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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 692 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato CUPIDO MARCO MARIO ricorrente contro
Controparte_1 convenuto-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 10-7-2025
F A T T O E DI R I T T O ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
[...] preliminare: - condannare ex art. 186-bis e/o 186-ter CP_1 CP_1
c.p.c., al pagamento in favore di della somma di € Pt_1 Parte_1
17.873,12, oltre interessi, o quella maggiore o minor ritenuta dal Giudice, per la quale vi è prova scritta;
nel merito: - accertare in ogni caso l'esistenza del credito vantato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, 5 condannare
[...] quest'ultima al pagamento della somma dovuta, nella misura quantificata in €
17.873,12, oltre interessi, o in quella che sarà determinata in corso di causa. Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
pagina 1 di 7 La società convenuta è rimasta contumace.
a fondamento della domanda proposta, ha dedotto e Parte_1 documentato quanto segue:
- la ricorrente stipulava con i contratti di fornitura Controparte_1 del servizio di localizzazione satellitare e gestione automezzi mediante la consegna in comodato d'uso gratuito dei relativi dispositivi di localizzazione satellitare di seguito indicati: SO#20211021945974 del 06 ottobre 2021 (doc. 1) SO#20211116954643 del 16 novembre 2021 (doc. 2)
SO#20220211983948 del 11 febbraio 2022 (doc. 3)
SO#202204121004617 del 11 aprile 2022 (doc. 4) SO#202206151026482 del 15 giugno 2022 (doc. 5);
- tali contratti venivano successivamente rideterminati con il nuovo contratto sottoscritto in data 23 giugno 2022 (doc. 6) che oltre ai “Termini
e Condizioni Generali e dei Moduli di Ordine di Servizi” ivi allegati, conteneva altresì un apposito “Addendum al Contratto” in forza del quale le parti concordavano che: “1. Il Contratto annulla e sostituisce i precedenti contratti di seguito elencati, che saranno considerati risolti a far data dal 23.06.2022 (“Data di Risoluzione”). Il Cliente si impegna a pagare i corrispettivi e tutti gli altri costi e spese previsti a suo carico ai sensi dei contratti di seguito indicati entro e non oltre la Data di
Risoluzione. Modulo di Ordine di Servizio sottoscritto il
SO#202206151026482 6/15/2022 2 SO#202204121004617 4/11/2022
SO#20220211983948 2/11/2022 SO#20211116954643 11/16/2021
SO#20211021945974 10/6/2021 La Durata del Servizio e la relativa fatturazione saranno efficaci a far data dal 24.06.2022 e per 36 mesi”.
- in forza di tale nuova pattuizione contrattuale del 23 giugno 2022 sub doc.
6, procedeva quindi alla fornitura in favore Parte_1 di di di complessivi n. 50 dispositivi di Controparte_1 localizzazione satellitare. Successivamente, con ulteriori contratti stipulati in data 21.11.2022 (doc. 7) ed in data 27 luglio 2023 (doc. 8),
[...] procedeva alla fornitura in favore di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 di ulteriori 10 + 8 dispositivi di localizzazione satellitare, CP_1 portando così il totale dei dispositivi forniti al numero di 68 (50 + 10 + 8), come da relativi documenti di trasporto sub doc.
9. A fronte della fornitura così effettuata e dei servizi resi, è creditrice Parte_1 di dell'importo di € 1.825,12, in forza delle Controparte_1 seguenti fatture impagate: · n. 42495 del 05 ottobre 2023 di € 912,56 (doc.
10) · n. 46942 del 07 novembre 2023 di € 912,56 (doc. 11) per il mancato pagamento dei periodi di fruizione dei servizi regolarmente forniti;
- inoltre, è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
a titolo di penale, degli ulteriori importi di seguito Controparte_1 indicati: i) € 4.488,00 pari a 6 mensilità per ogni singolo dispositivo fornito, con riferimento al contratto del 23 giugno 2022 sub doc. 6 (cfr. ivi a pag. 1, nel riquadro “Durata del Contratto”); ii) € 11.560,00 in base all'art.
