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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di Giudice del Lavoro pronunciando sul ricorso ex art. 700 C.p.c. proposto da Parte_1
( ) rapp.ta e difesa, giusta mandato in
[...] C.F._1 atti, dall'Avv.to Giuseppe Barrasso con cui elett.te domicilia in
Avellino alla via Piave n. 162;
RICORRENTE
E
( ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Michel Martone e con questi elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Indrizzi in
Napoli, alla via Paolo della Valle n. 23, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Osservato in FATTO e DIRITTO:
1) Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la parte in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato della resistente dal 21.06.2006 con la qualifica di portalettere, impugna il provvedimento con data 01.02.2024 di assegnazione temporanea presso il CD Avellino Rec. De Sanctis -Lav.
Int., sito nel Comune di Avellino via Pianodardine snc, con mansioni di addetto alla produzione. Ne chiede la sospensione della efficacia, con riconoscimento del diritto a prestare l'attività presso il CD di di Sant'Angelo dei Lombardi nel posto di lavoro Controparte_1
occupato fino allo 04.02.204, anche con diversa mansione, ovvero il diritto di svolgere la prestazione lavorativa da remoto. Parte resistente si è costituita.
2) Il Tribunale osserva quanto segue. La pacificamente è stata dichiarata sin dal 26 aprile 2021 Parte_1
inidonea permanentemente alla mansione di portalettere, ed è stata assegnata ad attività interne presso il CD di S.Angelo dei Lombardi a decorrere da 30.6.2021, fino alla assegnazione provvisoria oggetto del presente procedimento.
Il provvedimento di “assegnazione temporanea” dello 01.02.2024, con cui ha disposto che la ricorrente: “a decorrere dal Controparte_1
5.02.2024 sarà temporaneamente applicata presso il CD Avellino Rec.
De Sanctis -Lav. Int., sito nel Comune di Avellino via Pianodardine snc, con mansioni di Addetto alla Produzione” è stato pacificamente adottato nell'ambito della attuazione degli accordi sindacali di 02 agosto 2022 e 21 novembre 2022.
Il provvedimento ha ad oggetto “assegnazione temporanea”. Poste richiama gli accordi sindacali del 02 agosto e del 21 novembre 2022, per poi comunicare alla ricorrente che “nelle more della definitiva ricollocazione …a decorrere dallo 05 febbraio 2024 Lei sarà temporaneamente applicata presso il CD Avellino Rec De Sanctis lav.
Int sito nel Comune di Avellino…le saranno riconosciuti i trattamenti previsti dall'art. 40 CCNL …”.
L'affermazione è chiara: l'assegnazione è provvisoria, nelle more di quella definitiva, tanto che viene richiamato l'art. 40 del CCNL che, emerge dagli atti (accordo del 21 novembre 2022), è riferito all'istituto della trasferta.
Il provvedimento impugnato, non appare riconducibile al genus del trasferimento, come invece reclamato da parte ricorrente, tanto che vengono riconosciute alla lavoratrice le prerogative di cui all'art. 40
CCNL, espressamente riconducibili al regime della trasferta, e non vi
è motivo per procedere ad una diversa qualificazione.
Non si concorda, quindi, con quanto argomentato e dedotto da parte ricorrente in merito alla qualificazione della iniziativa datoriale.
2 3) La è stata destinataria del provvedimento di Parte_1 assegnazione temporanea “…nell'ambito delle azioni conseguenti all'applicazione delle previsioni di cui accordi sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022” (lettera dello 01.02.204). Tali accordi prevedono le modalità di gestione delle ricadute sugli occupati del programma di riorganizzazione di , con soppressione di CP_1
sedi a livello locale.
