Sentenza breve 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 01/08/2025, n. 15205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15205 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7972 del 2025, proposto da MA Anni, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione
- dell’avviso, pubblicato in data 24 aprile 2025 sul sito web ufficiale dell’Amministrazione, con cui quest’ultima ha invitato i candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 296 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nel ruolo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze” (Codice CONT),
a manifestare la scelta dell’Amministrazione di destinazione, nella parte in cui sono stati messi a disposizione n. 234 sedi territoriale del Ministero dell’Economia e Finanze e, inoltre, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
- dell’elenco delle sedi disponibili (in totale n. 234) presso il Ministero dell’Economia e Finanze, pubblicato in data 24 aprile 2025 sul sito ufficiale della p.a. procedente;
- del prospetto delle sedi disponibili presso le PP.AA. di seguito indicate: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in totale n. 66), pubblicato in data 24 aprile 2025 sul sito ufficiale della p.a. procedente;
- dell’elenco dei n. 234 candidati idonei del concorso de quo, assegnati al MEF, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 28 aprile 2025, con cui il Ministero intimato ha comunicato la lista di candidati idonei assegnati al Ministero dell’Interno (in totale n. 118), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
- di tutti gli avvisi di scorrimento della graduatoria finale del concorso de quo (avviso del 30 aprile 2025; avviso del 3 aprile 2025 pubblicato sul sito web del Ministero della Cultura; avviso del 16 maggio 2025 pubblicato sul sito web del Ministero della Cultura; avviso del 16 maggio 2025; ), e dei relativi provvedimenti allegati, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente;
- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC all’odierno ricorrente in data 19 maggio 2025, del seguente tenore “Tenuto conto che la S.V. è stata assegnata con precedente scorrimento disposto nel mese di marzo u.s., non è stata coinvolta nell'ultimo scorrimento. Pertanto, resta ferma l’assegnazione presso l'amministrazione destinataria già comunicataLe. Si ricorda altresì che la graduatoria è scaduta.”, nella parte in cui risulta lesiva degli interessi del ricorrente;
- del provvedimento prot m_dg.DGMC.07/04/2025.0026629.U del 7 aprile 2025, con cui è stata comunicata l’Assegnazione del ricorrente presso il Ministero della Giustizia, Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia Romagna e le Marche;
- del Provvedimento Protocollo numero: U-024183/2025 del 19/05/2025, comunicato a mezzo PEC al ricorrente in data 19 maggio 2025, con cui la p.a. ha confermato l'esclusione del ricorrente dallo scorrimento bandito il 24 aprile 2025 e, contestualmente, ha dichiarato la scadenza della graduatoria finale del concorso;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 11 febbraio 2025, con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso
de quo, nella parte in cui non reca, tra le sedi disponibili del MEF, alcuna sede territoriale in Sardegna;
- dell’elenco delle sedi disponibili presso il MEF, allegato all’avviso dell’11 febbraio 2025, nella parte in cui non vi sono sedi libere per la Regione Sicilia;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 febbraio 2025, con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso de quo, nella parte in cui non reca alcuna sede disponibile presso il MEF;
- dell’elenco delle sedi disponibili, allegato all’avviso del 27 febbraio 2025, nella parte in cui non vi sono sedi libere presso il MEF;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- il provvedimento, di estremi non conosciuti, con cui la PA ha disposto la scadenza della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 296 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nel ruolo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze” (Codice CONT);
- della graduatoria finale del concorso de quo, nella parte in cui è prevista la scadenza della stessa entro 2 anni dall'approvazione;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla ri-ammissione al concorso de quo, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l’effetto, all’assegnazione dello stesso presso una delle sedi territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (o in subordine, di un ente non banditore), anche mediante la proroga del termine di validità della graduatoria concorsuale ove lo stesso è collocato, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga ri-ammissione al concorso de quo, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l’effetto, l’assegnazione dello stesso presso una delle sedi territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche mediante la proroga del termine di validità della graduatoria concorsuale ove lo stesso è collocato, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in epigrafe indicato nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;