7.7 delle Condizioni Generali di Servizio per il danneggiamento e/o la mancata restituzione dei dispositivi, importo calcolato sulla base di un valore di € 170,00 per ciascuno dei n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare regolarmente consegnati e mai restituiti dalla controparte in violazione della normativa contrattuale;
- in base agli accordi stipulati, dunque, Parte_1 procedeva alla consegna di complessivi n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare, come da relativi documenti di trasporto sub doc. 9;
- nonostante gli accordi intercorsi, oltre a rendersi Controparte_1 inadempiente al pagamento delle mensilità di cui alle fatture sub docc. 10
e 11 sopra indicate, resta altresì debitrice di € 4.488,00 pari a 6 mensilità per ogni singolo dispositivo fornito, con riferimento al contratto del 23 giugno 2022 sub doc. 6 ove è espressamente pattuito che “in caso di recesso anticipato, saranno comunque dovute 6 mensilità per ogni singolo dispositivo, a titolo di penale” (cfr. doc. 6, pag. 1 nel riquadro “Durata del
Contratto”);
- è altresì creditrice, a titolo di penale, Parte_1 dell'ulteriore somma di € 11.560,00: in base alla normativa contrattuale pagina 3 di 7 sub docc. 6, 7 e 8, all'art.
7.7 delle Condizioni Generali di Servizio che
è pattuito che “qualsiasi danno provocato da Parte_1 urti, cadute accidentali, versamento di liquidi, bruciature, e cortocircuiti o comunque causato dall'uso improprio rispetto alle indicazioni fornite nel
Manuale d'installazione o dalla manomissione degli stessi, così come la mancata restituzione, anche se dovuta a furto o smarrimento, comporterà
l'obbligo dell'Utente di corrispondere a l'importo di Parte_1
€ 390,00, per ogni dispositivo non restituito ovvero restituito in condizioni difformi da quelle di consegna. L'Utente sarà altresì tenuto a corrispondere a l'importo di € 290,00 per ogni Parte_1 terminale/navigatore di bordo e l'importo di € 390,00 per ogni terminale/navigatore di bordo per mezzi pesanti, alle medesime condizioni di cui sopra, ovvero la mancata restituzione o la restituzione in condizioni difformi da quelle di consegna”;
- pertanto, è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma complessiva pari a € 11.560,00 per la Controparte_1 mancata riconsegna dei dispositivi, importo quantificato applicando la penale di € 170,00 da applicare a ciascuno di tutti i n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare regolarmente consegnati e ad essa mai restituiti;
- nonostante la lettera monitoria inviata dalla difesa di parte ricorrente in data 22 maggio 2024 (doc. 12), non ripianava la Controparte_1 propria posizione debitoria;
- i contratti stipulati espressamente prevedono all'art. 17 che “Qualsiasi controversia inerente l'oggetto del presente Contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Foro di Ferrara”;
- le disposizioni contenute nel contratto di cui agli articoli “3.2
(Conclusione del Contratto); 4.2 (Durata e diritto di recesso); 5.2
(Corrispettivo); 6.2, 6.3 e 6.5 (Accesso al Servizio); 7.3, 7.4 e 7.7
(Dispositivi di localizzazione: utilizzo, restituzione, indennità); 8
(Erogazione del Servizio); 9 (Modifiche del Servizio); 12 (Sicurezza reti pagina 4 di 7 Internet); 14 (Divieto di cessione del Contratto); 15 (Inadempimento dell'Utente e Risoluzione); 17 (Legge applicabile e foro competente)” sono approvate per iscritto con sottoscrizione apposta separatamente e specificamente dal Cliente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ..
***
Parte attrice ha fornito prova del titolo contrattuale e del proprio adempimento in relazione all'obbligo di consegna dei dispositivi di localizzazione satellitare forniti a parte convenuta, unitamente al servizio di localizzazione e gestione automezzi, mediante la produzione dei contratti, fatture e DDT (aventi ad oggetto i singoli dispositivi di localizzazione satellitare - v. doc, ti 1-11).
