del 14.1.2022.
Espletata la C.T.U., con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 5.6.2024 si è costituita la società CP_5 resasi cessionaria del credito in precedenza ceduto alla società facendo proprie
[...] CP_3 le domande svolte dalla cedente e chiedendo l'estromissione della stessa dal giudizio.
Quindi, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Le domande proposte dagli opponenti non possono trovare accoglimento, se non nei ridotti limiti di seguito esposti.
5. In via preliminare deve rilevarsi, con riguardo alla originaria richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo svolta dalla parte opponente, che con la suindicata ordinanza del 3.12.2019 tale questione era stata rimessa alla prima udienza fissata ex art. 183 c.p.c.
A tale udienza del 4.3.2020 gli opponenti hanno chiesto la concessione dei termini per l'esperimento del procedimento di mediazione ed il Giudice ha disposto in conformità; alla successiva udienza dell'8.10.2020 entrambe le parti hanno chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. ed il Giudice ha disposto in conformità; nelle successive udienze l'originaria istanza non è stata reiterata, come anche non è stato richiesto lo svolgimento di attività istruttoria sul punto;
da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, gli opponenti si sono riportati anche alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e, nella comparsa conclusionale, hanno reiterato la richiesta di autorizzazione alla chiamata.
Ebbene avuto riguardo alla sopra riportata evoluzione del giudizio deve ritenersi che la richiesta di autorizzazione sia da intendersi, se non espressamente rinunciata, comunque implicitamente rigettata, tanto che, a ben vedere, gli stessi opponenti nella comparsa conclusionale hanno dato conto del fatto che è stato costituito il contraddittorio ed è stata, quindi, esaurita l'istruzione della causa (si veda pagina 2 della comparsa).
Deve peraltro osservarsi che, unitamente all'originaria richiesta di autorizzazione alla chiamata, non
è stato prodotto il preteso titolo in forza del quale la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale
S.p.A. sarebbe stata obbligata a tenere indenne il mutuatario inadempiente (ossia la garanzia
4 accordata, secondo gli opponenti, in data 11.3.2015) né la sussistenza (e le relative modalità operative) di tale garanzia emergono dal contratto di mutuo in atti, sicché il giudizio è correttamente proseguito oltre non potendosi ritenere ravvisabile il requisito della comunanza di cause nell'ambito della valutazione discrezionale demandata al giudice del merito in punto di chiamata del terzo.
Da quanto precede consegue che, non autorizzata la chiamata, non vi è luogo a statuire in questa sede sulla domanda nei confronti del terzo reiterata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Ancora in via preliminare deve rilevarsi che, a fronte della costituzione delle due suindicate società cessionarie del credito con richiesta di estromissione delle cedenti, la banca opposta non ha depositato ulteriori atti né ha partecipato alle successive udienze.
Non consta tuttavia il consenso delle parti all'estromissione né sono stati adottati provvedimenti in tal senso né, invero, emerge che vi sia stata adesione da parte della cedente ad istanze di condanna al pagamento da adottare direttamente in favore della cessionaria (cfr., Cass., ord. n. 10442/23).
Ne deriva che, in disparte il rilievo di tale questione in punto di regolamentazione delle spese di lite, il giudizio prosegue nei confronti dell'originaria opposta, fermo restando che la presente sentenza spiegherà i suoi effetti nei confronti della cessionaria.
7. Nel merito, occorre in primo luogo evidenziare che la banca opposta ha rappresentato, fin dalla costituzione in giudizio, di aver escusso il pegno per l'importo di € 9.923,31.
Da tanto consegue la necessaria revoca del decreto opposto in quanto, come noto, il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, concernendo piuttosto l'accertamento dell'esistenza, al momento della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., Cass., sent. n. 21432/11, relativa alla revoca in caso di pagamenti intervenuti anche posteriormente all'emissione del decreto, sostituendosi in tal caso la sentenza di condanna all'originario decreto ingiuntivo in ipotesi di residui importi dovuti).
8. Quanto al residuo importo richiesto, deve rilevarsi che la creditrice opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di mutuo chirografario a tasso fisso, il contratto di fideiussione ed il contratto di pegno, oltre che, quanto al mutuo, il relativo piano di ammortamento e la precisazione analitica del proprio credito residuo.
Occorre peraltro sottolineare che non viene contestato in sé il fatto della intervenuta stipula dei suindicati contratti, discutendosi piuttosto della loro eventuale invalidità totale e/o parziale.
5 Del pari non è contestato il mancato pagamento di alcuni ratei del mutuo, incentrandosi le reciproche contestazioni sulla corretta quantificazione della somma eventualmente dovuta, dovendosi peraltro osservare, ancora con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio da parte della creditrice opposta, che anche sulla base della documentazione prodotta dalla banca opposta è stato possibile per gli opponenti procedere ad un proprio analitico ricalcolo del dovuto, come anche è stato possibile l'espletamento della C.T.U. contabile disposta nel corso del giudizio.