- il ricorrente, in particolare, collocato inizialmente tra gli idonei non vincitori del concorso de quo , espone nell’atto di gravame di non aver aderito a un primo scorrimento della graduatoria disposto dall’Amministrazione per ragioni familiari e di aver rinunciato all’assunzione (presso il Ministero della Giustizia, Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia Romagna e le Marche, sede di Bologna) in occasione di un secondo scorrimento della graduatoria al quale, invece, aveva ritenuto di aderire; rappresenta, quindi, di non essere stato successivamente inserito nella graduatoria relativa al provvedimento di scorrimento del 24 aprile 2025 e di aver perciò manifestato all’Amministrazione, con comunicazione inviata via pec in data 25 aprile 2025, il suo interesse alla partecipazione alla procedura; deduce quindi l’illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge dell’operato dell’Amministrazione che - non includendolo nell’avviso di scorrimento - lo avrebbe implicitamente “depennato” dalla graduatoria in assenza di una disposizione di copertura della lex specialis ;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo il diritto allo scorrimento della graduatoria di spettanza del giudice ordinario, e hanno domandato il rigetto nel merito del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 30 luglio 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto in rito che l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte resistente è fondata (cfr., tra i numerosi precedenti della Sezione, la sentenza n. 8325/2024);
Considerato al riguardo che:
- secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, “ in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”, mentre se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ex art. 63, co. 4, del d. lgs. 165/2001 ” (cfr. Cass. S.U. 18-6-2008 n, 16527, Cass. S.U. 16-11-2009 n. 24185, cfr. Cass. S.U. 13-6-2011 n. 12895, Cass. S.U. 7-7-2011 n. 14955, Cass. S.U. 6-5-2013 n. 10404; Tar Lazio-Roma, Sez. IV ter , 4 ottobre 2023, n. 14692);
Ritenuto pertanto che:
- le doglianze della parte ricorrente si collocano in una fase successiva allo svolgimento della procedura concorsuale e, segnatamente, investono le modalità con cui l’Amministrazione ha proceduto allo scorrimento della graduatoria;
- l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento di decadenza dalla graduatoria, ma si è limitata, in linea con quanto previsto dall’art. 10 della lex specialis , a non interpellare il ricorrente comunicandogli che restava ferma la precedente assegnazione presso il Ministero della Giustizia;
- non appare in tal senso decisivo per le ragioni del ricorrente il riferimento contenuto nel ricorso alle sentenze del Tar Abruzzo, Sez. I, 12 aprile 2022, n. 125 e del Tar Campania, Sez. VII, 19 dicembre 2023, n. 7033, che avevano in realtà ad oggetto la legittimità di un formale provvedimento di decadenza dalla graduatoria dell’istante adottato dall’Amministrazione, con conseguente preclusione della possibilità di beneficiare di eventuali e successivi scorrimenti di graduatoria (in sostanza si trattava di un provvedimento che, intervenuto dopo l’approvazione della graduatoria, incideva, sia pure ex post , sulla fase pubblicistica della procedura concorsuale a benefico dei candidati posizionati successivamente al candidato escluso);
- non rileva inoltre nella presente controversia il precedente del Consiglio di Stato (sent. 390/2025) citato anch’esso da parte ricorrente nei suoi scritti difensivi, trattandosi di una pronuncia concernente uno scorrimento di graduatoria che includeva la possibilità di scegliere ulteriori sedi e, soprattutto, amministrazioni non rientranti tra quelle originariamente offerte dal concorso, con conseguente modifica ex post delle originarie previsioni del bando, da intendersi pertanto atto di macro-organizzazione (in termini cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6546);
- in applicazione del criterio del petitum sostanziale, pertanto, il ricorrente invoca una tutela riconducibile nel genus dei diritti soggettivi ( sub specie di diritto all’assunzione presso una determinata sede di servizio), come tale attinente alla fase di costituzione del rapporto di lavoro e non a quella di formazione delle graduatorie;
- il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro;
- le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della decisione in rito assunta dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO