Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 500/ 2025 V.G.
RE PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 500 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il CP_1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1
) patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA ( Codice Fiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con il CP_2
C.F._4 patrocinio dell'Avv. BUGARI LAURA (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario CP_1 e CP_2-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 5.06.1977, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli DR ed ER entrambi maggiorenni ed
,
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.05.2025 e 28.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI – Nulla disporre riguardo ai figli DR e Per_1 essendo gli stessi maggiorenni ed autosufficienti economicamente. 3. CASA CONIUGALE- I coniugi intendono regolamentare l'uso dell'abitazione in regime comproprietà tra di loro attraverso il riconoscimento a favore della sig.ra CP_1 del diritto di utilizzare l'immobile sito a Rimini in via Gaetano Stegani n. 17 int. 6 a titolo di comodato gratuito per la durata di 5 anni. La decorrenza del comodato avverrà dal giorno del deposito telematico in
Tribunale del ricorso per separazione consensuale. Dal canto suo il sig. CP_2 i obbliga a rilasciare l'abitazione ex coniugale entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal deposito telematico del presente accordo.
4. La sig.ra CP_1 dal giorno di decorrenza del contratto di comodato, sosterrà integralmente le spese relative al godimento del bene, ovvero le utenze domestiche, gli oneri condominiali ordinari e la Tari, mentre le spese straordinarie rimarranno a carico dei coniugi al 50%. Al contrario, vale a dire fino a quando il sig. CP_2 permarrà nell'abitazione, le spese ordinarie di godimento di cui sopra verranno ripartite tra i coniugi in pari quota (vedi infra punto 6).
5. Le spese collegate alla ristrutturazione dell'abitazione ex coniugale non ancora sostenute dai coniugi ma collegate ai lavori già eseguiti (onorario ingegnere e acquisto casetta di legno) verranno sostenute dai coniugi in egual misura prelevando dal conto corrente comune.
6. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il sig.
CP_2 e la sig.ra CP_1 intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorrente beneficiando, se del caso, delle esenzioni di legge previste ex art. 19 legge div. (applicabile anche ai procedimenti di separazione dei coniugi).
Dato atto che dalla separazione consegue lo scioglimento della comunione, precisato che ai fini del complessivo componimento dei rapporti patrimoniali il sig. CP_2 e la sig.ra CP_1 concordemente tra loro, dichiarano ad ogni effetto di voler sciogliere il regime patrimoniale della comunione dei beni.
I coniugi a regolamentazione dei loro rapporti economici concordano fin da ora che:
a. Le rispettive quote di proprietà del sig. CP_2 e della sig.ra della barca a CP_1
vela con tg. RA4391D, pari a 6 carati ognuno, rimarranno di esclusiva titolarità di ciascuno di essi.
b. Le quote del sig. CP_2 della società Tortuga s.n.c. restano di sua esclusiva titolarità rinunciando la moglie a qualsiasi diritto. c. Il conto corrente aperto con l'Istituto di Credito CP_3 e cointestato tra i coniugi con un saldo attivo di circa € 30.000,00 alla data del 23/12/2024, verrà utilizzato solo ed esclusivamente per far fronte alle spese di gestione dell'abitazione ex coniugale e per quelle altre spese che si verificheranno collegate alla ristrutturazione dell'abitazione ex coniugale e per la conduzione di essa fino al momento del rilascio da parte del marito.
d. I conti correnti, investimenti in titoli riferiti al singolo coniuge rimangono nella esclusiva titolarità
e disponibilità dell'intestatario con rinuncia reciproca dei coniugi ad ogni diritto collegato al regime della comunione dei beni.
e. L'autovettura Marca Audi modello TT con tg. BZ525DL e l'autovettura marca Mercedes modello
Classe C220 con tg. GC440TS rimarranno di esclusiva proprietà del sig. CP_2 rinunciando
,
la moglie a qualsiasi diritto su di esse in conseguenza della comunione dei beni.
7. ASSEGNO CONIUGE - I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” e di non avere nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione, salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo.
8. Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012,
n. 247.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
CP_1 e CP_2 lleH a) omologa la separazione consensuale di I condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 267 Parte II Serie A Anno 1977);
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi