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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 306/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza di discussione del
19.6.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'avv. ARGINELLI Parte_1 C.F._1
ELISA
ATTORE
e
, c.f. , difeso dall'avv. BELLINI CARLO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
e
CP_
- C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 anche quale mandatario del Controparte_4
[...] Controparte_5
(C.F./P.IVA ), difesi dall'avv. CESARE GALLO
[...] P.IVA_3
e p.i. , difeso dall'avv. PAOLO BASCO Controparte_6 P.IVA_4
e
C.F , difeso dall'avv. ADRIANO CHIULLI Controparte_7 P.IVA_5
TERZI CHIAMATI
Conclusioni: come da udienza di discussione
1
ha citato in giudizio il chiedendo, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di una caduta in bici occorsa a via Romea Sud direzione Ponte CP_1
Nuovo all'altezza della rotatoria c.d. “delle Tartarughe” il 12.1.2020 interno alle ore 10, caduta dovuta al ghiaccio presente sulla strada.
Si è costituito il resistendo alla domanda e chiamando in causa gli appaltatori CP_1 del servizio di manutenzione delle strade ( costituita dal e CP_8 Controparte_2 dal Controparte_4 CP_5 Controparte_9
e . CP_6 CP_10
Si sono costituite le terze chiamate ( Controparte_2
, di seguito anche quale mandatario del
[...] Controparte_2
Controparte_11
di seguito
[...] Controparte_11
e ) contestando sia la domanda attorea sia la domanda spiegata Controparte_6 nei propri confronti da parte del CP_1
Si è, infine, costituita compagnia assicurativa di da CP_7 Controparte_6 questa chiamata in causa, la quale si è associata alle difese della propria assicurata.
La domanda proposta dall'attore nei confronti del è fondata nei limiti di CP_1 seguito indicati.
Va premesso, in diritto, che la responsabilità ex 2051 c.c. presuppone che il danneggiato fornisca la prova del nesso di causa tra la res e il danno, nonché del rapporto di custodia tra la prima e il custode.
Sul punto, la S.C. afferma che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro
e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936 - 01)
Una volta che il danneggiato abbia fornito tale prova, spetta al custode fornire la prova che il nesso di causa è stato reciso o dal caso fortuito (o dalla forza maggiore, non menzionata dalla norma ma che parimenti interrompe il nesso di causa e che si
2 distingue dal caso fortuito in quanto prevedibile ma non resistibile) o dalla condotta colposa del danneggiato.
In proposito, la S.C. ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01).
Il meccanismo di imputazione della responsabilità delineato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa del custode. Si tratta, quindi, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova del nesso di causa tra la res e la caduta.
L'istruttoria svolta ha infatti confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta in citazione dall'attore, il quale ha riferito di essere caduto imboccando la c.d. rotonda delle tartarughe (Via Romea Sud dir. Ponte Nuovo, intersezione Via Dismano)
a causa del ghiaccio presente sul manto stradale (sinistro avvenuto alle ore 10 circa il
12.1.2020).
Il testimone oculare identificato sul posto dagli accertatori, ha infatti Testimone_1 confermato detta versione, confermando il capitolo n. 1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (“Vero o non vero che in data 12/01/2020, verso le ore 10,00, in località , il Sig. , in sella al proprio velocipede Felt CP_1 Parte_1
percorreva la Via Romea Sud, provenendo da e con direzione Classe Pt_2 CP_1
(RA) quando, giunto all'altezza della rotatoria con la Via Dismano, denominata
“Delle Tartarughe”, scivolava sul ghiaccio presente sulla sede stradale”), dichiarando quanto segue: “vero. Eravamo usciti in bici insieme. Io ero dietro a lui, mi ricordo che quando è caduto lui poco dopo sono caduto anch'io. Io non mi sono fatto niente, ma lui è rimasto a terra. Il ghiaccio era presente non si riusciva a stare in piedi. Mi ricordo che eravamo più spostati verso il lato interno della rotonda che verso il lato esterno, ma il punto esatto non me lo ricordo. Non mi ricordo se proprio al centro della
3 carreggiata c'era del ghiaccio. Mi ricordo che cadde anche l'infermiera che era arrivata a soccorrerci. Io non mi sono fatto niente. La bicicletta si è graffiata, e si è solo storto un po' il manubrio. La bici l'avrò pagata 400 euro da decathlon, non ricordo quando l'ho comprata esattamente. Si trattava di una bici da corsa di decathlon”.
Sull'eccezione di incapacità a testimoniare del sollevata dal va Tes_1 CP_1 osservato che è da escludersi un interesse tale da legittimare la partecipare al giudizio, sia perché ogni azione di risarcimento del danno sarebbe prescritta, sia perché, in realtà, il teste risulta avere un interesse di mero fatto all'accertamento della situazione da cui
è originato il sinistro.
Detta eccezione è, dunque, infondata.
La presenza del ghiaccio sul manto stradale è confermata dalla relazione dell'incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale intervenuti, ove, nella sezione
“dinamica” si legge che il impegnava la rotatoria “cadendo a terra (manto Pt_1 stradale ghiacchiato)”.
Tale dicitura non è smentita da quella contenuta nella prima pagina della relazione, ove si legge: “Fondo stradale: Bagnato per brina”.
Su tale discrasia, in realtà meramente apparente, sono stati sentiti gli agenti accertatori e Testimone_2 Testimone_3
Il primo ha chiarito quanto segue: “in occasione dell'incidente occorso a Parte_1 sono intervenuto io insieme ad una collega. Non mi ricordo, posso solo
[...] confermare quello che ho scritto sul rapporto. Mi ricordo che c'era stata una caduta.”. Si mostra al teste la relazione di incidente, in cui in epigrafe è indicato “fondo stradale bagnato per brina”, mentre a pag. 2 è scritta “manto stradale ghiacciato”. Il teste su questa discrasia così dichiara: “la dinamica l'ho scritta io. Per quanto riguarda la dicitura in epigrafe, il programma ha delle voci preimpostate e fra queste a memoria non ricordo se vi sia sdrucciolevole per ghiaccio. O è un refuso o bisognerebbe sentire la collega che ha proceduto alla compilazione che si trovava all'interno del veicolo di servizio a inserire il rapporto, però poi la parte della dinamica l'ho scritta io. Quello che posso dire io è che la situazione che ho verificato io è quella descritta in dinamica”.
La seconda ha dichiarato: “la mattinata era molto fredda e c'era brina, non c'era ghiaccio nel senso che non c'era una lastra di ghiaccio;
quella mattina era tutto bianco sulle cose, una mattina invernale in cui c'è il bianco della brina;
sull'asfalto probabilmente c'era la brina ma non risultava bianco;
era sicuramento scivoloso, probabilmente per via della brina che c'era in giro”; ADR: “non ho visto nessuno scivolare in quel tratto, ma non c'era traffico, c'era una persona insieme a due
4 biciclette, questa persona era un amico dell'infortunato che era insieme all'infortunato al momento della caduta”.
Appare dunque chiaro quali fossero le effettive condizioni del manto stradale: esso non era ricoperto da lastre di ghiaccio, ma da un sottile strato di ghiaccio, poco visibile, che si forma appunto a causa della brina nelle mattinate invernali in cui la temperatura si aggira intorno allo 0 o scende al di sotto di tale valore (cfr definizione Treccani di brina:
“Precipitazione atmosferica che si presenta sotto forma di minutissimi granellini di ghiaccio o anche di aghetti semitrasparenti, dovuta a trasformazione in ghiaccio del vapore acqueo o della rugiada, già formatasi sugli oggetti esposti all'irraggiamento termico notturno, in seguito a raffreddamento al di sotto di 0 °C”).