A pag. 11 della memoria di costituzione nel presente giudizio CP_1 afferma che l'assegnazione provvisoria della è stata Parte_1 disposta “in considerazione della condizione di permanente inidoneità allo svolgimento della mansione nel pieno ossequio di una serie di accordi sindacali in base ai quali è stato delineato il complesso processo di riorganizzazione del settore delle lavorazioni interne …”.
afferma ancora (pag. 13) che nel CD di S. Angelo dei Lombardi CP_1
non è più svolta alcuna attività tra quelle riconducibili alle mansioni assegnate alla lavoratrice (pag. 13). Evidenzia (punto 11 della pag. 13) la “oggettiva impossibilità di remotizzare le attività di addetto alla produzione svolte dalla ”, la quale quindi è stata inserita, Parte_1
così si aggiunge, in un progetto di outsourcing, con la prospettiva di verificare, all'esito del progetto, se la stessa risulterà idonea o meno allo svolgimento di attività compatibili con le proprie competenze: in caso positivo, la sarebbe assegnata presso un diversa Parte_1 struttura;
in caso negativo “in quanto temporaneamente assegnata ad un centro distante oltre 30 Km. dal centro accentrante, verrebbe inserita in un progetto di formazione long term, della durata di circa tre mesi, e solo in caso di esito negativo del percorso la risorsa verrebbe definitivamente assegnata presso il nodo accentrante”.
4) L'accordo dello 02 agosto 2022 prevede, nell'ultimo capoverso, una prima sperimentazione, su 18 centri accentranti a livello nazionale, ed è in tale ambito che nel preambolo dell'accordo del 21 novembre 2022 si precisa che l'avvio di detta sperimentazione è stata
3 preceduta anche dalla assegnazione temporanea del personale, con riconoscimento del regime di trasferta ex art. 40 del vigente CCNL funzionale alla sperimentazione stessa. Pacificamente, il caso di specie si pone al di fuori di tale ipotesi.
5) L'art. 4 dell'Accordo del 21 novembre 2022, riferito alla Nuova
Gestione Inidonei al recapito, stabilisce che “al dipendente per il quale sia stata accertata … l'incompatibilità definitiva alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL
23 giugno 2021, l'assegnazione presso il centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assunzione …qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal CP_2 richiamato CCNL”.
La provvisoria assegnazione non è prevista.
6) L'art. 5 degli accordi del 21 novembre 2022 disciplina gli effetti della standardizzazione fabbisogni nei centri logistici e nei centri di distribuzione”, e stabilisce che “al fine di assicurare i livelli di servizio che consentano di garantire gli standard e la qualità degli output delle lavorazioni di smistamento secondo quando definito dal nuovo modello organizzativo l'Azienda, a fronte di assenze temporanee che dovessero generare criticità sul servizio, potrà provvedere alla adibizione temporanea in attività di smistamento dei portalettere assegnati presso il centro Logistico, …”
Va escluso che abbia agito, nel caso della , in CP_1 Parte_1
applicazione di tale ipotesi, perché la lavoratrice è stata assegnata al
Centro di Avellino non per le necessità aziendali previste dall'art. 5, ma, come detto, nelle more della sua definitiva ricollocazione e per la attuazione degli accordi del 2022.
7) Va anche escluso che la iniziativa per cui è causa possa essere ricondotta alla attuazione delle Azioni per il corretto dimensionamento
4 delle risorse -gestione delle ricadute occupazionali” delineate nell'art. 6 degli Accordi del 21 novembre 2022.
Tale previsione individua e descrive le modalità di intervento “per la corretta gestione delle eccedenze nonché la tempistica di attivazione delle singole leve gestionali e comunque la definizione delle opportune modalità di attuazione delle azioni stesse”, ma, ancora, non si fa menzione alcuna ad una provvisoria assegnazione del dipendente nelle more della attuazione e definizione del programma delineato.
Agli atti di causa è stata prodotto il “modulo di dichiarazione di interesse alle leve gestionali di cui all'accordo 21.11.2022”, modulo che la ha compilato, secondo la previsione di cui alla Parte_1 lettera a) dell'art. 6 citato, con espresso riferimento alle leve gestionali su cui è incentrato l'intero sistema delineato dalla previsione pattizia.
Va però ribadito che nella sequenza di cui all'art. 6 l'assegnazione provvisoria del dipendente non è prevista.
8) , quindi, nel caso della ha operato al di fuori CP_1 Parte_1
delle ipotesi previste nel dettaglio dall'Accordo del 21 novembre
2022, nonostante abbia espressamente collocato tale iniziativa nella sequenza attuativa di detto accordo, limitandosi, allo stato, ad una
“assegnazione provvisoria” in regime di trasferta ex art. 40 CCNL
“nelle more della individuazione delle modalità di definitiva ricollocazione”.
