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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1646/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv.to Danilo Lioi, giusta procura C.F._2
alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via
Raffaele Cantarella n. 7;
- Opponenti –
CONTRO
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_2
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Marco Pesenti
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 26.02.2018 a mezzo pec, i sig.ri e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3678/2017 Parte_2
del 18.12.2017 e notificato in data 26.01.2018, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva loro di pagare in favore di la somma di € 64.310,38 a titolo di Controparte_1
inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di finanziamento n. 6828724.
1 Gli opponenti hanno eccepito, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta in sede monitoria, la mancanza di prova del credito vantato che non risiedeva nel saldaconto prodotto dalla la nullità della clausola contrattuale relativa CP_1
all'anatocismo; che dal CTP sono stati rideterminati il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
che alla strega della rideterminazione del CTP le somme da recuperare ammontavano ad € 11.781,36 e riguardano la sommatoria dei maggiori interessi pagati dal cliente risultante alla data di scadenza dell'ultima rata pagata corrispondente alla n. 26 del piano di ammortamento con, cioè alla data dell'1.04.2014; che tale importo sarebbe stato sufficiente a coprire le quote capitale delle rate ancora a scadere, dalla rata n. 27 alla rata n. 59 con scadenza 1.01.2017, oltre la decadenza del beneficio del termine in data 4.05.2015.
Chiedeva, pertanto, la rimessione in termini e nel merito: revocare il decreto ingiuntivo;
condannare la alle spese del giudizio;
in via istruttoria ammettere CP_1
CTU contabile.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando tutto quanto eccepito Controparte_1
e dedotto dagli opponenti, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva che l'estratto conto prodotto agli atti era analitico e non un mero saldaconto, idoneo a rappresentare tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra gli opponenti e l'opposta; che le rate pagate ante decadenza del beneficio del termine erano 26; che il capitale residuo alla data del pagamento dell'ultima rata versata (n. 38)
era di € 46.694,46; che le rate scadute ed impagate erano 12 e non sono state oggetto di richiesta in sede monitoria;
che la decadenza dal beneficio del termine alla data del
4.05.2015 corrisponde alla rata n. 38 del piano di ammortamento;
che l'odierna opposta ha qualificato in sede monitoria il proprio credito quale sommatoria tra capitale residuo all'esito del pagamento dell'ultima rata (rata n. 26) versata (€ 46.694,46) più
interessi di mora a decorrere dalla successiva data di decadenza dal beneficio del
2 termine, come analiticamente calcolati nella misura del 17.615,92; che il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo;
che il contratto de quo risulta pienamente rispondente alle norme di legge sotto il profilo della disciplina anti-
usura; che il tasso soglia previsto per i contratti di prestito personale, nel trimestre gennaio-marzo 2012, era pari al 18,15% a fronte di un TAEG contrattuale del 13,77% e di un tasso di mora del 15%; che l'assicurazione nel contratto de quo era facoltativa e ben poteva essere esclusa dal calcolo del TAEG.
Istaurato il contraddittorio, all'udienza del 24.06.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la CTU contabile, all'udienza del
18.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto
di ragione.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile,
sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
3 Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo il piano di ammortamento e l'estratto conto.
Relativamente a quest'ultimo, la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può
utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi, rinnovando la disponibilità delle somme attraverso il pagamento delle rate mensili concordate, senza la previa esigenza di un conto corrente da parte del consumatore.
Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto,
non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata
restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n.
4 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3,
sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Fatta questa premessa, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui il presente giudizio si fonda.
Il Tasso Effettivo Annuo Globale rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito,
costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e
TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni
del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, la presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato da con Santander Parte_1
Bank in data 31.1.2012. Nello specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione delle norme sulla trasparenza.
Orbene, all'esito della compiuta e articolata istruttoria, infatti, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la vicenda deve essere ricostruita come segue.
5 Nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il contratto di finanziamento prevedeva un piano di ammortamento alla francese con rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi, senza periodi di preammortamento;
che il periodo di ammortamento era di 120 mesi durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi per euro 786,00 mensili oltre spese;
che il
TAN per il periodo di ammortamento era fissato al 12,67%.
Il CTU nominato, pertanto, ha provveduto a verificare la corrispondenza tra l'ISC
pattuito e il TAEG effettivamente applicato, tenendo conto di tutte le voci richieste dalla Banca di Italia con Provvedimento del 29.07.2009.
Di talché, è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato,
determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno
(anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso. Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica. La disciplina della
Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto,
6 alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è
prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non
è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna convenuta aveva applicato, nel corso del rapporto, un TAEG conforme a quello pattuito escludendo i costi dell'assicurazione. Nello specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del
TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione dell'art. 125 bis TUB.
