Sentenza 13 agosto 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/08/2019, n. 36004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36004 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LL TR, nato ad [...] il [...] 2. De AP IR, nato a [...] il [...] 3. LL OM GI, nato ad [...] il [...] 4. ST IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2018 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi;
uditi: l'avvocato Nicola Pellegrino per la parte civile, Comune di Casalnuovo di Napoli, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha chiesto la rifusione delle spese di costituzione e difesa;
l'avvocato PP Ricciulli per gli imputati LL e ST, l'avvocato Massimo Caiano per il solo LL, l'avvocato Mario Raffaele Dell'Aglio per l'imputato LL, l'avvocato Aldo Portavia, in sostituzione, per l'imputato De AP, i quali tutti si sono riportati ai ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 13 giugno 2017 il G.u.p. del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava: - TR LL, IR De AP, OM GI LL e IO ST colpevoli dell'omicidio volontario premeditato di PP AR, perpetrato in Casalnuovo di Napoli il 10 dicembre 2015; - De AP, LL e ST colpevoli, altresì, dei connessi reati di detenzione e porto illegali dell'arma clandestina (pistola semiautomatica Beretta, calibro 9X21, completa di caricatore) usata nell'occasione; - LU e ST, infine, colpevoli della ricettazione della medesima arma, nonché del motociclo Honda, servito loro per raggiungere il luogo dell'omicidio. Ritenuta, in relazione a tutti i reati, l'aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, pro-tempore vigente, e uniti i reati stessi sotto il vincolo della continuazione, il giudice di primo grado condannava: - LL e ST, ciascuno alla pena principale dell'ergastolo; - LL, alla pena principale di diciotto anni di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti bilanciabili;
- De AP, alla pena principale di nove anni e otto mesi di reclusione, previa concessione dell'attenuante ex art. 8 dl. n. 152 del 1991, citato - che elideva, nei suoi confronti, l'aggravante speciale - nonché delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue. AR era stato assassinato sulla pubblica via, poco prima delle ore 13, perché scambiato per altra persona, tale TO NE, che era il vero bersaglio dell'azione omicida. Egli si trovava alla guida dell'autovettura prestatagli da NE, allorché al suo indirizzo furono esplosi cinque colpi, letali, di arma da fuoco. A sparare, con la pistola Beretta, era stato LL, dalla parte posteriore del motociclo Honda, guidato da ST. Gli altri due imputati avevano fornito, a vario titolo, supporto operativo. L'occorso era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni auto/etero- accusatorie di De AP, riscontrate da filmati di telecamere di sorveglianza, dal traffico di tabulati telefonici in uso al medesimo e agli esecutori materiali, da intercettazioni effettuate a bordo dell'automobile di LL, dalle parziali ammissioni di responsabilità degli stessi esecutori materiali, dagli esiti degli accertamenti balistici e da informazioni testimoniali ulteriori.
2. Sul gravame interposto dagli imputati la Corte di assise di appello di Napoli pronunciava con la sentenza in epigrafe indicata.Essa escludeva l'aggravante speciale, ritenendo che l'omicidio contestato fosse stato commesso allo scopo di assicurare agli imputati il pieno controllo delle piazze di spaccio di Casalnuovo, senza tuttavia che emergesse la prova dell'intenzione di favorire il clan Piscopo-LL, e senza quel particolare dispiegamento di forze e di mezzi proprio del metodo mafioso. Per l'effetto, la Corte territoriale riduceva la pena principale a trent'anni di reclusione per LL e ST, ed a quattordici anni per LL.