9) In termini generali, è onere del datore di lavoro, e quindi di , CP_1
indicare ed esplicitare, comprovandole, le ragioni della iniziativa assunta.
Tanto, nel caso, non accade.
Se la assegnazione provvisoria si colloca nell'ambito della attuazione delle ipotesi di cui all'art. 5 dell'accordo del 21 novembre 2022, quel provvedimento appare illegittimo perché posto in essere per motivazione estranea alla previsione pattizia.
5 La assegnazione provvisoria è prevista nell'art. 5: “Al fine assicurare i livelli di servizio che consentano di garantire gli standard e la qualità degli output delle lavorazioni di smistamento secondo quanto definito dal nuovo modello organizzativo l' a fronte di assenze CP_2
temporanee che dovessero generare criticità sul servizio potrà procedere alla adibizione temporanea in attività di smistamento …”
Il provvedimento dello 01.02.2024 non contiene motivazione, e quelle esplicitate in sede di costituzione appaiono estranee ai presupposti a cui l'art. 5 degli Accordi del 21 novembre 2022 ricollega la possibilità di adibizione provvisoria del portalettere definitivamente inidoneo alle mansioni, quale pacificamente è la . Parte_1
Se la iniziativa di si colloca, invece, nella sequenza di cui all'art. CP_1
6 Accordo 21 novembre 2022, l'assegnazione provvisoria nelle more di non meglio indicate verifiche e iniziative di “formazione long term” costituisce ancora strumento non previsto.
I profili di illegittimità sarebbero riscontrabili anche nel caso in cui si voglia configurare il provvedimento dello 01.02.2024 come straordinario ed al di fuori delle ipotesi e, nel caso, delle sequenze procedimentali previste dagli accordi del 2022.
Non viene esplicitato alcun motivo per cui possa essersi resa necessaria una tale iniziativa straordinaria, non prevista dagli accordi del 2022, in attuazione dei quali agisce, accordi che, del resto, CP_1
sono risalenti nel tempo, tanto da rendere non giustificabile il procastinare della loro pratica attuazione anche nel caso della
[...]
. Pt_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Sussiste quindi il fumus boni iuris.
10) Sussiste altresì il periculum, collegabile alle conseguenze della assegnazione, ancorchè provvisoria, della lavoratrice ad altra sede, distante 51 Km da quella di assegnazione e comunque distante dal luogo di residenza tanto da imporre per Avellino la percorrenza di
6 #100# (cento) Km tra andata e ritorno, come indicato nelle note depositate il 06.6.2024, e non contestato nelle successive note di
. CP_1
Il Tribunale considera che anche prima della iniziativa contestata la ricorrente si spostava tra Bagnoli Irpino e S.Angelo dei Lombardi, e che quindi la impossibilità di autonomo spostamento o di spostamento in sé, come paventato nelle ultime note, non sussiste.
Nelle ultime note la ricorrente però esplicita, e ancora sul punto non vi
è contestazione, che lo spostamento molto più breve (rispetto a quello per Avellino) da Bagnoli Irpino a S.Angelo dei Lombardi, effettuato anche grazie al coinvolgimento del coniuge, è compatibile con le condizioni di salute, nel mentre l'aggravio derivante dai maggiori tempi di percorrenza andrebbe sicuramente ad incidere sulle condizioni della ricorrente, già affetta da stati patologici in ricorso indicati.
Tanto giustifica l'affermazione della sussistenza anche del periculum.
11) La domanda va quindi accolta, nel senso di affermare la illegittimità della disposizione di assegnazione provvisoria disposta da con provvedimento dello 01 febbraio 2024, facendo CP_1
ordine a di reintegrare la ricorrente nella sua sede Controparte_3
ordinaria di lavoro, come richiesto in via prioritaria.