La stessa teste che ha escluso la presenza di lastre di ghiaccio, ha infatti Tes_3 chiarito che ciononostante per terra fosse “sicuramente scivoloso”.
Ciò spiega sia perché l'agente non avesse visto delle lastre di ghiaccio, sia Tes_3 perché il sia caduto nel percorrere la rotatoria, così come è caduto anche il Pt_1
e, secondo quanto riferisce quest'ultimo, anche un'infermeria che era Tes_1 intervenuta a soccorrere l'attore.
Non può assumere alcun rilievo il fatto che l'attore, in sede di impugnazione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 7 c.d.s. (il Comune aveva adottato un'ordinanza che vietava l'accesso al territorio comunale ai veicoli a due ruote in caso di ghiaccio e altre condizioni atmosferiche), avesse sostenuto che stava percorrendo quel tratto di strada a piedi spinendo la bicicletta.
A fronte delle univoche risultanze istruttorie qui acquisite, infatti, è chiaro che si trattasse soltanto di un maldestro e malriuscito, visto il rigetto dell'opposizione fondato sulla considerazione per cui davanti alla Polizia Locale il aveva riferito la Pt_1 stessa dinamica qui narrata, tentativo di ottenere l'annullamento della sanzione amministrativa.
La dinamica sopra riferita impone di affermare il nesso di causa tra la res in custodia
(ossia la strada teatro del sinistro).
Va, tuttavia, riconosciuto un concorrente e preponderante concorso di colpa del danneggiato.
Il comportamento di quest'ultimo non è stato infatti improntato a prudenza, dal momento che, attese le condizioni atmosferiche e le rigide temperature, questi avrebbe dovuto adottare delle ulteriori cautele.
In primo luogo, avrebbe dovuto posticipare l'uscita in bici in un orario in cui sarebbe stato più difficile trovare ghiaccio;
la giornata, infatti, era soleggiata e, secondo il rapporto meteo prodotto da la temperatura avrebbe raggiunto una CP_7
5 massima di dieci gradi, tale da sciogliere il sottile strato di ghiaccio dato dalla brina e rendere meno scivoloso il manto stradale.
Perciò, se l'attore avesse atteso soltanto qualche ora in più, probabilmente non avrebbe incontrato del ghiaccio sulla strada e non sarebbe caduto.
In secondo, luogo il teste ha dichiarato che il così come egli stesso (il Tes_1 Pt_1 quale è parimenti caduto) procedevano “più spostati verso il lato interno della rotonda che verso il lato esterno, ma il punto esatto non me lo ricordo. Non mi ricordo se proprio al centro della carreggiata c'era del ghiaccio”; i ciclisti, dunque, procedevano, com'è uso fare per chi conduca un velocipede al fine di percorrere la curva più velocemente, verso il bordo interno della carreggiata, ove è chiaramente più facile che vi sia del ghiaccio rispetto al centro della carreggiata (dove, infatti, il teste non ricorda se ci fosse il ghiaccio) perché le macchine normalmente transitano al centro e, scaldando l'asfalto, sciolgono più velocemente gli strati sottili di ghiaccio. avrebbe voluto, quindi, che il conscio della possibilità che il manto Per_1 Pt_1 stradale fosse scivoloso a causa del ghiaccio (si ricordi che la teste ha Tes_3 chiarito che tutto intorno era bianco per brina, sicché il possibile pericolo era chiaramente percepibile) percorresse la curva tenendosi al centro della carreggiata e non vicino al bordo della stessa.
Va, infine, escluso che il formarsi dello strato di ghiaccio possa integrare il caso fortuito, dal momento che è del tutto prevedibile che d'inverno durante la notte possa verificarsi tale fenomeno.
