Decreto cautelare 9 marzo 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 15/04/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LL Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con concessione di ogni opportuna misura cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.:
- del progetto di vita personalizzato formulato dall’A.S.L. di Avellino in data -OMISSIS- con il quale sono state prescritte solo 13,75 ore settimanali di trattamento AB (comprensive di un’ora di supervisione e due ore di parent training su base mensile), negando così la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo AB di 25 ore settimanali e 5 ore mensili di supervisione riconosciuto necessario dal T.A.R. Salerno con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in seguito ad espletamento di C.T.U., e ritenuto altresì necessario dalla stessa A.S.L. nella valutazione del -OMISSIS-, nonché dal Supervisore e dal c.t.p.;
- del diniego implicito dell’A.S.L. di prosecuzione del trattamento AB per 25 ore settimanali oltre 5 ore di supervisione a favore della minore presso il domicilio e nei contesti di vita come si evince dalla proposta di piano terapeutico del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi della minore;
nonché per l’accertamento del diritto della minore a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi;
e per la condanna dell’A.S.L. di Avellino ad erogare, in via diretta o mediante rimborso spese, l’intervento cognitivo comportamentale AB intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. LL LI e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata in data-OMISSIS-, questa Sezione in accoglimento di precedente ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ha ordinato “ all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità A.B.A. nella misura indicata dal C.T.U., e per il periodo di ulteriori sei mesi a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza ”, disponendo che al termine di tale periodo l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a rivalutazione della situazione del minore. Quanto alla durata del trattamento AB questa Sezione ha recepito le indicazioni desumibili dalla C.T.U. espletata in corso di giudizio, ritenendo necessaria l’implementazione del trattamento AB “ in modo intensivo per un numero non inferiore alle 25 ore a settimana, in tutti i contesti di vita a cui è necessario aggiungere 5 ore mensili di supervisione da parte di un Analista del Comportamento Certificato al Board BCBA® (Board Certified Behavior Analyst) o un Analista del Comportamento Internazionale IBA® (International Behavior Analyst) ”.
In tale pronuncia questa Sezione ha quindi ritenuto l’insufficienza del trattamento AB che era stato previsto dall’A.S.L. nel p.r.i. in quella sede impugnato sotto il profilo dell’intensità del trattamento.
2. Proseguito il trattamento AB con l’intensità stabilita da questa Sezione per il periodo indicato nella sentenza suddetta, con progetto di vita personalizzato formulato dall’A.S.L. di Avellino in data -OMISSIS- (tenuto conto di quanto risultante dal messaggio di p.e.c. del-OMISSIS- di convocazione dei ricorrenti “ ad incontro di restituzione ” proprio per il -OMISSIS-) l’Azienda Sanitaria ha attribuito al minore 13,75 ore settimanali totali, comprensive di trattamenti, supervisioni e parent training .
Nell’ambito di tale progetto nessuna motivazione è specificamente contenuta in ordine alla disposta riduzione del numero di ore rispetto a quello stabilito nella sentenza predetta, limitandosi il progetto ad indicare l’avvenuta attribuzione del suddetto numero di ore.
3. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (nato ad -OMISSIS- in data-OMISSIS-), hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, più 5 ore di supervisione e parent training per almeno sessanta mesi, o in via gradata, per almeno trentasei mesi;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. intimata ad erogare tale trattamento con le suddette modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- il quadro normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità del progetto di vita impugnato derivante dalla violazione dell’art. 3 L. 134/2015, dell’art. 25 del D.P.C.M. del 12.1.2017, dell’art. 3 della L. 241/1990 e dei principi dell’appropriatezza delle cure e della continuità terapeutica, nonché dall’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e dall’omessa ed insufficiente istruttoria;
- l’Azienda Sanitaria non avrebbe esplicitato le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di discostarsi dalla valutazioni espresse dal C.T.U. nel corso del precedente giudizio e da quelle espresse dalla stessa A.S.L. nella valutazione del -OMISSIS-, pure tenuto conto di quanto risultante dalla relazione del supervisore e dalla c.t.p. di parte ricorrente;
- l’A.S.L. avrebbe dovuto aderire al giudizio già espresso e prescrivere un trattamento calibrato sui bisogni individuali della minore;
- l’Azienda avrebbe altresì violato il principio di proporzionalità, non avendo offerto un supporto congruo ed intensivo capace di consentire il mantenimento degli obiettivi raggiunti e la possibilità di continuare nel processo abilitante;
- l’A.S.L. non avrebbe poi tenuto conto della mancanza di significative sopravvenienze tali da giustificare la sensibile riduzione del numero di ore rispetto alla situazione accertata nel giugno 2025 dalla stessa A.S.L.;
- quanto alla durata del trattamento questa andrebbe quantificata dai trentasei ai sessanta mesi giusta quanto previsto dal PDTA regionale ed alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato.