In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi
anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi
assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per
ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di Italia
PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
7 LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 (richiamabili in quanto il calcolo del Tasso
Effettivo Globale è stato uniformato ed avvicinato al calcolo del TAEG previsto dalla disciplina comunitaria) prevedono alla Lettera C6 che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore
è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In
particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero 8/07/1992
secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie,
imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo,
non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto,
sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è
necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La
sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova,
risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n.
17466 del 2020). Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi,
precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione
8 dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi, la banca creditrice è
tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa : di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre ABF,
Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica che nell'includere i costi della polizza assicurativa ha rilevato un TAEG dichiarato in contratto più alto rispetto a quello applicato nel corso del rapporto.
Dall'analisi della documentazione depositata in atti, in effetti, risultano: i) la contestualità dell'adesione alla polizza e del contratto di finanziamento;
ii) la pari durata dei rapporti contrattuali. Né sono stati forniti elementi utili dalla banca per dimostrare la natura facoltativa della polizza. Tali conclusioni sono espresse anche dal
CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha correttamente provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento del finanziamento mediante la sostituzione del TAEG applicato con il tasso minimo dei BOT emessi nell'anno antecedente la stipula del contratto.
Pertanto, quanto asserito da parte opposta e CTP di quest'ultima relativamente all'escludere dal calcolo del TAEG la polizza assicurativa non trova riscontro, poiché
considerato che la polizza assicurativa risultava contestualmente stipulata al contratto de quo, il CTU, provvedendo a ricalcolare il TAEG, otteneva un risultato del tutto differente a quello indicato dal contratto. In quest'ultimo la misura era fissata al
13,77%, mentre, dal calcolo effettuato con inclusione della polizza è emerso che il
TAEG applicato risultava pari al 15,44% quindi superiore a quello pattuito.
Di conseguenza il consulente nominato rielaborando il piano di ammortamento in ossequio all'art. 125 bis, co. 7 del T.U.B. e quindi applicando il rimedio sostitutivo ha
9 verificato che risulta a credito dell'opponente la somma pari ad € Parte_1
11.783,88.
Invero, dall'estratto conto e dal piano di ammortamento in atti, in corrispondenza della rata n. 26 quale ultima rata pagata, risultava un debito residuo in linea capitale di €
46.694,46 oltre interessi ricalcolati al tasso Bot sostitutivo sulle n. 94 rate insolute e scadute per complessi € 3.993,28, oltre € 2,50 per spese su ciascuna rata, per un totale a debito di € 50.922,74 cui andava sottratta la differenza di credito emersa dal ricalcolo citato di € 11.783,88.
Difatti, all'esito di tale calcolo il debito residuo in capo alla sig.ra era di Parte_1
complessivi € 39.138,86 e non € 64.310,38 come indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
Ebbene considerato che il debito risulta essere pari ad € 39.138,86 ne consegue che la ha applicato un TAEG differente a quello pattuito in sede contrattuale. CP_1
Infine le contestazioni mosse da parte attrice in ordine al legame tra anatocismo,
indeterminatezza e ammortamento alla francese, nonché con riguardo alla inclusione della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori nella verifica dell'usura non appaiono condivisibili alla luce della giurisprudenza più
recente.
Quanto all'eccepita applicazione di interessi anatocistici, va precisato che alcun fenomeno anatocistico è occultato dal metodo di ammortamento alla francese.
Osserva il giudicante che, nel contratto di mutuo, con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con
ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione
infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è
composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo
costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente
aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio
assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che
10 via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato
pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase
patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib.
Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib.
Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena
17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi. Questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto,
più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo.
L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato, piuttosto che disquisire di interessi illegali.
Per cui l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della minor somma pari a € 39.138,86 oltre interessi di mora.
Spese processuali
Venendo alle spese processuali le stesse tenuto conto del parziale accoglimento della domanda meritano di essere compensate al 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ( da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) sulla base del decisum sulla base dei valori di cui al DM
55/2014 e successive modifiche;
le spese di CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale essendo stata la CTU disposta nell'interesse del giudizio.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3678/2017, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3678/2017.
2) Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 39.138,86 oltre interessi di mora. CP_1
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali condannando parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del residuo 50% liquidato nella complessiva somma di euro 3.808,00 in luogo di euro 7.616 oltre IVA e CPA come per legge.
4) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, 9.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1646/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv.to Danilo Lioi, giusta procura C.F._2
alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via
Raffaele Cantarella n. 7;
- Opponenti –
CONTRO
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_2
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Marco Pesenti
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 26.02.2018 a mezzo pec, i sig.ri e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3678/2017 Parte_2
del 18.12.2017 e notificato in data 26.01.2018, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva loro di pagare in favore di la somma di € 64.310,38 a titolo di Controparte_1
inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di finanziamento n. 6828724.
1 Gli opponenti hanno eccepito, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta in sede monitoria, la mancanza di prova del credito vantato che non risiedeva nel saldaconto prodotto dalla la nullità della clausola contrattuale relativa CP_1
all'anatocismo; che dal CTP sono stati rideterminati il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
che alla strega della rideterminazione del CTP le somme da recuperare ammontavano ad € 11.781,36 e riguardano la sommatoria dei maggiori interessi pagati dal cliente risultante alla data di scadenza dell'ultima rata pagata corrispondente alla n. 26 del piano di ammortamento con, cioè alla data dell'1.04.2014; che tale importo sarebbe stato sufficiente a coprire le quote capitale delle rate ancora a scadere, dalla rata n. 27 alla rata n. 59 con scadenza 1.01.2017, oltre la decadenza del beneficio del termine in data 4.05.2015.
Chiedeva, pertanto, la rimessione in termini e nel merito: revocare il decreto ingiuntivo;
condannare la alle spese del giudizio;
in via istruttoria ammettere CP_1
CTU contabile.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestando tutto quanto eccepito Controparte_1
e dedotto dagli opponenti, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva che l'estratto conto prodotto agli atti era analitico e non un mero saldaconto, idoneo a rappresentare tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra gli opponenti e l'opposta; che le rate pagate ante decadenza del beneficio del termine erano 26; che il capitale residuo alla data del pagamento dell'ultima rata versata (n. 38)
era di € 46.694,46; che le rate scadute ed impagate erano 12 e non sono state oggetto di richiesta in sede monitoria;
che la decadenza dal beneficio del termine alla data del
4.05.2015 corrisponde alla rata n. 38 del piano di ammortamento;
che l'odierna opposta ha qualificato in sede monitoria il proprio credito quale sommatoria tra capitale residuo all'esito del pagamento dell'ultima rata (rata n. 26) versata (€ 46.694,46) più
interessi di mora a decorrere dalla successiva data di decadenza dal beneficio del
2 termine, come analiticamente calcolati nella misura del 17.615,92; che il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo;
che il contratto de quo risulta pienamente rispondente alle norme di legge sotto il profilo della disciplina anti-
usura; che il tasso soglia previsto per i contratti di prestito personale, nel trimestre gennaio-marzo 2012, era pari al 18,15% a fronte di un TAEG contrattuale del 13,77% e di un tasso di mora del 15%; che l'assicurazione nel contratto de quo era facoltativa e ben poteva essere esclusa dal calcolo del TAEG.
Istaurato il contraddittorio, all'udienza del 24.06.2020, svoltasi in modalità cartolare, il
Giudice concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la CTU contabile, all'udienza del
18.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto
di ragione.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile,
sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
3 Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo il piano di ammortamento e l'estratto conto.
Relativamente a quest'ultimo, la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può
utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi, rinnovando la disponibilità delle somme attraverso il pagamento delle rate mensili concordate, senza la previa esigenza di un conto corrente da parte del consumatore.
Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto,
non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata
restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n.
4 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3,
sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Fatta questa premessa, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui il presente giudizio si fonda.
Il Tasso Effettivo Annuo Globale rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito,
costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e
TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni
del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, la presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato da con Santander Parte_1
Bank in data 31.1.2012. Nello specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione delle norme sulla trasparenza.
Orbene, all'esito della compiuta e articolata istruttoria, infatti, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la vicenda deve essere ricostruita come segue.
5 Nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il contratto di finanziamento prevedeva un piano di ammortamento alla francese con rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi, senza periodi di preammortamento;
che il periodo di ammortamento era di 120 mesi durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi per euro 786,00 mensili oltre spese;
che il
TAN per il periodo di ammortamento era fissato al 12,67%.
Il CTU nominato, pertanto, ha provveduto a verificare la corrispondenza tra l'ISC
pattuito e il TAEG effettivamente applicato, tenendo conto di tutte le voci richieste dalla Banca di Italia con Provvedimento del 29.07.2009.