L'attrice ha inoltre allegato l'inadempimento della convenuta committente in relazione al pagamento del prezzo dei servizi di localizzazione satellitare in relazione a talune mensilità (v. missiva doc. 12).
In base agli accordi contrattuali procedeva infatti Parte_1 alla consegna di complessivi n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare, come da relativi documenti di trasporto (doc. 9). si è resa dunque inadempiente in relazione al pagamento Controparte_1 dei canoni relativi al servizio, di cui alle fatture in atti (doc.ti 10 e 11).
Parte convenuta non ha inteso costituirsi in giudizio e dunque dimostrare fatti impeditivi o estintivi delle obbligazioni assunte.
Parte ricorrente assume, inoltre, di essere creditrice, a titolo di penale contrattuale, per complessivi € 4.488,00, pari a 6 mensilità per ogni singolo dispositivo fornito, con riferimento al contratto del 23 giugno 2022 (doc. 6) ove è espressamente pattuito che “in caso di recesso anticipato, saranno comunque dovute 6 mensilità per ogni singolo dispositivo, a titolo di penale” (cfr. doc. 6, pag. 1 nel riquadro
“Durata del Contratto”). Inoltre, sarebbe altresì Parte_1 creditrice, a titolo di penale, dell'ulteriore somma di € 11.560,00, in base alla normativa contrattuale sub docc. 6, 7 e 8, all'art.
7.7 delle Condizioni Generali di
Servizio che in cui è stabilito che “qualsiasi danno Parte_1 provocato da urti, cadute accidentali, versamento di liquidi, bruciature, e cortocircuiti o comunque causato dall'uso improprio rispetto alle indicazioni pagina 5 di 7 fornite nel Manuale d'installazione o dalla manomissione degli stessi, così come la mancata restituzione, anche se dovuta a furto o smarrimento, comporterà l'obbligo dell'Utente di corrispondere a l'importo di € 390,00, per Parte_1 ogni dispositivo non restituito ovvero restituito in condizioni difformi da quelle di consegna. L'Utente sarà altresì tenuto a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 290,00 per ogni terminale/navigatore di bordo e l'importo di €
390,00 per ogni terminale/navigatore di bordo per mezzi pesanti, alle medesime condizioni di cui sopra, ovvero la mancata restituzione o la restituzione in condizioni difformi da quelle di consegna”.
Assume la ricorrente che i n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare regolarmente consegnati non sono stati alla stessa restituiti.
Sul punto occorre rilevare che, parte ricorrente produce esclusivamente una raccomandata di diffida ad adempiere al pagamento delle fatture e penali contrattuali, ricevuta dalla committente e rimasta inevasa, ma non fornisce prova, né domanda nel presente giudizio, l'accertamento del recesso “anticipato” dal contratto o la risoluzione del contratto di servizi tra le parti, con il conseguente obbligo di restituzione dei satelliti in capo alla parte convenuta, circostanza che determinerebbe, unitamente alla prova della mancata restituzione dei beni forniti alla convenuta in comodato d'uso gratuito, l'applicabilità delle penali contrattuali in questione (di natura risarcitoria).
In assenza, dunque, di adeguati elementi di prova in ordine allo scioglimento unilaterale del contratto e alla richiesta da parte della fornitrice di restituzione dei satelliti alla committente, la domanda di pagamento delle penali per inadempimento in relazione all'obbligo di restituzione dei beni in esame non può trovare accoglimento.
Pertanto, è creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma complessiva pari a complessivi € 1825,12 in relazione al
[...] mancato pagamento dei canoni richiesti di cui alle due fatture in atti.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.
P . Q . M .
pagina 6 di 7 definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 692/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta e dichiara il mancato pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture prodotte e conseguentemente condanna per i titoli Controparte_1 di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi €
1825,12, oltre interessi dalla domanda al saldo.
2. respinge le ulteriori domande;
3. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi, € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Ferrara in data 18/07/2025.
