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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Mariateresa Dieni Presidente rel
Dott. Riccardo Dies Giudice
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Filzi 4, (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Leonardi C.F._1
per delega a margine del ricorso introduttivo e con domicilio presso il suo studio in
Rovereto, Largo Posta n. 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura via fax al n. 0464.718086 o via mail all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE/ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Camperi n. 4 (CF: ) C.F._2
RESISTENTE/CONVENUTA- CONTUMACE
con l'intervento di P.M. – sede
pagina 1 di 6 OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: “chiede che l'Ill.mo. Tribunale di Rovereto Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sena alcuna condizione di natura patrimoniale e che, ai sensi dell'art. 151 c.c. venga disposto l'addebito della separazione alla sig.ra per grave violazione dei doveri CP_1
coniugali per i motivi indicati in ricorso. Spese rifuse.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.06.2025 il signor ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla signora
, con la quale aveva contratto matrimonio civile in Ala (TN) in data Controparte_1
28.09.2019, deducendo: che dal matrimonio non sono nati figli, e che a causa delle condotte violente (sia verbalmente, che fisicamente) della convenuta, dovute anche all'abuso da parte della stessa di alcol, nonché delle conseguenti tensioni sorte tra le parti, e delle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalla convenuta, sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della stessa in capo alla moglie.
2. Con decreto del 04.07.2025 è stata fissata l'udienza del 10.12.2025 per la comparizione delle parti e sono stati assegnati al ricorrente i termini per la notifica degli atti alla convenuta.
3. In data 09.09.2025 è stata effettuata regolare notifica a mani della signora CP_1
4. All'udienza del 10.12.2025, il Giudice, rilevando la regolarità della notifica e la mancata costituzione della convenuta, ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 2 di 6 5. A tale udienza, il difensore del ricorrente ha insistito nella propria richiesta di autorizzazione al deposito di chiavetta usb contenente video, e in tutte le altre richieste istruttorie. Il Giudice ha autorizzato il deposito della chiavetta.
6. Il difensore del ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da ricorso, e il
Giudice si è riservato di riferire al collegio, previo invio degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
1. Separazione.
La domanda di separazione versata in causa dall'attore deve trovare accoglimento. Infatti, tenuto conto delle emergenze degli atti, di quanto dedotto dalla parte e della sua condotta processuale, deve ritenersi che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non può più proseguire.
2. Domanda di addebito.
L'attore ha formulato domanda di addebito della separazione in capo alla signora CP_1
Lo stesso ha fondato la propria richiesta sul comportamento violento- sia fisicamente, sia verbalmente- della moglie, dovuto all'abuso da parte della stessa di sostanze alcoliche. In particolare, il signor ha rappresentato che la condizione della moglie aveva inciso Pt_1
in maniera sensibile sulla serenità del rapporto coniugale, considerati i numerosi episodi di aggressività (fisica e verbale) e ingiurie cui lo stesso, manente matrimonio, era stato sottoposto dalla moglie, e come comprovato dai supporti video depositati dal proprio difensore.
A fondamento della propria richiesta, l'attore ha rappresentato, altresì, una condizione di particolare tensione coniugale, dovuta anche al proprio sospetto che la moglie intrattenesse relazioni extraconiugali con altri uomini. Tale contesto, unitamente all'ammissione da parte della signora di averlo tradito, ha determinato, secondo la prospettazione CP_1
dell'attore, la frattura nel rapporto coniugale, comportando l'impossibilità della pagina 3 di 6 prosecuzione della vita matrimoniale.
È noto che la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
È, altresì, noto che l'indagine del giudice sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può fermarsi all'esame dei singoli episodi di frattura del rapporto coniugale, ma deve estendersi ad una valutazione complessiva e globale dei reciproci comportamenti, anche al fine di valutare se la condotta di un coniuge non sia la conseguenza della condotta tenuta dall'altro e se i comportamenti tenuti dagli stessi non siano altro che la conseguenza (e non la causa) di una frattura del rapporto matrimoniale già in precedenza verificatasi.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. (Cass. civ., n.31351 del 24.10.2022 e n.3925 del 19.02.2018). E ancora, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la
pagina 4 di 6 posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. civ., n.7388 del 22.03.2017). Infine, la Corte di cassazione ha più volte confermato che la pronuncia di addebito può legittimamente fondarsi su condotte di violenza fisica
“quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse” (Cass. 7388/2017; Cass.
35249/2023; Cass. 22294/2024).
La domanda versata in causa dall'attore va accolta
Può, infatti, ritenersi provato(in particolare, dalla visione dei video depositati dal difensore del ricorrente) che, come dedotto dall'attore, manente matrimonio la signora CP_1
soprattutto a causa di abuso di sostanze alcoliche, ha sottoposto il coniuge a ripetute vessazioni, sia fisiche, che psicologiche (ingiurie, urla, agiti anche in presenza di amici della coppia), tali da cagionare nello stesso particolari sofferenze e ansie e che tali condotte sono state la causa della frattura irrimediabile del legame tra i coniugi e della conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta dovrà rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri (minimi) di cui al
DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio il 28.09.2019 in Ala (TN), con addebito della separazione
[...]
