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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8395 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RT RR in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 17.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 12303/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Parte_1 C.F._1
Chirico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.05.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “la valutazione effettuata dalla dott. , in ordine alle patologie di cui è affetto il ricorrente è del tutto erronea e difforme. Il Per_1 ricorrente, affetto da “carcinoma della vescica di alto grado, insufficienza renale cronica terzo stadio, ipertensione arteriosa, artrosi polidistrettuale, vasculopatia cerebrale cronica, coxartrosi bilaterale, amputazione dita della mano dx, sindrome ansiosa depressiva grave”, malattia neoplastica alla vescica che ha causato una cistectomia e prostetectomia che attualmente portatore di USC bilaterali, ci vuol dire è portatore di sacca per urostomia, sondini ureterali tipo bracci e buste raccoglitrici urina a ciò si aggiunge una insufficienza renale cronica stadio 3 (si allega documentazione medica successiva al deposito)… E' nozione di comune esperienza che un malato oncologico durante il trattamento chemioterapico subisce complicazioni e peggioramenti alla propria autonomia e stabilità. L'orientamento della Corte di Cassazione riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento nell'ipotesi in cui la persona è sottoposta a terapia in regime di day-hospital (come trattamento di chemioterapia e/o dialisi) e che non è in grado di potersi recare autonomamente in ospedale e tale diritto sussiste anche qualora il trattamento riguardi periodi brevi
(Cass.1705/1999, 10212/2004) Quindi sappiamo che chi è affetto da tale patologia ha diritto all'indennità di accompagnamento. L'ERRORE del CTU: oltre a depositare dopo un anno dalla visita medico legale, riconosce la Legge 104 art.3 comma 3 non richiesta e poi non considera che il soggetto durante la visita in che condizione versava con una cistectomia e prostetectomia che attualmente portatore di USC bilaterali, ciò vuol dire è portatore di sacca per urostomia, sondini ureterali tipo bracci e buste raccoglitrici urina … Alla luce di ciò, si significa, in primis, che le patologie riportate dal CTU, sono sottostimate dallo stesso e codificate in modo errato. Per tutti questi motivi appaiono clinicamente incomprensibili numerose osservazioni obbiettive del CTU ed ancora più incomprensibili ne appaiono le conclusioni che indicano “l'autonomia del periziato” il quale, secondo il CTU, sarebbe un soggetto capace di vestirsi, lavarsi, curarsi, uscire, cibarsi, etc….,
a fronte della ineludibile realtà di un ammalato oncologico con grave insufficienza respiratoria e con un deficit deambulatorio dovuto alla frattura del femore, seguito costantemente dai familiari in quanto lo rendono incapace addirittura di deambulare in modo autonomo…..Le suindicate patologie, ampiamente documentate da certificazioni di struttura pubblica, depositate unitamente al ricorso introduttivo per ATPO e del resto non disconosciute dal CTU, il quale non ne ha tenuto proprio in considerazione, mostrano un quadro invalidante che giustifica ampiamente la richiesta del ricorrente. Che, inoltre, è in possesso di tutti i requisiti sanitari e socio economici per poter ottenere il ripristino all'indennità di accompagnamento, in quanto non ha mai fruito di ricoveri gratuiti presso strutture pubbliche o private e non percepisce alcuna indennità analoga all'accompagnamento, ed è costantemente assistito dalla famiglia. Quindi secondo questa difesa, le conclusioni di cui è pervenuto il CTU dott. non sono condivisibili in fatto e in diritto” Per_1
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata. Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato. Si riportano le considerazioni mediche-legali, nonché le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 18.03.2025: “…In ordine alla valutazione delle Persona_2 minorazioni accertate, si può affermare: - per quanto concerne la patologia oncologica, dalla documentazioni in atti si evince che ad aprile del 2019 il Sig. fu operato di cistectomia Parte_1 radicale con vesciculoprostetectomia e linfoadenectomia di alto grado, con confezionamento di cutaneostomia ureterale bilaterale. Non veniva sottoposto a chemioterapia neoadiuvante ed adiuvante per le scadute condizioni perioperatorie. I successivi controlli clinici in atti, prodotti nel febbraio e nel marzo 2024, attestavano un regolare followup urologico ed oncologico. Dunque si può fare rifermento alla voce tabellare “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” (cod. 9323) per la quale è prevista una valutazione fissa del 70%, alla voce “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica” (cod. 9325) per la quale è prevista una valutazione fissa del 100% nonché alla voce “cistostomia con catetere a permanenza” (cod. 8202) per la quale è prevista una valutazione del 61-70%; - per quanto attiene alla cardiopatia ipertensiva, essa risulta in buon compenso farmacologico e pertanto si può fare riferimento alla voce “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)” (cod. 6441) per la quale è prevista una valutazione del 21-30%. Considerata
l'entità funzionale della patologia ipertensiva, si può pervenire alla valutazione del 21%; - per quanto concerne l'amputazione traumatica delle falangi distali del III e IV dito della mano destra, occorre far riferimento per analogia alla voce tabellare “amputazione 3° dito mano” (cod. 7403) per la quale è prevista una valutazione del 14% nonché alla voce “amputazione 4° dito mano” (cod.