IL GIUDICE
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 692 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato CUPIDO MARCO MARIO ricorrente contro
Controparte_1 convenuto-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 10-7-2025
F A T T O E DI R I T T O ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
[...] preliminare: - condannare ex art. 186-bis e/o 186-ter CP_1 CP_1
c.p.c., al pagamento in favore di della somma di € Pt_1 Parte_1
17.873,12, oltre interessi, o quella maggiore o minor ritenuta dal Giudice, per la quale vi è prova scritta;
nel merito: - accertare in ogni caso l'esistenza del credito vantato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, 5 condannare
[...] quest'ultima al pagamento della somma dovuta, nella misura quantificata in €
17.873,12, oltre interessi, o in quella che sarà determinata in corso di causa. Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
pagina 1 di 7 La società convenuta è rimasta contumace.
a fondamento della domanda proposta, ha dedotto e Parte_1 documentato quanto segue:
- la ricorrente stipulava con i contratti di fornitura Controparte_1 del servizio di localizzazione satellitare e gestione automezzi mediante la consegna in comodato d'uso gratuito dei relativi dispositivi di localizzazione satellitare di seguito indicati: SO#20211021945974 del 06 ottobre 2021 (doc. 1) SO#20211116954643 del 16 novembre 2021 (doc. 2)
SO#20220211983948 del 11 febbraio 2022 (doc. 3)
SO#202204121004617 del 11 aprile 2022 (doc. 4) SO#202206151026482 del 15 giugno 2022 (doc. 5);
- tali contratti venivano successivamente rideterminati con il nuovo contratto sottoscritto in data 23 giugno 2022 (doc. 6) che oltre ai “Termini
e Condizioni Generali e dei Moduli di Ordine di Servizi” ivi allegati, conteneva altresì un apposito “Addendum al Contratto” in forza del quale le parti concordavano che: “1. Il Contratto annulla e sostituisce i precedenti contratti di seguito elencati, che saranno considerati risolti a far data dal 23.06.2022 (“Data di Risoluzione”). Il Cliente si impegna a pagare i corrispettivi e tutti gli altri costi e spese previsti a suo carico ai sensi dei contratti di seguito indicati entro e non oltre la Data di
Risoluzione. Modulo di Ordine di Servizio sottoscritto il
SO#202206151026482 6/15/2022 2 SO#202204121004617 4/11/2022
SO#20220211983948 2/11/2022 SO#20211116954643 11/16/2021
SO#20211021945974 10/6/2021 La Durata del Servizio e la relativa fatturazione saranno efficaci a far data dal 24.06.2022 e per 36 mesi”.
- in forza di tale nuova pattuizione contrattuale del 23 giugno 2022 sub doc.
6, procedeva quindi alla fornitura in favore Parte_1 di di di complessivi n. 50 dispositivi di Controparte_1 localizzazione satellitare. Successivamente, con ulteriori contratti stipulati in data 21.11.2022 (doc. 7) ed in data 27 luglio 2023 (doc. 8),
[...] procedeva alla fornitura in favore di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 di ulteriori 10 + 8 dispositivi di localizzazione satellitare, CP_1 portando così il totale dei dispositivi forniti al numero di 68 (50 + 10 + 8), come da relativi documenti di trasporto sub doc.
9. A fronte della fornitura così effettuata e dei servizi resi, è creditrice Parte_1 di dell'importo di € 1.825,12, in forza delle Controparte_1 seguenti fatture impagate: · n. 42495 del 05 ottobre 2023 di € 912,56 (doc.
10) · n. 46942 del 07 novembre 2023 di € 912,56 (doc. 11) per il mancato pagamento dei periodi di fruizione dei servizi regolarmente forniti;
- inoltre, è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
a titolo di penale, degli ulteriori importi di seguito Controparte_1 indicati: i) € 4.488,00 pari a 6 mensilità per ogni singolo dispositivo fornito, con riferimento al contratto del 23 giugno 2022 sub doc. 6 (cfr. ivi a pag. 1, nel riquadro “Durata del Contratto”); ii) € 11.560,00 in base all'art.