Può dunque concludersi che la creditrice opposta abbia dimostrato il titolo fonte del credito azionato ed abbia documentato le modalità di determinazione del residuo importo richiesto che, per come si dirà, può ritenersi effettivamente spettante fatta solo eccezione per l'importo di € 125,73.
9. Occorre quindi procedere ad esaminare la contestazione svolta dagli opponenti con riguardo alla corretta quantificazione della quota interessi del credito azionato.
Al riguardo giova premettere che, stando alle analitiche e congruamente motivate risultanze della
C.T.U., è stato applicato un tasso diverso rispetto a quello indicato, seppure, in ogni caso, inferiore ai c.d. tassi soglia.
Segnatamente, l'ausiliario ha ricalcolato, dando conto dei criteri adottati, il TAEG nella misura del
7,1285% a fronte del tasso indicato in contratto del 7,0983% ed ha altresì verificato che dal piano di ammortamento emerge l'applicazione di un TAEG del 7,1820%. Con particolare riguardo a tale ultimo tasso l'ausiliario ha precisato che lo stesso deriva, verosimilmente a causa di un errore umano, dal fatto che nel piano di ammortamento è stato applicato il TAN del 6,65% in luogo di quello contrattualmente convenuto.
Ciò posto, quanto all'indicazione in misura inferiore del TAEG nel contratto, risulta dirimente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'I.S.C. è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non rientra, quindi, nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità e con la conseguente sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B., atteso che tale indicatore di per sé solo non determina una maggiore onerosità in concreto del finanziamento, potendo semmai dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca (cfr., Cass., ord. n. 4597/23, Cass., sent. n.
39169/21).
A tale ultimo riguardo deve però rilevarsi che, nei termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, non sono state formulate domande risarcitorie fondate su tale presupposto né invero è stato adeguatamente prospettato l'effettivo danno eventualmente subito (allegazione viepiù necessaria ove si abbia riguardo anche alla entità, in concreto, della divergenza dei tassi).
6 Né, per altro verso, può ritenersi che l'applicabilità del tasso di sostituzione invocato dagli opponenti possa discendere dagli artt. 124 e 125 bis T.U.B. in materia di credito ai consumatori, in quanto disposizioni inapplicabili alla specie tenuto conto della tipologia del contratto concluso (trattandosi di mutuo concesso ad una società per € 80.000,00 da destinarsi ad acquisto di macchinari e attrezzature).
Da quanto precede deriva dunque l'inapplicabilità, per tale motivo, dei tassi di sostituzione, con conseguente rigetto del motivo di opposizione formulata sul punto.
Dalla C.T.U. espletata emerge tuttavia l'ulteriore profilo dell'avvenuta applicazione di un TAN superiore rispetto a quello convenuto: in particolare, dall'esame dei ratei riportati nel piano di ammortamento l'ausiliario ha ricavato l'applicazione, in concreto, di un tasso TAN superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, pur se nel rispetto della capitalizzazione semplice (segnatamente, in luogo del tasso previsto del 6,60% è stato applicato il tasso del 6,65%, tasso, quest'ultimo, anche espressamente riportato nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. e nel riepilogo del finanziamento depositati dalla banca).
Sul punto la creditrice opposta ha dedotto, nelle proprie osservazioni critiche alla C.T.U., che alla parte mutuataria era nota la previsione e l'applicazione del tasso del 6,65% avendo sottoscritto il piano di ammortamento da cui appunto emergeva l'applicazione di detto tasso.
Ciò posto, deve in primo luogo escludersi che la suesposta discrepanza determini un'invalidità rilevabile d'ufficio con conseguente applicazione dei tassi di sostituzione di cui all'art. 117 T.U.B.
Ed infatti, pure a fronte della rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione ex art. 127 T.U.B., nella specie non ricorre un'ipotesi di mancanza o di assoluta ed insuperabile incertezza in ordine al tasso convenuto: quanto al primo profilo risulta dirimente osservare che il tasso convenuto è numericamente ed univocamente indicato nel contratto (si veda anche il relativo documento di sintesi); quanto al secondo profilo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, anche nell'ipotesi in cui manchi l'indicazione numerica del tasso nel contratto, la determinatezza del tasso può comunque sussistere per relationem tramite il richiamo ad elementi estrinseci oggettivamente individuabili (cfr., Cass., ord. n. 15195/24, Cass., ord. n. 13556/24 proprio in tema di determinabilità del TAN tramite le indicazioni di cui al piano di ammortamento).