4. Proposta domanda cautelare, con decreto n. -OMISSIS- (pubblicato in data -OMISSIS-) il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche “ ordinando all’A.S.L. di Avellino di riattivare immediatamente il trattamento AB con frequenza di almeno 25 ore settimanali e di garantire al minore di continuare ad avvalersi anche del supervisore BCBA e del parent training con le medesime modalità in precedenza assicurate ” e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del -OMISSIS-.
5. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto in via preliminare di rigettare il ricorso, in subordine la nomina di verificatore e, in ulteriore subordine, di disporre C.T.U. medico – legale.
L’A.S.L. ha sostenuto di aver predisposto un P.R.I. conforme alle linee guida ed adeguato alla tipologia di disturbo dal quale è affetto il minore.
6. Nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- il Collegio ha dato a verbale avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
7. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. -OMISSIS-) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur MA riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR MA avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento AB da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento AB … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
8. Ciò posto, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei precedenti di questa Sezione, il ricorso proposto è fondato e va accolto nei sensi di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
8.1. In effetti, sussistono i lamentati vizi di difetto di istruttoria e motivazione.
Ed invero, nel progetto di vita impugnato è mancata l’indicazione delle concrete e specifiche ragioni tali da giustificare la drastica riduzione delle ore di trattamento AB dalle 25 ore (oltre 5 ore di mensili di supervisione) riconosciute da questo Tribunale con la sentenza n.-OMISSIS- (alla luce dell’espletata C.T.U.) alle 13,75 ore settimanali. Invece, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di intervenuta attribuzione di tale numero di ore, dovendo necessariamente tenere conto: della specifica situazione del minore, delle ore di trattamento in precedenza praticate, degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale intensità del trattamento, di quelli ancora da raggiungere e della concreta opportunità di mantenere ferme / ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere.
Del resto, nella relazione di C.T.U. espletata nel corso del precedente giudizio l’ausiliario:
- ha affermato “ la presenza di un quadro di Disturbo dello Spettro dell’Autismo 299.00 (F84.0) di livello di gravità pari a 2-3, con necessità di un supporto significativo per la comunicazione sociale e i comportamenti ristretti e ripetitivi, Associata Disabilità Intellettiva non altrimenti specificata (NAS): con compromissione intellettiva associata, compromissione del linguaggio associata. -OMISSIS- presenta un livello di adattività basso, con bisogno di immutabilità nel seguire schemi e percorsi prefissati e ridotto investimento delle autonomie personali dove necessita di aiuto e supervisione, scarsi tempi di attesa e intolleranza ai divieti e alle negazioni che generano condotte disfunzionali severe. Si evidenzia inoltre un Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 307.59 (F50.8) non associata a condizione medica ” (v. pag. 21 della relazione);
- ha ritenuto il precedente programma terapeutico inefficace ed insufficiente;
- ha ritenuto “ valido un percorso riabilitativo che veda come principi base quella dell’Applied Behavior Analysis che venga implementato in modo intensivo per un numero non inferiore alle 25 ore a settimana, in tutti i contesti di vita a cui è necessario aggiungere 5 ore mensili di supervisione da parte di un Analista del Comportamento Certificato al Board BCBA® (Board Certified Behavior Analyst) o un Analista del Comportamento Internazionale IBA® (International Behavior Analyst) ”.