7.7 delle Condizioni Generali di Servizio per il danneggiamento e/o la mancata restituzione dei dispositivi, importo calcolato sulla base di un valore di € 170,00 per ciascuno dei n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare regolarmente consegnati e mai restituiti dalla controparte in violazione della normativa contrattuale;
- in base agli accordi stipulati, dunque, Parte_1 procedeva alla consegna di complessivi n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare, come da relativi documenti di trasporto sub doc. 9;
- nonostante gli accordi intercorsi, oltre a rendersi Controparte_1 inadempiente al pagamento delle mensilità di cui alle fatture sub docc. 10
e 11 sopra indicate, resta altresì debitrice di € 4.488,00 pari a 6 mensilità per ogni singolo dispositivo fornito, con riferimento al contratto del 23 giugno 2022 sub doc. 6 ove è espressamente pattuito che “in caso di recesso anticipato, saranno comunque dovute 6 mensilità per ogni singolo dispositivo, a titolo di penale” (cfr. doc. 6, pag. 1 nel riquadro “Durata del
Contratto”);
- è altresì creditrice, a titolo di penale, Parte_1 dell'ulteriore somma di € 11.560,00: in base alla normativa contrattuale pagina 3 di 7 sub docc. 6, 7 e 8, all'art.
7.7 delle Condizioni Generali di Servizio che
è pattuito che “qualsiasi danno provocato da Parte_1 urti, cadute accidentali, versamento di liquidi, bruciature, e cortocircuiti o comunque causato dall'uso improprio rispetto alle indicazioni fornite nel
Manuale d'installazione o dalla manomissione degli stessi, così come la mancata restituzione, anche se dovuta a furto o smarrimento, comporterà
l'obbligo dell'Utente di corrispondere a l'importo di Parte_1
€ 390,00, per ogni dispositivo non restituito ovvero restituito in condizioni difformi da quelle di consegna. L'Utente sarà altresì tenuto a corrispondere a l'importo di € 290,00 per ogni Parte_1 terminale/navigatore di bordo e l'importo di € 390,00 per ogni terminale/navigatore di bordo per mezzi pesanti, alle medesime condizioni di cui sopra, ovvero la mancata restituzione o la restituzione in condizioni difformi da quelle di consegna”;
- pertanto, è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma complessiva pari a € 11.560,00 per la Controparte_1 mancata riconsegna dei dispositivi, importo quantificato applicando la penale di € 170,00 da applicare a ciascuno di tutti i n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare regolarmente consegnati e ad essa mai restituiti;
- nonostante la lettera monitoria inviata dalla difesa di parte ricorrente in data 22 maggio 2024 (doc. 12), non ripianava la Controparte_1 propria posizione debitoria;
- i contratti stipulati espressamente prevedono all'art. 17 che “Qualsiasi controversia inerente l'oggetto del presente Contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Foro di Ferrara”;
- le disposizioni contenute nel contratto di cui agli articoli “3.2
(Conclusione del Contratto); 4.2 (Durata e diritto di recesso); 5.2
(Corrispettivo); 6.2, 6.3 e 6.5 (Accesso al Servizio); 7.3, 7.4 e 7.7
(Dispositivi di localizzazione: utilizzo, restituzione, indennità); 8
(Erogazione del Servizio); 9 (Modifiche del Servizio); 12 (Sicurezza reti pagina 4 di 7 Internet); 14 (Divieto di cessione del Contratto); 15 (Inadempimento dell'Utente e Risoluzione); 17 (Legge applicabile e foro competente)” sono approvate per iscritto con sottoscrizione apposta separatamente e specificamente dal Cliente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ..
***
Parte attrice ha fornito prova del titolo contrattuale e del proprio adempimento in relazione all'obbligo di consegna dei dispositivi di localizzazione satellitare forniti a parte convenuta, unitamente al servizio di localizzazione e gestione automezzi, mediante la produzione dei contratti, fatture e DDT (aventi ad oggetto i singoli dispositivi di localizzazione satellitare - v. doc, ti 1-11).