12) La resistente condannata al pagamento Controparte_4
delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al DM n. 147/2022, si liquidano nella complessiva somma di €#2.115#
(duemilacentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1611/2024 vertente tra Parte_1
e ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione respinta così decide:
7 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, fa ordine a di CP_1
reintegrare nella sede di lavoro occupata fino alla Parte_1
assegnazione provvisoria disposta con provvedimento dello 01 febbraio 2024;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_1
favore di che liquida nella complessiva somma Parte_1
€#2.115# (duemilacentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Avellino, 02 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
8
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di Giudice del Lavoro pronunciando sul ricorso ex art. 700 C.p.c. proposto da Parte_1
( ) rapp.ta e difesa, giusta mandato in
[...] C.F._1 atti, dall'Avv.to Giuseppe Barrasso con cui elett.te domicilia in
Avellino alla via Piave n. 162;
RICORRENTE
E
( ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Michel Martone e con questi elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Indrizzi in
Napoli, alla via Paolo della Valle n. 23, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Osservato in FATTO e DIRITTO:
1) Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la parte in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato della resistente dal 21.06.2006 con la qualifica di portalettere, impugna il provvedimento con data 01.02.2024 di assegnazione temporanea presso il CD Avellino Rec. De Sanctis -Lav.
Int., sito nel Comune di Avellino via Pianodardine snc, con mansioni di addetto alla produzione. Ne chiede la sospensione della efficacia, con riconoscimento del diritto a prestare l'attività presso il CD di di Sant'Angelo dei Lombardi nel posto di lavoro Controparte_1
occupato fino allo 04.02.204, anche con diversa mansione, ovvero il diritto di svolgere la prestazione lavorativa da remoto. Parte resistente si è costituita.
2) Il Tribunale osserva quanto segue. La pacificamente è stata dichiarata sin dal 26 aprile 2021 Parte_1
inidonea permanentemente alla mansione di portalettere, ed è stata assegnata ad attività interne presso il CD di S.Angelo dei Lombardi a decorrere da 30.6.2021, fino alla assegnazione provvisoria oggetto del presente procedimento.
Il provvedimento di “assegnazione temporanea” dello 01.02.2024, con cui ha disposto che la ricorrente: “a decorrere dal Controparte_1
5.02.2024 sarà temporaneamente applicata presso il CD Avellino Rec.
De Sanctis -Lav. Int., sito nel Comune di Avellino via Pianodardine snc, con mansioni di Addetto alla Produzione” è stato pacificamente adottato nell'ambito della attuazione degli accordi sindacali di 02 agosto 2022 e 21 novembre 2022.
Il provvedimento ha ad oggetto “assegnazione temporanea”. Poste richiama gli accordi sindacali del 02 agosto e del 21 novembre 2022, per poi comunicare alla ricorrente che “nelle more della definitiva ricollocazione …a decorrere dallo 05 febbraio 2024 Lei sarà temporaneamente applicata presso il CD Avellino Rec De Sanctis lav.
Int sito nel Comune di Avellino…le saranno riconosciuti i trattamenti previsti dall'art. 40 CCNL …”.
L'affermazione è chiara: l'assegnazione è provvisoria, nelle more di quella definitiva, tanto che viene richiamato l'art. 40 del CCNL che, emerge dagli atti (accordo del 21 novembre 2022), è riferito all'istituto della trasferta.
Il provvedimento impugnato, non appare riconducibile al genus del trasferimento, come invece reclamato da parte ricorrente, tanto che vengono riconosciute alla lavoratrice le prerogative di cui all'art. 40
CCNL, espressamente riconducibili al regime della trasferta, e non vi
è motivo per procedere ad una diversa qualificazione.
Non si concorda, quindi, con quanto argomentato e dedotto da parte ricorrente in merito alla qualificazione della iniziativa datoriale.
2 3) La è stata destinataria del provvedimento di Parte_1 assegnazione temporanea “…nell'ambito delle azioni conseguenti all'applicazione delle previsioni di cui accordi sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022” (lettera dello 01.02.204). Tali accordi prevedono le modalità di gestione delle ricadute sugli occupati del programma di riorganizzazione di , con soppressione di CP_1
sedi a livello locale.