3. La Corte territoriale riteneva che l'uccisione fosse stata premeditata.
3.1. Tale rilievo investiva, anzitutto, le posizioni di LL e ST, riguardo le quali De AP, dichiarante giudicato credibile e attendibile, aveva riferito le seguenti circostanze salienti. LL e ST avevano iniziato a maturare propositi omicidi nei confronti di NE già un mese prima dell'agguato. Nei giorni seguenti, ST si era incontrato con la vittima designata per cercare di addivenire a un accordo sul riparto dei proventi derivanti dalla cessione della droga, senza costrutto, tanto che LL, infuriato, aveva detto che avrebbe risolto la questione a modo suo. ST, oltre a condividere la decisione omicida, ne aveva sollecitato l'esecuzione. L'8 dicembre 2015, due giorni prima dell'assassinio, LL aveva contattato il dichiarante De AP per metterlo al corrente del piano, chiedendogli di individuare posti idonei sia per cambiarsi d'abito e travisarsi prima d'intraprendere l'azione - ciò sarebbe poi avvenuto presso il punto di ritrovo, sito nel parco Sagittario, ove i sicari sarebbero stati scortati da LL - sia per distruggere il motociclo da adoperare nell'azione. Quest'ultimo fu dato effettivamente alle fiamme, con l'aiuto di LL, che poi prese con sé in automobile gli esecutori materiali. Il 9 dicembre 2015, LL aveva incaricato il dichiarante di controllare che il motociclo, rubato per l'occasione, e sul quale i sicari avrebbero percorso l'ultimo tratto di strada per potersi trovare a cospetto della vittima, si trovasse ancora nel posteggio del medesimo parco, pronto per l'uso. L'agguato mortale, dunque, era stato deciso con congruo anticipo rispetto all'attuazione, e tale deliberazione non era mai venuta meno. Era intercorso un lasso di tempo più che sufficiente per dare spazio ai freni inibitori, non attivatisi. LL e ST (come LL) si erano muniti di guanti di lattice e di benzina (forniti da De AP), e avevano dato fuoco al motociclo, mettendo in atto accorgimenti tali da escludere che l'intenzione fosse solo quella di "gambizzare" NE, come confermato anche dalla pluralità e direzione dei colpi, purtuttavia sparati prima che questi potesse essere correttamente identificato.L'errore sulla persona non incideva, evidentemente, né sull'esistenza del reato, né sulla qualificazione giuridica, inclusa l'aggravante di cui all'art. 577, n. 3) cod. pen.
3.2. Premeditazione vi era, per la Corte di assise di appello, anche rispetto a LL. De AP aveva riferito che, il 10 dicembre 2015, di prima mattina, LL e LL, in sua presenza, avevano discusso del luogo più sicuro ove avrebbero potuto incendiare il motociclo Honda, e lo avevano individuato nella sede dell'agenzia Pomilia. In prosieguo, tutti e tre, oltre a ST, si erano ritrovati al parco Sagittario. Qui LL e ST, giuntivi scortati da LL, si erano cambiati d'abito, e LL aveva preso in consegna gli indumenti dismessi. I sicari erano quindi saliti a bordo del motociclo per andare ad eseguire l'omicidio. Di seguito, tutti si erano ritrovati presso l'agenzia sopra menzionata;
De AP aveva consegnato la benzina e aveva preso in consegna l'arma di cui in imputazione, mentre i rimanenti tre incendiavano il veicolo Honda e si allontanavano a bordo dell'automobile di LL. L'attiva e consapevole partecipazione di quest'ultimo all'impresa criminosa era ulteriormente attestata dalle sue impronte (del dito medio della mano desta, del dito indice della mano sinistra e quella palmare) rinvenute su uno dei guanti di lattice (il terzo), repertati nel luogo ove venne rinvenuto il motociclo combusto;
e fantasiosa era l'ipotesi, avanzata dall'imputato, di una contaminazione accidentale. In ogni caso, rilevava conclusivamente la Corte di assise di appello sul punto, la premeditazione dei complici si sarebbe estesa a LL, che aveva aderito al progetto sapendo che esso era stato anticipatamente programmato e tenuto fermo nel tempo.
4. La Corte territoriale negava a LL e ST le attenuanti generiche, per l'estrema oggettiva gravità dei fatti, la turpe causale e l'assenza del minimo segno di resipiscenza;
le ammissioni di responsabilità, infine intervenute, erano state tardive e parziali. Confermava, rispetto a LL, il giudizio di equivalenza relativo alle attenuanti generiche già concesse in primo grado, e negava lui l'attenuante della partecipazione di minima importanza. Confermava la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche anche rispetto a De AP.
5. Ricorrono per cassazione gli imputati LL e ST, mediante atto congiunto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia avvocato PP Ricciulli. I ricorrenti articolano due motivi.
5.1. Con il primo motivo deducono - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 577, n. 3), cod. pen., nonché illogicità della motivazione. La sentenza impugnata, nel ritenere la premeditazione, si sarebbe «adagiata» sulla ricostruzione di De AP, quantificando l'intervallo temporale intercorso tra la determinazione criminosa e la sua attuazione -stimato addirittura in un mese- sulla base della percezione mnemonica del medesimo, fallibile e non riscontrata da alcun elemento probatorio. Si tratterebbe di dichiarante che avrebbe assistito solo ai momenti immediatamente precedenti l'esecuzione, e che si sarebbe trovato costretto a rettificare le sue affermazioni al riguardo sulla base dei filmati di videosorveglianza, non collimanti con l'iniziale racconto. Le sue dichiarazioni mancherebbero di costanza e sarebbero state mosse da intenti opportunistici. La medesima sentenza non avrebbe, in ogni caso, ben distinto la mera preordinazione criminosa dalla vera e propria premeditazione. Ad escludere quest'ultima starebbero la mancanza di una precisa divisione dei compiti, nonché la circostanza che, due ore prima dell'omicidio, non fosse ancora stato deciso il luogo ove incendiare il motociclo.
5.2. Con il secondo motivo deducono - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62- bis, 132 e 133 cod. pen., nonché illogicità della motivazione. Gli imputati LL e ST avrebbero reso piena confessione nel giudizio abbreviato, consegnando anche un memoriale scritto, importante per l'esatta ricostruzione della dinamica omicida e ingiustamente ritenuto non spontaneo e insincero. Ciò al termine di un sofferto percorso di maturazione interna, tramite il quale sarebbero entrambi giunti a comprendere il disvalore delle loro condotte. L'iniziale decisione di non rispondere in sede d'interrogatorio di garanzia, del resto, sarebbe stata frutto di insindacabile strategia difensiva. Quanto a LL, si sarebbero dovute altresì considerare la giovane età, l'incensuratezza, le condizioni socio-familiari e l'offerta risarcitoria, ancorché parziale.
6. Ricorre per cassazione anche l'imputato LL, con il ministero dell'avvocato Mario Raffaele Dell'Aglio, sulla base di quattro motivi.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'estensione dell'aggravante della premeditazione, operata ai danni dell'imputato in violazione dell'art. 118 cod. pen., posto che il medesimo sarebbe intervenuto soltanto il giorno dell'azione (senza peraltro fornire alcun contenuto realmente agevolatore), senza alcuna consapevolezza della premeditazione altrui.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla marginalità del suo apporto causale. Il fatto-reato si sarebbe comunque verificato, anche in sua assenza. Il suo ruolo avrebbe avuto efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia dell'azione delittuosa. Si tratterebbe di un ruolo di minima importanza (dare un passaggio ai sicari).
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, stesso codice, e 6 CEDU, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al ruolo svolto da LL nell'esecuzione dell'omicidio, anche in rapporto alla premeditazione. Il dichiarante RI SO avrebbe escluso il coinvolgimento dell'imputato nella fase preparatoria, affermando di essersi intrattenuto con lui in un bar, assieme a De AP e RO, nel tempo immediatamente precedente l'omicidio (e comunque sino alle 12,15), e di aver visto LL e RO andare via insieme;
circostanza, quest'ultima, che sarebbe sfuggita alla Corte territoriale.
6.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'individuazione dell'impronta dattiloscopica di LL e alla sua partecipazione attiva all'impresa criminosa, che da ciò sarebbe stata desunta. Non esisterebbe un terzo guanto (ma piuttosto un guanto ulteriore, rinvenuto all'interno di quelli repertati su uno dei teatri del crimine), e comunque le impronte su di esso non presenterebbero il numero di punti necessario per un'attribuzione certa.
