Sentenza 23 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2018, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 22495-2015 proposto da: AL LI nella sua qualità di legale rappresentante ante fallimento della SRL ORANGE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.F. DE
SANCTIS
15, presso lo studio dell'avvocato PIER PAOLO POLESE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ZAULI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FIMMCO SPA, AN MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 854/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del 6, 7 e 8° motivo, rigetto del resto;
FATTI DI CAUSA
ER AL e la GE s.r.l. convenivano in giudizio RC MA e IA Gestioni s.p.a. allegando una serie di condotte illecite, anche penalmente, che avrebbe posto in essere il primo nell'interesse della seconda, finalizzate all'inadempimento di tre contratti preliminari inerenti all'acquisto di un complesso immobiliare, chiedendo, per quanto qui rileva, il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. I convenuti, costituendosi, eccepivano, in particolare, l'incompetenza per effetto della pattuizione di una clausola compromissoria, questione che il tribunale di Forlì riteneva fondata e dunque assorbente. Nel corso del giudizio davanti alla corte di appello di Bologna, adita dalla società GE e da ER AL, veniva dichiarata l'interruzione per il fallimento della s.r.I., con successiva riassunzione ad opera di LI AL quale legale rappresentante della stessa, antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale, e quale erede, con beneficio d'inventario, di ER AL. La corte di appello felsinea dichiarava inammissibile l'appello, per difetto di legittimazione sostitutiva della società fallita, e per mancata formulazione delle conclusioni nel merito, e non solo in rito sull'inefficacia della clausola compromissoria. Avverso questa decisione ricorre per cassazione LI AL, per la s.r.l. GE e quale erede, affidandosi a quattordici motivi. Non hanno svolto difese gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con;
primi quattro motivi di ricorso, in uno al sesto da sintetizzare insieme per opportunità espositiva, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 345, 346, cod. proc. civ., 1419, cod. civ., 185, cod. pen., perché il giudice di appello, nel rilevare che erano state inammissibilmente formulate solo conclusioni riguardanti rexceptio compromissi", aveva omesso di considerare che, nell'atto d'impugnazione, erano state trascritte tutte le conclusioni formulate davanti al giudice di prime cure. Conclusioni che non potevano ritenersi quindi rinunciate, men che meno con la riassunzione del giudizio di gravame. L'omessa valutazione della complessiva domanda formulata aveva poi ricadute sulla valutazione della discussa clausola, posto che il giudizio sui reati di truffa e circonvenzione d'incapace, fondante la richiesta di danni, involgeva profili indisponibili e come tali non compromettibili. Esisteva, inoltre, un giudicato del giudice amministrativo concernente l'ulteriore illecito di lottizzazione abusiva degli immobili coinvolti in uno dei contratti preliminari. Giudicato che, a sua volta, in quanto rilevabile d'ufficio, impediva lo spiegarsi degli effetti della clausola in parola. Sicché avrebbe dovuto concludersi per l'inoperatività della clausola specificata, pronunciando sul merito delle pretese risarcitorie. Con il quinto, settimo e ottavo motivo di ricorso si prospetta, quando ritenuto del caso in subordine logico, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 808, 808 ter, cod. proc. civ., poiché non solo era stata omessa la pronuncia ritenendo erroneamente la sussistenza di domande in mero rito, ma vi era stata una statuizione di semplice "non liquet" in ordine alla stessa pattuizione della più volte ricordata clausola. Infatti, la corte non aveva qualificato conclusivamente la stessa in termini liberi o rituali, osservando solamente che nel primo caso ove non fosse stata valutata efficace avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito senza rimessione al giudice di primo grado, e al riguardo mancavano come detto, in tesi, idonee conclusioni;
nel secondo caso, avrebbe diversamente dovuto impugnarsi la pronuncia del tribunale con regolamento di competenza. Con il nono e decimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 99 e 100, cod. proc. civ., per l'erronea esclusione della legittimazione suppletiva del fallito, non risultando una valutazione degli organi fallimentari ma la sola loro inerzia, laddove le domande in questione avrebbero potuto escludere gli stessi presupposti dell'insolvenza e, comunque, andare a vantaggio della massa dei creditori. Anzi, risultava una missiva del curatore, allegata alla comparsa di riassunzione e trascritta, che mostrava come l'amministrazione fallimentare, intervenuta solo nel diverso e pendente giudizio d'impugnativa del lodo pronunciato su istanza della Fimco s.p.a., già IA Gestioni s.p.a., era in attesa della pronuncia sulle odierne pretese risarcitorie, e di tanto informava il giudice delegato. Con l'undicesimo motivo si prospetta l'illegittima omessa rimessione al giudice di prime cure, sollevando questione di illegittimità costituzionale degli artt. 353 e 354, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., atteso che il regime in questione, che nel caso inibiva la rimessione al previo grado< ledeva il diritto alla prova, alla difesa e dunque al giusto processo e al pari trattamento con le parti che, invece, hanno ordinariamente l pngglbilità di esercitare in pieno, e quindi nei due gradi, tali facoltà. Con il dodicesimo motivo si prospetta l'erroneità della sentenza gravata poiché la clausola arbitrale riguardava le società coinvolte nei contratti preliminari ma non ER AL. Con il tredicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 808 cod. proc. civ., perché non era stato rilevato che i convenuti in prime cure, formulando domanda riconvenzionale doveva ritenersi avessero implicitamente rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria. Con il quattordicesimo e ultimo motivo si prospetta l'errore processuale per omessa pronuncia su tutte le domande di merito formulate in primo grado e che si riproponevano.
2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo posta senza produzione dell'avviso di ricevimento. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione, della quale pertanto non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso medesimo.
3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione degli intimati. È in atti una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, peraltro senza tutte le pagine componenti la stessa, senza esito, sicché, nonostante l'indicazione della relativa ammissione presente in calce al ricorso, deve darsi atto di quanto previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2017. Il c