Alla luce della non risalenza di tale C.T.U. e della mancata specifica deduzione di significative sopravvenienze rispetto alla situazione allora accertata dall’ausiliario tali da giustificare la sensibile riduzione del numero di ore posta in essere da parte dell’A.S.L., questo Collegio ritiene di poter tutt’ora condividere e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di snellezza motivazionale) e senza la necessità di disporre nuova C.T.U..
8.2. La mancata somministrazione del trattamento con l’intensità predetta appare invero suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Del resto, depongono in tal senso: la stessa relazione del -OMISSIS- del Nucleo di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza n. 1 del Distretto di -OMISSIS- (allegata al ricorso) nell’ambito della quale si indica la necessità di supporto significativo nelle aree della comunicazione sociale e dei comportamenti ristretti e ripetitivi, consigliando “ di proseguire l’intervento educativo/abilitativo in atto … secondo la metodologia AB ” e senza in alcun modo indicare/giustificare la riduzione del numero di ore operata nel successivo progetto di vita impugnato (rispetto a quelle in precedenza praticate); l’ancor più recente relazione del BCBA del -OMISSIS- nella quale si legge che “ Le 25 ore di trattamento attuali sono necessarie per continuare ad impostare obiettivi che coinvolgano diverse aree ” e si indicano i relativi obiettivi da raggiungere.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
Non porta ad un diverso esito la discrezionalità tecnica spettante in materia all’A.S.L..
Per quanto sia innegabile la sussistenza di una discrezionalità di questo tipo in capo all’Azienda intimata nell’adozione del progetto di vita la stessa non esclude la possibilità per i ricorrenti di censurare il progetto adottato, al fine di contestare le valutazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta l’A.S.L., nonché per il giudice amministrativo di porre in essere un sindacato improntato al canone dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Va evidenziato che “ la CTU costituisce uno strumento istruttorio di cui può avvalersi il giudice amministrativo laddove la controversia involga questioni concernenti l’applicazione di regole tecnico-scientifiche particolarmente complesse, insuscettibili di soluzioni univoche in ragione della molteplicità degli approcci metodologici emergenti dal contesto scientifico e del carattere evolutivo delle acquisizioni maturate nella specifica materia, le quali difficilmente possono ritenersi approdare a posizioni definitive ed immutabili ma esigono il costante confronto con il procedere delle conoscenze teoriche e delle relative prove sperimentali.
In tali casi, coerentemente con i limiti in cui deve muoversi il sindacato del giudice amministrativo laddove impinga in materie caratterizzate dall’attribuzione all’Amministrazione di poteri tecnico-discrezionali e, più in generale, con la posizione di alterità in cui l’organo giurisdizionale si colloca rispetto all’Amministrazione, la CTU non assurge a modalità sostitutiva delle valutazioni spettanti alla P.A., ma a strumento di controllo che queste non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo.
A tali canoni di carattere generale non si sottrae il tema oggetto del presente giudizio, dal momento che la strumentalità del potere della P.A. alla tutela del diritto alla salute dei cittadini non elide lo spessore tecnico-scientifico delle valutazioni alla stessa demandate quanto alla individuazione del trattamento terapeutico maggiormente appropriato, in relazione alle più evolute conoscenze scientifiche ed alle specifiche condizioni del soggetto assistito.
Con particolare riferimento al disturbo autistico ed alla idoneità terapeutica del metodo comportamentale denominato A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), le Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, costituenti uno strumento fondamentale ai fini della ricognizione delle “più avanzate evidenze scientifiche” cui le vigenti disposizioni (cfr. art. 3 l. n. 134/2015) rimandano ai fini della selezione dei trattamenti terapeutici integranti i livelli essenziali di assistenza in materia di cura della sindrome suindicata, precisano che “è presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali AB; è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi”, rimarcando quindi l’esigenza di una attenta valutazione caso per caso della appropriatezza del trattamento, sia quanto all’an della sua somministrazione che al quomodo della sua concreta applicazione ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7192).
Ne deriva che la C.T.U. ben può essere impiegata nei giudizi relativi all’impugnazione del progetto di vita personalizzato non già per operare una sostituzione del giudice all’amministrazione, bensì quale strumento per controllare che le valutazioni dell’Azienda Sanitaria non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo.
