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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8229 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in locazione in Maracalagonis Via Pascoli n. 17 viene assegnata alla sig. che continuerà a viverci con il figlio , Parte_2 Per_1 che avrà collocazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
3) Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno insieme le decisioni di maggior interesse per il figlio tra cui le scelte educative e scolastiche, l'eventuale indirizzo religioso, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, la scelta di attività ricreative e sportive etc.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la quotidianità, nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, tenendo sempre in considerazione e rispettando le attitudini e i desideri del minore.
4) Salvi impegni lavorativi, necessità e diversi accordi tra i genitori, il padre dovrà tenere con sé il figlio due giorni la settimana con pernottamento (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita dalla scuola materna o comunque dalle ore 16 sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola.
I diversi accordi dovranno effettuarsi per iscritto anche tramite messaggistica istantanea (Whatsapp) in maniera anticipata nel momento in cui i genitori avranno contezza dei rispettivi orari di lavoro, onde consentire all'altro genitore di organizzarsi.
I fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20.30.
Pag. 2 di 3 5) Quanto alle festività natalizie, di anno nuovo e di Pasqua si stabilisce che verranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza: il giorno 24 dicembre con un genitore, i giorni 25 e 26 dicembre con l'altro genitore.
Stesso criterio dell'alternanza per i giorni 31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, e così tutte le giornate previste come festive dal calendario civile e religioso.
6) Quanto alle vacanze estive il padre terrà per quindici giorni non Per_1 continuativi se non nel limite di sette giorni consecutivi (7+7); medesimo diritto spetterà alla madre prevedendo che i suddetti periodi vengano fissati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
Per ogni altra festività (quali ad esempio onomastici, ponti scolastici), i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete del minore, in ogni caso assicurando la loro costante presenza, sia pure alternata.
7) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il sig. Per_1 Pt_1 verserà con bonifico alla signora la somma di € 200,00 mensili entro Parte_2 il giorno 20 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, verranno suddivise al 50%.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
8) Nell'eventualità in cui uno dei due genitori non possa tenere il figlio nella giornata di spettanza, ciascun genitore contribuirà per il 50% alle spese della babysitter e con l'accordo che ciascuno dei genitori si occuperà in autonomia di gestire i contatti ed i rapporti con la babysitter di riferimento, comprovando il relativo pagamento con ricevuta scritta.
9) Nel caso di cambio di indirizzo o numero telefonico, le parti si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, nel caso di ferie prolungate in altre località, quando hanno con sé il minore gli stessi assumono l'obbligo di comunicare con qualsiasi mezzo il recapito del medesimo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8229 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in locazione in Maracalagonis Via Pascoli n. 17 viene assegnata alla sig. che continuerà a viverci con il figlio , Parte_2 Per_1 che avrà collocazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
3) Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno insieme le decisioni di maggior interesse per il figlio tra cui le scelte educative e scolastiche, l'eventuale indirizzo religioso, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, la scelta di attività ricreative e sportive etc.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la quotidianità, nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, tenendo sempre in considerazione e rispettando le attitudini e i desideri del minore.
4) Salvi impegni lavorativi, necessità e diversi accordi tra i genitori, il padre dovrà tenere con sé il figlio due giorni la settimana con pernottamento (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita dalla scuola materna o comunque dalle ore 16 sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola.
I diversi accordi dovranno effettuarsi per iscritto anche tramite messaggistica istantanea (Whatsapp) in maniera anticipata nel momento in cui i genitori avranno contezza dei rispettivi orari di lavoro, onde consentire all'altro genitore di organizzarsi.
I fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20.30.
Pag. 2 di 3 5) Quanto alle festività natalizie, di anno nuovo e di Pasqua si stabilisce che verranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza: il giorno 24 dicembre con un genitore, i giorni 25 e 26 dicembre con l'altro genitore.
Stesso criterio dell'alternanza per i giorni 31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, e così tutte le giornate previste come festive dal calendario civile e religioso.
6) Quanto alle vacanze estive il padre terrà per quindici giorni non Per_1 continuativi se non nel limite di sette giorni consecutivi (7+7); medesimo diritto spetterà alla madre prevedendo che i suddetti periodi vengano fissati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
Per ogni altra festività (quali ad esempio onomastici, ponti scolastici), i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete del minore, in ogni caso assicurando la loro costante presenza, sia pure alternata.
7) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il sig. Per_1 Pt_1 verserà con bonifico alla signora la somma di € 200,00 mensili entro Parte_2 il giorno 20 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, verranno suddivise al 50%.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
8) Nell'eventualità in cui uno dei due genitori non possa tenere il figlio nella giornata di spettanza, ciascun genitore contribuirà per il 50% alle spese della babysitter e con l'accordo che ciascuno dei genitori si occuperà in autonomia di gestire i contatti ed i rapporti con la babysitter di riferimento, comprovando il relativo pagamento con ricevuta scritta.
9) Nel caso di cambio di indirizzo o numero telefonico, le parti si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, nel caso di ferie prolungate in altre località, quando hanno con sé il minore gli stessi assumono l'obbligo di comunicare con qualsiasi mezzo il recapito del medesimo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3