L'attrice ha inoltre allegato l'inadempimento della convenuta committente in relazione al pagamento del prezzo dei servizi di localizzazione satellitare in relazione a talune mensilità (v. missiva doc. 12).
In base agli accordi contrattuali procedeva infatti Parte_1 alla consegna di complessivi n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare, come da relativi documenti di trasporto (doc. 9). si è resa dunque inadempiente in relazione al pagamento Controparte_1 dei canoni relativi al servizio, di cui alle fatture in atti (doc.ti 10 e 11).
Parte convenuta non ha inteso costituirsi in giudizio e dunque dimostrare fatti impeditivi o estintivi delle obbligazioni assunte.
Parte ricorrente assume, inoltre, di essere creditrice, a titolo di penale contrattuale, per complessivi € 4.488,00, pari a 6 mensilità per ogni singolo dispositivo fornito, con riferimento al contratto del 23 giugno 2022 (doc. 6) ove è espressamente pattuito che “in caso di recesso anticipato, saranno comunque dovute 6 mensilità per ogni singolo dispositivo, a titolo di penale” (cfr. doc. 6, pag. 1 nel riquadro
“Durata del Contratto”). Inoltre, sarebbe altresì Parte_1 creditrice, a titolo di penale, dell'ulteriore somma di € 11.560,00, in base alla normativa contrattuale sub docc. 6, 7 e 8, all'art.
7.7 delle Condizioni Generali di
Servizio che in cui è stabilito che “qualsiasi danno Parte_1 provocato da urti, cadute accidentali, versamento di liquidi, bruciature, e cortocircuiti o comunque causato dall'uso improprio rispetto alle indicazioni pagina 5 di 7 fornite nel Manuale d'installazione o dalla manomissione degli stessi, così come la mancata restituzione, anche se dovuta a furto o smarrimento, comporterà l'obbligo dell'Utente di corrispondere a l'importo di € 390,00, per Parte_1 ogni dispositivo non restituito ovvero restituito in condizioni difformi da quelle di consegna. L'Utente sarà altresì tenuto a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 290,00 per ogni terminale/navigatore di bordo e l'importo di €
390,00 per ogni terminale/navigatore di bordo per mezzi pesanti, alle medesime condizioni di cui sopra, ovvero la mancata restituzione o la restituzione in condizioni difformi da quelle di consegna”.
Assume la ricorrente che i n. 68 dispositivi di localizzazione satellitare regolarmente consegnati non sono stati alla stessa restituiti.
Sul punto occorre rilevare che, parte ricorrente produce esclusivamente una raccomandata di diffida ad adempiere al pagamento delle fatture e penali contrattuali, ricevuta dalla committente e rimasta inevasa, ma non fornisce prova, né domanda nel presente giudizio, l'accertamento del recesso “anticipato” dal contratto o la risoluzione del contratto di servizi tra le parti, con il conseguente obbligo di restituzione dei satelliti in capo alla parte convenuta, circostanza che determinerebbe, unitamente alla prova della mancata restituzione dei beni forniti alla convenuta in comodato d'uso gratuito, l'applicabilità delle penali contrattuali in questione (di natura risarcitoria).
In assenza, dunque, di adeguati elementi di prova in ordine allo scioglimento unilaterale del contratto e alla richiesta da parte della fornitrice di restituzione dei satelliti alla committente, la domanda di pagamento delle penali per inadempimento in relazione all'obbligo di restituzione dei beni in esame non può trovare accoglimento.
Pertanto, è creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma complessiva pari a complessivi € 1825,12 in relazione al
[...] mancato pagamento dei canoni richiesti di cui alle due fatture in atti.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.
P . Q . M .
pagina 6 di 7 definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 692/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta e dichiara il mancato pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture prodotte e conseguentemente condanna per i titoli Controparte_1 di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi €
1825,12, oltre interessi dalla domanda al saldo.
2. respinge le ulteriori domande;
3. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi, € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Ferrara in data 18/07/2025.
IL GIUDICE
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7