Orbene, nel caso di specie profili di questo tipo sono emersi dalla carenza di motivazione e di istruttoria relative alle ragioni sottese alla riduzione del numero di ore di trattamento AB con il progetto di vita impugnato.
8.3. Quanto alla durata del trattamento nel corso del tempo questo Collegio ritiene di dover richiamare i principi di recente enunciati dal Consiglio di Stato in una fattispecie simile alla presente in materia di trattamento AB, il quale ha sottolineato che:
“ … l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus; ossia, fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche ”;
quanto alla Regione Campania è necessario fare riferimento a quanto previsto dal PDTA regionale quanto alla durata del trattamento per ciascuna fascia d’età;
“ neppure dalle Linee guida nazionali, elaborate dall’Istituto superiore di sanità (ISS), risultano, per vero, elementi che facciano ritenere possibile l’adozione di un piano terapeutico che accompagni il soggetto fino al raggiungimento della maggiore età senza revisione periodica; quanto piuttosto in esse viene rimarcata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento ”;
“ È ben possibile, se del caso, che il giudice condanni l’Azienda Sanitaria ad adottare un piano avente durata maggiore di quella inizialmente prevista, ma non risulta ragionevole impedire agli enti regionali di procedere alla verifica con la periodicità stabilita dall’atto di indirizzo regionale ”;
“ Non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di estendere il piano (a prescindere dal numero di ore di terapia erogate) fino al compimento del diciottesimo anno del minore ” (Consiglio di Stato, III Sez., 18 febbraio 2026, n. 1273).
Tali indicazioni si saldano a quelle rinvenibili nella giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale “ il Collegio non ritiene, in via di principio, di doversi discostare dall’indirizzo già accreditato dalla Sezione, incentrato sulla necessità di una rivalutazione periodica del profilo funzionale (tenuto conto della sua mutevolezza), ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento assistenziale in rapporto alla risposta del minore al trattamento somministratogli ed all’evoluzione della sua condizione clinica (cfr. sent. n. 1810/2024; n. 1850/2024; n. 2082/2024; n. 2084/2024; n. 2130/2024; n. 2234/2024; n. 2235/2024).
Del resto, parte ricorrente ha censurato in maniera soltanto generica il PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 e, per quanto abbia richiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire del trattamento AB fino al compimento del diciottesimo anno di età, non ha formulato autentiche e specifiche doglianze in relazione alla durata dell’intervento prevista dal predetto PDTA a seconda delle fasce di età.
Non senza sottolineare la notoria evoluzione del disturbo dello spettro autistico nel corso della vita del minore, con conseguente necessità di evitare approcci che predeterminino in via giudiziale per una durata eccessiva il tipo di terapia ed il numero di ore da erogare (con potenziale pregiudizio per lo stesso minore laddove questo in futuro abbisogni di un numero maggiore di ore) ” (v. la sentenza n.-OMISSIS- di questa Sezione).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche che precedono, tenuto conto dell’età della minore (nata in [...]-OMISSIS-), che il PDTA prevede una durata tra 36 mesi e 60 mesi per la fascia di età 7 - 13 anni e 11 mesi e della circostanza che la relazione scritta di C.T.U. depositata nel precedente giudizio risale al luglio 2024, questo Collegio, ritiene di fissare in 36 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento AB, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
In effetti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia, l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus , vale a dire fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche.
8.4. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità AB nella misura di: 25 ore a settimana, in tutti i contesti di vita a cui è necessario aggiungere 5 ore mensili di supervisione da parte di un Analista del Comportamento Certificato al Board BCBA® (Board Certified Behavior Analyst) o un Analista del Comportamento Internazionale IBA® (International Behavior Analyst).
Quanto alla durata del predetto trattamento AB la stessa va fissata nella misura di 36 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre (o comunque successivamente) a diverse determinazioni, al termine del periodo di 36 mesi l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del progetto di vita personalizzato l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento AB attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva, tenuto conto dell’avvenuta definizione del giudizio in fase cautelare ed all’esito di una sola udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Paola Flammia per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
RA Zoppo, Primo Referendario
LL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL LI | UI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.