Esclusa quindi la ricorrenza di un'ipotesi di invalidità deve comunque procedersi a verificare quale sia il tasso correttamente applicabile in base al contratto di mutuo, permanendo in ogni caso l'onere, in capo alla creditrice opposta – attrice in senso sostanziale, di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato.
7 Sul punto non può condividersi la suesposta prospettazione della medesima creditrice opposta, atteso che altro è dire che il tasso, non indicato in contratto, può risultare determinato sulla base del piano di ammortamento altro è dire che la determinazione in tale sede del tasso sia idonea a superare la volontà delle parti come chiaramente risultante dal testo del contratto e dall'univoco documento di sintesi.
Nel caso di specie può anzi, a ben vedere, dubitarsi della stessa sussistenza di due distinte clausole relative all'indicazione della misura del TAN (la prima contenuta nel contratto e nel documento di sintesi;
la seconda enucleabile dal piano di ammortamento sottoscritto), stante il piano ed univoco tenore sul punto del contratto, recante indicazioni numeriche idonee ad escludere margini di incertezza interpretativa.
Ad ogni modo, anche a voler ravvisare due clausole di diverso tenore, soccorrerebbe il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., con conseguente interpretazione in senso favorevole alla parte mutuataria.
Conseguentemente, dall'importo ingiunto dovrà detrarsi anche l'ulteriore somma di € 125,73, calcolata dall'ausiliario applicando il corretto tasso convenzionale sull'intero periodo in cui le rate sono state pagate (si vedano le pagine 16 e 17 dell'elaborato).
Analogamente, quanto agli ulteriori interessi maturati e richiesti dall'opposta in sede di costituzione e, quindi, quanto agli interessi maturati dal 25.11.2019 fino al saldo, dovranno trovare applicazione i tassi convenzionali pattuiti come emergenti dal documento di sintesi del mutuo (TAN 6,60%, tasso di mora 8,60%).
10. Deve quindi esaminarsi la posizione del garante, essendo stata prospettata la nullità dei contratti di fideiussione e pegno in ragione della c.d. sproporzione genetica delle garanzie prestate.
Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto: per quanto sopra esposto, non viene nella specie in rilievo un credito inesistente;
sempre per come sopra esposto, non è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e le concrete caratteristiche della garanzia che si assume prestata dalla sicché, a fortiori, Parte_2 non è possibile verificarne la rilevanza in punto di sproporzione delle garanzie richieste;
di per sé soli né la fideiussione né il pegno recano garanzie di importo sproporzionato rispetto al credito accordato
(avuto riguardo alla sola entità, in senso assoluto, del credito concesso e delle garanzie prestate e, quindi, anche a prescindere dalla concreta situazione economica della società debitrice che pure avrebbe dovuto essere rappresentata).
8 Quanto poi alla eccepita invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c. deve evidenziarsi che nella specie non viene in rilievo una fideiussione omnibus e che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia nell'esaminare la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la clausola derogatoria degli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c. ha avuto specifico riguardo alla fideiussione omnibus e non anche alla fideiussione specifica, con ciò affermando principi non estendibili a quest'ultima tenuto conto delle difformità esistenti tra i due istituti e degli effetti anticoncorrenziali derivanti, solo per la fideiussione omnibus, dall'adozione di tali clausole in modelli di uso corrente per una serie indefinita di rapporti anche futuri (si vedano: Cass., sent. n. 21841/24;
Cass., ord. n. 26957/23 e Cass., SS.UU., sent. n. 41994/21 con cui è stato anche chiarito che, a meno che non sia dimostrata dalla parte che ha eccepisce l'invalidità l'essenzialità rispetto al contratto della parte affetta da invalidità, detta invalidità potrebbe comunque concernere solo le singole clausole riproduttive lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata e potrebbe comportare un eventuale risarcimento del danno, ove tale domanda sia proposta ed il pregiudizio sia provato;
Cass., ord. n.
26533/25, Cass., ord. n. 1851/25, con cui è stata comunque riaffermata la natura di eccezione propria dell'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. anche rispetto all'eventuale invalidità parziale della fideiussione omnibus, peraltro ove stipulata entro l'ambito temporale a cui può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia dell'intesa vietata o, se in altro periodo, con altra e specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale).
11. Da quanto precede consegue che il rigetto dei motivi di opposizione svolti con riferimento ai titoli azionati in via monitoria, ferma restando la necessità di revocare il decreto e di accogliere parzialmente l'opposizione con condanna degli opponenti al pagamento in misura minore rispetto a quella originariamente ingiunta stante l'avvenuto pagamento di quota parte del credito mediante l'escussione del pegno ed avuto riguardo a quanto sopra esposto in ordine al TAN da applicare.