in capo alla signora CP_1
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore e che si liquidano in complessivi euro 3809,00 per onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Ala (TN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Mariateresa Dieni Presidente rel
Dott. Riccardo Dies Giudice
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Filzi 4, (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Leonardi C.F._1
per delega a margine del ricorso introduttivo e con domicilio presso il suo studio in
Rovereto, Largo Posta n. 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura via fax al n. 0464.718086 o via mail all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE/ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Camperi n. 4 (CF: ) C.F._2
RESISTENTE/CONVENUTA- CONTUMACE
con l'intervento di P.M. – sede
pagina 1 di 6 OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: “chiede che l'Ill.mo. Tribunale di Rovereto Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sena alcuna condizione di natura patrimoniale e che, ai sensi dell'art. 151 c.c. venga disposto l'addebito della separazione alla sig.ra per grave violazione dei doveri CP_1
coniugali per i motivi indicati in ricorso. Spese rifuse.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.06.2025 il signor ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla signora
, con la quale aveva contratto matrimonio civile in Ala (TN) in data Controparte_1
28.09.2019, deducendo: che dal matrimonio non sono nati figli, e che a causa delle condotte violente (sia verbalmente, che fisicamente) della convenuta, dovute anche all'abuso da parte della stessa di alcol, nonché delle conseguenti tensioni sorte tra le parti, e delle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dalla convenuta, sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della stessa in capo alla moglie.
2. Con decreto del 04.07.2025 è stata fissata l'udienza del 10.12.2025 per la comparizione delle parti e sono stati assegnati al ricorrente i termini per la notifica degli atti alla convenuta.
3. In data 09.09.2025 è stata effettuata regolare notifica a mani della signora CP_1
4. All'udienza del 10.12.2025, il Giudice, rilevando la regolarità della notifica e la mancata costituzione della convenuta, ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 2 di 6 5. A tale udienza, il difensore del ricorrente ha insistito nella propria richiesta di autorizzazione al deposito di chiavetta usb contenente video, e in tutte le altre richieste istruttorie. Il Giudice ha autorizzato il deposito della chiavetta.
6. Il difensore del ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da ricorso, e il
Giudice si è riservato di riferire al collegio, previo invio degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
1. Separazione.
La domanda di separazione versata in causa dall'attore deve trovare accoglimento. Infatti, tenuto conto delle emergenze degli atti, di quanto dedotto dalla parte e della sua condotta processuale, deve ritenersi che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non può più proseguire.
2. Domanda di addebito.
L'attore ha formulato domanda di addebito della separazione in capo alla signora CP_1
Lo stesso ha fondato la propria richiesta sul comportamento violento- sia fisicamente, sia verbalmente- della moglie, dovuto all'abuso da parte della stessa di sostanze alcoliche. In particolare, il signor ha rappresentato che la condizione della moglie aveva inciso Pt_1
in maniera sensibile sulla serenità del rapporto coniugale, considerati i numerosi episodi di aggressività (fisica e verbale) e ingiurie cui lo stesso, manente matrimonio, era stato sottoposto dalla moglie, e come comprovato dai supporti video depositati dal proprio difensore.
A fondamento della propria richiesta, l'attore ha rappresentato, altresì, una condizione di particolare tensione coniugale, dovuta anche al proprio sospetto che la moglie intrattenesse relazioni extraconiugali con altri uomini. Tale contesto, unitamente all'ammissione da parte della signora di averlo tradito, ha determinato, secondo la prospettazione CP_1
dell'attore, la frattura nel rapporto coniugale, comportando l'impossibilità della pagina 3 di 6 prosecuzione della vita matrimoniale.
È noto che la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
È, altresì, noto che l'indagine del giudice sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può fermarsi all'esame dei singoli episodi di frattura del rapporto coniugale, ma deve estendersi ad una valutazione complessiva e globale dei reciproci comportamenti, anche al fine di valutare se la condotta di un coniuge non sia la conseguenza della condotta tenuta dall'altro e se i comportamenti tenuti dagli stessi non siano altro che la conseguenza (e non la causa) di una frattura del rapporto matrimoniale già in precedenza verificatasi.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. (Cass. civ., n.31351 del 24.10.2022 e n.3925 del 19.02.2018). E ancora, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la
pagina 4 di 6 posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. civ., n.7388 del 22.03.2017). Infine, la Corte di cassazione ha più volte confermato che la pronuncia di addebito può legittimamente fondarsi su condotte di violenza fisica
“quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse” (Cass. 7388/2017; Cass.
35249/2023; Cass. 22294/2024).
La domanda versata in causa dall'attore va accolta
Può, infatti, ritenersi provato(in particolare, dalla visione dei video depositati dal difensore del ricorrente) che, come dedotto dall'attore, manente matrimonio la signora CP_1
soprattutto a causa di abuso di sostanze alcoliche, ha sottoposto il coniuge a ripetute vessazioni, sia fisiche, che psicologiche (ingiurie, urla, agiti anche in presenza di amici della coppia), tali da cagionare nello stesso particolari sofferenze e ansie e che tali condotte sono state la causa della frattura irrimediabile del legame tra i coniugi e della conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta dovrà rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri (minimi) di cui al
DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio il 28.09.2019 in Ala (TN), con addebito della separazione
[...]
in capo alla signora CP_1
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore e che si liquidano in complessivi euro 3809,00 per onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Ala (TN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariateresa Dieni
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