7. Ricorre, infine, l'imputato De AP, con il ministero dell'avvocato Michele SO, sulla base di unico motivo. Con esso il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, La Corte territoriale avrebbe concesso le attenuanti generiche equivalenti tanto a LL che a De AP, operando un'ingiusta «asimmetria» ai danni del secondo, tenuto conto della diversità di ruoli e comportamenti. La medesima Corte, nel negare la prevalenza delle generiche, non avrebbe tenuto conto dei preminenti elementi favorevoli, quali la confessione spontanea del reo, il manifesto ravvedimento, il ruolo non centrale nella commissione del reato, le condizioni di vita anteatte (imputato non inserito in contesti delinquenziali).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibili, perché manifestamente infondati, appaiono i ricorsi degli imputati LL e ST.
1.1. Nei loro confronti, e con riferimento al primo motivo, ricorre un caso di premeditazione di "scuola". La premeditazione richiede, per costante insegnamento (tra le molte, Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente. Nel caso di specie, la decisione omicida (da riferire, evidentemente, a NE, vittima designata), lo studio delle occasioni e opportunità per metterla in atto, l'organizzazione accurata dei mezzi e la predisposizione meticolosa delle modalità esecutive sono di gran lunga anteriori rispetto alla consumazione. Ciò si ricava, in modo palese ed evidente, dal racconto di De AP, dichiarante giudicato credibile e attendibile sulla base di motivazione completa e accurata, come tale ineccepibile in questa sede;
racconto rafforzato, peraltro, da elementi obiettivi -quali almeno il procacciamento del motociclo, rubato e sistemato giorni addietro nel posteggio del parco Sagittario- che convalidano l'anticipata, e ben ponderata, programmazione criminosa. E un indice univoco di quest'ultima è rappresentato dalla stessa causale omicida, a confutazione della quale i ricorrenti non spendono parola. Sussistono dunque appieno gli elementi costitutivi della circostanza aggravante in parola (cronologico e ideologico: cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01), non potendosi dubitare, rispetto a LL e ST, né dell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, né che tale risoluzione criminosa sia rimasta ferma nel loro animo fino alla commissione del crimine;
e dovendo per contro essere esclusa l'esistenza di fattori contingenti, tali da neutralizzare la speciale sintomaticità che rivestono, nella vicenda e ai fini in discorso, tanto la causale che la scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato.
1.2. Quanto al secondo motivo, basti rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravità delle condotte) e soggettivi (turpe causale e assenza di reale resipiscenza), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.
2. Totalmente generici, ancor prima che privi di qualunque fondamento - e pertanto inammissibili a tale duplice titolo - debbono valutarsi i motivi del ricorso proposto dall'imputato LL. La sua partecipazione all'azione criminosa è asseverata dalla chiamata in correità di De AP - alla cui adeguata confutazione certamente non è sufficiente, se non altro perché in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso (da ultimo, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), la citazione di uno stralcio di un isolato atto istruttorio - asseverata da precisi riscontri dattiloscopici, essi stessi contestati in modo assertivo e sommario. La circostanza aggravante della premeditazione - come è noto (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, D'Angelo, Rv. 262383-01; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581-01; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866-01) - è estesa al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva, e la volontà adesiva al progetto criminoso da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo;
circostanza che appare indubitabile rispetto a LL, e non forma comunque oggetto di contestazione specifica. Il ragionamento giudiziale appare infine inappuntabile, con riguardo alla negazione della pretesa attenuante della partecipazione di minima importanza, che postula l'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01), la quale certamente non può essere delineata per chi abbia contribuito al procacciamento dei mezzi impiegati nell'esecuzione del piano delittuoso, e abbia assicurato pieno e incondizionato supporto logistico alla sua riuscita.
3. In relazione al ricorso proposto dall'imputato De AP, la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi delle attenuanti generiche, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. De AP ha correttamente beneficiato, del resto, dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, pro-tempore vigente, e ciò ha consentito l'opportuna differenziazione, quoad poenam, rispetto alla posizione di LL, risultando in conclusione l'articolata doglianza manifestamente infondata sotto ogni aspetto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura determinata, per ciascuno, in tremila euro. I ricorrenti debbono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, Comune di Casalnuovo di Napoli;
spese che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, gli imputati alla rifusione