Il residuo importo dovuto risulta conseguentemente pari ad € 38.714,39, ottenuto:
- decurtando dall'importo ingiunto di € 48.763,4 il suindicato di € 125,73, a seguito di corretta applicazione del TAN contrattualmente previsto ed a deconto dell'importo indicato a titolo di rate scadute nel riepilogo del finanziamento prodotto unitamente al ricorso monitorio;
- decurtando dalla residua somma il suindicato importo di € 9.923,31 ed imputandolo dapprima alla quota interessi del credito emergente dal riepilogo del finanziamento prodotto unitamente al ricorso monitorio e quindi alle rate scadute ed al capitale residuo ivi indicati (in assenza di una più chiara indicazione in punto di imputazione nella comunicazione di escussione del pegno).
9 Tale importo dovrà poi essere maggiorato degli interessi convenzionali (come indicati in contratto:
TAN 6,60% e interesse di mora 8,60%) maturati dal 25.11.2019 al saldo.
12. Deve da ultimo essere esaminata la domanda di risarcimento del danno svolta dagli opponenti.
Al riguardo occorre premettere che non è stato specificamente contestato che tra la società opponente e la banca opposta sussistesse anche un rapporto di conto corrente in relazione a cui era attivo il servizio di corporate banking interbancario; non risulta del pari specificamente contestato che tale servizio non sia stato operativo per un certo lasso di tempo.
Risulta tuttavia non rilevante un'approfondita disamina dei motivi per cui tale servizio non è stato sempre operativo e dell'effettiva durata del periodo di non operatività, atteso che non è stato dimostrato il preteso danno che da ciò sarebbe derivato alla società opponente.
In particolare, non risulta esplicitato il motivo per cui sarebbe stato impossibile stilare il bilancio del
2017 in assenza di tale servizio né è stato documentato (ad esempio mediante il deposito della visura camerale completa) l'effettivo mancato deposito di tale bilancio;
del pari non sono state acquisite evidenze documentali (quali bilanci o scritture contabili relative al periodo antecedente, concomitante e successivo all'interruzione del servizio) da cui ricavare l'effettiva sussistenza e la concreta entità del danno asseritamente subito in termini di perdita di incassi e di sviamento di clientela.
Da tanto deriva che la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
13. Per quanto concerne il governo delle spese di lite la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito dell'unico processo distinto in fase monitoria e in fase di opposizione l'onere del pagamento delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio anche nel caso di pagamento dopo la notifica del decreto, sicché il creditore opposto che vede conclusivamente riconosciuto il proprio credito, pur soddisfatto nel corso dell'opposizione, non può essere ritenuto soccombente (cfr.,
Cass., ord. n. 18125/17).
Nella specie, avuto riguardo alla contenuta entità dell'importo riconosciuto come erroneamente calcolato dal creditore originario ricorrente in monitorio ed al rigetto delle ulteriori domande proposte dagli opponenti, tali spese possono essere compensate nella misura di ¼ e debbono essere invece poste a carico degli opponenti nella restante misura di ¾, sia per quanto concerne il presente giudizio di opposizione sia per quanto concerne la fase monitoria.
Tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00) ed inoltre, considerata l'attività in concreto svolta, debbono essere riconosciute alla banca opposta quanto al
10 procedimento monitorio ed alle fasi studio ed introduttiva del giudizio di opposizione, alla prima cessionaria intervenuta quanto alla fase di trattazione – istruttoria ed alla seconda cessionaria intervenuta quanto alla fase decisoria.
Deve analogamente porsi definitivamente a carico della parte opponente il compenso già liquidato al
C.T.U. con separato decreto nella misura di ¾, mentre detto compenso, nella residua misura di ¼, deve porsi definitivamente a carico della società opposta e delle società intervenute in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1513 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e da nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo n. 385/19 del Tribunale di Controparte_2
Avezzano; condanna e da al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2 della somma di € 38.714,39, oltre interessi come indicati in parte motiva;
rigetta le ulteriori
[...] domande proposte da e da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
3. COMPENSA tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione nella misura di ¼:
4. CONDANNA e al pagamento delle spese di lite nella misura Parte_1 Controparte_1 dei restanti ¾ che liquida: in favore di in € 978,75 per compensi ed € 214,50 per Controparte_2 spese per la fase monitoria, nonché in € 2.178,75 per compensi della presente fase, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
in favore di in € 1.354,50 per compensi, oltre CP_3 spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
in favore di in € 2.178,75 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
4. PONE il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto definitivamente a carico di
[...]
e nella misura di ¾ e, nella restante misura di ¼, definitivamente a Pt_1 Controparte_1 carico della parte opposta e delle società intervenute in solido.
Così deciso in data 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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