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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12285/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...], il [...], Parte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Di C.F._1
Mattea, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], (CF CP_1
); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale. pagina 1 di 6 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Paternò in data 05.9.2009 (trascritto in detto Comune al n. 134, parte 2, serie A, anno
2009), che sono nati i figli il 02/12/2010 e A_ Persona_2
nato il [...], che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi all'atteggiamento di disinteresse nutrito dal marito nei confronti della famiglia.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 400,00, oltre l'autorizzazione alla percezione del c.d. “Assegno Unico”.
Non si è costituito in giudizio , sebbene regolarmente CP_1
citato.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulla base della documentazione versata in atti.
___________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di . CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Per quanto attiene al regime di affidamento di e A_
, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del Persona_2
minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da pagina 2 di 6 parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalla ricorrente, né sono emerse nel corso del giudizio, circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di e A_
con collocamento presso la madre. Persona_2
A , di conseguenza, va assegnata la casa Parte_1
coniugale sita in Paternò, via Isole Eolie n. 55, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano, in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
e , nel rispetto della loro volontà e A_ Persona_2
gradimento, due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo, da concordarsi annualmente tra le parti in relazione alle esigenze dei genitori e del minore;
per cinque giorni, pagina 3 di 6 comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il resistente è tenuto a contribuire al mantenimento della prole minorenne.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1)
le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le
«attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, pagina 4 di 6 sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno pari a complessivi € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e
di non possedere beni immobili;
allo stesso modo, ha allegato che anche il resistente è privo di occupazione stabile, svolgendo, egli, attività lavorativa
occasionale e non regolarizzata con gli istituti previdenziali), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo la ricorrente prodotto alcuna documentazione reddituale.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Nulla si dispone sul c.d. “Assegno Unico”, il quale viene ripartito secondo le disposizioni di legge e ogni ulteriore domanda va dichiarata inammissibile in quanto esula dall'oggetto del giudizio.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia del convenuto e della prevalenza della domanda di status, che non ammette soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12285/2023 R.G;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a Paternò il 5.9.2009 e trascritto nel CP_1
Registro di Stato Civile del predetto comune al n 134, Parte 2, serie A, anno
2009; pagina 5 di 6 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti i figli e , con A_ Persona_2
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale sita in Paternò, via Parte_1
Isole Eolie n. 55, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
per il mantenimento di e Parte_1 A_ Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12285/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...], il [...], Parte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Di C.F._1
Mattea, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], (CF CP_1
); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale. pagina 1 di 6 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Paternò in data 05.9.2009 (trascritto in detto Comune al n. 134, parte 2, serie A, anno
2009), che sono nati i figli il 02/12/2010 e A_ Persona_2
nato il [...], che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi all'atteggiamento di disinteresse nutrito dal marito nei confronti della famiglia.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 400,00, oltre l'autorizzazione alla percezione del c.d. “Assegno Unico”.
Non si è costituito in giudizio , sebbene regolarmente CP_1
citato.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulla base della documentazione versata in atti.
___________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di . CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Per quanto attiene al regime di affidamento di e A_
, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del Persona_2
minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da pagina 2 di 6 parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalla ricorrente, né sono emerse nel corso del giudizio, circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di e A_
con collocamento presso la madre. Persona_2
A , di conseguenza, va assegnata la casa Parte_1
coniugale sita in Paternò, via Isole Eolie n. 55, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano, in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
e , nel rispetto della loro volontà e A_ Persona_2
gradimento, due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo, da concordarsi annualmente tra le parti in relazione alle esigenze dei genitori e del minore;
per cinque giorni, pagina 3 di 6 comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il resistente è tenuto a contribuire al mantenimento della prole minorenne.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1)
le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le
«attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, pagina 4 di 6 sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno pari a complessivi € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e
di non possedere beni immobili;
allo stesso modo, ha allegato che anche il resistente è privo di occupazione stabile, svolgendo, egli, attività lavorativa
occasionale e non regolarizzata con gli istituti previdenziali), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo la ricorrente prodotto alcuna documentazione reddituale.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Nulla si dispone sul c.d. “Assegno Unico”, il quale viene ripartito secondo le disposizioni di legge e ogni ulteriore domanda va dichiarata inammissibile in quanto esula dall'oggetto del giudizio.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia del convenuto e della prevalenza della domanda di status, che non ammette soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12285/2023 R.G;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a Paternò il 5.9.2009 e trascritto nel CP_1
Registro di Stato Civile del predetto comune al n 134, Parte 2, serie A, anno
2009; pagina 5 di 6 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti i figli e , con A_ Persona_2
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale sita in Paternò, via Parte_1
Isole Eolie n. 55, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
per il mantenimento di e Parte_1 A_ Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu pagina 6 di 6