Di talché, è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato,
determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno
(anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso. Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica. La disciplina della
Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto,
6 alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è
prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non
è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna convenuta aveva applicato, nel corso del rapporto, un TAEG conforme a quello pattuito escludendo i costi dell'assicurazione. Nello specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del
TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione dell'art. 125 bis TUB.
In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi
anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi
assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per
ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di Italia
PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
7 LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 (richiamabili in quanto il calcolo del Tasso
Effettivo Globale è stato uniformato ed avvicinato al calcolo del TAEG previsto dalla disciplina comunitaria) prevedono alla Lettera C6 che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore
è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In
particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero 8/07/1992
secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie,
imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo,
non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto,
sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è
necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La
sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova,
risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n.
17466 del 2020). Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi,
precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione
8 dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi, la banca creditrice è
tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa : di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre ABF,
Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica che nell'includere i costi della polizza assicurativa ha rilevato un TAEG dichiarato in contratto più alto rispetto a quello applicato nel corso del rapporto.
Dall'analisi della documentazione depositata in atti, in effetti, risultano: i) la contestualità dell'adesione alla polizza e del contratto di finanziamento;
ii) la pari durata dei rapporti contrattuali. Né sono stati forniti elementi utili dalla banca per dimostrare la natura facoltativa della polizza. Tali conclusioni sono espresse anche dal
CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha correttamente provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento del finanziamento mediante la sostituzione del TAEG applicato con il tasso minimo dei BOT emessi nell'anno antecedente la stipula del contratto.
Pertanto, quanto asserito da parte opposta e CTP di quest'ultima relativamente all'escludere dal calcolo del TAEG la polizza assicurativa non trova riscontro, poiché
considerato che la polizza assicurativa risultava contestualmente stipulata al contratto de quo, il CTU, provvedendo a ricalcolare il TAEG, otteneva un risultato del tutto differente a quello indicato dal contratto. In quest'ultimo la misura era fissata al
13,77%, mentre, dal calcolo effettuato con inclusione della polizza è emerso che il
TAEG applicato risultava pari al 15,44% quindi superiore a quello pattuito.
Di conseguenza il consulente nominato rielaborando il piano di ammortamento in ossequio all'art. 125 bis, co. 7 del T.U.B. e quindi applicando il rimedio sostitutivo ha
9 verificato che risulta a credito dell'opponente la somma pari ad € Parte_1
11.783,88.
Invero, dall'estratto conto e dal piano di ammortamento in atti, in corrispondenza della rata n. 26 quale ultima rata pagata, risultava un debito residuo in linea capitale di €
46.694,46 oltre interessi ricalcolati al tasso Bot sostitutivo sulle n. 94 rate insolute e scadute per complessi € 3.993,28, oltre € 2,50 per spese su ciascuna rata, per un totale a debito di € 50.922,74 cui andava sottratta la differenza di credito emersa dal ricalcolo citato di € 11.783,88.
Difatti, all'esito di tale calcolo il debito residuo in capo alla sig.ra era di Parte_1
complessivi € 39.138,86 e non € 64.310,38 come indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
Ebbene considerato che il debito risulta essere pari ad € 39.138,86 ne consegue che la ha applicato un TAEG differente a quello pattuito in sede contrattuale. CP_1
Infine le contestazioni mosse da parte attrice in ordine al legame tra anatocismo,
indeterminatezza e ammortamento alla francese, nonché con riguardo alla inclusione della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori nella verifica dell'usura non appaiono condivisibili alla luce della giurisprudenza più
recente.
Quanto all'eccepita applicazione di interessi anatocistici, va precisato che alcun fenomeno anatocistico è occultato dal metodo di ammortamento alla francese.
Osserva il giudicante che, nel contratto di mutuo, con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con
ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione
infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è
composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo
costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente
aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio
assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che
10 via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato
pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase
patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib.
Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib.
Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena
17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi. Questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto,
più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo.
L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato, piuttosto che disquisire di interessi illegali.
Per cui l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della minor somma pari a € 39.138,86 oltre interessi di mora.
Spese processuali
Venendo alle spese processuali le stesse tenuto conto del parziale accoglimento della domanda meritano di essere compensate al 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ( da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) sulla base del decisum sulla base dei valori di cui al DM
55/2014 e successive modifiche;
le spese di CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale essendo stata la CTU disposta nell'interesse del giudizio.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3678/2017, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3678/2017.
2) Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 39.138,86 oltre interessi di mora. CP_1
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali condannando parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del residuo 50% liquidato nella complessiva somma di euro 3.808,00 in luogo di euro 7.616 oltre IVA e CPA come per legge.
4) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, 9.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
12