Le società appaltatrici del servizio di manutenzione ben avrebbero potuto, infatti, evitarlo semplicemente programmando l'uscita di mezzi spargisale nella notte tra l'11
e il 12 gennaio, mentre, mentre tali mezzi non entravano in azione dall'8 gennaio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerata l'imprudenza della condotta dell'attore, la responsabilità del sinistro va attribuita al custode nella misura del 25%, mentre il restante 75% al danneggiato.
Occorre a questo punto quantificare il danno subito dal per poi procedere Pt_1 all'esame della domanda spiegata dal nei confronti delle società appaltatrici. CP_1
In proposito, il CTU ha individuato un danno biologico permanente pari all'11%, e un danno biologico temporaneo pari a 30 giorni di ITT, 45 giorni di ITP al 75%, 60 giorni di ITP al 50% e 40 giorni di ITP al 25%.
Si tratta di un danno interamente riconducibile al sinistro in esame, come chiarito dal
CTU nelle due relazioni di chiarimenti depositate in data 16.1.2025 e in data 13.4.2025
a seguito dell'invito di questo Giudice ad acquisire documentazione inerente ai diversi sinistri che risultavano a carico dell'attore, sinistri che hanno interessato distretti
6 corporei differenti da quello attinto dall'incidente per cui è causa (“politraumatismo contusivo-fratturativo a prevalente applicazione all'anca sinistra, produttivo di lesione fratturativa sottocapitata scomposta del femore sinistro, trattata chirurgicamente mediante triplice osteosintesi a vite”, cfr. pag. 8 della CTU).
Il danno va liquidato in base alle Tabelle milanesi (ed. 2024), considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (43 anni) come segue:
a) € 11.931,25 a titolo di danno biologico temporaneo;
b) € 23.746 a titolo di danno biologico permanente.
Va escluso il danno morale in quanto neppure allegato (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01) “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”).
Va altresì esclusa ogni personalizzazione del danno, non essendo state allegate conseguenze eccezionali derivanti dal danno evento subito (cfr. Cass. 7513/2018).
A titolo di danno patrimoniale, l'attore ha chiesto soltanto il risarcimento del danno materiale per il danneggiamento della bicletta.
Si tratta di una voce di danno non provata nel quantum, dal momento che non sono state prodotte né la documentazione attestante il pagamento della riparazione del velocipede, né fatture di terzi che possano provare l'esborso da sostenere, mentre è stata prodotta soltanto una sorta di perizia di parte che costituisce soltanto un'allegazione di parte.
Il danno complessivamente subito dall'attore è quindi pari a € 35.677,25. Da tale importo va detratto il 75% a titolo di concorso di colpa del danneggiato.
Il totale dovuto dal è perciò pari a 8.919,31, da devalutare alla data del sinistro CP_1
e rivalutare con interessi all'attualità (S.U. 1712/1995).
Occorre a questo punto esaminare la domanda di manleva – da qualificarsi quale domanda da risarcimento da inadempimento contrattuale degli obblighi manutentivi posti in capo alle società appaltatrici del servizio di manutenzione, ove il danno è costituito da quanto il sia tenuto a versare all'attore in forza della presente CP_1
7 sentenza – proposta dal nei confronti del , del CP_1 Controparte_2 [...]
3.2 Controparte_12 CP_6
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo Controparte_2 di non essere obbligato alla manutenzione delle strade, essendo subentrata nei suddetti obblighi la società 3.2 CP_6 CP_6
Il in proposito, si difende affermando che “la società non CP_1 Controparte_13
è affatto subentrata nel contratto d'appalto in luogo della della quale CP_8 [...]
è mandataria e Con “ è mandante, avendo la mantenuto CP_14 CP_5 CP_8 il suo ruolo di appaltatore ed essendo soltanto esecutore materiale CP_13 dell'appalto.” (cfr. pag. 2 della prima memoria istruttoria).
L'impostazione del va certamente condivisa e l'eccezione sollevata dal CP_1
è del tutto destituita di fondamento. CP_2
I soggetti aggiudicatari dell'appalto erano infatti il Consorzio Cooperative Costruzioni
– CCC Società Cooperativa, al quale è pacificamente subentrato il , Controparte_2 in ATI con il mentre la Sistema 3 scarl era indicato quale Controparte_11 soggetto esecutore, come emerge dal contratto in atti (doc. 3 di parte convenuta, art. 1
e 1 bis), tant'è che l'art. 4 del contratto precisa che sono a carico dell (cioè CP_15 dell'ATI appaltatore) le prestazioni oggetto del contratto.
Ciò chiarito, è evidente che il danno patito dal come sopra indicato, è stato CP_1 cagionato dal non corretto adempimento delle obbligazioni di manutenzione della strada, cui i Consorzi e erano obbligati. Controparte_6
È, infatti, pacifico che l'ultimo intervento dei mezzi spargisale risale all'8.1.2020 e che l'intervento dei mezzi la notte prima del sinistro avrebbe evitato la formazione del ghiaccio sulla strada.
Tale intervento appariva doveroso, stante le temperature di quei giorni, con minime intorno ai 0 gradi e le altissime percentuali di umidità (cfr. doc. 2 . CP_7
I Consorzi e Sistema 3.2 Scarl vanno perciò condannati, in solido tra loro, a risarcire al il danno provocato dall'inadempimento delle suddette obbligazioni, pari, CP_1 come detto, al quantum che esso dovrà sborsare all'attore.
Nei rapporti interni tra i Consorzi e 3.2 in accoglimento della domanda CP_6 CP_6 di manleva proposta dai primi nei confronti della seconda, sarà quest'ultima a dover sopportare il danno, in quanto pacificamente incaricata del servizio di manutenzione non correttamente svolto.
Infine, in accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Controparte_6 confronti della propria compagnia assicurativa la quale non ha sollevato CP_7 eccezioni in ordine all'operatività della polizza, va disposta la condanna di quest'ultima
8 a tenere indenne da quanto essa sia tenuta a pagare in forza della Controparte_6 presente sentenza, nei limiti contrattuali previsti (franchigie e massimali).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in valori compresi tra i minimi e medi in ragione della scarsa complessità della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, ferma l'obbligazione solidale verso il
CTU, vanno poste a carico di tutte le parti a eccezione dell'attore in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta la responsabilità del in relazione al sinistro per cui è Controparte_1 causa nella misura indicata in motivazione e, per l'effetto, condanna il CP_1 al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno,
[...] dell'importo di € 8.919,31, da devalutare alla data del sinistro e rivalutare con interessi all'attualità;
b) condanna in solido tra loro il , Controparte_2 il Controparte_11
e 3.2
[...] CP_6
l pagamento di quanto il è tenuto a pagare all'attore in forza della CP_6 CP_1 presente sentenza;
c) condanna a tenere indenne il CP_6 CP_6 [...]
e il Controparte_2 [...]
Controparte_11
a quanto questi siano tenuti a pagare nei confronti del
[...] Controparte_1
d) condanna tenere indenne a quanto Controparte_7 CP_6 CP_6 essa è tenuta a pagare in forza della presente sentenza, nei limiti delle condizioni di polizza (ad es. franchigia e massimali);
e) condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dall'attore, liquidate in € 3.500 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
f) condanna in solido tra loro il , Controparte_2 il Controparte_11
e 3.2
[...] CP_6 lla refusione delle spese di lite in favore del liquidate CP_6 Controparte_1 in € 3.500 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
9 g) condanna 3.2 alla refusione delle spese di lite sostenute da CP_6 CP_6
e al Controparte_2 [...]
Controparte_11
liquidate in € 3.500 15%, iva e cpa se
[...] dovute e come per legge;
h) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_7 CP_6
liquidate in € 3.500 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
[...] CP_6
i) pone le spese di CTU a carico del convenuto e dei terzi chiamati in parti uguali tra loro.
Si comunichi.
23.6.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
10