A pag. 11 della memoria di costituzione nel presente giudizio CP_1 afferma che l'assegnazione provvisoria della è stata Parte_1 disposta “in considerazione della condizione di permanente inidoneità allo svolgimento della mansione nel pieno ossequio di una serie di accordi sindacali in base ai quali è stato delineato il complesso processo di riorganizzazione del settore delle lavorazioni interne …”.
afferma ancora (pag. 13) che nel CD di S. Angelo dei Lombardi CP_1
non è più svolta alcuna attività tra quelle riconducibili alle mansioni assegnate alla lavoratrice (pag. 13). Evidenzia (punto 11 della pag. 13) la “oggettiva impossibilità di remotizzare le attività di addetto alla produzione svolte dalla ”, la quale quindi è stata inserita, Parte_1
così si aggiunge, in un progetto di outsourcing, con la prospettiva di verificare, all'esito del progetto, se la stessa risulterà idonea o meno allo svolgimento di attività compatibili con le proprie competenze: in caso positivo, la sarebbe assegnata presso un diversa Parte_1 struttura;
in caso negativo “in quanto temporaneamente assegnata ad un centro distante oltre 30 Km. dal centro accentrante, verrebbe inserita in un progetto di formazione long term, della durata di circa tre mesi, e solo in caso di esito negativo del percorso la risorsa verrebbe definitivamente assegnata presso il nodo accentrante”.
4) L'accordo dello 02 agosto 2022 prevede, nell'ultimo capoverso, una prima sperimentazione, su 18 centri accentranti a livello nazionale, ed è in tale ambito che nel preambolo dell'accordo del 21 novembre 2022 si precisa che l'avvio di detta sperimentazione è stata
3 preceduta anche dalla assegnazione temporanea del personale, con riconoscimento del regime di trasferta ex art. 40 del vigente CCNL funzionale alla sperimentazione stessa. Pacificamente, il caso di specie si pone al di fuori di tale ipotesi.
5) L'art. 4 dell'Accordo del 21 novembre 2022, riferito alla Nuova
Gestione Inidonei al recapito, stabilisce che “al dipendente per il quale sia stata accertata … l'incompatibilità definitiva alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL
23 giugno 2021, l'assegnazione presso il centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assunzione …qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal CP_2 richiamato CCNL”.
La provvisoria assegnazione non è prevista.
6) L'art. 5 degli accordi del 21 novembre 2022 disciplina gli effetti della standardizzazione fabbisogni nei centri logistici e nei centri di distribuzione”, e stabilisce che “al fine di assicurare i livelli di servizio che consentano di garantire gli standard e la qualità degli output delle lavorazioni di smistamento secondo quando definito dal nuovo modello organizzativo l'Azienda, a fronte di assenze temporanee che dovessero generare criticità sul servizio, potrà provvedere alla adibizione temporanea in attività di smistamento dei portalettere assegnati presso il centro Logistico, …”
Va escluso che abbia agito, nel caso della , in CP_1 Parte_1
applicazione di tale ipotesi, perché la lavoratrice è stata assegnata al
Centro di Avellino non per le necessità aziendali previste dall'art. 5, ma, come detto, nelle more della sua definitiva ricollocazione e per la attuazione degli accordi del 2022.
7) Va anche escluso che la iniziativa per cui è causa possa essere ricondotta alla attuazione delle Azioni per il corretto dimensionamento
4 delle risorse -gestione delle ricadute occupazionali” delineate nell'art. 6 degli Accordi del 21 novembre 2022.
Tale previsione individua e descrive le modalità di intervento “per la corretta gestione delle eccedenze nonché la tempistica di attivazione delle singole leve gestionali e comunque la definizione delle opportune modalità di attuazione delle azioni stesse”, ma, ancora, non si fa menzione alcuna ad una provvisoria assegnazione del dipendente nelle more della attuazione e definizione del programma delineato.
Agli atti di causa è stata prodotto il “modulo di dichiarazione di interesse alle leve gestionali di cui all'accordo 21.11.2022”, modulo che la ha compilato, secondo la previsione di cui alla Parte_1 lettera a) dell'art. 6 citato, con espresso riferimento alle leve gestionali su cui è incentrato l'intero sistema delineato dalla previsione pattizia.
Va però ribadito che nella sequenza di cui all'art. 6 l'assegnazione provvisoria del dipendente non è prevista.
8) , quindi, nel caso della ha operato al di fuori CP_1 Parte_1
delle ipotesi previste nel dettaglio dall'Accordo del 21 novembre
2022, nonostante abbia espressamente collocato tale iniziativa nella sequenza attuativa di detto accordo, limitandosi, allo stato, ad una
“assegnazione provvisoria” in regime di trasferta ex art. 40 CCNL
“nelle more della individuazione delle modalità di definitiva ricollocazione”.
9) In termini generali, è onere del datore di lavoro, e quindi di , CP_1
indicare ed esplicitare, comprovandole, le ragioni della iniziativa assunta.
Tanto, nel caso, non accade.
Se la assegnazione provvisoria si colloca nell'ambito della attuazione delle ipotesi di cui all'art. 5 dell'accordo del 21 novembre 2022, quel provvedimento appare illegittimo perché posto in essere per motivazione estranea alla previsione pattizia.
5 La assegnazione provvisoria è prevista nell'art. 5: “Al fine assicurare i livelli di servizio che consentano di garantire gli standard e la qualità degli output delle lavorazioni di smistamento secondo quanto definito dal nuovo modello organizzativo l' a fronte di assenze CP_2
temporanee che dovessero generare criticità sul servizio potrà procedere alla adibizione temporanea in attività di smistamento …”
Il provvedimento dello 01.02.2024 non contiene motivazione, e quelle esplicitate in sede di costituzione appaiono estranee ai presupposti a cui l'art. 5 degli Accordi del 21 novembre 2022 ricollega la possibilità di adibizione provvisoria del portalettere definitivamente inidoneo alle mansioni, quale pacificamente è la . Parte_1
Se la iniziativa di si colloca, invece, nella sequenza di cui all'art. CP_1
6 Accordo 21 novembre 2022, l'assegnazione provvisoria nelle more di non meglio indicate verifiche e iniziative di “formazione long term” costituisce ancora strumento non previsto.
I profili di illegittimità sarebbero riscontrabili anche nel caso in cui si voglia configurare il provvedimento dello 01.02.2024 come straordinario ed al di fuori delle ipotesi e, nel caso, delle sequenze procedimentali previste dagli accordi del 2022.
Non viene esplicitato alcun motivo per cui possa essersi resa necessaria una tale iniziativa straordinaria, non prevista dagli accordi del 2022, in attuazione dei quali agisce, accordi che, del resto, CP_1
sono risalenti nel tempo, tanto da rendere non giustificabile il procastinare della loro pratica attuazione anche nel caso della
[...]
. Pt_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Sussiste quindi il fumus boni iuris.
10) Sussiste altresì il periculum, collegabile alle conseguenze della assegnazione, ancorchè provvisoria, della lavoratrice ad altra sede, distante 51 Km da quella di assegnazione e comunque distante dal luogo di residenza tanto da imporre per Avellino la percorrenza di
6 #100# (cento) Km tra andata e ritorno, come indicato nelle note depositate il 06.6.2024, e non contestato nelle successive note di
. CP_1
Il Tribunale considera che anche prima della iniziativa contestata la ricorrente si spostava tra Bagnoli Irpino e S.Angelo dei Lombardi, e che quindi la impossibilità di autonomo spostamento o di spostamento in sé, come paventato nelle ultime note, non sussiste.
Nelle ultime note la ricorrente però esplicita, e ancora sul punto non vi
è contestazione, che lo spostamento molto più breve (rispetto a quello per Avellino) da Bagnoli Irpino a S.Angelo dei Lombardi, effettuato anche grazie al coinvolgimento del coniuge, è compatibile con le condizioni di salute, nel mentre l'aggravio derivante dai maggiori tempi di percorrenza andrebbe sicuramente ad incidere sulle condizioni della ricorrente, già affetta da stati patologici in ricorso indicati.
Tanto giustifica l'affermazione della sussistenza anche del periculum.
11) La domanda va quindi accolta, nel senso di affermare la illegittimità della disposizione di assegnazione provvisoria disposta da con provvedimento dello 01 febbraio 2024, facendo CP_1
ordine a di reintegrare la ricorrente nella sua sede Controparte_3
ordinaria di lavoro, come richiesto in via prioritaria.
12) La resistente condannata al pagamento Controparte_4
delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al DM n. 147/2022, si liquidano nella complessiva somma di €#2.115#
(duemilacentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1611/2024 vertente tra Parte_1
e ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione respinta così decide:
7 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, fa ordine a di CP_1
reintegrare nella sede di lavoro occupata fino alla Parte_1
assegnazione provvisoria disposta con provvedimento dello 01 febbraio 2024;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_1
favore di che liquida nella complessiva somma Parte_1
€#2.115# (duemilacentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Avellino, 02 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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