7404) per la quale è prevista una valutazione dell'8%. Considerato il caso in specie e la circostanza per la quale sono interessate solo le falangi distali, appare 'congruo' pervenire alla valutazione del
14%. Il complesso morboso del ricorrente, allo stato, raggiunge una percentuale di invalidità del
100%, in ragione della cistostomia con cateteri a permanenza, della patologia oncologica in follow- up, dell'ipertensione arteriosa e degli esiti di amputazione digitale. In virtù della patologia oncologica, della circostanza per la quale non fu possibile eseguire terapia oncologica pre- e post- chirurgica, e dell'ampia variabilità interindividuale della storia naturale dell'oncopatia in oggetto, con conseguente variazione del quadro clinico ed eventuale iter terapeutico, occorre una rivalutazione a 2 anni dalla visita, ossia al maggio 2026. Pertanto al momento della visita non sono emersi nuovi elementi che possano discostarsi dalla valutazione della Commissione Medica CP_1 circa il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto le condizioni generali del ricorrente risultano soddisfacenti: al momento della visita non sono state rilevate particolari turbe delle funzioni cognitive, poiché, alla visita, l'esaminato è risultato sufficientemente orientato, lucido e collaborante. Inoltre, la deambulazione è sicura ed i cambi posturali avvengono senza particolari limitazioni motorie. Risultano pertanto praticabili, del tutto od in gran parte, quindi, tutte le azioni connesse ai sette “momenti” fondamentali dell'esistenza quotidiana: alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intradomiciliari, spostamenti extradomiciliari. .Il Sig. , di 64 anni al momento della visita, è affetto Parte_1 da: oncopatia cistica e prostatica radicale in follow-up con ureterocutaneostomia bilaterale a permanenza, insufficienza renale cronica in cardiopatia ipertensiva ed esiti di amputazione falange ungueale terzo e quarto dito mano destra. In conseguenza di tali minorazioni, si conferma la valutazione espressa dalla Commissione Invalidi, presentando il ricorrente l'inabilità lavorativa corrispondente al 100%. In ragione dell'oncopatia e della sua storia naturale, occorre una rivalutazione del grado di invalidità a due anni dalla mia visita, ossia al maggio 2026. Il ricorrente tuttavia è ancora in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di espletare gli atti quotidiani della visita senza assistenza continua. Non sussiste, pertanto, il requisito sanitario richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento…
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RT RR definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 17.11.2025
Il Giudice
RT RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RT RR in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 17.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 12303/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Parte_1 C.F._1
Chirico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.05.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “la valutazione effettuata dalla dott. , in ordine alle patologie di cui è affetto il ricorrente è del tutto erronea e difforme. Il Per_1 ricorrente, affetto da “carcinoma della vescica di alto grado, insufficienza renale cronica terzo stadio, ipertensione arteriosa, artrosi polidistrettuale, vasculopatia cerebrale cronica, coxartrosi bilaterale, amputazione dita della mano dx, sindrome ansiosa depressiva grave”, malattia neoplastica alla vescica che ha causato una cistectomia e prostetectomia che attualmente portatore di USC bilaterali, ci vuol dire è portatore di sacca per urostomia, sondini ureterali tipo bracci e buste raccoglitrici urina a ciò si aggiunge una insufficienza renale cronica stadio 3 (si allega documentazione medica successiva al deposito)… E' nozione di comune esperienza che un malato oncologico durante il trattamento chemioterapico subisce complicazioni e peggioramenti alla propria autonomia e stabilità. L'orientamento della Corte di Cassazione riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento nell'ipotesi in cui la persona è sottoposta a terapia in regime di day-hospital (come trattamento di chemioterapia e/o dialisi) e che non è in grado di potersi recare autonomamente in ospedale e tale diritto sussiste anche qualora il trattamento riguardi periodi brevi
(Cass.1705/1999, 10212/2004) Quindi sappiamo che chi è affetto da tale patologia ha diritto all'indennità di accompagnamento. L'ERRORE del CTU: oltre a depositare dopo un anno dalla visita medico legale, riconosce la Legge 104 art.3 comma 3 non richiesta e poi non considera che il soggetto durante la visita in che condizione versava con una cistectomia e prostetectomia che attualmente portatore di USC bilaterali, ciò vuol dire è portatore di sacca per urostomia, sondini ureterali tipo bracci e buste raccoglitrici urina … Alla luce di ciò, si significa, in primis, che le patologie riportate dal CTU, sono sottostimate dallo stesso e codificate in modo errato. Per tutti questi motivi appaiono clinicamente incomprensibili numerose osservazioni obbiettive del CTU ed ancora più incomprensibili ne appaiono le conclusioni che indicano “l'autonomia del periziato” il quale, secondo il CTU, sarebbe un soggetto capace di vestirsi, lavarsi, curarsi, uscire, cibarsi, etc….,
a fronte della ineludibile realtà di un ammalato oncologico con grave insufficienza respiratoria e con un deficit deambulatorio dovuto alla frattura del femore, seguito costantemente dai familiari in quanto lo rendono incapace addirittura di deambulare in modo autonomo…..Le suindicate patologie, ampiamente documentate da certificazioni di struttura pubblica, depositate unitamente al ricorso introduttivo per ATPO e del resto non disconosciute dal CTU, il quale non ne ha tenuto proprio in considerazione, mostrano un quadro invalidante che giustifica ampiamente la richiesta del ricorrente. Che, inoltre, è in possesso di tutti i requisiti sanitari e socio economici per poter ottenere il ripristino all'indennità di accompagnamento, in quanto non ha mai fruito di ricoveri gratuiti presso strutture pubbliche o private e non percepisce alcuna indennità analoga all'accompagnamento, ed è costantemente assistito dalla famiglia. Quindi secondo questa difesa, le conclusioni di cui è pervenuto il CTU dott. non sono condivisibili in fatto e in diritto” Per_1
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata. Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato. Si riportano le considerazioni mediche-legali, nonché le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 18.03.2025: “…In ordine alla valutazione delle Persona_2 minorazioni accertate, si può affermare: - per quanto concerne la patologia oncologica, dalla documentazioni in atti si evince che ad aprile del 2019 il Sig. fu operato di cistectomia Parte_1 radicale con vesciculoprostetectomia e linfoadenectomia di alto grado, con confezionamento di cutaneostomia ureterale bilaterale. Non veniva sottoposto a chemioterapia neoadiuvante ed adiuvante per le scadute condizioni perioperatorie. I successivi controlli clinici in atti, prodotti nel febbraio e nel marzo 2024, attestavano un regolare followup urologico ed oncologico. Dunque si può fare rifermento alla voce tabellare “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” (cod. 9323) per la quale è prevista una valutazione fissa del 70%, alla voce “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica” (cod. 9325) per la quale è prevista una valutazione fissa del 100% nonché alla voce “cistostomia con catetere a permanenza” (cod. 8202) per la quale è prevista una valutazione del 61-70%; - per quanto attiene alla cardiopatia ipertensiva, essa risulta in buon compenso farmacologico e pertanto si può fare riferimento alla voce “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)” (cod. 6441) per la quale è prevista una valutazione del 21-30%. Considerata
l'entità funzionale della patologia ipertensiva, si può pervenire alla valutazione del 21%; - per quanto concerne l'amputazione traumatica delle falangi distali del III e IV dito della mano destra, occorre far riferimento per analogia alla voce tabellare “amputazione 3° dito mano” (cod. 7403) per la quale è prevista una valutazione del 14% nonché alla voce “amputazione 4° dito mano” (cod.
7404) per la quale è prevista una valutazione dell'8%. Considerato il caso in specie e la circostanza per la quale sono interessate solo le falangi distali, appare 'congruo' pervenire alla valutazione del
14%. Il complesso morboso del ricorrente, allo stato, raggiunge una percentuale di invalidità del
100%, in ragione della cistostomia con cateteri a permanenza, della patologia oncologica in follow- up, dell'ipertensione arteriosa e degli esiti di amputazione digitale. In virtù della patologia oncologica, della circostanza per la quale non fu possibile eseguire terapia oncologica pre- e post- chirurgica, e dell'ampia variabilità interindividuale della storia naturale dell'oncopatia in oggetto, con conseguente variazione del quadro clinico ed eventuale iter terapeutico, occorre una rivalutazione a 2 anni dalla visita, ossia al maggio 2026. Pertanto al momento della visita non sono emersi nuovi elementi che possano discostarsi dalla valutazione della Commissione Medica CP_1 circa il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto le condizioni generali del ricorrente risultano soddisfacenti: al momento della visita non sono state rilevate particolari turbe delle funzioni cognitive, poiché, alla visita, l'esaminato è risultato sufficientemente orientato, lucido e collaborante. Inoltre, la deambulazione è sicura ed i cambi posturali avvengono senza particolari limitazioni motorie. Risultano pertanto praticabili, del tutto od in gran parte, quindi, tutte le azioni connesse ai sette “momenti” fondamentali dell'esistenza quotidiana: alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intradomiciliari, spostamenti extradomiciliari. .Il Sig. , di 64 anni al momento della visita, è affetto Parte_1 da: oncopatia cistica e prostatica radicale in follow-up con ureterocutaneostomia bilaterale a permanenza, insufficienza renale cronica in cardiopatia ipertensiva ed esiti di amputazione falange ungueale terzo e quarto dito mano destra. In conseguenza di tali minorazioni, si conferma la valutazione espressa dalla Commissione Invalidi, presentando il ricorrente l'inabilità lavorativa corrispondente al 100%. In ragione dell'oncopatia e della sua storia naturale, occorre una rivalutazione del grado di invalidità a due anni dalla mia visita, ossia al maggio 2026. Il ricorrente tuttavia è ancora in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di espletare gli atti quotidiani della visita senza assistenza continua. Non sussiste, pertanto, il requisito sanitario richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento…
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RT RR definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 17.11.2025
Il Giudice
RT RR