Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 86/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 03/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi sono comparsi per le ricorrenti l'Avv. ACQUILINO SERGIO e per il resistente il dott. BUTTIGLIERI Controparte_1
ROCCO.
L'avv. ACQUILINO insiste per l'accoglimento delle domande formulate da entrambe le ricorrenti, eventualmente anche con il riconoscimento dell'importo pro quota;
quanto alla docente rileva che, nonostante la disposizione della recente legge di Per_1 bilancio, l'amministrazione non ha ancora riconosciuto il beneficio;
visto l'inadempimento dell'amministrazione chiede quindi la liquidazione della carta docenti per la corrente annualità, eventualmente anche in applicazione della L. 207/24.
Il dott. BUTTIGLIERI si richiama alla memoria.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.20 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 03/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 86/2025 R.G. Lav. tra
- e , entrambe rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'Avv. ACQUILINO SERGIO in forza dei mandati in atti ricorrenti e
- , rappresentato e difeso Controparte_2
dai suoi funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025 e Parte_1 Parte_2 premesso di aver prestato attività lavorativa in favore del Controparte_1
quali docenti in forza dei plurimi contratti a tempo determinato citati in atti senza mai ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015; b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo a ciascuno dei ricorrenti e ad accreditarvi la somma di € 2.500,00 per
e la somma di € 2.000,00 per o la somma maggiore o minore Parte_1 Parte_2 meglio vista, in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e
4° comma;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, alla ricorrente la somma di € Parte_1
2.500,00 e alla ricorrente la somma di € 2.000,00, o le somme maggiori o minori Parte_2 meglio viste, in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, anche eventualmente determinate in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione
e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato nella misura di € 49,00, ad I.V.A. e C.P.A.”.
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore delle ricorrenti ha chiesto l'accoglimento delle domande, anche eventualmente con il riconoscimento del beneficio pro quota, ed ha chiesto in favore della docente l'attivazione della Carta per il corrente anno scolastico anche Per_1
3 in applicazione della L. 207/24, mentre il rappresentante del si è richiamato alla CP_1
memoria.
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione in atti) che le due ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti e non abbiano ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla
L. 107/15.
In particolare risulta dagli stati matricolari prodotti dal che: CP_1
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al Parte_1
31.8.2025, ha prestato servizio anche negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 fino al termine delle attività didattiche e nell'anno scolastico 2022/23 in forza di ripetuti incarichi di supplenza breve fino al 12.6.2023;
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_2
servizio anche negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 fino al termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
4 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Le ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato “la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
5 conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così
è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
6 La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_2
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_2
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
7 - se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
8 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
9 comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Le odierne ricorrenti, tuttavia, hanno rivendicato il beneficio anche in relazione ad annualità nelle quali hanno prestato servizio per un numero di ore inferiore al tempo pieno.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale, ma ha comunque ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della Carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia “taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Lo strumento antidiscriminatorio non può, al contrario, operare nel caso di situazioni non interamente sovrapponibili, né può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte delle ricorrenti di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
10 Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si ritiene, quindi, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero di ore inferiore al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo non si trovi in una situazione comparabile con quella di altri lavoratori
“avvantaggiati” con i quali chiede operarsi il confronto e l'assimilazione: non vi sono, infatti, docenti di ruolo che prestano servizio per un orario inferiore al 50% di quello completo e ricevano comunque la Carta docenti e non ricorre la lamentata discriminazione.
Nel caso in esame:
- insegnante di scuola superiore, ha prestato servizio nell'a.s. Parte_1
2021/22 per 8 ore settimanali, nell'a.s. 2022/23 per 8 ore settimanali fino al 20.3.2023 e poi per sole 4 ore settimanali e nell'a.s. 2023/24 per 8 ore settimanali;
nelle annualità
2021/22, 2022/23 e 2023/24, quindi, la stessa ha lavorato per un numero di ore inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la cattedra di riferimento (18 ore settimanali) e non si è trovata in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo;
- nell'a.s. 2021/22 ha prestato servizio quale insegnante di scuola Parte_2
superiore per 8 ore settimanali, orario inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la cattedra di riferimento (18 ore settimanali), quindi non si è trovata in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo.
Nemmeno appare applicabile, per i docenti occupati solo per gli spezzoni orari, la regola del pro rata temporis, difettando per le ragioni anzidette l'assimilabilità tra la posizione di tali docenti e quella dei colleghi di ruolo che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
Le domande delle ricorrenti per le citate annualità non possono, quindi, trovare accoglimento.
11 Le due docenti hanno rivendicato il beneficio anche per il corrente anno scolastico
2024/25.
Deve, tuttavia, tenersi conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024.
Tale disposizione, infatti, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il continua a non Controparte_1
riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio.
Quanto alla docente , l'amministrazione convenuta ha confermato che dopo Per_1
la recente novella il beneficio è riconosciuto in via amministrativa per i supplenti assunti con incarico annuale, ma non ha documentato di aver effettivamente attivato la carta in favore della stessa per l'a.s. 2024/25.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha rilevato l'inadempimento da parte del convenuto ed ha, quindi, insistito per il riconoscimento del beneficio per CP_1
la supplenza annuale assegnata alla ricorrente anche in applicazione della L. Per_1
207/24.
Non avendo il convenuto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, CP_1
dimostrato di aver dato effettiva applicazione alla disposizione introdotta dalla recente legge di bilancio, la domanda della ricorrente , così come oggi precisata in udienza, deve Per_1
trovare accoglimento.
Non rileva, poi, che gli incarichi per l'annualità 2024/25 siano ancora in corso: la stessa
Corte di Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Le domande principali vanno quindi accolte nei limiti appena precisati e va affermato il diritto delle odierne ricorrenti (tuttora dipendenti del ) alla assegnazione Controparte_1
12 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1
criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare le ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2020/21 e 2024/25; Parte_1
- per gli aa.ss.2022/23, 2023/24 e 2024/25. Parte_2
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non può, invece, trovare applicazione la disciplina di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. che recita: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La norma predetermina la misura e la decorrenza degli interessi legali nelle ipotesi in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. n.
14911/19; Cass. n. 8289/19; Cass. n. 28409/18).
Tale disposizione, tuttavia, si applica quando le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, non abbiano concordato un diverso tasso degli interessi moratori: rileva, quindi, nel caso in cui sia effettivamente configurabile un potere delle parti di determinare la misura degli interessi quali accessori del debito negoziale (Cass. 14512/22, Cass. 28409/18).
Nel caso in esame si tratta, invece, di crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, soggetti alla speciale disciplina di cui alla L. 724/94, che non hanno la natura di veri e propri accessori del credito principale e devono essere liquidati dal Giudice anche in assenza di domanda giudiziale.
13 Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, il non integrale accoglimento della domanda, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa (decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2020/21 e 2024/25, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss.2022/23, 2023/24 e 2024/25, Parte_2
oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 03/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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